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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/02/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto
Assegno sociale In nome del Popolo italiano Ripetizione indebito
Art. 35, comma 10 bis, TRIBUNALE DI PERUGIA D.L.207/2008
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del G.O.P. dott. Paolo Sconocchia, nella causa civile iscritta al n.
236/2022 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Francesco Elia - avv. Salvatore Adorisio) Parte_1
- ricorrente -
nei confronti di
(avv. Mirella Arlotta) CP_1
- convenuto - ha emesso, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'udienza del 03 febbraio 2025, leggendo la motivazione ed il dispositivo, la seguente
SENTENZA
Con ricorso iscritto a ruolo in data 21/03/2022 si è rivolta a Parte_1
questo Tribunale chiedendo che venisse accertata e dichiarata CP_
“l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di euro 8136,79” preteso dall'
Nello specifico, la ricorrente, premesso di non essere coniugata e di non godere di altre fonti di reddito oltre l'assegno sociale n. 04012628, erogato dall' con decorrenza dal 01/05/2006, CP_1 ha lamentato che con nota del 25/07/2019 l'istituto aveva provveduto a rideterminare, a decorrere dal 01/01/2016, l'importo della prestazione in godimento sulla base dei redditi per l'anno 2016 dalla medesima comunicati, chiedendo la restituzione dell'indebito maturato corrispondente all'intera prestazione liquidata nel 2016.
Richiamata la normativa sulla comunicazione della situazione reddituale a carico degli assistibili titolati di prestazioni collegate al reddito e sulle verifiche annualmente imposte all' dall'art. 13 della Legge n. 412/1991, normativa ritenuta applicabile anche all'assegno CP_1 sociale, ha anzitutto eccepito che l' convenuto sarebbe decaduto dal potere recuperatorio CP_2
delle somme corrisposte nell'anno 2016 avendo avanzato richiesta di recupero solo nel luglio del 2019.
Pag. 1 di 10 In secondo luogo, parte ricorrente ha lamentato che l' avrebbe, solo genericamente, CP_1
provveduto a contestare l'indebito senza indicare le ragioni poste a fondamento del recupero avviato, in tal modo impedendogli di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa.
Con un terzo motivo, la ricorrente ha sostenuto l'irripetibilità dell'indebito ribadendo che, pur essendo relativa ad una prestazione di natura assistenziale, la fattispecie rientrerebbe nella disciplina speciale dettata dall'art. 52 della Legge n. 88/1989 dettata in tema di indebito pensionistico, richiamando detta norma anche la pensione sociale, oggi assegno sociale.
In ogni caso, richiamando talune pronunce di legittimità, la ricorrente ha dissertato sulla irripetibilità del c.d. “indebito assistenziale” caratterizzato dalla natura alimentare delle somme erogate dall'Istituto di Previdenza ed Assistenza resistente, comportante una deroga al regime generale disciplinato dall'art. 2033 del codice civile.
In estrema sintesi, secondo la difesa della ricorrente, in materia, sarebbe riconosciuto all'accipiens il diritto a trattenersi le somme di denaro indebitamente erogate per motivi sopraggiunti diversi da quello sanitario, vigendo in materia il principio di tutela del percettore di buona fede, essendo ella titolare del solo reddito derivante da prestazione , ed essendo CP_1
l'indebito oggetto di contestazione irripetibile in quanto anteriore alla lettera di accertamento del debito.
In data 20/11/2024 si è costituito in giudizio l' esponendo che la ricorrente, titolare di CP_1
assegno sociale, non comunica i propri redditi all'Amministrazione finanziaria, né aveva mai comunicato ad il modello RED sino al 19 marzo 2019 quando, dietro sollecito, aveva CP_1 provveduto a comunicare all'Istituto i soli redditi relativi all'anno di imposta 2016, ma non quelli dell'anno 2015.
Premesso il quadro della disciplina legislativa sul diritto e sulla misura delle prestazioni in godimento collegate al reddito (in particolare, le previsioni contenute nell'art. 35, comma 8, del
D.L. n. 207/2008), ha evidenziato ex art. 13, comma 6, lettera c), del D.L n. 78 del 2010
l'esistenza in capo alla ricorrente di un vero e proprio obbligo, quale soggetto che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, di effettuare la comunicazione di detti dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione.
Nello specifico, l' resistente ha precisato che, non avendo la ricorrente provveduto CP_2
secondo legge alla doverosa comunicazione dei redditi anno di imposta 2015, aveva proceduto
Pag. 2 di 10 alla revoca della prestazione con riferimento all'anno successivo richiedendo la restituzione della somma percepita per l'anno 2016 in quanto divenuta corrisposta sine titulo.
In altri termini, secondo l' , sussisterebbe a carico dell'assistito beneficiario di prestazioni CP_1 collegate al reddito che non comunica integralmente all'Amministrazione finanziaria la propria situazione reddituale l'obbligo di effettuare detta comunicazione (comprensiva dei dati reddituali del coniuge) all' con l'apposito modello RED, cui conseguirebbe, in caso di CP_2
inottemperanza, la sospensione e successivo provvedimento di revoca della prestazione, come verificatosi nel caso di specie.
Su tali premesse, l' resistente ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_2
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 02/12/2024 (in cui le difese di parte ricorrente e di parte resistente, nel riportarsi ai rispettivi scritti difensivi, hanno la prima lamentato il mancato rispetto da parte dell' della propria Circolare n. 195/2015 e la seconda ribadito CP_2 la violazione da parte dell'assistita del disposto di cui al comma 10 bis dell'art. 35 del decreto legge n. 78/2010), la causa è stata rinviata all'odierna udienza di discussione, tenutasi mediante collegamento da remoto, e viene definita ai sensi dell'art. 429 del c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, in punto di fatto, appare opportuno premettere che dalla lettura degli atti di causa trovano conferma le seguenti circostanze, peraltro da considerarsi pacifiche e non contestate tra le parti:
- la ricorrente non è coniugata;
- la ricorrente non ha mai comunicato ad il modello RED sino al 19 marzo 2019 quando CP_1 ha provveduto a comunicare all'Istituto i soli redditi relativi all'anno di imposta 2016 (cfr. anche documenti n. 2 e n. 3 allegati alla memoria difensiva ); CP_1
- l' , con nota del 25/07/2019 (recapitato in data 27/08/2019), ha comunicato la CP_1 rideterminazione dell'assegno sociale Cat. AS n. 04012628, “ricalcolata dal 1 gennaio 2016, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2016 pervenuta a seguito di sollecito”
(doc. n. 1 allegato al ricorso;
doc. n. 4 allegato alla memoria difensiva ); CP_1
- con nota del 11/10/2021, recapitata in data 04/11/2021, l' ha sollecitato il pagamento CP_1 dell'indebito di cui è causa (doc. n. 2 allegato al ricorso;
doc. n. 2 allegato alla memoria difensiva ). CP_1
In punto di diritto, per quanto riguarda la prestazione goduta dalla ricorrente e tenuto conto delle deduzioni delle difese, appare opportuno premettere quanto segue.
L'art. 52 della legge n. 88/1989 prevede:
Pag. 3 di 10 “
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
A sua volta, l'art. 13, primo comma, della legge 412/1991 prevede:
“Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite …”
Come noto, la pensione sociale richiamata dall'art. 52 della legge n. 88/1989 è una prestazione erogata a tutti i cittadini italiani residenti sul territorio nazionale ultrasessantacinquenni privi di reddito, sostituita, a partire dal 1996, dall'assegno sociale regolato dall'art. 3, commi sesto e settimo, della legge n. 335/1995, secondo cui “
6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma
è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale".
Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno
Pag. 4 di 10 luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione.
Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contribuivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalità e i termini di presentazione delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale di cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni e integrazioni”.
Questo Tribunale ha avuto modo di precisare che “…il riferimento dell'art. 52 della legge n.
88/1989 alla pensione sociale, deve intendersi rivolto oggi, in forza dell'espresso rinvio effettuato dalla disciplina istitutiva della prestazione, all'assegno sociale” (Sentenza n.
236/2023 del 19/09/2023, dott. Medoro).
Altra giurisprudenza di questa sezione ha invece ritenuto che la prestazione dell'assegno sociale
“riveste natura assistenziale” facendo, conseguentemente, “applicazione dei principi della
Suprema Corte relativi all'irripetibilità dell'indebito assistenziale” (Tribunale di Perugia,
Sezione lavoro, Sentenza n. 188/2023 del 21/06/2023, dott. Cervelli).
Sul punto, va ulteriormente osservato che secondo Cassazione 20/05/2021, n. 13915 l'assegno sociale andrebbe assoggettato al regime dell'indebito assistenziale (così anche Cassazione
Pag. 5 di 10 12608/2020); in particolare, con la pronuncia n. 13915/2021 la Suprema Corte è giunta a tale conclusione attraverso un'operazione di svalutazione del rinvio operato dall'art. 52 della legge n. 88/1989 avendo, in estrema sintesi, sostenuto che l'utilizzo del termine “assegno” invece termine “pensione” operato dall'art. 3, comma 7, della legge n. 335/1995 (che ha previsto l'applicazione all'assegno sociale delle disposizioni in materia di pensione sociale) è novità sostanziale avendo trasformato da definitiva (pensione) a provvisoria (assegno) la natura della prestazione, con conseguente inapplicabilità all'assegno sociale della disciplina dell'art. 52 sopra detto e delle previsioni della legge 412/91, che riguardano invece l'ipotesi dell'indebito previdenziale pensionistico.
In ogni caso, la presente decisione può prescindere dalla controversa questione della qualificazione giuridica dell'assegno sociale in quanto, per come si preciserà meglio di seguito,
è definibile sulla base della previsione contenuta nel comma 10 bis dell'art. 35 del D.L. n.
207/2008.
Detta normativa, infatti, è applicabile indifferentemente sia alle prestazioni assistenziali sia a quelle previdenziali collegate al reddito in quanto, se è pur vero che il comma 10 bis è stato introdotto dall'art.13, comma 6, lett. c) del D.L. n. 78/2010 al dichiarato fine di razionalizzare gli adempimenti di cui all'art. 13 della legge n. 412/1991 (vale a dire, verifica annuale per la rettifica e recupero dell'indebito), la norma, per un verso fa generico riferimento ai “titolari di prestazioni collegate al reddito” e soprattutto, per altro verso, al comma 8 dell'art. 35 del D. L.
n. 207 del 2008, il quale a sua volta richiama le ipotesi “… della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito… ” rendendo dunque la disciplina del comma 10 bis di portata applicativa generale.
Ciò osservato in punto di diritto, venendo al caso di specie, è pacifico che la ricorrente beneficia del trattamento dell'assegno sociale n. 04012628, con decorrenza 01/05/2006 nonché della CP_ relativa maggiorazione;
è altrettanto pacifico che la ripetizione operata dall' si riferisce esclusivamente a tutti i ratei di tale prestazione percepiti dalla ricorrente nell'anno 2016.
È altresì incontestabile che la liquidazione e ricostituzione la prestazione in godimento alla ricorrente sia collegata al proprio reddito applicandosi alla fattispecie quanto previsto dal già citato art. 35, comma 8, del D. L. n. 207 del 2008, secondo cui “8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei
Pag. 6 di 10 pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni”.
Come si è già anticipato, risulta del tutto irrilevante stabilire se alla fattispecie si applichino i principi generali propri del sottosistema dell'indebito assistenziale o, invece la disciplina in tema di indebito previdenziale pensionistico dettata dall'art. 52 della Legge n. 88/89 e dall'art.13 della legge interpretativa n. 412/1991.
Infatti, secondo quanto sostenuto dallo stesso , la ripetizione dell'ipotetico indebito CP_1
maturato nell'anno 2016 discende dalla mancata comunicazione, da parte della ricorrente, degli eventuali redditi prodotti nell'anno 2015, in quanto considerata soggetto che non comunicata integralmente all'amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulla prestazione in godimento collegata al reddito.
La decisione deve essere, pertanto, presa con riferimento alla previsione contenuta nel comma
10 bis dell'art. 35, comma 8, del D. L. n. 207 del 2008 che, come opportunamente osservato dalla Suprema Corte di Cassazione, prevede una fattispecie diversa da quella prevista dall'art. 13 della Legge n. 412/91, riguardando l'ipotesi di chi non è tenuto a comunicare determinati redditi all'amministrazione finanziaria (Corte di Cassazione, Sezione L Civile, Sentenza 08 febbraio 2019, n. 3802) e prevedendo che devono essere comunicati dai titolari di prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito i soli dati non comunicati integralmente all'amministrazione finanziaria: tale comunicazione “… riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere perciò dichiarati all' (così, Corte di Cassazione, CP_1
Sezione 6 L Civile, Ordinanza 25 giugno 2020, n. 12608).
In altri termini, a stretto rigore, tenuto conto di quanto emergente dagli atti di causa, la presente controversia deve essere decisa a prescindere da qualsiasi valutazione dell'esistenza di un indebito dipendente da una sopraggiunto mutamento reddituale incompatibile con l'erogazione del beneficio collegato al reddito già in godimento della ricorrente, aspetto irrilevante ai fini della decisione e, del resto, a prescindere dalla problematica su chi ricada il relativo onere (che, comunque, secondo giurisprudenza pacifica, incombe sull'assistito: cfr. ad esempio, Corte di
Cassazione, Sezione L Civile, Sentenza 05 novembre 2019, n. 28440; Tribunale di Perugia,
Sezione Lavoro, Sentenza n. 236/2023 del 19/09/2023, dott. Medoro;
Tribunale di Perugia,
Sezione Lavoro, Sentenza n. 181/2023 del 16/06/2023, dott. Medoro), nessuna delle due parti del giudizio ha dedotto o richiesto di provare l'esistenza o meno di una fonte reddituale ulteriore
Pag. 7 di 10 che non deve essere comunicata all'Amministrazione finanziaria rispetto al trattamento di cui la ricorrente aveva beneficiato nell'anno 2015.
Per quanto di interesse ai fini della presente decisione, l'art. 13, comma 6, lett. c) del D.L. n.
78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, che ha apportato modifiche all'art. 35 del D.L. n.
207/2008 introducendo il comma 10 bis, ha previsto quanto segue:
"Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre
1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso".
Questo stesso Tribunale ha già avuto modo di evidenziare che quello sopra descritto si presenta come “… meccanismo volto a tutelare, da una parte, le esigenze finanziarie dell' e, CP_2
dall'altra, la buona fede del percettore della prestazione consentendo, a quest'ultimo, di sanare eventuali omissioni nelle comunicazioni dovute all'ente previdenziale, senza subire un irreparabile pregiudizio con riferimento a prestazioni destinate, per loro natura, alla tutela di situazioni di bisogno che trovano nell'art. 38 della Costituzione la primaria fonte di tutela”
(così, Sentenza n. 193/2023 del 26/06/2023 a firma del dott. Giampaolo Cervelli, che verrà richiamata anche di seguito).
Per dovere di completezza, va opportunamente precisata anche la natura giuridica della pretesa oggetto di recupero da parte dell' di cui è causa. CP_1
A tal proposito, la pronuncia di legittimità già sopra richiamata, oltre ad avere precisato che la fattispecie introdotta dall'art. 13, comma 6, lettera c) del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge
n. 122/2010 (vale a dire, la previsione contenuta nel novello comma 10 bis dell'art. 35 del D.L.
n. 207/2008) costituisce fattispecie diversa da quella disciplinata dall'art. 13 della legge n.
Pag. 8 di 10 412/1991 in tema di prestazioni previdenziali pensionistiche riguardando “… in specifico chi non sia tenuto a comunicare determinati redditi all'amministrazione finanziaria …”, ha anche evidenziato che “… l'inadempimento al conseguente obbligo comunicativo all'ente previdenziale ha come effetto, a puro titolo sanzionatorio, la ripetizione integrale del trattamento pensionistico per l'anno della corrispondente omissione, oltre che la revoca, per il futuro, della prestazione” (Corte di Cassazione, Sezione L Civile, Sentenza 08 febbraio 2019,
n. 3802).
Occorre, dunque, verificare se, in base alla normativa vigente in materia, sussistano i presupposti per il recupero dell'indebito intrapreso dall' . CP_1
A tale riguardo, dalla lettura degli atti di causa e della esigua documentazione prodotta in atti,
CP_ deve concludersi che l' non ha fornito la prova di avere proceduto, come avrebbe eventualmente potuto e dovuto fare, a sospendere la prestazione, non risultando l'adempimento di tale incombente da alcuno dei documenti prodotti dalle parti: ne deriva che non sussiste alcuna prova che alla odierna ricorrente sia stata data la possibilità, espressamente prevista dalla richiamata disposizione, di assolvere tempestivamente all'onere di comunicare i propri redditi incidenti sulla prestazione in godimento.
Né risulta nemmeno certo se e quando l' abbia provveduto anche alla revoca definitiva CP_2
della prestazione, non potendo tale dato essere rinvenuto dalla succinta comunicazione di rideterminazione dell'assegno del 25/07/2019.
Deve osservarsi che l'articolata procedura prevista dalla norma è finalizzata anche a consentire alla parte ricorrente di inviare, dopo la sospensione della prestazione, la comunicazione dei redditi mancante atta ad impedire la successiva revoca definitiva a seguito della quale (e solo a seguito della quale), in base all'art. 13, comma 6 lett. c della legge n. 122 del 2010, l'Ente potrebbe procedere al recupero delle somme erogate nell'anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere resa all' . CP_1
Non essendo stata fornita prova certa dei presupposti legislativi sopra indicati, deve concludersi che il recupero disposto dall' ai sensi dell'art. 13, comma 6 lett. c, della legge n. 122 del CP_1
2010 non può considerarsi legittimo in quanto, come osservato da questo stesso Tribunale in altra analoga fattispecie “… non preceduto dai provvedimenti prodromici che, sulla base della medesima disposizione, lo avrebbero dovuto precedere e che, come sopra sottolineato, avrebbero consentito alla parte ricorrente di sanare l'irregolarità” (Sentenza n. 193/2023 del
26/06/2023, dott. Cervelli).
Pag. 9 di 10 Ne consegue, anche per tale motivo, l'illegittimità della ripetizione dell'assegno sociale posta in essere dall' resistente con riferimento ai ratei percepiti dalla ricorrente nell'anno 2016. CP_2
Restano assorbite le ulteriori questioni dibattute tra le parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, sulla base dei nuovi parametri approvati con il D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'impegno professionale occorso, dovendosi infine osservare che detta fonte regolamentare detta solo canoni di massima dai quali il Giudice può discostarsi, essendo venuta meno definitivamente l'inderogabilità del sistema tariffario con l'art. 2, comma 1 lett. a) del d.l. n. 223/2006 e con l'art. 9 del d.l. n. 1/2012.
P.Q.M.
il Tribunale di Perugia, Sezione Lavoro, Previdenza e Assistenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattese e/o assorbite:
- in accoglimento del ricorso, dichiara l'inesistenza dell'indebito di euro 8.136,79 preteso dall' nei confronti della ricorrente, relativo alla prestazione di assegno sociale Cat. AS n. CP_1
04012628;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1 Parte_1
che vengono quantificate in euro 1.750,00 per compensi professionali, da
[...]
liquidarsi in favore degli avvocati Salvatore Adorisio e Francesco Elia, dichiaratisi procuratori antistatari.
Perugia, 03 febbraio 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Paolo Sconocchia
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