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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/12/2025, n. 1695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1695 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 582/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. DO PU ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al R.G. n. 582/2022 promossa da:
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
Parte_9
Rappresentati e difesi dall'Avv. BONCIANI ELISA
PARTI RICORRENTI contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. MARESCA ARTURO e dall'Avv. NOCERINO ENZO
PARTE RESISTENTE
CP_2
Rappresentato e difeso dagli Avv. ZAFFINA ANTONELLO e IMBRIACI SILVANO
PARTE TERZA AM
Avente ad oggetto: retribuzione – ferie
pagina 1 di 21 MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e svolgimento del processo
1) I ricorrenti, premesso di essere (o di essere stati) dipendenti di CP_1
con mansioni di macchinista, agivano in giudizio contro la parte datoriale per
[...]
sentir accertare il loro diritto a che nella retribuzione dei giorni di ferie siano conteggiate «I.U.P. variabile;
I.U.P. giornaliera (esclusa IUP assenze, cod. voce 792); indennità per lavoro notturno;
indennità per lavoro domenicale;
indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato;
compenso per assenza dalla residenza;
compenso per lavoro straordinario (esclusi codici 288, 289, 290); indennità diverse (flessibilità di orario e indennità per PdM Cargo)», con conseguente condanna della resistente al pagamento delle seguenti somme: a , Parte_1 Parte_5
, ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_10 Parte_11 Pt_12
e i rispettivi importi: € 12.456,45 €
[...] Parte_9 Parte_7
12.701,52 € 12.053,09 € 10.856,79 € 10.403,82 € 13.237,48 € 9.460,95 € 8.652, 40
€ 12.728,65.
In particolare, secondo la difesa dei ricorrenti, le indennità oggetto di domanda rappresenterebbero voci retributive, continuative, percepite regolarmente come retribuzione ordinaria negli anni secondo le imputazioni contrattualmente previste per ogni giorno di lavoro, nella misura spettante derivante dal reparto di appartenenza e, dunque, alla luce della nozione euro-unitaria di ferie annuali retribuite, dovrebbero considerarsi tutte funzionalmente collegate alle mansioni effettivamente svolte e, quindi, utili ai fini della retribuzione da corrispondere al lavoratore durante la fruizione delle ferie.
2) Si costitutiva la convenuta, deducendo l'infondatezza delle avverse CP_3
pretese ed evidenziando l'inapplicabilità al caso in esame dei principi di matrice comunitaria, tenuto conto che le indennità elencate in ricorso erano legate alla effettiva presenza in servizio del lavoratore o alla sua collocazione temporale e non erano volte a compensare lo svolgimento delle sue specifiche mansioni.
pagina 2 di 21 Peraltro, secondo la ricostruzione di , non sussisterebbe nemmeno il CP_1
rischio che le norme della contrattazione collettiva possano avere un effetto dissuasivo rispetto al godimento delle ferie, considerando l'incidenza che gli importi hanno, prendendo in esame periodi di tempo omogenei.
Parte resistente eccepiva, poi, la prescrizione delle domande e l'erroneità dei calcoli effettuati dai ricorrenti, tenendo conto del fatto che la valutazione andrebbe fatta sulle quattro settimane di ferie.
Integrato il contraddittorio, si costituiva anche per la parte di domande CP_2
che riguardavano gli aspetti contributivi.
Ammessa ed espletata CTU contabile, la causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna, sostituita da note di trattazione scritta.
Motivi di diritto
A) In via preliminare è opportuno confermare come nel nostro ordinamento non possa rinvenirsi un generale principio di onnicomprensività della retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie, con la conseguenza che non vi sono dubbi sul fatto che alcuni elementi della retribuzione goduta dal dipendente possano in concreto non essere computati ai fini della quantificazione degli istituti indiretti, a meno che il loro computo non sia specificamente previsto dalla normativa vigente o dalla contrattazione collettiva di settore.
In merito a questo aspetto, la Suprema Corte ha, anche da ultimo, confermato che «In tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti (tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti) non vige nell'ordinamento un principio di omnicomprensività, sicché il compenso per lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva;
pertanto, la retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario, non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposta in maniera fissa e stabile, non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività
pagina 3 di 21 infrasettimanali, poiché la l. n. 260 del 1949, art. 5, nel testo di cui alla l. n. 90 del
1954, fa riferimento alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio» (così, Cassazione Civ., 23 ottobre 2020, n. 23366).
La ricostruzione suddetta discende dal fatto che l'autonomia delle parti collettive nel disciplinare la fattispecie, non è limitata o vincolata a far corrispondere automaticamente gli importi percepiti dal lavoratore in forza delle diverse indennità applicabile al rapporto, a quegli presi in considerazione per formare la base della retribuzione feriale, anche nel caso in cui le suddette indennità rivesta un carattere di continuità all'interno di quanto percepito dal dipendente.
Al tempo stesso, non esiste all'interno dell'ordinamento nazionale un principio generale per quale il lavoratore, durante le ferie, abbia diritto alla stessa identica retribuzione che avrebbe percepito durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, in quanto, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, tale situazione non andrebbe ad intaccare i principi disciplinati dall'art. 36 della Carta
Costituzionale, proprio perché, in astratto, la determinazione dell'aspetto economico del rapporto di lavoro è rimessa alla contrattazione collettiva al fine di tutelare la garanzia di un trattamento sufficiente, rispetto al quale permane il potere di verifica in capo al giudice (Così, cfr., tra le altre, Cassazione Civ., n. 1823/2004; Cassazione Civ. n.
16510/2002).
Alla luce delle considerazioni svolte, allora, l'attenzione si deve spostare verso l'esame delle norme e pronunce relative al diritto comunitario, che da ultimo si sono susseguite in merito al concetto di ferie retribuite.
B) L'art. 7 della direttiva 2003/88 dispone che «
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro».
pagina 4 di 21 L'art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 ha dato espressa attuazione alla direttiva sopra citata, disponendo che «
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione».
In merito alla portata della legislazione comunitaria e delle pronunce della
Corte di Giustizia applicative della stessa, la Suprema Corte ha evidenziato come «sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e Persona_1
altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo
(negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06,
e altri, punto 58) e che “Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono Persona_2
nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, e Per_3
altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative
pagina 5 di 21 all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto Per_3
"qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza
IA e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza IA e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza IA e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-
539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)» (cfr., Cassazione civile sez. lav. 17/05/2019, n.
13425, cfr., anche Cassazione civile sez. lav. 15/10/2020, n. 22401).
Al tempo stesso, la recente sentenza della CGUE del 13.1.2022, nella causa C-
514/20) (DS c/ Koch) ha affermato quelli che possono considerarsi i principi generali sul diritto alle ferie annuali retribuite, idonei a specificare le ricostruzioni operate nella citata sentenza del 15 settembre 2011, (causa C-155/10, e altri c. British Per_3
Airways plc).
Nella specie, ai punti 21, 22 e 23 della sentenza viene espressamente affermato che «In primo luogo, occorre ricordare che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, «gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane». Se è vero che, dal tenore di tale disposizione, emerge che spetta agli Stati membri definire le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, essi devono, però, astenersi dal subordinare a qualsiasi condizione la costituzione stessa di tale diritto che
pagina 6 di 21 Per_ scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva (sentenza del 29 novembre 2017, ,
C-214/16, EU:C:2017:914, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata). In secondo luogo, la Corte ha dichiarato, con riferimento all'articolo 7 della direttiva 2003/88, 8 RG
12420/2021 che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva
2003/88 (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto Per_5
28 e la giurisprudenza ivi citata)».
Ai successivi punti 29, 30, 31, 32, 33 e 34 è stato poi ulteriormente specificato che «l'articolo 1 della direttiva 2003/88 prevede che quest'ultima stabilisca prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'organizzazione dell'orario di lavoro, In particolare per quanto riguarda i periodi minimi di ferie annuali. Tenuto conto di questi obiettivi, la
Corte ha affermato che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva
2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven e , C- Controparte_4 Controparte_5
762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009, e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, Persona_2
punto 23). Ne consegue che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore,
è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la Per_5 giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della
pagina 7 di 21 retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo
7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua Per_ retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto
44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del
22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21)».
Al punto 41 è, infine, confermato che «Come sottolineato al punto 32 della presente sentenza, qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite».
C) Questa fondamentale pronuncia della giudice europeo, è stata espressamente presa in considerazione dalla recente sentenza della Suprema Corte n. 20216/22 che, esaminando il caso concreto del CCNL Trasporto Aereo - Sezione per il Personale
Navigante Tecnico, ha sancito che tale disposizione contrattual-collettiva fosse da dichiararsi nulla nella parte in cui, solo limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale la componente retributiva rappresentata dall'indennità di volo integrativa.
In particolare, per la Corte di Cassazione, detta disposizione del contratto collettivo contrasterebbe con la norma imperativa di cui all'art. 4 del D.Lgs. n.
185/2005 che, interpretato alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di pagina 8 di 21 remunerazione delle ferie in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa.
Questo perché, in concreto, la Corte ha accertato come l'indennità di volo integrativa rappresentasse «una significativa componente della retribuzione incidente nella misura del circa 30% (o in percentuale maggiore a seconda delle ore di volo effettuate) sul trattamento economico spettante al personale navigante», dunque una quota talmente rilevante che avrebbe potuto costituire un incentivo a non fruire delle ferie, proprio in contrasto, quindi, con i principi euro-unitari che improntati ad evitare che vi sia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore, essendo ciò incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite, per il recupero e la tutela della salute del dipendente.
Come anticipato, però, la Suprema Corte ha evidenziato come l'esame in merito alla nullità delle clausole della contrattazione collettiva debba essere limitato alle ferie annuali minime di quattro settimane, mentre per gli eventuali giorni eccedenti, come tali non regolati e non presi in considerazione dal diritto dell'Unione, deve essere confermato in capo agli Stati membri il potere di determinare il riconoscimento della retribuzione (sentenza CGUE 3.5.2012, Neidel C337/10, punto 36; sentenza
CGUE 20.7.2016, C-341/15, punto 39), con la conseguenza che, in Persona_7
questi casi, per cui la normativa europea e i principi giurisprudenziali non sono utilmente spendibili.
Con la stessa pronuncia, poi, la Corte di Cassazione ha espressamente confermato che «la normativa dell'Unione Europea non si è spinta a definire una nozione armonizzata di retribuzione imponendo l'integrale corresponsione di essa nel periodo feriale, così violando la competenza in ambiti riservati alla potestà normativa degli Stati membri, ma si è limitata ad indicare l'osservanza di un risultato il cui esito deve essere valutato in concreto, avendo riguardo alla specificità dei singoli ordinamenti nazionali, con gli strumenti legislativi che ogni Stato abbia adottato e con riferimento alla particolarità della componente retributiva di cui si chiede l'inclusione, dal giudice nazionale».
pagina 9 di 21 D) Da ultimo, infine, devono essere esaminate le più recenti sentenze della Suprema
Corte (le n. 1816, 19663, 19711 e 19716 del 2023, nonché le pronunce del 2024, quali, tra tutte, la n. 13932).
Nello specifico sono emersi i pilastri fondamentali per affrontare le questioni oggetto del presente giudizio, evidenziando quanto segue: «
7.1. Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che con Persona_8
l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio
2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). Ciò che si è inteso assicurare è Persona_2
una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione
(cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. Per_3
del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
7.2. Di tali principi si
è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia,
pagina 10 di 21 comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425).
7.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.30/11/2021 n. 37589).
7.4. Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto
Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del
2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita
l'attività lavorativa (cfr. Cass.23/06/2022 n. 20216). 7.5. È opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, “che le sentenze della Corte di
Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n.
pagina 11 di 21 22577 del 2012).
7.6. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici, nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr.
CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p.8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92
p.26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von ON p. 26, CGUE CP_6
28/06/2012 causa C-7/11 p. 51 tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla CP_7
cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
7.7. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.
7.8. Ha allora verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società compensi, quali l'incentivo per attività di condotta e l'indennità di riserva che pure erano connessi ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo (ex art. 28 punto 2.1. e punto 2 lett. c del c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie). Ha accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza tutt'altro che residuale sul trattamento economico mensile (circa il 25/30% dello stesso). Inoltre, ha evidenziato che la tipicità dell'attività di condotta e dell'attività di riserva, propria della mansione di macchinista, deponevano nel senso che la relativa voce retributiva era intesa a compensare anche lo status professionale rivestito» (così, ad esempio, Cassazione Civ.
n. 19716/23).
E) Se questo è il quadro ricostruttivo in cui muovere l'indagine, la prima valutazione che risulta necessario effettuare è quella relativa al rapporto di funzionalità, in altre pagina 12 di 21 parole a quel nesso intrinseco, che, fin dalla sentenza CGUE e a., C-155/10, Per_3
deve intercorrere tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate, in base al suo contratto di lavoro e, soltanto risulta positivamente la valutazione, deve verificarsi quella che potrebbe essere l'incidenza di tali elementi sulla retribuzione mensile, al fine di accertare la potenziale efficacia dissuasiva del loro mancato riconoscimento, sulla fruizione delle ferie da parte dei lavoratori.
Che sia necessaria, contrariamente a quanto allegato dalla difesa dei ricorrenti, una simile verifica, emerge chiaramente dalla considerazione che, pur non essendoci dubbi sul fatto che le espressioni utilizzate in sede comunitaria possano far propendere per una necessaria coincidenza tra retribuzione nel periodo di ferie e retribuzione per giorni lavorati, con la conseguenza che nessun senso dovrebbe avere la correlazione tra le singole indennità e le mansioni del dipendente, è altrettanto vero che un simile assetto avrebbe una sua validità nelle ipotesi di retribuzioni forfettarie e non variabili.
Ragionando diversamente si potrebbe pervenire a situazioni paradossali per le quali la retribuzione feriale per non essere mai inferiore a quella ordinaria dovrebbe essere quantificata nella misura massima possibile, risultando così nella maggioranza delle ipotesi superiore a quella effettivamente goduta dal dipendente non in ferie e ciò anche ragionando strettamente in termini di media matematica.
Al tempo stesso, come vedremo, vi sono alcuni compensi che, in difetto di una espressa previsione contraria, non avrebbe senso riconoscere in assenza di prestazione lavorativa, considerando, da un lato, che gli stessi si presentano eventuali e contingenti e, da un altro lato che normalmente sono funzionali a remunerare particolari sacrifici del lavoratore, con la conseguenza che, prevederli in assenza di una prestazione, diverrebbe incongruo e insensato.
E1) Per quanto concerne l'indennità di utilizzazione professionale variabile, la stessa viene erogata in alternativa a quella giornaliera.
pagina 13 di 21 Quest'ultima, come risulta dal testo contrattuale e dalle allegazioni delle parti, tendenzialmente spetta al dipendente per le giornate in cui non è impiegato in turni di condotta e rientra nell'importo della retribuzione dei giorni di ferie.
Al contrario quella variabile dipende dai servizi di condotta ed è riconosciuta in misura minore o maggiore a seconda della collocazione temporale della prestazione
(notturna o diurna), della composizione dell'equipaggio e del chilometraggio.
Dunque, si tratta di una indennità composita, in quanto da un lato viene corrisposta per ogni giorno di presenza effettiva che comporti ore di condotta e, sotto questo profilo, appare pertanto intrinsecamente connessa alla mansione di macchinista e in nesso di funzionalità con le mansioni affidate ai ricorrenti in base al contratto di lavoro.
Da un altro lato, subisce modifiche in forza di aspetti che riguardano esclusivamente la collocazione oraria della prestazione.
A questa connotazione deve essere aggiunta la circostanza che, in realtà, come anticipato, il personale assente non perde l'indennità di utilizzazione professionale, ma soltanto la possibilità di usufruire della variabile in alternativa alla giornaliera.
Da quanto detto deriva che, anche volendo accertare che la sua esclusione dalla base di calcolo della retribuzione dovuta nei periodi di ferie non appaia conforme ai principi della giurisprudenza comunitaria, l'incidenza dovrebbe essere limitata da un lato neutralizzando le oscillazioni dovute alla collocazione temporale, dall'altro lato evidenziando in modo chiaro quale sia il differenziale con l'indennità giornaliera.
Tendenzialmente per tutti i ricorrenti tale indennità rappresenta una quota che varia dal 35% al 50% (poche volte superiore) del coacervo indennitario richiesto in ricorso (cfr., doc. da 95 a 100, fasc. ricorrenti), con una media approssimativa (per quanto interessa sotto questo profilo) che è possibile assestare sul 40% sterilizzando, come detto, la componente della collocazione temporale.
E2) Con riferimento alle indennità per lavoro notturno, per lavoro domenicale, per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato e del compenso per lavoro straordinario, appaiono collegate ad «una semplice collocazione oraria del
pagina 14 di 21 lavoro, comune a qualsiasi altra attività espletabile in regime di subordinazione» e dunque non inerenti ad una particolare caratteristica della mansione (cfr., Tribunale
Napoli sent. 5643/2021; Tribunale Milano, sentenze 15.4.2019 n. 5681 e 31.8.2018 n.
1703).
In altre parole, manca l'intrinseca connessione con le peculiari mansioni svolte dai ricorrenti, non potendo certo utilmente condividersi le valutazioni in merito alla patologica tendenza al ritardo dei treni nelle linee ferroviarie italiane.
In merito a questi aspetti, infatti, «va evidenziato che il requisito che colpisce di più nella Giurisprudenza della Corte di Giustizia, anche perché scandito dall'avverbio
“intrinsecamente”, che è utilizzato più volte nella motivazione, è quello secondo cui la voce retributiva in questione deve essere, appunto intrinsecamente, collegata alla natura delle mansioni svolte dall'interessato. Questo carattere “intrinseco” non si può che leggere in un senso contrapposto a “estrinseco”, e dunque nel senso che una voce soddisfa tale requisito quando va a remunerare la specifica professionalità dell'interessato, al punto tale da diventare un tutt'uno con tale professionalità, e non semplicemente una particolare e cangiante modalità, logistica, temporale o di altra natura, della prestazione lavorativa. Non è la prima volta, tra l'altro, che la giurisprudenza italiana è chiamata a lavorare su questi concetti. Lo ha già fatto a proposito del principio di irriducibilità della retribuzione previsto dal vecchio art. 2103
c.c., tramite la precisazione che la retribuzione che aveva titolo ad essere conservata anche in caso di mutamento di mansioni era la “sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti”, ma non anche
“quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa, e cioè caratteristiche estrinseche non correlate con le prospettate qualità professionali della stessa e, come tali, suscettibili di riduzione una volta venute meno, nelle nuove mansioni, quelle caratteristiche estrinseche che ne risultavano compensate” (v. Cass. civ., sez. lav., 27.10.2003, n. 16106; in termini, Cass. civ., sez. lav., 10.11.1997, n. 11106). Lo stesso concetto è ritornato, questa volta normativamente, nel nuovo art. 2103 c.c., che al 6° comma esclude dalla conservazione della retribuzione in caso di mutamento di mansioni “gli elementi
pagina 15 di 21 retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”. Si tratta di concetti che possono essere rapportati con precisione al caso che ci occupa.
Ne segue che la prima indagine che incombe sul giudice è quella se la voce retributiva de qua sia diretta a compensare la professionalità che si esplica nelle mansioni assegnate al lavoratore, o invece modalità meramente estrinseche – si ripete, logistiche, temporali o di altra natura - della prestazione. Orbene, ad avviso del
Giudicante, l'indennità per lavoro straordinario diurno e notturno (festivo o domenicale) non può essere considerata ai fini dell'inclusione nella retribuzione spettante per le ferie annuali in quanto detti emolumenti non risultano “intrinsecamente” connessi alle peculiari mansioni svolte dal ricorrente. Il lavoro straordinario notturno o diurno
(festivo o domenicale) citato nella premessa del ricorso, infatti, non integra una particolare qualità/caratteristica della mansione, ma una semplice collocazione oraria del lavoro, comune a qualsiasi attività espletabile in regime di subordinazione. In altri termini, trattasi di una mera modalità temporale di espletamento della prestazione lavorativa» (cfr., Tribunale di Bari 21.6.2022).
E3) Per quanto concerne il compenso per assenza dalla residenza si tratta, in tutta evidenza, di provvidenza idonea a tenere indenne il personale delle maggiori spese che deve affrontare quando si trovi per ragioni di servizio fuori della propria residenza.
Sul punto, la più volte citata sentenza IA ha chiarito che «All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali» (in questo senso cfr., Corte d'Appello di Torino n. 27/23, sulla natura indennitaria del “compenso per assenza dalla residenza”).
Nel caso di specie, però, l'assenza dalla residenza risulta una condizione implicita per il lavoro dei macchinisti e, laddove la prestazione abbia connaturata una situazione in cui si debba quasi sempre lasciare la propria residenza di servizio, un pagina 16 di 21 aspetto che pare estrinseco alla mansione, diventa intrinseco (così, per il diverso caso di assenza dalla residenza, Cassazione Civile n. 13932/2024:«L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società RE (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793,
33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). 21. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro. 22. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile»).
E4) Le indennità per flessibilità di orario, che i ricorrenti accomunano in un unico coacervo, per comunanza di ratio, dipendono pur sempre da modifiche della collocazione dell'orario della prestazione, in conseguenza di eventi non preventivabili.
Come tali non vi è una ragione per ritenerle intrinsecamente connesse alle specifiche mansioni e, in ogni modo, in ricorso non vi sono allegazioni specifiche per procedere in tal senso.
L'indennità per PdM Cargo, che spetta al macchinista chiamato a svolgere ulteriori attività specifiche, risulta sicuramente connessa in modo intrinseco al profilo professionale dei ricorrenti e, infatti, la stessa va ad incrementare l'indennità di utilizzazione professionale.
pagina 17 di 21 F) In conclusione, pertanto, le uniche indennità, fra quelle oggetto di domanda, che appaiono intrinsecamente collegate alla esecuzione di mansioni che i ricorrenti sono chiamati a svolgere in esecuzione del loro contratto di lavoro sono quelle di utilizzazione professionale (come incrementata dall'indennità per PdM Cargo) e quella di assenza dalla residenza;
mentre tutte le altre indennità o trovano nella prestazione una mera occasione (quale il lavoro domenicale, il lavoro festivo, il lavoro straordinario, le varie indennità connesse alla particolare gravosità della collocazione temporale del turno), ovvero sono dirette esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni.
A questo punto, allora, occorre verificare, riguardo alle due indennità sopra indicate, se il loro mancato riconoscimento, ai fini del calcolo della retribuzione dovuta ai ricorrenti nei giorni di ferie, possa aver prodotto, anche solo in via potenziale, un effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie.
Dalle allegazioni contenute in ricorso e dai documenti depositati, emerge, aderendo ai calcoli svolti dalla consulente tecnica nominata, che la percentuale di incidenza di queste indennità non sia trascurabile dal punto di vista della loro idoneità
a scoraggiare l'utilizzo delle ferie.
Sul punto, infatti, sempre la Suprema Corte ha di recente avuto modo di chiarire come «non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita» (così, Cassazione n. 14089/2024).
Pertanto, vengono forniti i principi sui quali ancorare la valutazione circa la potenzialità lesiva, criteri che, dunque, devono essere vagliati nel singolo caso concreto.
Nello specifico, è opportuno confermare che per calcolare quanto astrattamente spetti al dipendente a titolo di differenze retribuite sulla retribuzione dei giorni di ferie, il divisore deve essere dato dai giorni di servizio effettivo.
pagina 18 di 21 Dunque, occorre individuare il numero di tutte le presenze effettive al lavoro, risultanti dalle buste paga, come divisore degli elementi retributivi variabili computati, al fine di ricavarne il valore medio per ogni giornata lavorativa.
Il valore medio così ottenuto deve essere moltiplicato non per tutti i giorni di ferie effettivamente goduti, ma per i giorni di ferie goduti nei limiti della tutela comunitaria, che riguarda esclusivamente il periodo minimo di quattro settimane (Cass
Sez. L -, Sentenza n. 20216 del 23/06/2022).
Detto periodo non può che essere di calendario proprio perché, essendovi articolazioni orarie diverse, in caso contrario si verrebbero a determinare differenze di trattamento.
In merito all'incidenza di queste somme, è necessario, infine, operare individuando la percentuale dovuta sul montante retributivo annuo, per poi moltiplicare l'importo che risulta per il coefficiente di incidenza delle ferie durante l'anno, in quanto, in caso contrario, verrebbero parametrati rapporti numerici diversi.
In altre parole, l'incidenza percentuale delle indennità sulla retribuzione annua deve essere moltiplicata per il rapporto tra giornate di ferie e giornate di servizio effettivo, unico accorgimento per evitare risultati falsati in eccesso (calcolo sulla mensilità, che darebbe sempre una percentuale di incidenza altissima) e in difetto
(calcolo sulla retribuzione annua, che darebbe sempre un risultato irrisorio).
Per i ricorrenti, il coefficiente di incidenza delle ferie sui giorni di servizio varia ovviamente anno per anno e per ciascun lavoratore, ma si attesta in una forbice che va, circa, dal 6,5% all'12% che moltiplicata per l'incidenza degli importi sul montante retributivo annuo, conduce ad una incidenza complessiva sempre superiore al 15%, un risultato dal quale appare evidente che il mancato inserimento di tali indennità nella base di calcolo della retribuzione dei giorni di ferie potrebbe, in astratto, generare il rischio che il lavoratore decida di non fruire delle ferie.
Da quanto detto ne consegue che, nel caso di specie, si rientra in una ipotesi di violazione della normativa euro-comunitaria e, dunque, il ricorso può trovare parziale accoglimento, dichiarando l'illegittimità delle disposizioni della contrattazione pagina 19 di 21 aziendale, nonché relative norme coordinate e presupposte della contrattazione collettiva, nella parte in cui escludono che nella retribuzione dei giorni di ferie debbano essere conteggiate le seguenti indennità: IUP variabile;
IUP giornaliera
(esclusa IUP assenze, cod. voce 792); indennità per assenza dalla residenza.
Dall'accertamento ne deriva la condanna di parte resistente al pagamento dei relativi importi dalla mensilità di luglio 2007 (per ferie fruite fin da maggio 2007), considerando il limite di 20 giorni di ferie, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo, con ricalcolo agli effetti del TFR, nonché, nei confronti di alla regolarizzazione contributiva o alla riserva per la costituzione della rendita CP_2
per i contributi prescritti.
Non può dirsi maturata, infatti, nessuna prescrizione prima del luglio 2007 aderendo alla costante giurisprudenza della Suprema Corte che valorizza le ultime riforme in materia di licenziamento, per giungere alla non decorrenza della prescrizione durante il rapporto, fin dall'entrata in vigore della c.d. Legge Fornero del
2012.
La CTU ammessa ed espletata in corso di giudizio ha permesso di quantificare gli importi relativi, potendo, per le modalità di calcolo chiare e conseguenti alle indicazioni del quesito, nonché per le soluzioni raggiunte nel contraddittorio tecnico con le parti, essere presa a base della presente decisione.
Dunque, devono essere riconosciuti ai ricorrenti i seguenti importi: Pt_1
€ 4.646,19; € 8.044,24; € 7.296,28;
[...] Parte_5 Parte_2
€ 4.421,00; € 8.002,50; € Parte_3 Parte_4 Parte_6
4.653,59; € 1.940,84; € 4.444,48; Parte_8 Parte_9 Parte_7
€ 8.162,05.
Il solo parziale accoglimento permette la compensazione delle spese in ragione della metà. CTU liquidata a parte, a carico di parte resistente. Spese compensate con
, alla luce del ruolo dell'Istituto nella controversia. CP_2
pagina 20 di 21
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.
- accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto dichiara la nullità delle norme della contrattazione aziendale, nonché relative norme coordinate e presupposte della contrattazione collettiva succedutasi, nella parte in cui escludono che nella retribuzione dei giorni di ferie debbano essere conteggiate le seguenti indennità: IUP variabile;
IUP giornaliera (esclusa IUP assenze, cod. voce 792); PdM Cargo;
indennità per assenza dalla residenza.
- condanna parte resistente al pagamento in favore dei ricorrenti Controparte_1
dei seguenti importi: € 4.646,19; € 8.044,24; Parte_1 Parte_5
€ 7.296,28; € 4.421,00; € 8.002,50; Parte_2 Parte_3 Parte_4
€ 4.653,59; € 1.940,84; € Parte_6 Parte_8 Parte_9
4.444,48; € 8.162,05, oltre interessi sulle somme rivalutate annualmente, Parte_7
dalle singole scadenze al saldo effettivo, con ricalcolo agli effetti del TFR, nonché, nei confronti di alla regolarizzazione contributiva o alla riserva per la costituzione CP_2
della rendita per i contributi prescritti;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, in favore dei ricorrenti liquidate in euro 3.900,00 per onorari, euro 379,50 per spese, oltre spese generali,
IVA e CPA, che dichiara da compensarsi in ragione del 50% e da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto in atti. Spese compensate con CP_2
Firenze, il 09/12/2025
Il Giudice
DO PU
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. DO PU ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al R.G. n. 582/2022 promossa da:
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
Parte_9
Rappresentati e difesi dall'Avv. BONCIANI ELISA
PARTI RICORRENTI contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. MARESCA ARTURO e dall'Avv. NOCERINO ENZO
PARTE RESISTENTE
CP_2
Rappresentato e difeso dagli Avv. ZAFFINA ANTONELLO e IMBRIACI SILVANO
PARTE TERZA AM
Avente ad oggetto: retribuzione – ferie
pagina 1 di 21 MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e svolgimento del processo
1) I ricorrenti, premesso di essere (o di essere stati) dipendenti di CP_1
con mansioni di macchinista, agivano in giudizio contro la parte datoriale per
[...]
sentir accertare il loro diritto a che nella retribuzione dei giorni di ferie siano conteggiate «I.U.P. variabile;
I.U.P. giornaliera (esclusa IUP assenze, cod. voce 792); indennità per lavoro notturno;
indennità per lavoro domenicale;
indennità per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato;
compenso per assenza dalla residenza;
compenso per lavoro straordinario (esclusi codici 288, 289, 290); indennità diverse (flessibilità di orario e indennità per PdM Cargo)», con conseguente condanna della resistente al pagamento delle seguenti somme: a , Parte_1 Parte_5
, ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_10 Parte_11 Pt_12
e i rispettivi importi: € 12.456,45 €
[...] Parte_9 Parte_7
12.701,52 € 12.053,09 € 10.856,79 € 10.403,82 € 13.237,48 € 9.460,95 € 8.652, 40
€ 12.728,65.
In particolare, secondo la difesa dei ricorrenti, le indennità oggetto di domanda rappresenterebbero voci retributive, continuative, percepite regolarmente come retribuzione ordinaria negli anni secondo le imputazioni contrattualmente previste per ogni giorno di lavoro, nella misura spettante derivante dal reparto di appartenenza e, dunque, alla luce della nozione euro-unitaria di ferie annuali retribuite, dovrebbero considerarsi tutte funzionalmente collegate alle mansioni effettivamente svolte e, quindi, utili ai fini della retribuzione da corrispondere al lavoratore durante la fruizione delle ferie.
2) Si costitutiva la convenuta, deducendo l'infondatezza delle avverse CP_3
pretese ed evidenziando l'inapplicabilità al caso in esame dei principi di matrice comunitaria, tenuto conto che le indennità elencate in ricorso erano legate alla effettiva presenza in servizio del lavoratore o alla sua collocazione temporale e non erano volte a compensare lo svolgimento delle sue specifiche mansioni.
pagina 2 di 21 Peraltro, secondo la ricostruzione di , non sussisterebbe nemmeno il CP_1
rischio che le norme della contrattazione collettiva possano avere un effetto dissuasivo rispetto al godimento delle ferie, considerando l'incidenza che gli importi hanno, prendendo in esame periodi di tempo omogenei.
Parte resistente eccepiva, poi, la prescrizione delle domande e l'erroneità dei calcoli effettuati dai ricorrenti, tenendo conto del fatto che la valutazione andrebbe fatta sulle quattro settimane di ferie.
Integrato il contraddittorio, si costituiva anche per la parte di domande CP_2
che riguardavano gli aspetti contributivi.
Ammessa ed espletata CTU contabile, la causa veniva discussa e decisa all'udienza odierna, sostituita da note di trattazione scritta.
Motivi di diritto
A) In via preliminare è opportuno confermare come nel nostro ordinamento non possa rinvenirsi un generale principio di onnicomprensività della retribuzione durante il periodo di godimento delle ferie, con la conseguenza che non vi sono dubbi sul fatto che alcuni elementi della retribuzione goduta dal dipendente possano in concreto non essere computati ai fini della quantificazione degli istituti indiretti, a meno che il loro computo non sia specificamente previsto dalla normativa vigente o dalla contrattazione collettiva di settore.
In merito a questo aspetto, la Suprema Corte ha, anche da ultimo, confermato che «In tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti (tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti) non vige nell'ordinamento un principio di omnicomprensività, sicché il compenso per lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva;
pertanto, la retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario, non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposta in maniera fissa e stabile, non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività
pagina 3 di 21 infrasettimanali, poiché la l. n. 260 del 1949, art. 5, nel testo di cui alla l. n. 90 del
1954, fa riferimento alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio» (così, Cassazione Civ., 23 ottobre 2020, n. 23366).
La ricostruzione suddetta discende dal fatto che l'autonomia delle parti collettive nel disciplinare la fattispecie, non è limitata o vincolata a far corrispondere automaticamente gli importi percepiti dal lavoratore in forza delle diverse indennità applicabile al rapporto, a quegli presi in considerazione per formare la base della retribuzione feriale, anche nel caso in cui le suddette indennità rivesta un carattere di continuità all'interno di quanto percepito dal dipendente.
Al tempo stesso, non esiste all'interno dell'ordinamento nazionale un principio generale per quale il lavoratore, durante le ferie, abbia diritto alla stessa identica retribuzione che avrebbe percepito durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, in quanto, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, tale situazione non andrebbe ad intaccare i principi disciplinati dall'art. 36 della Carta
Costituzionale, proprio perché, in astratto, la determinazione dell'aspetto economico del rapporto di lavoro è rimessa alla contrattazione collettiva al fine di tutelare la garanzia di un trattamento sufficiente, rispetto al quale permane il potere di verifica in capo al giudice (Così, cfr., tra le altre, Cassazione Civ., n. 1823/2004; Cassazione Civ. n.
16510/2002).
Alla luce delle considerazioni svolte, allora, l'attenzione si deve spostare verso l'esame delle norme e pronunce relative al diritto comunitario, che da ultimo si sono susseguite in merito al concetto di ferie retribuite.
B) L'art. 7 della direttiva 2003/88 dispone che «
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro».
pagina 4 di 21 L'art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 ha dato espressa attuazione alla direttiva sopra citata, disponendo che «
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione».
In merito alla portata della legislazione comunitaria e delle pronunce della
Corte di Giustizia applicative della stessa, la Suprema Corte ha evidenziato come «sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e Persona_1
altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo
(negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06,
e altri, punto 58) e che “Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono Persona_2
nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, e Per_3
altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come " sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative
pagina 5 di 21 all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto Per_3
"qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza
IA e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza IA e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza IA e altri cit., punto 28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-
539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31)» (cfr., Cassazione civile sez. lav. 17/05/2019, n.
13425, cfr., anche Cassazione civile sez. lav. 15/10/2020, n. 22401).
Al tempo stesso, la recente sentenza della CGUE del 13.1.2022, nella causa C-
514/20) (DS c/ Koch) ha affermato quelli che possono considerarsi i principi generali sul diritto alle ferie annuali retribuite, idonei a specificare le ricostruzioni operate nella citata sentenza del 15 settembre 2011, (causa C-155/10, e altri c. British Per_3
Airways plc).
Nella specie, ai punti 21, 22 e 23 della sentenza viene espressamente affermato che «In primo luogo, occorre ricordare che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, «gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane». Se è vero che, dal tenore di tale disposizione, emerge che spetta agli Stati membri definire le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, essi devono, però, astenersi dal subordinare a qualsiasi condizione la costituzione stessa di tale diritto che
pagina 6 di 21 Per_ scaturisce direttamente dalla suddetta direttiva (sentenza del 29 novembre 2017, ,
C-214/16, EU:C:2017:914, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata). In secondo luogo, la Corte ha dichiarato, con riferimento all'articolo 7 della direttiva 2003/88, 8 RG
12420/2021 che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva
2003/88 (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto Per_5
28 e la giurisprudenza ivi citata)».
Ai successivi punti 29, 30, 31, 32, 33 e 34 è stato poi ulteriormente specificato che «l'articolo 1 della direttiva 2003/88 prevede che quest'ultima stabilisca prescrizioni minime di sicurezza e di salute per l'organizzazione dell'orario di lavoro, In particolare per quanto riguarda i periodi minimi di ferie annuali. Tenuto conto di questi obiettivi, la
Corte ha affermato che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva
2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven e , C- Controparte_4 Controparte_5
762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009, e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, Persona_2
punto 23). Ne consegue che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore,
è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la Per_5 giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della
pagina 7 di 21 retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo
7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua Per_ retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto
44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del
22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21)».
Al punto 41 è, infine, confermato che «Come sottolineato al punto 32 della presente sentenza, qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite».
C) Questa fondamentale pronuncia della giudice europeo, è stata espressamente presa in considerazione dalla recente sentenza della Suprema Corte n. 20216/22 che, esaminando il caso concreto del CCNL Trasporto Aereo - Sezione per il Personale
Navigante Tecnico, ha sancito che tale disposizione contrattual-collettiva fosse da dichiararsi nulla nella parte in cui, solo limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale la componente retributiva rappresentata dall'indennità di volo integrativa.
In particolare, per la Corte di Cassazione, detta disposizione del contratto collettivo contrasterebbe con la norma imperativa di cui all'art. 4 del D.Lgs. n.
185/2005 che, interpretato alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di pagina 8 di 21 remunerazione delle ferie in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa.
Questo perché, in concreto, la Corte ha accertato come l'indennità di volo integrativa rappresentasse «una significativa componente della retribuzione incidente nella misura del circa 30% (o in percentuale maggiore a seconda delle ore di volo effettuate) sul trattamento economico spettante al personale navigante», dunque una quota talmente rilevante che avrebbe potuto costituire un incentivo a non fruire delle ferie, proprio in contrasto, quindi, con i principi euro-unitari che improntati ad evitare che vi sia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore, essendo ciò incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite, per il recupero e la tutela della salute del dipendente.
Come anticipato, però, la Suprema Corte ha evidenziato come l'esame in merito alla nullità delle clausole della contrattazione collettiva debba essere limitato alle ferie annuali minime di quattro settimane, mentre per gli eventuali giorni eccedenti, come tali non regolati e non presi in considerazione dal diritto dell'Unione, deve essere confermato in capo agli Stati membri il potere di determinare il riconoscimento della retribuzione (sentenza CGUE 3.5.2012, Neidel C337/10, punto 36; sentenza
CGUE 20.7.2016, C-341/15, punto 39), con la conseguenza che, in Persona_7
questi casi, per cui la normativa europea e i principi giurisprudenziali non sono utilmente spendibili.
Con la stessa pronuncia, poi, la Corte di Cassazione ha espressamente confermato che «la normativa dell'Unione Europea non si è spinta a definire una nozione armonizzata di retribuzione imponendo l'integrale corresponsione di essa nel periodo feriale, così violando la competenza in ambiti riservati alla potestà normativa degli Stati membri, ma si è limitata ad indicare l'osservanza di un risultato il cui esito deve essere valutato in concreto, avendo riguardo alla specificità dei singoli ordinamenti nazionali, con gli strumenti legislativi che ogni Stato abbia adottato e con riferimento alla particolarità della componente retributiva di cui si chiede l'inclusione, dal giudice nazionale».
pagina 9 di 21 D) Da ultimo, infine, devono essere esaminate le più recenti sentenze della Suprema
Corte (le n. 1816, 19663, 19711 e 19716 del 2023, nonché le pronunce del 2024, quali, tra tutte, la n. 13932).
Nello specifico sono emersi i pilastri fondamentali per affrontare le questioni oggetto del presente giudizio, evidenziando quanto segue: «
7.1. Occorre premettere che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea la quale, sin dalla sentenza del 2006, ha precisato che con Persona_8
l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio
2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). Ciò che si è inteso assicurare è Persona_2
una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione
(cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. Per_3
del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
7.2. Di tali principi si
è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia,
pagina 10 di 21 comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425).
7.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.30/11/2021 n. 37589).
7.4. Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto
Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del
2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile) interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita
l'attività lavorativa (cfr. Cass.23/06/2022 n. 20216). 7.5. È opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo citata, “che le sentenze della Corte di
Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale” sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n.
pagina 11 di 21 22577 del 2012).
7.6. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici, nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr.
CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p.8, CGUE 14/07/1994 causa C-91/92
p.26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von ON p. 26, CGUE CP_6
28/06/2012 causa C-7/11 p. 51 tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla CP_7
cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella Eurounitaria, ma non è questo il caso.
7.7. A questi principi si è attenuta la Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.
7.8. Ha allora verificato che durante il periodo di godimento delle ferie al lavoratore non erano erogati dalla società compensi, quali l'incentivo per attività di condotta e l'indennità di riserva che pure erano connessi ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo (ex art. 28 punto 2.1. e punto 2 lett. c del c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie). Ha accertato la continuatività della loro erogazione e l'incidenza tutt'altro che residuale sul trattamento economico mensile (circa il 25/30% dello stesso). Inoltre, ha evidenziato che la tipicità dell'attività di condotta e dell'attività di riserva, propria della mansione di macchinista, deponevano nel senso che la relativa voce retributiva era intesa a compensare anche lo status professionale rivestito» (così, ad esempio, Cassazione Civ.
n. 19716/23).
E) Se questo è il quadro ricostruttivo in cui muovere l'indagine, la prima valutazione che risulta necessario effettuare è quella relativa al rapporto di funzionalità, in altre pagina 12 di 21 parole a quel nesso intrinseco, che, fin dalla sentenza CGUE e a., C-155/10, Per_3
deve intercorrere tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate, in base al suo contratto di lavoro e, soltanto risulta positivamente la valutazione, deve verificarsi quella che potrebbe essere l'incidenza di tali elementi sulla retribuzione mensile, al fine di accertare la potenziale efficacia dissuasiva del loro mancato riconoscimento, sulla fruizione delle ferie da parte dei lavoratori.
Che sia necessaria, contrariamente a quanto allegato dalla difesa dei ricorrenti, una simile verifica, emerge chiaramente dalla considerazione che, pur non essendoci dubbi sul fatto che le espressioni utilizzate in sede comunitaria possano far propendere per una necessaria coincidenza tra retribuzione nel periodo di ferie e retribuzione per giorni lavorati, con la conseguenza che nessun senso dovrebbe avere la correlazione tra le singole indennità e le mansioni del dipendente, è altrettanto vero che un simile assetto avrebbe una sua validità nelle ipotesi di retribuzioni forfettarie e non variabili.
Ragionando diversamente si potrebbe pervenire a situazioni paradossali per le quali la retribuzione feriale per non essere mai inferiore a quella ordinaria dovrebbe essere quantificata nella misura massima possibile, risultando così nella maggioranza delle ipotesi superiore a quella effettivamente goduta dal dipendente non in ferie e ciò anche ragionando strettamente in termini di media matematica.
Al tempo stesso, come vedremo, vi sono alcuni compensi che, in difetto di una espressa previsione contraria, non avrebbe senso riconoscere in assenza di prestazione lavorativa, considerando, da un lato, che gli stessi si presentano eventuali e contingenti e, da un altro lato che normalmente sono funzionali a remunerare particolari sacrifici del lavoratore, con la conseguenza che, prevederli in assenza di una prestazione, diverrebbe incongruo e insensato.
E1) Per quanto concerne l'indennità di utilizzazione professionale variabile, la stessa viene erogata in alternativa a quella giornaliera.
pagina 13 di 21 Quest'ultima, come risulta dal testo contrattuale e dalle allegazioni delle parti, tendenzialmente spetta al dipendente per le giornate in cui non è impiegato in turni di condotta e rientra nell'importo della retribuzione dei giorni di ferie.
Al contrario quella variabile dipende dai servizi di condotta ed è riconosciuta in misura minore o maggiore a seconda della collocazione temporale della prestazione
(notturna o diurna), della composizione dell'equipaggio e del chilometraggio.
Dunque, si tratta di una indennità composita, in quanto da un lato viene corrisposta per ogni giorno di presenza effettiva che comporti ore di condotta e, sotto questo profilo, appare pertanto intrinsecamente connessa alla mansione di macchinista e in nesso di funzionalità con le mansioni affidate ai ricorrenti in base al contratto di lavoro.
Da un altro lato, subisce modifiche in forza di aspetti che riguardano esclusivamente la collocazione oraria della prestazione.
A questa connotazione deve essere aggiunta la circostanza che, in realtà, come anticipato, il personale assente non perde l'indennità di utilizzazione professionale, ma soltanto la possibilità di usufruire della variabile in alternativa alla giornaliera.
Da quanto detto deriva che, anche volendo accertare che la sua esclusione dalla base di calcolo della retribuzione dovuta nei periodi di ferie non appaia conforme ai principi della giurisprudenza comunitaria, l'incidenza dovrebbe essere limitata da un lato neutralizzando le oscillazioni dovute alla collocazione temporale, dall'altro lato evidenziando in modo chiaro quale sia il differenziale con l'indennità giornaliera.
Tendenzialmente per tutti i ricorrenti tale indennità rappresenta una quota che varia dal 35% al 50% (poche volte superiore) del coacervo indennitario richiesto in ricorso (cfr., doc. da 95 a 100, fasc. ricorrenti), con una media approssimativa (per quanto interessa sotto questo profilo) che è possibile assestare sul 40% sterilizzando, come detto, la componente della collocazione temporale.
E2) Con riferimento alle indennità per lavoro notturno, per lavoro domenicale, per lavoro festivo e paga giornaliera per festivo non recuperato e del compenso per lavoro straordinario, appaiono collegate ad «una semplice collocazione oraria del
pagina 14 di 21 lavoro, comune a qualsiasi altra attività espletabile in regime di subordinazione» e dunque non inerenti ad una particolare caratteristica della mansione (cfr., Tribunale
Napoli sent. 5643/2021; Tribunale Milano, sentenze 15.4.2019 n. 5681 e 31.8.2018 n.
1703).
In altre parole, manca l'intrinseca connessione con le peculiari mansioni svolte dai ricorrenti, non potendo certo utilmente condividersi le valutazioni in merito alla patologica tendenza al ritardo dei treni nelle linee ferroviarie italiane.
In merito a questi aspetti, infatti, «va evidenziato che il requisito che colpisce di più nella Giurisprudenza della Corte di Giustizia, anche perché scandito dall'avverbio
“intrinsecamente”, che è utilizzato più volte nella motivazione, è quello secondo cui la voce retributiva in questione deve essere, appunto intrinsecamente, collegata alla natura delle mansioni svolte dall'interessato. Questo carattere “intrinseco” non si può che leggere in un senso contrapposto a “estrinseco”, e dunque nel senso che una voce soddisfa tale requisito quando va a remunerare la specifica professionalità dell'interessato, al punto tale da diventare un tutt'uno con tale professionalità, e non semplicemente una particolare e cangiante modalità, logistica, temporale o di altra natura, della prestazione lavorativa. Non è la prima volta, tra l'altro, che la giurisprudenza italiana è chiamata a lavorare su questi concetti. Lo ha già fatto a proposito del principio di irriducibilità della retribuzione previsto dal vecchio art. 2103
c.c., tramite la precisazione che la retribuzione che aveva titolo ad essere conservata anche in caso di mutamento di mansioni era la “sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti”, ma non anche
“quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa, e cioè caratteristiche estrinseche non correlate con le prospettate qualità professionali della stessa e, come tali, suscettibili di riduzione una volta venute meno, nelle nuove mansioni, quelle caratteristiche estrinseche che ne risultavano compensate” (v. Cass. civ., sez. lav., 27.10.2003, n. 16106; in termini, Cass. civ., sez. lav., 10.11.1997, n. 11106). Lo stesso concetto è ritornato, questa volta normativamente, nel nuovo art. 2103 c.c., che al 6° comma esclude dalla conservazione della retribuzione in caso di mutamento di mansioni “gli elementi
pagina 15 di 21 retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”. Si tratta di concetti che possono essere rapportati con precisione al caso che ci occupa.
Ne segue che la prima indagine che incombe sul giudice è quella se la voce retributiva de qua sia diretta a compensare la professionalità che si esplica nelle mansioni assegnate al lavoratore, o invece modalità meramente estrinseche – si ripete, logistiche, temporali o di altra natura - della prestazione. Orbene, ad avviso del
Giudicante, l'indennità per lavoro straordinario diurno e notturno (festivo o domenicale) non può essere considerata ai fini dell'inclusione nella retribuzione spettante per le ferie annuali in quanto detti emolumenti non risultano “intrinsecamente” connessi alle peculiari mansioni svolte dal ricorrente. Il lavoro straordinario notturno o diurno
(festivo o domenicale) citato nella premessa del ricorso, infatti, non integra una particolare qualità/caratteristica della mansione, ma una semplice collocazione oraria del lavoro, comune a qualsiasi attività espletabile in regime di subordinazione. In altri termini, trattasi di una mera modalità temporale di espletamento della prestazione lavorativa» (cfr., Tribunale di Bari 21.6.2022).
E3) Per quanto concerne il compenso per assenza dalla residenza si tratta, in tutta evidenza, di provvidenza idonea a tenere indenne il personale delle maggiori spese che deve affrontare quando si trovi per ragioni di servizio fuori della propria residenza.
Sul punto, la più volte citata sentenza IA ha chiarito che «All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali» (in questo senso cfr., Corte d'Appello di Torino n. 27/23, sulla natura indennitaria del “compenso per assenza dalla residenza”).
Nel caso di specie, però, l'assenza dalla residenza risulta una condizione implicita per il lavoro dei macchinisti e, laddove la prestazione abbia connaturata una situazione in cui si debba quasi sempre lasciare la propria residenza di servizio, un pagina 16 di 21 aspetto che pare estrinseco alla mansione, diventa intrinseco (così, per il diverso caso di assenza dalla residenza, Cassazione Civile n. 13932/2024:«L'indennità di assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società RE (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793,
33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). 21. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti con mansioni di Capo Treno o Capo Servizio Treno, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro. 22. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile»).
E4) Le indennità per flessibilità di orario, che i ricorrenti accomunano in un unico coacervo, per comunanza di ratio, dipendono pur sempre da modifiche della collocazione dell'orario della prestazione, in conseguenza di eventi non preventivabili.
Come tali non vi è una ragione per ritenerle intrinsecamente connesse alle specifiche mansioni e, in ogni modo, in ricorso non vi sono allegazioni specifiche per procedere in tal senso.
L'indennità per PdM Cargo, che spetta al macchinista chiamato a svolgere ulteriori attività specifiche, risulta sicuramente connessa in modo intrinseco al profilo professionale dei ricorrenti e, infatti, la stessa va ad incrementare l'indennità di utilizzazione professionale.
pagina 17 di 21 F) In conclusione, pertanto, le uniche indennità, fra quelle oggetto di domanda, che appaiono intrinsecamente collegate alla esecuzione di mansioni che i ricorrenti sono chiamati a svolgere in esecuzione del loro contratto di lavoro sono quelle di utilizzazione professionale (come incrementata dall'indennità per PdM Cargo) e quella di assenza dalla residenza;
mentre tutte le altre indennità o trovano nella prestazione una mera occasione (quale il lavoro domenicale, il lavoro festivo, il lavoro straordinario, le varie indennità connesse alla particolare gravosità della collocazione temporale del turno), ovvero sono dirette esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni.
A questo punto, allora, occorre verificare, riguardo alle due indennità sopra indicate, se il loro mancato riconoscimento, ai fini del calcolo della retribuzione dovuta ai ricorrenti nei giorni di ferie, possa aver prodotto, anche solo in via potenziale, un effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie.
Dalle allegazioni contenute in ricorso e dai documenti depositati, emerge, aderendo ai calcoli svolti dalla consulente tecnica nominata, che la percentuale di incidenza di queste indennità non sia trascurabile dal punto di vista della loro idoneità
a scoraggiare l'utilizzo delle ferie.
Sul punto, infatti, sempre la Suprema Corte ha di recente avuto modo di chiarire come «non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita» (così, Cassazione n. 14089/2024).
Pertanto, vengono forniti i principi sui quali ancorare la valutazione circa la potenzialità lesiva, criteri che, dunque, devono essere vagliati nel singolo caso concreto.
Nello specifico, è opportuno confermare che per calcolare quanto astrattamente spetti al dipendente a titolo di differenze retribuite sulla retribuzione dei giorni di ferie, il divisore deve essere dato dai giorni di servizio effettivo.
pagina 18 di 21 Dunque, occorre individuare il numero di tutte le presenze effettive al lavoro, risultanti dalle buste paga, come divisore degli elementi retributivi variabili computati, al fine di ricavarne il valore medio per ogni giornata lavorativa.
Il valore medio così ottenuto deve essere moltiplicato non per tutti i giorni di ferie effettivamente goduti, ma per i giorni di ferie goduti nei limiti della tutela comunitaria, che riguarda esclusivamente il periodo minimo di quattro settimane (Cass
Sez. L -, Sentenza n. 20216 del 23/06/2022).
Detto periodo non può che essere di calendario proprio perché, essendovi articolazioni orarie diverse, in caso contrario si verrebbero a determinare differenze di trattamento.
In merito all'incidenza di queste somme, è necessario, infine, operare individuando la percentuale dovuta sul montante retributivo annuo, per poi moltiplicare l'importo che risulta per il coefficiente di incidenza delle ferie durante l'anno, in quanto, in caso contrario, verrebbero parametrati rapporti numerici diversi.
In altre parole, l'incidenza percentuale delle indennità sulla retribuzione annua deve essere moltiplicata per il rapporto tra giornate di ferie e giornate di servizio effettivo, unico accorgimento per evitare risultati falsati in eccesso (calcolo sulla mensilità, che darebbe sempre una percentuale di incidenza altissima) e in difetto
(calcolo sulla retribuzione annua, che darebbe sempre un risultato irrisorio).
Per i ricorrenti, il coefficiente di incidenza delle ferie sui giorni di servizio varia ovviamente anno per anno e per ciascun lavoratore, ma si attesta in una forbice che va, circa, dal 6,5% all'12% che moltiplicata per l'incidenza degli importi sul montante retributivo annuo, conduce ad una incidenza complessiva sempre superiore al 15%, un risultato dal quale appare evidente che il mancato inserimento di tali indennità nella base di calcolo della retribuzione dei giorni di ferie potrebbe, in astratto, generare il rischio che il lavoratore decida di non fruire delle ferie.
Da quanto detto ne consegue che, nel caso di specie, si rientra in una ipotesi di violazione della normativa euro-comunitaria e, dunque, il ricorso può trovare parziale accoglimento, dichiarando l'illegittimità delle disposizioni della contrattazione pagina 19 di 21 aziendale, nonché relative norme coordinate e presupposte della contrattazione collettiva, nella parte in cui escludono che nella retribuzione dei giorni di ferie debbano essere conteggiate le seguenti indennità: IUP variabile;
IUP giornaliera
(esclusa IUP assenze, cod. voce 792); indennità per assenza dalla residenza.
Dall'accertamento ne deriva la condanna di parte resistente al pagamento dei relativi importi dalla mensilità di luglio 2007 (per ferie fruite fin da maggio 2007), considerando il limite di 20 giorni di ferie, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo effettivo, con ricalcolo agli effetti del TFR, nonché, nei confronti di alla regolarizzazione contributiva o alla riserva per la costituzione della rendita CP_2
per i contributi prescritti.
Non può dirsi maturata, infatti, nessuna prescrizione prima del luglio 2007 aderendo alla costante giurisprudenza della Suprema Corte che valorizza le ultime riforme in materia di licenziamento, per giungere alla non decorrenza della prescrizione durante il rapporto, fin dall'entrata in vigore della c.d. Legge Fornero del
2012.
La CTU ammessa ed espletata in corso di giudizio ha permesso di quantificare gli importi relativi, potendo, per le modalità di calcolo chiare e conseguenti alle indicazioni del quesito, nonché per le soluzioni raggiunte nel contraddittorio tecnico con le parti, essere presa a base della presente decisione.
Dunque, devono essere riconosciuti ai ricorrenti i seguenti importi: Pt_1
€ 4.646,19; € 8.044,24; € 7.296,28;
[...] Parte_5 Parte_2
€ 4.421,00; € 8.002,50; € Parte_3 Parte_4 Parte_6
4.653,59; € 1.940,84; € 4.444,48; Parte_8 Parte_9 Parte_7
€ 8.162,05.
Il solo parziale accoglimento permette la compensazione delle spese in ragione della metà. CTU liquidata a parte, a carico di parte resistente. Spese compensate con
, alla luce del ruolo dell'Istituto nella controversia. CP_2
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P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c.
- accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto dichiara la nullità delle norme della contrattazione aziendale, nonché relative norme coordinate e presupposte della contrattazione collettiva succedutasi, nella parte in cui escludono che nella retribuzione dei giorni di ferie debbano essere conteggiate le seguenti indennità: IUP variabile;
IUP giornaliera (esclusa IUP assenze, cod. voce 792); PdM Cargo;
indennità per assenza dalla residenza.
- condanna parte resistente al pagamento in favore dei ricorrenti Controparte_1
dei seguenti importi: € 4.646,19; € 8.044,24; Parte_1 Parte_5
€ 7.296,28; € 4.421,00; € 8.002,50; Parte_2 Parte_3 Parte_4
€ 4.653,59; € 1.940,84; € Parte_6 Parte_8 Parte_9
4.444,48; € 8.162,05, oltre interessi sulle somme rivalutate annualmente, Parte_7
dalle singole scadenze al saldo effettivo, con ricalcolo agli effetti del TFR, nonché, nei confronti di alla regolarizzazione contributiva o alla riserva per la costituzione CP_2
della rendita per i contributi prescritti;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, in favore dei ricorrenti liquidate in euro 3.900,00 per onorari, euro 379,50 per spese, oltre spese generali,
IVA e CPA, che dichiara da compensarsi in ragione del 50% e da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto in atti. Spese compensate con CP_2
Firenze, il 09/12/2025
Il Giudice
DO PU
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