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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 4361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4361 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. 15465/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato FR PI, a seguito dell'udienza del
26/6/2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 15465/2024 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a
, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Fara Pipia;
- ricorrente -
c o n t r o
; CP_2
- convenuto contumace -
e n e i c o n f r o n t i d i
; Parte_1
- convenuta contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione di compensi al C.T.U.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che il ha Controparte_1
proposto opposizione avverso il decreto emesso in data 15/11/2024 dal
1 Tribunale di Palermo, sezione seconda civile, con cui è stato liquidato il compenso in favore di nominato CT nell'ambito del CP_2
procedimento R.G. n. 4978/2022;
considerato che
e non si sono costituiti, CP_2 Parte_1
sebbene ritualmente citati;
sicché va dichiarata la loro contumacia;
[...]
procuratrice di proprietaria Parte_2 Parte_3
dell'immobile sito in via Scipione Li Volsi n. 6 p.t., ha avviato tre giudizi contenziosi contro il (R.G. n. Controparte_3
4978/2022, n. 13500/2022 e n. 9994/2022).
Con ordinanza del 29/11/2023 il Tribunale di Palermo, nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 13500/2022, ha nominato il CT , CP_2
al fine di ricostruire “l'intera tabella condominiale, con la nomina del tecnico che la dovrà elaborare, oltre a rivedere la correttezza di tutte le delibere adottate dall'assemblea dei condomini qui impugnate e dei conteggi relativi ai rendiconti delle spese per l'intero condominio”, assegnando al consulente 120 giorni per l'espletamento dell'incarico, 30 per le osservazioni delle parti e ulteriori 30 giorni per il deposito della relazione finale.
Con provvedimento dell'1/12/2023 il Tribunale di Palermo, nell'ambito del procedimento R.G. n. 13500/2022, ha corretto la precedente ordinanza di nomina: “osservato che impropriamente questo giudice ha disposto che il nominato ctu arch elabori la tabella dei millesimi di proprietà dei CP_2
condomini, mentre intendeva limitare il quesito da porre al CT solo alla individuazione dei millesimi di spettanza di , Parte_3
condomina proprietaria dell'unità immobiliare sita nella via Scipione Li Volsi n.
6, piano terra, previa ricostruzione contabile e documentale della tabella dei millesimi di proprietà dei condomini tutti, accertamento in concreto da effettuarsi incidenter tantum, senza, quindi, che tale accertamento possa acquisire autorità di giudicato”.
All'udienza dell'8/1/2024, nell'ambito del procedimento R.G. n.
9994/2022, il Tribunale di Palermo ha disposto la riunione di quest'ultimo procedimento a quello portante il n 4978/22.
2 Con ordinanza del 22/7/2024, resa nel giudizio R.G. n. 4978/2022, il
Tribunale di Palermo ha disposto “la riunione del procedimento n.13500/2022
R.G. al presente giudizio n° 4978/2022 R.G.”, disponendo, altresì, che “il nominato C.T.U. della seconda causa (13500/2022) proceda nel completamento più celere possibile dell'accertamento tecnico conferitogli, estendendo i quesiti già formulati per quell'accertamento a quanto dedotto in citazione nella presente causa. Assegna all'uopo al c.t.u. arch. gg 70 scadenti il CP_2
10/11/2024. Assegna alle parti ulteriori gg 30 successivi, scadenti il 10/12/2024 per osservazioni critiche. Assegna al CT gg. 30 successivi, scadenti il
10/01/2025 per le risposte e il deposito dell'intero carteggio”.
In data 14/11/2024 il CT ha depositato la relazione finale e l'istanza di liquidazione con cui ha chiesto il pagamento del compenso pari a € 9.416,84, in applicazione dell'art. 1 del DM 30/5/2002 (n. 888 vacazioni), con maggiorazione del 30% ex art 52 comma 1 del DPR n. 115/2002 “in relazione alla notevole difficoltà dell'incarico adempiuto in quanto i condomini dello stabile hanno manifestato da subito un atteggiamento ostruzionistico ed hanno impedito al
C.T.U. di redigere agevolmente i rilievi all'interno degli appartamenti oggetto di causa in quanto non hanno consentito l'accesso sebbene diversi solleciti e diffide come documentato dalle numerose PEC che alla presente si allegano”
(cfr. istanza di liquidazione CT del 14/11/2024).
Con decreto di liquidazione ctu n. cron. 13330/2024 del 15/11/2024, il
Tribunale di Palermo ha liquidato “l'onorario complessivo di € 9.416,84 al lordo dell'acconto già disposto ed eventualmente ricevuto”.
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso tale decreto di liquidazione ritenendo che:
1) fosse sproporzionato il numero di vacazioni liquidato (pari a 888);
2) il giudice avrebbe dovuto applicare la decurtazione di cui all'art. 52 comma 2 del DPR n. 115/2002 per il ritardo nel deposito della relazione;
3) non andasse riconosciuta la maggiorazione di cui all'art. 52 comma 1
DPR n. 115/2002;
4) la relazione fosse incompleta, errata ed inutile.
3 L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui al prosieguo.
È fondato il primo motivo del ricorso.
L'art. 1 dell'allegato al Decreto 30 maggio 2002 “Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale”, dispone che “per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia;
se non
è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacazioni”.
Nel caso in specie, il compenso al CT non potendo applicarsi i CP_2
criteri per la determinazione dell'onorario a percentuale, deve essere commisurato al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico.
A prescindere dal tempo trascorso tra la nomina e il deposito della relazione (il CT è stato nominato in data 29/11/2023 ed ha depositato la relazione in data 14/11/2024), si stima che i giorni effettivi di lavoro siano stati
140 (escludendo i festivi, i sabati e le domeniche) e che le vacazioni siano, pertanto, 560 (140 giorni x 8 ore al giorno : 2).
Ciò posto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 16/2025, pubblicata il
12/02/2025 sulla G.U. n. 7 1° serie speciale corte cost., ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge n. 319/1980 nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione. Pertanto, le vacazioni successive alla prima vanno compensate con € 14,68.
L'importo così determinato è pertanto pari a € 8.220,80 (560 x 14,68).
È infondato il secondo motivo.
A prescindere dalla sussistenza o meno del ritardo, la chiesta riduzione di un terzo ai sensi dell'art. 52, comma 2 D.P.R. n. 115/2002 non è applicabile alla fattispecie, in quanto la liquidazione è stata effettuata col criterio delle vacazioni a tempo;
la norma invocata (“Se la prestazione non è completata nel
4 termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo”), infatti, opera chiaramente una distinzione tra onorari a tempo e altri onorari, con la conseguenza che solo per gli onorati non liquidati a vacazione si applica la decurtazione del compenso invocata (cfr. Cass. n. 6066/2015 e Cass n. 15645/2016).
Deve essere accolto il terzo motivo.
Alla fattispecie in esame non può essere riconosciuta la maggiorazione ex art. 52 comma 1 del DPR n. 115/2002, richiesta dal consulente, atteso che tale maggiorazione presuppone che la prestazione sia stata di “eccezionale importanza, complessità e difficoltà” e risulti comunque “avere impiegato l'ausiliario in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà” (Cass. Ordinanza n. 21963/2017).
Al riguardo, invero, costituiscono prestazioni eccezionali per le quali è consentito l'aumento fino al doppio degli onorari previsti nelle tabelle, quelle prestazioni che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l'ausiliare in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico - scientifica, complessità e difficoltà. Pertanto, mentre l'ampiezza dell'incarico affidato all'ausiliare costituisce un elemento di giudizio nella determinazione degli onorari variabili tra il minimo e il massimo (il giudice deve al riguardo tenere conto della difficoltà dell'indagine, della completezza e del pregio della prestazione), ai fini dell'applicabilità della disposizione di cui all'art. 52, occorre che il tasso di importanza e di difficoltà della prestazione, che le legge prescrive debba essere
"eccezionale", sia necessariamente maggiore rispetto a quello che deve essere compensato con l'attribuzione degli onorari nella misura massima (v. Cass. n.
7632/2006).
Ed invero - a seguito dell'ordinanza dell'1/12/2023 con cui il giudice ha rettificato il quesito posto al CT, riducendolo “alla sola individuazione dei millesimi di spettanza di ” – l'incarico conferito è stato Parte_3
ridotto alla individuazione e stesura della tabella millesimale dell'unità immobiliare di proprietà della . Le difficoltà riscontrate dal CT Pt_3
5 nell'eseguire i rilievi all'interno degli appartamenti oggetto di causa, non possono quindi costituire parametro per il riconoscimento della suddetta maggiorazione.
È inammissibile, infine, il quarto motivo del ricorso.
Ed invero, “nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso a favore del consulente tecnico d'ufficio, il giudice deve verificare se l'opera svolta dall'ausiliare sia rispondente ai quesiti posti con il conferimento dell'incarico, tenuto conto, quali parametri per la determinazione di detto compenso, ex art. 51 del d.P.R. n. 115 del 2002, della difficoltà, completezza e pregio della relazione peritale;
dall'accertamento è, invece, esclusa la valutazione circa l'utilità e la validità della consulenza tecnica, trattandosi di questioni attinenti al merito della causa, da fare, pertanto, valere nella relativa sede” (vedi Cass. Ordinanza n. 36396/2021).
È escluso, pertanto, da questo giudizio, qualsiasi accertamento circa l'utilità e la validità della consulenza tecnica espletata dal CT Amico.
Tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione, le spese di questo giudizio vanno compensate per metà tra il ricorrente e i convenuti, mentre la restante metà va posta a carico di quest'ultimi secondo la soccombenza e si liquida, secondo i parametri del DM n. 55/2014, come aggiornati dal DM n. 147/2022, competenza giudizi di cognizione innanzi al tribunale, scaglione da € 1.101 a € 5.200 (nei limiti, cioè, della domanda accolta), valori medi, senza fase istruttoria, in € 850,00 per compensi, € 264,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Nella contumacia di e , qui dichiarata, in CP_2 Parte_1
parziale accoglimento dell'opposizione e in riforma del decreto emesso dal
Tribunale di Palermo, sezione seconda civile, in data 15/11/2024, liquida al consulente a titolo di compensi per la CT espletata nel CP_2
procedimento civile dinanzi al Tribunale di Palermo R.G. n. 4978/2022, la somma complessiva di € 8.220,8, oltre IVA e CP come per legge.
Dichiara compensate per metà le spese di questo giudizio tra il ricorrente e i convenuti e e condanna quest'ultimi in solido CP_2 Parte_1
6 al pagamento della restante metà, che liquida a titolo di compensi in € 850,00, oltre € 264,00 per esborsi e oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Palermo, 3/11/2025.
Il Giudice
FR PI
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato FR PI, a seguito dell'udienza del
26/6/2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 15465/2024 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a
, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Fara Pipia;
- ricorrente -
c o n t r o
; CP_2
- convenuto contumace -
e n e i c o n f r o n t i d i
; Parte_1
- convenuta contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione di compensi al C.T.U.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che il ha Controparte_1
proposto opposizione avverso il decreto emesso in data 15/11/2024 dal
1 Tribunale di Palermo, sezione seconda civile, con cui è stato liquidato il compenso in favore di nominato CT nell'ambito del CP_2
procedimento R.G. n. 4978/2022;
considerato che
e non si sono costituiti, CP_2 Parte_1
sebbene ritualmente citati;
sicché va dichiarata la loro contumacia;
[...]
procuratrice di proprietaria Parte_2 Parte_3
dell'immobile sito in via Scipione Li Volsi n. 6 p.t., ha avviato tre giudizi contenziosi contro il (R.G. n. Controparte_3
4978/2022, n. 13500/2022 e n. 9994/2022).
Con ordinanza del 29/11/2023 il Tribunale di Palermo, nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 13500/2022, ha nominato il CT , CP_2
al fine di ricostruire “l'intera tabella condominiale, con la nomina del tecnico che la dovrà elaborare, oltre a rivedere la correttezza di tutte le delibere adottate dall'assemblea dei condomini qui impugnate e dei conteggi relativi ai rendiconti delle spese per l'intero condominio”, assegnando al consulente 120 giorni per l'espletamento dell'incarico, 30 per le osservazioni delle parti e ulteriori 30 giorni per il deposito della relazione finale.
Con provvedimento dell'1/12/2023 il Tribunale di Palermo, nell'ambito del procedimento R.G. n. 13500/2022, ha corretto la precedente ordinanza di nomina: “osservato che impropriamente questo giudice ha disposto che il nominato ctu arch elabori la tabella dei millesimi di proprietà dei CP_2
condomini, mentre intendeva limitare il quesito da porre al CT solo alla individuazione dei millesimi di spettanza di , Parte_3
condomina proprietaria dell'unità immobiliare sita nella via Scipione Li Volsi n.
6, piano terra, previa ricostruzione contabile e documentale della tabella dei millesimi di proprietà dei condomini tutti, accertamento in concreto da effettuarsi incidenter tantum, senza, quindi, che tale accertamento possa acquisire autorità di giudicato”.
All'udienza dell'8/1/2024, nell'ambito del procedimento R.G. n.
9994/2022, il Tribunale di Palermo ha disposto la riunione di quest'ultimo procedimento a quello portante il n 4978/22.
2 Con ordinanza del 22/7/2024, resa nel giudizio R.G. n. 4978/2022, il
Tribunale di Palermo ha disposto “la riunione del procedimento n.13500/2022
R.G. al presente giudizio n° 4978/2022 R.G.”, disponendo, altresì, che “il nominato C.T.U. della seconda causa (13500/2022) proceda nel completamento più celere possibile dell'accertamento tecnico conferitogli, estendendo i quesiti già formulati per quell'accertamento a quanto dedotto in citazione nella presente causa. Assegna all'uopo al c.t.u. arch. gg 70 scadenti il CP_2
10/11/2024. Assegna alle parti ulteriori gg 30 successivi, scadenti il 10/12/2024 per osservazioni critiche. Assegna al CT gg. 30 successivi, scadenti il
10/01/2025 per le risposte e il deposito dell'intero carteggio”.
In data 14/11/2024 il CT ha depositato la relazione finale e l'istanza di liquidazione con cui ha chiesto il pagamento del compenso pari a € 9.416,84, in applicazione dell'art. 1 del DM 30/5/2002 (n. 888 vacazioni), con maggiorazione del 30% ex art 52 comma 1 del DPR n. 115/2002 “in relazione alla notevole difficoltà dell'incarico adempiuto in quanto i condomini dello stabile hanno manifestato da subito un atteggiamento ostruzionistico ed hanno impedito al
C.T.U. di redigere agevolmente i rilievi all'interno degli appartamenti oggetto di causa in quanto non hanno consentito l'accesso sebbene diversi solleciti e diffide come documentato dalle numerose PEC che alla presente si allegano”
(cfr. istanza di liquidazione CT del 14/11/2024).
Con decreto di liquidazione ctu n. cron. 13330/2024 del 15/11/2024, il
Tribunale di Palermo ha liquidato “l'onorario complessivo di € 9.416,84 al lordo dell'acconto già disposto ed eventualmente ricevuto”.
Il ricorrente ha proposto opposizione avverso tale decreto di liquidazione ritenendo che:
1) fosse sproporzionato il numero di vacazioni liquidato (pari a 888);
2) il giudice avrebbe dovuto applicare la decurtazione di cui all'art. 52 comma 2 del DPR n. 115/2002 per il ritardo nel deposito della relazione;
3) non andasse riconosciuta la maggiorazione di cui all'art. 52 comma 1
DPR n. 115/2002;
4) la relazione fosse incompleta, errata ed inutile.
3 L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui al prosieguo.
È fondato il primo motivo del ricorso.
L'art. 1 dell'allegato al Decreto 30 maggio 2002 “Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale”, dispone che “per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell'accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia;
se non
è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacazioni”.
Nel caso in specie, il compenso al CT non potendo applicarsi i CP_2
criteri per la determinazione dell'onorario a percentuale, deve essere commisurato al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico.
A prescindere dal tempo trascorso tra la nomina e il deposito della relazione (il CT è stato nominato in data 29/11/2023 ed ha depositato la relazione in data 14/11/2024), si stima che i giorni effettivi di lavoro siano stati
140 (escludendo i festivi, i sabati e le domeniche) e che le vacazioni siano, pertanto, 560 (140 giorni x 8 ore al giorno : 2).
Ciò posto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 16/2025, pubblicata il
12/02/2025 sulla G.U. n. 7 1° serie speciale corte cost., ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge n. 319/1980 nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione. Pertanto, le vacazioni successive alla prima vanno compensate con € 14,68.
L'importo così determinato è pertanto pari a € 8.220,80 (560 x 14,68).
È infondato il secondo motivo.
A prescindere dalla sussistenza o meno del ritardo, la chiesta riduzione di un terzo ai sensi dell'art. 52, comma 2 D.P.R. n. 115/2002 non è applicabile alla fattispecie, in quanto la liquidazione è stata effettuata col criterio delle vacazioni a tempo;
la norma invocata (“Se la prestazione non è completata nel
4 termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo”), infatti, opera chiaramente una distinzione tra onorari a tempo e altri onorari, con la conseguenza che solo per gli onorati non liquidati a vacazione si applica la decurtazione del compenso invocata (cfr. Cass. n. 6066/2015 e Cass n. 15645/2016).
Deve essere accolto il terzo motivo.
Alla fattispecie in esame non può essere riconosciuta la maggiorazione ex art. 52 comma 1 del DPR n. 115/2002, richiesta dal consulente, atteso che tale maggiorazione presuppone che la prestazione sia stata di “eccezionale importanza, complessità e difficoltà” e risulti comunque “avere impiegato l'ausiliario in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà” (Cass. Ordinanza n. 21963/2017).
Al riguardo, invero, costituiscono prestazioni eccezionali per le quali è consentito l'aumento fino al doppio degli onorari previsti nelle tabelle, quelle prestazioni che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l'ausiliare in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico - scientifica, complessità e difficoltà. Pertanto, mentre l'ampiezza dell'incarico affidato all'ausiliare costituisce un elemento di giudizio nella determinazione degli onorari variabili tra il minimo e il massimo (il giudice deve al riguardo tenere conto della difficoltà dell'indagine, della completezza e del pregio della prestazione), ai fini dell'applicabilità della disposizione di cui all'art. 52, occorre che il tasso di importanza e di difficoltà della prestazione, che le legge prescrive debba essere
"eccezionale", sia necessariamente maggiore rispetto a quello che deve essere compensato con l'attribuzione degli onorari nella misura massima (v. Cass. n.
7632/2006).
Ed invero - a seguito dell'ordinanza dell'1/12/2023 con cui il giudice ha rettificato il quesito posto al CT, riducendolo “alla sola individuazione dei millesimi di spettanza di ” – l'incarico conferito è stato Parte_3
ridotto alla individuazione e stesura della tabella millesimale dell'unità immobiliare di proprietà della . Le difficoltà riscontrate dal CT Pt_3
5 nell'eseguire i rilievi all'interno degli appartamenti oggetto di causa, non possono quindi costituire parametro per il riconoscimento della suddetta maggiorazione.
È inammissibile, infine, il quarto motivo del ricorso.
Ed invero, “nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso a favore del consulente tecnico d'ufficio, il giudice deve verificare se l'opera svolta dall'ausiliare sia rispondente ai quesiti posti con il conferimento dell'incarico, tenuto conto, quali parametri per la determinazione di detto compenso, ex art. 51 del d.P.R. n. 115 del 2002, della difficoltà, completezza e pregio della relazione peritale;
dall'accertamento è, invece, esclusa la valutazione circa l'utilità e la validità della consulenza tecnica, trattandosi di questioni attinenti al merito della causa, da fare, pertanto, valere nella relativa sede” (vedi Cass. Ordinanza n. 36396/2021).
È escluso, pertanto, da questo giudizio, qualsiasi accertamento circa l'utilità e la validità della consulenza tecnica espletata dal CT Amico.
Tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione, le spese di questo giudizio vanno compensate per metà tra il ricorrente e i convenuti, mentre la restante metà va posta a carico di quest'ultimi secondo la soccombenza e si liquida, secondo i parametri del DM n. 55/2014, come aggiornati dal DM n. 147/2022, competenza giudizi di cognizione innanzi al tribunale, scaglione da € 1.101 a € 5.200 (nei limiti, cioè, della domanda accolta), valori medi, senza fase istruttoria, in € 850,00 per compensi, € 264,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Nella contumacia di e , qui dichiarata, in CP_2 Parte_1
parziale accoglimento dell'opposizione e in riforma del decreto emesso dal
Tribunale di Palermo, sezione seconda civile, in data 15/11/2024, liquida al consulente a titolo di compensi per la CT espletata nel CP_2
procedimento civile dinanzi al Tribunale di Palermo R.G. n. 4978/2022, la somma complessiva di € 8.220,8, oltre IVA e CP come per legge.
Dichiara compensate per metà le spese di questo giudizio tra il ricorrente e i convenuti e e condanna quest'ultimi in solido CP_2 Parte_1
6 al pagamento della restante metà, che liquida a titolo di compensi in € 850,00, oltre € 264,00 per esborsi e oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Palermo, 3/11/2025.
Il Giudice
FR PI
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