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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/10/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
in composizione monocratica, in persona del dott. Benedetto Sieff, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al n. 2594 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2022, promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
con l'avv. PERMUNIAN ANDREA;
RICORRENTE - ATTORE
contro
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE - CONVENUTA
trattenuta in decisione ai sensi ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. vigente ratione temporis.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, assumendo di averne titolo, chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendente diretta di cittadini italiani.
In particolare, il ricorrente espone che:
▪ nata il [...] a [...], si è coniugata il Persona_1
23.08.1919 con nato il [...] a [...]; Controparte_2
pag. 1 di 5 ▪ dalla loro unione nasceva, il 18.05.1922 a Boston EO JO LI;
▪ il padre sarebbe emigrato negli Stati Uniti il 03.04.1920, ossia Controparte_2 prima che i territori del Trentino venissero a far parte del Regno d'Italia, sì che egli, già suddito dell'Impero austro-ungarico, mai avrebbe acquistato la cittadinanza italiana;
in seguito, il 18.01.1926, egli avrebbe acquistato la cittadinanza statunitense per naturalizzazione;
▪ la madre diversamente, sarebbe emigrata negli Stati Uniti il Persona_1
01.06.1921, e quindi, trovandosi in Trentino il 16 luglio 2020, avrebbe acquistato la cittadinanza italiana in forza del Trattato di Saint Germain;
ella poi si sarebbe naturalizzata cittadina statunitense il 20.03.1944;
▪ avrebbe dunque acquisito la cittadinanza italiana per nascita dalla madre;
Persona_2
▪ quest'ultimo sposava a Medford il 04.06.1950 e dalla loro Persona_3 unione nasceva, il 02.04.1955, la ricorrente;
2. La domanda è fondata.
Ai sensi dell'art. 1, l. n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana si acquista per nascita da genitori italiani.
Occorre dunque, e anzitutto, evidenziare come la linea di discendenza rappresentata dalla ricorrente trovi riscontro nella documentazione dalla stessa prodotta. Risulta, in particolare, che la sua ava, tale nata a [...] in data [...] (docc. 1, 2 Persona_1 ricorso), coniugata con il sig. a Massimeno in data 23.8.1919 (doc. 3 Controparte_2 ricorso), sia emigrata dal porto di Genova in data 17.05.1921, giungendo al porto di Boston in data 01.06.1921 (docc. 8 e 9 ricorso). Emerge in particolare come “ – ossia la Parte_2 medesima ava con il nome da sposata, data la coincidenza con tutti gli altri dati anagrafici, compreso l'esser coniuge di – fosse nella lista passeggeri della nave Controparte_2
ES A” (che appunto fece il riportato tragitto nelle suddette date;
doc. 8 cit.), e risultasse altresì, unitamente agli altri familiari, nel censimento del 1930 (doc. 9 cit.).
Ricorre pertanto il caso della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti da parte di cittadina italiana, nata prima dell'entrata in vigore della Costituzione, il
1° gennaio 1948.
Come noto, con la sentenza n. 87 del 1975 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 10, comma 3, della l. n. 555 del 1912 “nella parte in cui prevede la perdita della
pag. 2 di 5 cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”, ricordandosi che la citata disposizione appunto prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana da parte della donna cittadina che sposasse uno straniero, “sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi”.
Successivamente, con la sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità:
a) dell'art. 1, n. 1, l. n. 555 del 1912, nella parte in cui “non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, limitando il testo l'acquisto della cittadinanza alla sola nascita da “padre cittadino”;
b) dell'art. 2, comma 2, della legge predetta, che prevedeva, in caso di riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione, la prevalenza della cittadinanza del padre (“anche se la paternità sia riconosciuta o dichiarata posteriormente alla maternità”);
c) dell'art. 1, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555, che prevedeva l'acquisto della cittadinanza dalla madre solamente in casi residuali (ossia “il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”).
In seguito, in relazione alla questione della perdita della cittadinanza italiana da parte della donna sposatasi con uno straniero prima dell'entrata in vigore della Costituzione, con le sentenze di eguale tenore nn. 4466 e 4467 del 2009, le Sezioni unite della Corte di cassazione
– superando la precedente sentenza n. 3331 del 2004 della stessa Corte a Sezioni unite – hanno enunciato il principio secondo cui “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art.
219 della legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 255 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo
l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria;
da quest'ultimo quindi lo stato, per
pag. 3 di 5 il rapporto di paternità, deve trasmettersi alla figlia, ricorrente in questa sede e alla quale deve riconoscersi”.
Nell'occasione, il giudice di legittimità ha messo in rilievo come “la cessazione degli effetti della legge illegittima, perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via
"automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto
l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino […]”, sì che
“[G]li effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio
e sullo stato di cittadinanza, che perdurano nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1° gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato di cittadino degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del Giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale”.
Orbene, alla luce dei principi appena riportati, deve ritenersi che Persona_1 cittadina italiana giunta negli Stati uniti nel 1921, abbia trasmesso il proprio status al figlio
[...]
nato nel 1922, il quale l'ha a sua volta trasmesso alla figlia, nata Per_2 Parte_1 nel 1955, odierna ricorrente, come riscontrato dai documenti prodotti (docc. 12 e 13 ricorrente).
Va precisato che è irrilevante che, a seguito di sua istanza, si sia Persona_1 naturalizzata cittadina statunitense in data 20.03.1944, rinunciando e abiurando sotto giuramento in modo assoluto e definitivo nei confronti di qualsiasi Stato di cui fino a quel momento era stata suddita o cittadina, atteso che fino a quel momento ella deve essere considerata cittadina italiana per i motivi sopra esposti, e avendo già acquisito per nascita il medesimo status il di lei figlio padre dell'odierna ricorrente. Persona_2
Conviene altresì annotare che quest'ultimo, essendo appunto nato il [...], era già maggiore d'età (avendo già compiuto 21 anni) al momento della perdita della cittadinanza italiana da parte della madre, sì che non si fa questione alcuna dell'applicazione dell'art. 12, comma 2, l. n. 555 del 1912 (a mente del quale “[i] figli minori non emancipati di chi perde la
pag. 4 di 5 cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”).
Quanto detto sinora rende altresì irrilevante che abbia perso la Persona_1 cittadinanza italiana prima dell'entrata in vigore della Costituzione, giacché lo status si era già trasmesso al figlio in maniera salvifica, venendosi a creare in capo a quest'ultimo la situazione sempre giustiziabile di cui alle citate pronunce della Corte di cassazione del 2009.
3. Sussistono gravi motivi per compensare integralmente le spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., considerando che l'amministrazione non si è opposta all'accoglimento della domanda, invitando l'autorità giudiziaria adita a verificare e accertare la sussistenza dei presupposti a fondamento della domanda e sottolineando la sussistenza del cosiddetto “doppio binario”, amministrativo e giurisdizionale, per la tutela qui invocata, a fronte dei limiti posti, in sede amministrativa, dalla previsione di cui all'art. 15, l. n. 91 del 1992.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nella sopra riportata composizione, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
1) dichiara che l'attrice è cittadina italiana;
2) compensa le spese processuali tra le parti per intero;
manda al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Trento, 6 ottobre 2025
Il Giudice
Benedetto Sieff
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
in composizione monocratica, in persona del dott. Benedetto Sieff, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al n. 2594 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2022, promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
con l'avv. PERMUNIAN ANDREA;
RICORRENTE - ATTORE
contro
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE - CONVENUTA
trattenuta in decisione ai sensi ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. vigente ratione temporis.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente, assumendo di averne titolo, chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendente diretta di cittadini italiani.
In particolare, il ricorrente espone che:
▪ nata il [...] a [...], si è coniugata il Persona_1
23.08.1919 con nato il [...] a [...]; Controparte_2
pag. 1 di 5 ▪ dalla loro unione nasceva, il 18.05.1922 a Boston EO JO LI;
▪ il padre sarebbe emigrato negli Stati Uniti il 03.04.1920, ossia Controparte_2 prima che i territori del Trentino venissero a far parte del Regno d'Italia, sì che egli, già suddito dell'Impero austro-ungarico, mai avrebbe acquistato la cittadinanza italiana;
in seguito, il 18.01.1926, egli avrebbe acquistato la cittadinanza statunitense per naturalizzazione;
▪ la madre diversamente, sarebbe emigrata negli Stati Uniti il Persona_1
01.06.1921, e quindi, trovandosi in Trentino il 16 luglio 2020, avrebbe acquistato la cittadinanza italiana in forza del Trattato di Saint Germain;
ella poi si sarebbe naturalizzata cittadina statunitense il 20.03.1944;
▪ avrebbe dunque acquisito la cittadinanza italiana per nascita dalla madre;
Persona_2
▪ quest'ultimo sposava a Medford il 04.06.1950 e dalla loro Persona_3 unione nasceva, il 02.04.1955, la ricorrente;
2. La domanda è fondata.
Ai sensi dell'art. 1, l. n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana si acquista per nascita da genitori italiani.
Occorre dunque, e anzitutto, evidenziare come la linea di discendenza rappresentata dalla ricorrente trovi riscontro nella documentazione dalla stessa prodotta. Risulta, in particolare, che la sua ava, tale nata a [...] in data [...] (docc. 1, 2 Persona_1 ricorso), coniugata con il sig. a Massimeno in data 23.8.1919 (doc. 3 Controparte_2 ricorso), sia emigrata dal porto di Genova in data 17.05.1921, giungendo al porto di Boston in data 01.06.1921 (docc. 8 e 9 ricorso). Emerge in particolare come “ – ossia la Parte_2 medesima ava con il nome da sposata, data la coincidenza con tutti gli altri dati anagrafici, compreso l'esser coniuge di – fosse nella lista passeggeri della nave Controparte_2
ES A” (che appunto fece il riportato tragitto nelle suddette date;
doc. 8 cit.), e risultasse altresì, unitamente agli altri familiari, nel censimento del 1930 (doc. 9 cit.).
Ricorre pertanto il caso della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti da parte di cittadina italiana, nata prima dell'entrata in vigore della Costituzione, il
1° gennaio 1948.
Come noto, con la sentenza n. 87 del 1975 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 10, comma 3, della l. n. 555 del 1912 “nella parte in cui prevede la perdita della
pag. 2 di 5 cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”, ricordandosi che la citata disposizione appunto prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana da parte della donna cittadina che sposasse uno straniero, “sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi”.
Successivamente, con la sentenza n. 30 del 1983, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità:
a) dell'art. 1, n. 1, l. n. 555 del 1912, nella parte in cui “non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, limitando il testo l'acquisto della cittadinanza alla sola nascita da “padre cittadino”;
b) dell'art. 2, comma 2, della legge predetta, che prevedeva, in caso di riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione, la prevalenza della cittadinanza del padre (“anche se la paternità sia riconosciuta o dichiarata posteriormente alla maternità”);
c) dell'art. 1, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555, che prevedeva l'acquisto della cittadinanza dalla madre solamente in casi residuali (ossia “il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”).
In seguito, in relazione alla questione della perdita della cittadinanza italiana da parte della donna sposatasi con uno straniero prima dell'entrata in vigore della Costituzione, con le sentenze di eguale tenore nn. 4466 e 4467 del 2009, le Sezioni unite della Corte di cassazione
– superando la precedente sentenza n. 3331 del 2004 della stessa Corte a Sezioni unite – hanno enunciato il principio secondo cui “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art.
219 della legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 255 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo
l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria;
da quest'ultimo quindi lo stato, per
pag. 3 di 5 il rapporto di paternità, deve trasmettersi alla figlia, ricorrente in questa sede e alla quale deve riconoscersi”.
Nell'occasione, il giudice di legittimità ha messo in rilievo come “la cessazione degli effetti della legge illegittima, perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via
"automatica" sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto
l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino […]”, sì che
“[G]li effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio
e sullo stato di cittadinanza, che perdurano nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1° gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato di cittadino degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del Giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale”.
Orbene, alla luce dei principi appena riportati, deve ritenersi che Persona_1 cittadina italiana giunta negli Stati uniti nel 1921, abbia trasmesso il proprio status al figlio
[...]
nato nel 1922, il quale l'ha a sua volta trasmesso alla figlia, nata Per_2 Parte_1 nel 1955, odierna ricorrente, come riscontrato dai documenti prodotti (docc. 12 e 13 ricorrente).
Va precisato che è irrilevante che, a seguito di sua istanza, si sia Persona_1 naturalizzata cittadina statunitense in data 20.03.1944, rinunciando e abiurando sotto giuramento in modo assoluto e definitivo nei confronti di qualsiasi Stato di cui fino a quel momento era stata suddita o cittadina, atteso che fino a quel momento ella deve essere considerata cittadina italiana per i motivi sopra esposti, e avendo già acquisito per nascita il medesimo status il di lei figlio padre dell'odierna ricorrente. Persona_2
Conviene altresì annotare che quest'ultimo, essendo appunto nato il [...], era già maggiore d'età (avendo già compiuto 21 anni) al momento della perdita della cittadinanza italiana da parte della madre, sì che non si fa questione alcuna dell'applicazione dell'art. 12, comma 2, l. n. 555 del 1912 (a mente del quale “[i] figli minori non emancipati di chi perde la
pag. 4 di 5 cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”).
Quanto detto sinora rende altresì irrilevante che abbia perso la Persona_1 cittadinanza italiana prima dell'entrata in vigore della Costituzione, giacché lo status si era già trasmesso al figlio in maniera salvifica, venendosi a creare in capo a quest'ultimo la situazione sempre giustiziabile di cui alle citate pronunce della Corte di cassazione del 2009.
3. Sussistono gravi motivi per compensare integralmente le spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., considerando che l'amministrazione non si è opposta all'accoglimento della domanda, invitando l'autorità giudiziaria adita a verificare e accertare la sussistenza dei presupposti a fondamento della domanda e sottolineando la sussistenza del cosiddetto “doppio binario”, amministrativo e giurisdizionale, per la tutela qui invocata, a fronte dei limiti posti, in sede amministrativa, dalla previsione di cui all'art. 15, l. n. 91 del 1992.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nella sopra riportata composizione, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
1) dichiara che l'attrice è cittadina italiana;
2) compensa le spese processuali tra le parti per intero;
manda al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Trento, 6 ottobre 2025
Il Giudice
Benedetto Sieff
pag. 5 di 5