TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 03/12/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 742/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa DA
(C.F. ) nata a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1 n.166, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. Giovanni Dies (C.F.
) e dall'avv. Filippo Zemignani (C.F. ) del Foro di C.F._2 C.F._3 Trento, con studio legale in Trento – Via Grazioli n. 15 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in Trento – Via Grazioli n. 15, giusta delega a margine del ricorso ed allegata al fascicolo del p.c. t.; RICORRENTE CONTRO (P.IVA con sede legale in Trento – loc. Le Basse n. 4/12; CP_1 P.IVA_1 RESISTENTE CONTUMACE IN PUNTO: inadempimento contrattuale / risarcimento danni. CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE In via principale: accertarsi e dichiararsi, per i motivi di cui in narrativa, che la società si è CP_1 resa inadempiente all'obbligazione assunta di eseguire e completare i lavori di ristrutturazione relativi all'immobile della ricorrente. Conseguentemente condannarsi, per i motivi e titoli di cui in narrativa, la società (P.IVA CP_1
) con sede legale in Trento, località Le Basse n. 4/12 al pagamento del complessivo P.IVA_1 importo di € 37.527,53 o di quella minor o maggior somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di competenze e spese di lite, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CNPA di legge. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281 decies cpc datato 26.03.2025, depositato il 28.03.2025, chiedeva Parte_1 accertarsi e dichiararsi che la società si era resa inadempiente all'obbligazione assunta di CP_1 eseguire e completare i lavori di ristrutturazione relativi all'immobile della ricorrente e, per l'effetto,
pagina 1 di 5 condannarsi la resistente al pagamento del complessivo importo di € 37.527,53 o di quello ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
spese di giudizio rifuse. Esponeva in particolare la ricorrente, a sostegno delle domande anzidette: 1) che la stessa all'inizio del 2023 aveva affidato alla la ristrutturazione integrale “chiavi in mano” del proprio Controparte_2 appartamento sito in Trento – Via Maccani n. 166 (p.m. 1 p.ed. 4820 in c.c. Trento) 2) che i lavori da eseguire erano stati concordati nel preventivo di massima dd. 27.03.2023, inizialmente, in complessivi
€ 119.314,80 IVA esclusa (v. doc. 1) e, quindi, nell'importo complessivo di € 135.464,67 IVA compresa (v. doc.2), così come da verbale di accordo dd. 16.10.2023; 3) che al momento del conferimento dell'incarico, aveva garantito che le opere di ristrutturazione dell'immobile CP_1 de quo sarebbero state ultimate all'inizio del settembre 2023; 4) che dopo aver incassato due acconti di rilevante importo, iniziava i lavori in data 05.05.2023, non rispettando né il termine di CP_1 ultimazione delle opere inizialmente indicato dell'inizio del settembre 2023, né quello del 04.10.2023, successivamente concordato con il cronoprogramma sottoscritto in data 23.08.2023 (v. doc. 3); 5) che la resistente giustificava tali ritardi con una momentanea crisi di liquidità, tale da impedirle di acquistare i materiali necessari per l'esecuzione delle lavorazioni;
6) che la resistente, al fine precipuo di superare tali difficoltà, si era resa disponibile pagando di tasca propria alcune fatture di fornitori, intestate alla resistente, per € 11.656,75 (v. doc. 4), senza, tuttavia, ottenere una celere ultimazione dei lavori;
7) che decorso il termine concordato, le parti in data 16.10.2023 sottoscrivevano un verbale di accordo (v. doc.5), in forza del quale la resistente si impegnava tra l'altro: A) a terminare tutte le lavorazioni interne e a consegnare l'immobile alla ricorrente, comprensivo di certificazioni di conformità, entro il 31.12.2023; B) a terminare tutte le sistemazioni esterne entro il 30.05.2024; C) a rifondere parzialmente gli oneri aggiuntivi sostenuti dalla per l'alloggio temporaneo ove si era Pt_1 trasferita, sino al dicembre 2023, concordati in € 1.500.00; D) a versare una penale, in caso di mancato rispetto del termine concordato dd. 31.12.2023 per l'ultimazione delle lavorazioni, di € 350,00 per ogni giorno di ritardo a partire dal 01.01.2024; E) l'assunzione dell'onere di eventuali penali, quanto alla realizzazione dei muretti divisori esterni con recinzione, che avesse dovuto la pagare ai vicini di Pt_1 casa;
8) che per il grave ritardo nella esecuzione dei muretti esterni con recinzione da parte di
[...]
la era stata costretta a definire in via conciliativa la vertenza con i vicini con verbali di CP_1 Pt_1 mediazione dd. 14.02.2024 ed il versamento di € 5.500,00 (v. doc. 10); 9) che aveva CP_1 definitivamente abbandonato il cantiere nel luglio 2024 senza completare né le opere interne né le opere esterne;
10) che la stessa aveva abbandonato il cantiere lasciando nel giardino dell'abitazione numerosi rifiuti, che la ricorrente sarà tenuta a smaltire a proprie cura e spese;
11) che dopo l'abbandono del cantiere, stante l'impossibilità di certificare l'esecuzione ed ultimazione delle opere, la aveva dovuto redigere e depositare, tramite il proprio tecnico geom. una variante finale, Pt_1 Per_1 stralciando le lavorazioni non eseguite, adempimenti necessari per poter trasmettere la comunicazione di fine lavori e quindi poter iniziare ad utilizzare l'immobile (v. doc.6); 12) che la ricorrente aveva corrisposto a i seguenti importi: A) fattura n. 70 dd. 06.04.2023 di € 36.000,00, IVA 10% CP_1 inclusa;
B) fattura n. 71 dd. 06.04.2023 di € 59.000.00, IVA 10% inclusa;
C) fattura n. 130 dd. 05.09.2023 di € 11.000.00 IVA 10% inclusa;
per complessivi € 106.000,00 (v. doc. 7); 13) che a fronte di detti pagamenti, la resistente aveva effettuato, prima di abbandonare il cantiere, lavorazioni relative all'immobile per € 99.924,63 e relative al giardino per € 3.465,41, così come specificato, rispettivamente, nei computi metrici estimativi finali dd. 20.09.2024 e del 29.05.2024 a firma del geom. pagina 2 di 5 (v. docc. 8-9); 14) che la ricorrente aveva pagato i materiali di cui alla fattura n. Persona_2
0500037 dd. 15.01.2024 di Afis G. Clerici S.p.A. di € 420,50 e la fattura n. 1144 dd. 01.03.2024 di ER di € 1.697,07, entrambe intestate a (v. doc. 4); 15) che non aveva CP_1 CP_1 restituito alla ricorrente i mobili, arredi ed oggetti personali di proprietà della ricorrente che la società a titolo gratuito aveva ricoverato presso il proprio magazzino per il tempo necessario per la ristrutturazione dell'appartamento; 16) che a fronte delle numerose richieste di restituzione di detti beni, del valore stimato prudenzialmente in € 10.000,00 la resistente aveva ammesso di aver perso e/o distrutto i medesimi;
17) che la chiedeva che la ditta fosse condannata a Pt_1 CP_1 corrisponderle i seguenti importi: A) € 420,50, di cui alla fattura n. 0500037 dd. 15.01.2024 di Afis G. Clerici S.p.A. intestata a B) € 1.697,07, di cui alla fattura n. 1144 dd. 01.03.2024 di CP_1
ER (v. doc. 4); C) € 2.609,96 quale differenza tra il valore delle opere eseguite da (v CP_1 computi sub docc. 8-9) ed i pagamenti effettuati dalla ricorrente (v. fatture sub doc. 7); D) € 21.300,00 a titolo di penale (212 giorni x (=100) anziché € 350,00 / giorno, come contrattualmente prevista con il verbale d'accordo dd. 16.10.2023 (v. doc. 5) per ritardo nella realizzazione delle spese di ristrutturazione interna dell'appartamento dal 01.01.2024 (giorno successivo al termine concordato per la fine delle lavorazioni interne) al 31.07.2024 (data di trasmissione della comunicazione di fine lavori da parte della ricorrente, con conseguente possibilità di rientrare nella disponibilità del proprio immobile); E) € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per la mancata restituzione dei mobili e degli album fotografici;
F) € 1.500,00 quale indennità pattuita sub doc. 4) per la necessità di reperire, a causa del grave ritardo della società convenuta, altro alloggio sino al dicembre 2023; 18) che la procedura di mediazione n. 210/2024 promossa dalla ricorrente aveva avuto esito negativo a causa della mancata adesione della resistente. La resistente, ancorché le fosse stato notificato in data 03.04.2025 il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza, non provvedeva a costituirsi. A seguito di ordinanza istruttoria dd. 05.06.2025, con cui veniva dichiarata la contumacia della resistente, venivano assunti all'udienza dd. 22.07.2025 n. 2 testi di parte ricorrente. Con provvedimento in data 31.07.2025 il G.I. fissava udienza di rimessione della causa in decisione. All'udienza dd. 19.11.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, il ricorso, fondato, va accolto, nei termini di seguito esposti. Invero, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente si evince: 1) che nel “preventivo di massima” dd. 27.03.2023 i lavori di ristrutturazione dell'immobile de quo erano stati quantificati in complessivi € 119.314,80, IVA al 20% inclusa (v. doc. 1); 2) che nel computo metrico estimativo dd. 13.06.2023 elaborato dal geom. – tecnico di fiducia della ricorrente -, accettato dalle parti, il costo Persona_2 complessivo delle opere da realizzarsi da parte dell'impresa era stato determinato in € CP_1
135.464,67 IVA inclusa (v. doc. 2); 3) che il termine di ultimazione delle opere, concordato con il cronoprogramma sottoscritto dalle parti in data 23.08.2023 (v. doc. 3), non era stato rispettato;
4) che la ricorrente aveva provveduto a pagare alcune fatture emesse dai fornitori nei confronti di per CP_1 complessivi € 11.656,75 (v. doc. 4); 5) che con verbale di accordo dd. 16.10.2023, sottoscritto dalle parti (v. doc. 5), si era impegnata: A) a terminare tutte le lavorazioni interne e a consegnare CP_1
l'immobile alla committente, comprensivo di certificazioni di conformità, entro il 31.12.2023; B) a terminare tutte le sistemazioni esterne (giardino) entro il 30.05.2024; C) a rifondere personalmente le spese sostenute dalla ricorrente per l'alloggio temporaneo in cui si era trasferita, sino al dicembre 2023, pagina 3 di 5 concordate in € 1.500,00, mai corrisposte;
D) a versare una penale, in caso di mancato rispetto del termine concordato del 31.12.2023 per l'ultimazione dei lavori, di € 350,00 per ogni giorno di ritardo a partire dal 01.01.2024; E) ad assumersi l'onere di eventuali penali che la stessa ricorrente avesse dovuto pagare ai vicini di casa (v. doc.5); 6) che stante l'impossibilità di ottenere dall'impresa una certificazione attestante l'esecuzione e l'ultimazione delle opere, conseguente all'abbandono del cantiere, la ricorrente, tramite il proprio tecnico di fiducia geom. si è vista costretta a redigere Per_1
e a depositare una variante finale (n. prot. 02.74981 dd. 09.07.2024), onde trasmettere la comunicazione di fine lavori (n. prot. 0299023 dd. 31.07.2024), e quindi poter utilizzare l'immobile (v. doc. 6); 7) che la ricorrente aveva provveduto a pagare, in favore di le relative fatture n. 70 CP_1 dd. 06.04.2023 per € 36.000,00 IVA inclusa, n. 71 dd. 06.04.2023 per € 59,000,00 IVA inclusa e n. 130 dd. 05.09.2023 per € 11.000,00 IVA inclusa, per complessivi € 106.000,00 (v. doc. 7); 8) che l'impresa resistente aveva eseguito lavorazioni relative all'immobile per € 99.924,63 e relative al giudizio per € 3.465,41, come si evinceva dai computi metrici estimativi finali dd. 29.05.2024 e 20.09.2024 a firma del geom. (v. docc. 8 – 9); 9) che anche per il grave ritardo nell'esecuzione dei muretti esterni Per_1 con recinzioni da parte di la ricorrente era stata costretta a definire in via conciliativa la CP_1 vertenza con i vicini con verbale di mediazione dd. 14.02.2024 ed il versamento di € 5.500,00 (v. doc. 10). Quanto ai testi assunti all'udienza dd. 22.07.2025, il teste , geometra, ha confermato: A) Persona_2 che nel luglio 2024 aveva abbandonato il cantiere, non facendovi più ritorno e non CP_1 ultimando le opere di cui al computo dd. 13.06.2023 (v. doc. 2); B) che aveva lasciato in CP_1 cantiere una batteria esaurita di un escavatore, una grossa antenna TV e la cartellonistica di cantiere;
C) che non aveva restituito alla ricorrente i mobili ed i beni personali che aveva ricoverato nel CP_1 proprio magazzino ed, in particolare, due divani in pelle nera Cassina, una lava – asciuga, un tavolo quadrato con 4 sedie in legno di ciliegio, due reti in metallo per materasso, circa cento libri e quattro album fotografici di famiglia, e ciò in quanto “ero e sono stato direttore dei lavori ed inoltre il mio ufficio è frontistante rispetto all'immobile della sig.ra ; D) che i computi metrici dd. 29.05.2024 Pt_1
e 20.09.2024 erano stati dallo stesso elaborati (v. docc. 8 – 9). Dal canto suo il teste “a conoscenza dei fatti di causa in quanto amica della sig.ra Testimone_1 sempre frequentato la casa della sig.ra , ha confermato le predette circostanze, Pt_2 Pt_1 precisando, in relazione al cap. 4), di aver “personalmente aiutato la sig.ra a predisporre le cose Pt_1 per il trasloco e inoltre avevano preparatole cose che non eravamo riusciti a sistemare in un deposito e che lasciati all'interno dell'abitazione della sig.ra sarebbero stati portati in un deposito della e Pt_1 dalla CP_1
Orbene, alla luce delle risultanze istruttorie e, segnatamente, della documentazione prodotta e delle testimonianze rese, risulta pienamente provata l'inadempienza della resistente agli obblighi CP_1 contrattualmente assunti di eseguire e completare le opere di ristrutturazione, come da computo metrico dd. 13.06.2023 (v. doc. 2), relative all'immobile di proprietà della ricorrente, di terminare, come da verbale dd. 16.10.2023 (v. doc.5), tutte le lavorazioni interne entro il 31.12.2023 e di quelle esterne entro il 30.05.2024, nonché di corrispondere le penali previste nell'accordo dd. 16.10.2023 per il mancato rispetto dei termini di ultimazione dei lavori. Ciò posto, in punto “quantum debeatur”, la resistente va condannata al pagamento, in favore della ricorrente: A) di € 420,50 (v. doc. 4), importo pagato dalla in relazione alla fattura n. 0500037 Pt_1 pagina 4 di 5 dd. 15.01.2024 di Afis G. Clerici S.p.A., intestata a B) di € 1.697,07 (v. doc. 4), importo CP_1 pagato dalla in relazione alla fattura n. 1144 dd. 01.03.2024 di ER, intestata a Pt_1 CP_1
C) di € 2.609,96, quale differenza tra il valore delle opere eseguite da (v. computi sub docc. CP_1 8 – 9) ed i pagamenti eseguiti dalla ricorrente (v. fatture sub doc. 7); D) di € 21.200,00 a titolo di penale, rimodulata al ribasso in € 100,00/giorno rispetto ad € 350/giorno, prevista in sede di verbale di accordo dd. 16.10.2023; E) di € 1.500,00 quale indennità pattuita per la rifusione delle spese sostenute dalla per il reperimento di un diverso alloggio;
F) di € 5.000,00, liquidati in via equitativa, a Pt_1 titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per mancata restituzione dei mobili e degli album fotografici, pari a complessivi € 32.427,53, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-dichiara la contumacia della resistente;
-accertata e dichiarata l'inadempienza contrattuale della resistente, condanna la società in CP_1 persona del legale rappresentante pro – tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, del complessivo importo di € 32.427,53, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo;
-condanna la resistente, in persona del legale rappresentante pro – tempore alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla ricorrente, che liquida in complessivi € 8.175,10, di cui € 7.616,00 per compensi professionali (€ 1.701,00 per fase di studio, € 1.204,00 per fase introduttiva, € 1.806,00 per fase istruttoria ed € 2.905,00 per decisionale), € 14,10 per spese ed € 545,00 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori. Trento, 02.12.2025 Dott. M. Morandini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa DA
(C.F. ) nata a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1 n.166, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. Giovanni Dies (C.F.
) e dall'avv. Filippo Zemignani (C.F. ) del Foro di C.F._2 C.F._3 Trento, con studio legale in Trento – Via Grazioli n. 15 ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in Trento – Via Grazioli n. 15, giusta delega a margine del ricorso ed allegata al fascicolo del p.c. t.; RICORRENTE CONTRO (P.IVA con sede legale in Trento – loc. Le Basse n. 4/12; CP_1 P.IVA_1 RESISTENTE CONTUMACE IN PUNTO: inadempimento contrattuale / risarcimento danni. CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE In via principale: accertarsi e dichiararsi, per i motivi di cui in narrativa, che la società si è CP_1 resa inadempiente all'obbligazione assunta di eseguire e completare i lavori di ristrutturazione relativi all'immobile della ricorrente. Conseguentemente condannarsi, per i motivi e titoli di cui in narrativa, la società (P.IVA CP_1
) con sede legale in Trento, località Le Basse n. 4/12 al pagamento del complessivo P.IVA_1 importo di € 37.527,53 o di quella minor o maggior somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di competenze e spese di lite, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CNPA di legge. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281 decies cpc datato 26.03.2025, depositato il 28.03.2025, chiedeva Parte_1 accertarsi e dichiararsi che la società si era resa inadempiente all'obbligazione assunta di CP_1 eseguire e completare i lavori di ristrutturazione relativi all'immobile della ricorrente e, per l'effetto,
pagina 1 di 5 condannarsi la resistente al pagamento del complessivo importo di € 37.527,53 o di quello ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
spese di giudizio rifuse. Esponeva in particolare la ricorrente, a sostegno delle domande anzidette: 1) che la stessa all'inizio del 2023 aveva affidato alla la ristrutturazione integrale “chiavi in mano” del proprio Controparte_2 appartamento sito in Trento – Via Maccani n. 166 (p.m. 1 p.ed. 4820 in c.c. Trento) 2) che i lavori da eseguire erano stati concordati nel preventivo di massima dd. 27.03.2023, inizialmente, in complessivi
€ 119.314,80 IVA esclusa (v. doc. 1) e, quindi, nell'importo complessivo di € 135.464,67 IVA compresa (v. doc.2), così come da verbale di accordo dd. 16.10.2023; 3) che al momento del conferimento dell'incarico, aveva garantito che le opere di ristrutturazione dell'immobile CP_1 de quo sarebbero state ultimate all'inizio del settembre 2023; 4) che dopo aver incassato due acconti di rilevante importo, iniziava i lavori in data 05.05.2023, non rispettando né il termine di CP_1 ultimazione delle opere inizialmente indicato dell'inizio del settembre 2023, né quello del 04.10.2023, successivamente concordato con il cronoprogramma sottoscritto in data 23.08.2023 (v. doc. 3); 5) che la resistente giustificava tali ritardi con una momentanea crisi di liquidità, tale da impedirle di acquistare i materiali necessari per l'esecuzione delle lavorazioni;
6) che la resistente, al fine precipuo di superare tali difficoltà, si era resa disponibile pagando di tasca propria alcune fatture di fornitori, intestate alla resistente, per € 11.656,75 (v. doc. 4), senza, tuttavia, ottenere una celere ultimazione dei lavori;
7) che decorso il termine concordato, le parti in data 16.10.2023 sottoscrivevano un verbale di accordo (v. doc.5), in forza del quale la resistente si impegnava tra l'altro: A) a terminare tutte le lavorazioni interne e a consegnare l'immobile alla ricorrente, comprensivo di certificazioni di conformità, entro il 31.12.2023; B) a terminare tutte le sistemazioni esterne entro il 30.05.2024; C) a rifondere parzialmente gli oneri aggiuntivi sostenuti dalla per l'alloggio temporaneo ove si era Pt_1 trasferita, sino al dicembre 2023, concordati in € 1.500.00; D) a versare una penale, in caso di mancato rispetto del termine concordato dd. 31.12.2023 per l'ultimazione delle lavorazioni, di € 350,00 per ogni giorno di ritardo a partire dal 01.01.2024; E) l'assunzione dell'onere di eventuali penali, quanto alla realizzazione dei muretti divisori esterni con recinzione, che avesse dovuto la pagare ai vicini di Pt_1 casa;
8) che per il grave ritardo nella esecuzione dei muretti esterni con recinzione da parte di
[...]
la era stata costretta a definire in via conciliativa la vertenza con i vicini con verbali di CP_1 Pt_1 mediazione dd. 14.02.2024 ed il versamento di € 5.500,00 (v. doc. 10); 9) che aveva CP_1 definitivamente abbandonato il cantiere nel luglio 2024 senza completare né le opere interne né le opere esterne;
10) che la stessa aveva abbandonato il cantiere lasciando nel giardino dell'abitazione numerosi rifiuti, che la ricorrente sarà tenuta a smaltire a proprie cura e spese;
11) che dopo l'abbandono del cantiere, stante l'impossibilità di certificare l'esecuzione ed ultimazione delle opere, la aveva dovuto redigere e depositare, tramite il proprio tecnico geom. una variante finale, Pt_1 Per_1 stralciando le lavorazioni non eseguite, adempimenti necessari per poter trasmettere la comunicazione di fine lavori e quindi poter iniziare ad utilizzare l'immobile (v. doc.6); 12) che la ricorrente aveva corrisposto a i seguenti importi: A) fattura n. 70 dd. 06.04.2023 di € 36.000,00, IVA 10% CP_1 inclusa;
B) fattura n. 71 dd. 06.04.2023 di € 59.000.00, IVA 10% inclusa;
C) fattura n. 130 dd. 05.09.2023 di € 11.000.00 IVA 10% inclusa;
per complessivi € 106.000,00 (v. doc. 7); 13) che a fronte di detti pagamenti, la resistente aveva effettuato, prima di abbandonare il cantiere, lavorazioni relative all'immobile per € 99.924,63 e relative al giardino per € 3.465,41, così come specificato, rispettivamente, nei computi metrici estimativi finali dd. 20.09.2024 e del 29.05.2024 a firma del geom. pagina 2 di 5 (v. docc. 8-9); 14) che la ricorrente aveva pagato i materiali di cui alla fattura n. Persona_2
0500037 dd. 15.01.2024 di Afis G. Clerici S.p.A. di € 420,50 e la fattura n. 1144 dd. 01.03.2024 di ER di € 1.697,07, entrambe intestate a (v. doc. 4); 15) che non aveva CP_1 CP_1 restituito alla ricorrente i mobili, arredi ed oggetti personali di proprietà della ricorrente che la società a titolo gratuito aveva ricoverato presso il proprio magazzino per il tempo necessario per la ristrutturazione dell'appartamento; 16) che a fronte delle numerose richieste di restituzione di detti beni, del valore stimato prudenzialmente in € 10.000,00 la resistente aveva ammesso di aver perso e/o distrutto i medesimi;
17) che la chiedeva che la ditta fosse condannata a Pt_1 CP_1 corrisponderle i seguenti importi: A) € 420,50, di cui alla fattura n. 0500037 dd. 15.01.2024 di Afis G. Clerici S.p.A. intestata a B) € 1.697,07, di cui alla fattura n. 1144 dd. 01.03.2024 di CP_1
ER (v. doc. 4); C) € 2.609,96 quale differenza tra il valore delle opere eseguite da (v CP_1 computi sub docc. 8-9) ed i pagamenti effettuati dalla ricorrente (v. fatture sub doc. 7); D) € 21.300,00 a titolo di penale (212 giorni x (=100) anziché € 350,00 / giorno, come contrattualmente prevista con il verbale d'accordo dd. 16.10.2023 (v. doc. 5) per ritardo nella realizzazione delle spese di ristrutturazione interna dell'appartamento dal 01.01.2024 (giorno successivo al termine concordato per la fine delle lavorazioni interne) al 31.07.2024 (data di trasmissione della comunicazione di fine lavori da parte della ricorrente, con conseguente possibilità di rientrare nella disponibilità del proprio immobile); E) € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per la mancata restituzione dei mobili e degli album fotografici;
F) € 1.500,00 quale indennità pattuita sub doc. 4) per la necessità di reperire, a causa del grave ritardo della società convenuta, altro alloggio sino al dicembre 2023; 18) che la procedura di mediazione n. 210/2024 promossa dalla ricorrente aveva avuto esito negativo a causa della mancata adesione della resistente. La resistente, ancorché le fosse stato notificato in data 03.04.2025 il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione di udienza, non provvedeva a costituirsi. A seguito di ordinanza istruttoria dd. 05.06.2025, con cui veniva dichiarata la contumacia della resistente, venivano assunti all'udienza dd. 22.07.2025 n. 2 testi di parte ricorrente. Con provvedimento in data 31.07.2025 il G.I. fissava udienza di rimessione della causa in decisione. All'udienza dd. 19.11.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, il ricorso, fondato, va accolto, nei termini di seguito esposti. Invero, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente si evince: 1) che nel “preventivo di massima” dd. 27.03.2023 i lavori di ristrutturazione dell'immobile de quo erano stati quantificati in complessivi € 119.314,80, IVA al 20% inclusa (v. doc. 1); 2) che nel computo metrico estimativo dd. 13.06.2023 elaborato dal geom. – tecnico di fiducia della ricorrente -, accettato dalle parti, il costo Persona_2 complessivo delle opere da realizzarsi da parte dell'impresa era stato determinato in € CP_1
135.464,67 IVA inclusa (v. doc. 2); 3) che il termine di ultimazione delle opere, concordato con il cronoprogramma sottoscritto dalle parti in data 23.08.2023 (v. doc. 3), non era stato rispettato;
4) che la ricorrente aveva provveduto a pagare alcune fatture emesse dai fornitori nei confronti di per CP_1 complessivi € 11.656,75 (v. doc. 4); 5) che con verbale di accordo dd. 16.10.2023, sottoscritto dalle parti (v. doc. 5), si era impegnata: A) a terminare tutte le lavorazioni interne e a consegnare CP_1
l'immobile alla committente, comprensivo di certificazioni di conformità, entro il 31.12.2023; B) a terminare tutte le sistemazioni esterne (giardino) entro il 30.05.2024; C) a rifondere personalmente le spese sostenute dalla ricorrente per l'alloggio temporaneo in cui si era trasferita, sino al dicembre 2023, pagina 3 di 5 concordate in € 1.500,00, mai corrisposte;
D) a versare una penale, in caso di mancato rispetto del termine concordato del 31.12.2023 per l'ultimazione dei lavori, di € 350,00 per ogni giorno di ritardo a partire dal 01.01.2024; E) ad assumersi l'onere di eventuali penali che la stessa ricorrente avesse dovuto pagare ai vicini di casa (v. doc.5); 6) che stante l'impossibilità di ottenere dall'impresa una certificazione attestante l'esecuzione e l'ultimazione delle opere, conseguente all'abbandono del cantiere, la ricorrente, tramite il proprio tecnico di fiducia geom. si è vista costretta a redigere Per_1
e a depositare una variante finale (n. prot. 02.74981 dd. 09.07.2024), onde trasmettere la comunicazione di fine lavori (n. prot. 0299023 dd. 31.07.2024), e quindi poter utilizzare l'immobile (v. doc. 6); 7) che la ricorrente aveva provveduto a pagare, in favore di le relative fatture n. 70 CP_1 dd. 06.04.2023 per € 36.000,00 IVA inclusa, n. 71 dd. 06.04.2023 per € 59,000,00 IVA inclusa e n. 130 dd. 05.09.2023 per € 11.000,00 IVA inclusa, per complessivi € 106.000,00 (v. doc. 7); 8) che l'impresa resistente aveva eseguito lavorazioni relative all'immobile per € 99.924,63 e relative al giudizio per € 3.465,41, come si evinceva dai computi metrici estimativi finali dd. 29.05.2024 e 20.09.2024 a firma del geom. (v. docc. 8 – 9); 9) che anche per il grave ritardo nell'esecuzione dei muretti esterni Per_1 con recinzioni da parte di la ricorrente era stata costretta a definire in via conciliativa la CP_1 vertenza con i vicini con verbale di mediazione dd. 14.02.2024 ed il versamento di € 5.500,00 (v. doc. 10). Quanto ai testi assunti all'udienza dd. 22.07.2025, il teste , geometra, ha confermato: A) Persona_2 che nel luglio 2024 aveva abbandonato il cantiere, non facendovi più ritorno e non CP_1 ultimando le opere di cui al computo dd. 13.06.2023 (v. doc. 2); B) che aveva lasciato in CP_1 cantiere una batteria esaurita di un escavatore, una grossa antenna TV e la cartellonistica di cantiere;
C) che non aveva restituito alla ricorrente i mobili ed i beni personali che aveva ricoverato nel CP_1 proprio magazzino ed, in particolare, due divani in pelle nera Cassina, una lava – asciuga, un tavolo quadrato con 4 sedie in legno di ciliegio, due reti in metallo per materasso, circa cento libri e quattro album fotografici di famiglia, e ciò in quanto “ero e sono stato direttore dei lavori ed inoltre il mio ufficio è frontistante rispetto all'immobile della sig.ra ; D) che i computi metrici dd. 29.05.2024 Pt_1
e 20.09.2024 erano stati dallo stesso elaborati (v. docc. 8 – 9). Dal canto suo il teste “a conoscenza dei fatti di causa in quanto amica della sig.ra Testimone_1 sempre frequentato la casa della sig.ra , ha confermato le predette circostanze, Pt_2 Pt_1 precisando, in relazione al cap. 4), di aver “personalmente aiutato la sig.ra a predisporre le cose Pt_1 per il trasloco e inoltre avevano preparatole cose che non eravamo riusciti a sistemare in un deposito e che lasciati all'interno dell'abitazione della sig.ra sarebbero stati portati in un deposito della e Pt_1 dalla CP_1
Orbene, alla luce delle risultanze istruttorie e, segnatamente, della documentazione prodotta e delle testimonianze rese, risulta pienamente provata l'inadempienza della resistente agli obblighi CP_1 contrattualmente assunti di eseguire e completare le opere di ristrutturazione, come da computo metrico dd. 13.06.2023 (v. doc. 2), relative all'immobile di proprietà della ricorrente, di terminare, come da verbale dd. 16.10.2023 (v. doc.5), tutte le lavorazioni interne entro il 31.12.2023 e di quelle esterne entro il 30.05.2024, nonché di corrispondere le penali previste nell'accordo dd. 16.10.2023 per il mancato rispetto dei termini di ultimazione dei lavori. Ciò posto, in punto “quantum debeatur”, la resistente va condannata al pagamento, in favore della ricorrente: A) di € 420,50 (v. doc. 4), importo pagato dalla in relazione alla fattura n. 0500037 Pt_1 pagina 4 di 5 dd. 15.01.2024 di Afis G. Clerici S.p.A., intestata a B) di € 1.697,07 (v. doc. 4), importo CP_1 pagato dalla in relazione alla fattura n. 1144 dd. 01.03.2024 di ER, intestata a Pt_1 CP_1
C) di € 2.609,96, quale differenza tra il valore delle opere eseguite da (v. computi sub docc. CP_1 8 – 9) ed i pagamenti eseguiti dalla ricorrente (v. fatture sub doc. 7); D) di € 21.200,00 a titolo di penale, rimodulata al ribasso in € 100,00/giorno rispetto ad € 350/giorno, prevista in sede di verbale di accordo dd. 16.10.2023; E) di € 1.500,00 quale indennità pattuita per la rifusione delle spese sostenute dalla per il reperimento di un diverso alloggio;
F) di € 5.000,00, liquidati in via equitativa, a Pt_1 titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per mancata restituzione dei mobili e degli album fotografici, pari a complessivi € 32.427,53, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-dichiara la contumacia della resistente;
-accertata e dichiarata l'inadempienza contrattuale della resistente, condanna la società in CP_1 persona del legale rappresentante pro – tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, del complessivo importo di € 32.427,53, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo;
-condanna la resistente, in persona del legale rappresentante pro – tempore alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla ricorrente, che liquida in complessivi € 8.175,10, di cui € 7.616,00 per compensi professionali (€ 1.701,00 per fase di studio, € 1.204,00 per fase introduttiva, € 1.806,00 per fase istruttoria ed € 2.905,00 per decisionale), € 14,10 per spese ed € 545,00 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori. Trento, 02.12.2025 Dott. M. Morandini
pagina 5 di 5