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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/11/2025, n. 1929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1929 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. PI OL RE, all'udienza del 06/11/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 762 /2025 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...] , c.f , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. CECCIO GIANFILIPPO , giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv./ dott. FAZIO MARCO;
- resistente -
OGGETTO: opposizion avviso di addebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 11/03/2025, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'Avviso di Addebito n.59520240003443380000 avente ad oggetto l'imposizione di contributi I.V.S. fissi/a percentuale sul reddito eccedente il minimale, e relative sanzioni, per il periodo decorrente dal mese di ottobre 2022 al mese di marzo 2023, con il quale l' richiedeva il pagamento del CP_1 complessivo importo di euro 4.776,71.
Eccepiva l'illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione, rilevava la carenza del presupposto contributivo, stante l'intervenuta cessazione della propria ditta individuale, comunicata all'Agenzia delle Entrate in data 31/1/2018.
Chiedeva pertanto, previa sospensione dell'atto impugnato, l'annullamento dell'avviso di addebito, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
L' si costituiva in giudizio segnalando di aver annullato in autotutela l'atto impugnato, CP_1
e allegava provvedimento di sgravio datato 15/03/2025, chiedeva dunque che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza. Ora, lo stesso ricorrente, avendo avuto contezza del provvedimento di sgravio da parte dell' , ha chiesto a verbale che sia dichiarata la cessata materia del contendere, insistendo per CP_1 la vittoria delle spese, visto il provvedimento comunque successivo alla instaurazione del presente giudizio.
Esaminati gli atti di causa, e ritenuto che non permanga alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, ritiene questo decidente che non vi siano ragioni ostative alla pronunzia anzidetta, essendo palesemente venuto meno ogni interesse della ricorrente alla naturale prosecuzione del presente giudizio con una sentenza di accertamento/condanna ad un bene della vita, di fatto, già ottenuto in via amministrativa con il provvedimento di sgravio e, per converso, non risultando alcun interesse da parte dell'Istituto a resistere, dal momento che l'atto è stato annullato in autotutela.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Va precisato che, nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese giudiziarie debbono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” salvo espressa richiesta delle parti di procedere alla compensazione.
Nel caso che occupa, parte ricorrente insiste nella condanna alle spese.
Orbene, facendo corretta applicazione, al caso odierno, del principio della soccombenza virtuale, deve evidenziarsi che il presente giudizio è stato incardinato in data 11/03/2025.
Ora, è pur vero che l' ha annullato l'avviso di addebito, ma è altresì vero che, di fatto, CP_1 come riscontrabile dalla lettura degli atti processuali, oltre che dalle dichiarazioni e dalla documentazione prodotta dall' , ciò è avvenuto successivamente alla data del deposito del CP_1 ricorso introduttivo del presente giudizio, oltre che alla data della domanda amministrativa.
A questo punto, appare evidente che l' , al momento della pendenza del giudizio era CP_1 inadempiente, ragion per cui ritiene questo decidente che, in applicazione del principio della soccombenza virtuale lo stesso debba essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, spese che si liquidano in dispositivo ex DM n.55/2014, parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1 CP_1 ricorso depositato il 11/03/2025, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che CP_1 liquida in euro 886,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge. Così deciso in Patti, 06/11/2025.
Il Giudice
PI OL RE