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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 21/02/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 295/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIDALE SILVIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Rovigo, via Sacro Cuore n. 7; contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SICA SERGIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Rovigo, piazza Fratelli Cervi n. 5;
In punto a: opposizione all'ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“1) In via preliminare: Sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata;
2) Accogliere la presente opposizione all'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 01-001470138 relativa al verbale di accertamento n. 710015/10/20180102443 del 15/10/2018 riferito all'anno CP_2 2017 – Protocollo 7100 29/02/20240025795 dell'importo di € 14.785,83 e procedersi CP_2 all'annullamento del provvedimento ed all'archiviazione del procedimento, per i motivi esposti in narrativa;
3) Con vittoria di spese e compensi.”
***
Il procuratore di parte chiede e conclude: CP_2
“Respingersi l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto. Con il favore delle spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 17 aprile 2024 come sopra rappresentato, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione indicata in epigrafe, notificatagli il 18/03/2024, con la quale l' gli aveva ingiunto, quale titolare dell'impresa individuale ed in qualità di CP_2 Parte_1 legale rappresentante della , il pagamento della somma di € 14.775,83 di cui 10,33 Controparte_3 pe spese di notifica, contestandogli la seguente violazione: ”mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2 comma1/bis Decreto. Legge 12/09/1983 n. 463 convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 1983 n. 638 come sostituito dall'art. 3 comma 6 del decreto legislativo 15/01/2016 n. 8 e novellato dall'art. 23 D.L. 4/05/2023 n. 48 convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023 n. 85” .
Il ricorrente -precisando preliminarmente che non esisteva alcuna società a suo nome e che la sola ditta interessata all'accertamento era quella individuale ed a lui omonima- si doleva della erroneità del provvedimento impugnato, atteso che gli contestava l'omesso versamento delle ritenute CP_2
previdenziali ed assistenziali applicando la sanzione amministrativa, mentre egli aveva versato le ritenute oggetto della contestazione in data 20/12/2019 a mezzo assegno circolare n 3206347202-06 intestato ad dell'importo di € 6.925,00, sicché riteneva che non Controparte_4 sussistesse l'omissione oggetto della contestazione.
Chiedeva infine il ricorrente che fosse sospesa l'efficacia dell'opposta ordinanza ingiunzione.
Si costituiva ritualmente in giudizio , come sopra rappresentato, resistendo al ricorso e CP_2
rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe e la causa, ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza mediante il deposito di note scritte, a ex art. 127 ter c.p.c., ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato sul PCT unitamente alla presente motivazione.
L'opposizione è infondata e va rigettata alla luce delle seguenti considerazioni.
Dalla produzione documentale risulta che l'atto di accertamento relativo all'omesso versamento CP_2
delle ritenute in oggetto sia stato notificato al il 29.11.2018, e lo stesso ricorrente allega di aver Pt_1
provveduto al pagamento delle ritenute previdenziali trattenute dalle retribuzioni dei propri dipendenti solo in data 20.12.2019, ovvero oltre un anno dopo rispetto alla notifica dell'accertamento.
Il decreto legge n. 463/1983 all'art. 2, e la relativa legge di conversione prevede al comma 1bis
(introdotto dal decreto legge 9.10.1989, n. 338, convertito in legge 7.12.1989 n. 389) che:
“L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui,
è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.
Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ((da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso)). pagina 2 di 4 Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Come risulta evidente dalla lettura della norma, la non punibilità e la non assoggettabilità del datore di lavoro alla sanzione amministrativa sono collegate esclusivamente al versamento entro tre mesi dalla notifica dell'accertamento della violazione, mentre nel caso di specie il versamento è avvenuto ben oltre tale termine, sicché al più avrebbe potuto rilevare al fine della commisurazione della sanzione amministrativa, riguardo alla cui misura però non è sollevata alcuna doglianza nell'atto di opposizione, mentre l' ha allegato di aver applicato la sanzione considerando le reiterazioni compiute dal CP_2
contribuente, non avendo il pagato nei termini le quote a carico dipendenti per gli anni 2015, Pt_1
2016 e 2017, realizzando dunque un comportamento omissivo reiterato.
Va soggiunto che il D.L. 48/2023 convertito con L. n. 85 del 3.7.2023, ha previsto all'art. 23 che la sanzione amministrativa per le violazioni in argomento non sia più: «da euro 10.000 a euro 50.000», ma «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso», sicché nel caso di specie, nel quale è stata applicata una sanzione pari a 2,5 volte l'importo delle ritenute non versate, pari ad € 5.910,00, risulta ampiamente favorevole all'autore del fatto.
Va infine revocata la sospensione dell'atto impugnato disposta inaudita altera parte.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue, sia a favore di che CP_2
di , secondo i compensi medi previsti dalla tabella 4 all. al DM Controparte_5
55/2014, fasi di studio, introduttiva e decisoria, non essendosi svolta la fase istruttoria, per cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 nel quale ricade il valore dichiarato della presente controversia (€ 14.775,83), che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 295/2024 RG C.L., promossa da contro Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa domanda, eccezione o istanza CP_2
disattesa e rigettata, così provvede:
1. Rigetta la proposta opposizione, revocando il disposto provvedimento di sospensione;
2. Condanna l'opponente a rifondere ad le spese di lite, che liquida in € 3.727,00 per CP_2
compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%.
pagina 3 di 4 Così deciso in Rovigo, il 21 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 295/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIDALE SILVIA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Rovigo, via Sacro Cuore n. 7; contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SICA SERGIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Rovigo, piazza Fratelli Cervi n. 5;
In punto a: opposizione all'ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“1) In via preliminare: Sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata;
2) Accogliere la presente opposizione all'ordinanza ingiunzione di pagamento n. 01-001470138 relativa al verbale di accertamento n. 710015/10/20180102443 del 15/10/2018 riferito all'anno CP_2 2017 – Protocollo 7100 29/02/20240025795 dell'importo di € 14.785,83 e procedersi CP_2 all'annullamento del provvedimento ed all'archiviazione del procedimento, per i motivi esposti in narrativa;
3) Con vittoria di spese e compensi.”
***
Il procuratore di parte chiede e conclude: CP_2
“Respingersi l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto. Con il favore delle spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 17 aprile 2024 come sopra rappresentato, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione indicata in epigrafe, notificatagli il 18/03/2024, con la quale l' gli aveva ingiunto, quale titolare dell'impresa individuale ed in qualità di CP_2 Parte_1 legale rappresentante della , il pagamento della somma di € 14.775,83 di cui 10,33 Controparte_3 pe spese di notifica, contestandogli la seguente violazione: ”mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2 comma1/bis Decreto. Legge 12/09/1983 n. 463 convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 1983 n. 638 come sostituito dall'art. 3 comma 6 del decreto legislativo 15/01/2016 n. 8 e novellato dall'art. 23 D.L. 4/05/2023 n. 48 convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023 n. 85” .
Il ricorrente -precisando preliminarmente che non esisteva alcuna società a suo nome e che la sola ditta interessata all'accertamento era quella individuale ed a lui omonima- si doleva della erroneità del provvedimento impugnato, atteso che gli contestava l'omesso versamento delle ritenute CP_2
previdenziali ed assistenziali applicando la sanzione amministrativa, mentre egli aveva versato le ritenute oggetto della contestazione in data 20/12/2019 a mezzo assegno circolare n 3206347202-06 intestato ad dell'importo di € 6.925,00, sicché riteneva che non Controparte_4 sussistesse l'omissione oggetto della contestazione.
Chiedeva infine il ricorrente che fosse sospesa l'efficacia dell'opposta ordinanza ingiunzione.
Si costituiva ritualmente in giudizio , come sopra rappresentato, resistendo al ricorso e CP_2
rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe e la causa, ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza mediante il deposito di note scritte, a ex art. 127 ter c.p.c., ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato sul PCT unitamente alla presente motivazione.
L'opposizione è infondata e va rigettata alla luce delle seguenti considerazioni.
Dalla produzione documentale risulta che l'atto di accertamento relativo all'omesso versamento CP_2
delle ritenute in oggetto sia stato notificato al il 29.11.2018, e lo stesso ricorrente allega di aver Pt_1
provveduto al pagamento delle ritenute previdenziali trattenute dalle retribuzioni dei propri dipendenti solo in data 20.12.2019, ovvero oltre un anno dopo rispetto alla notifica dell'accertamento.
Il decreto legge n. 463/1983 all'art. 2, e la relativa legge di conversione prevede al comma 1bis
(introdotto dal decreto legge 9.10.1989, n. 338, convertito in legge 7.12.1989 n. 389) che:
“L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui,
è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.
Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ((da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso)). pagina 2 di 4 Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Come risulta evidente dalla lettura della norma, la non punibilità e la non assoggettabilità del datore di lavoro alla sanzione amministrativa sono collegate esclusivamente al versamento entro tre mesi dalla notifica dell'accertamento della violazione, mentre nel caso di specie il versamento è avvenuto ben oltre tale termine, sicché al più avrebbe potuto rilevare al fine della commisurazione della sanzione amministrativa, riguardo alla cui misura però non è sollevata alcuna doglianza nell'atto di opposizione, mentre l' ha allegato di aver applicato la sanzione considerando le reiterazioni compiute dal CP_2
contribuente, non avendo il pagato nei termini le quote a carico dipendenti per gli anni 2015, Pt_1
2016 e 2017, realizzando dunque un comportamento omissivo reiterato.
Va soggiunto che il D.L. 48/2023 convertito con L. n. 85 del 3.7.2023, ha previsto all'art. 23 che la sanzione amministrativa per le violazioni in argomento non sia più: «da euro 10.000 a euro 50.000», ma «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso», sicché nel caso di specie, nel quale è stata applicata una sanzione pari a 2,5 volte l'importo delle ritenute non versate, pari ad € 5.910,00, risulta ampiamente favorevole all'autore del fatto.
Va infine revocata la sospensione dell'atto impugnato disposta inaudita altera parte.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue, sia a favore di che CP_2
di , secondo i compensi medi previsti dalla tabella 4 all. al DM Controparte_5
55/2014, fasi di studio, introduttiva e decisoria, non essendosi svolta la fase istruttoria, per cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 nel quale ricade il valore dichiarato della presente controversia (€ 14.775,83), che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 295/2024 RG C.L., promossa da contro Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni diversa domanda, eccezione o istanza CP_2
disattesa e rigettata, così provvede:
1. Rigetta la proposta opposizione, revocando il disposto provvedimento di sospensione;
2. Condanna l'opponente a rifondere ad le spese di lite, che liquida in € 3.727,00 per CP_2
compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%.
pagina 3 di 4 Così deciso in Rovigo, il 21 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
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