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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 16/12/2025, n. 2601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2601 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
n.7584/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, IO CA
LL, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. FILANNINO PAOLO -c.f. ; C.F._1
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._2
-parte resistente- all'udienza del 16/12/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 24/09/2025 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per beneficiare della pensione d'inabilità civile con decorrenza dalla data di
1 presentazione della domanda amministrativa o da quella successiva accertata in corso di causa, oltre spese di lite.
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità ovvero della pensione d'inabilità il legislatore ha previsto una percentuale minima – già fissata ai due terzi della capacità lavorativa normale e successivamente elevata al 74% (art. 9 D.lgs. n. 509/88; D. M. 05/02/1992) – nonché limiti reddituali periodicamente rivalutabili, differenziati per categoria ed entità delle minorazioni.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
AN ZO, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
2 Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo
– le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per la fruizione della prestazione assistenziale rivendicata, avendo valutato l'invalidità permanente nella misura pari all'88%, che è inferiore a quella del 100% prescritta dalla legge per il riconoscimento della pensione d'inabilità civile (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni esposte dal CTU da pag.2 a pag.5 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU: «ANAMNESI PATOLOGICA: Pregressa abitudine tabagica. Epatopatia HCV correlata sottoposta a efficace trattamento con interferone.
In data 18-12-2019 Rx torace: BCPO, ombra cardiaca aumentata.
Ricoverato presso UTIC di Andria per” cardiomiopatia dilatativa con severa disfunzione contrattile del ventricolo sinistro coronarie ateromasiche all'attuale controllo angiografico.
Fibrillazione atriale persistente.
In data 10-01-2020 RM cuore: ventricolo sinistro di normale volume con severa disfunzione sistolica globale. Fibrosi intramiocardica a pattern non ischemico compatibile con esiti fibrotici.
In data 26-06-20 ricoverato per “Tentativo inefficace di cardioversione elettrica per FA in paziente con cardiomiopatia dilatativa.
In data 17-02-21 ecg holter: aritmia totale da fibrillazione atriale ad elevata risposta ventricolare, normale conduzione intraventricolare. Numerose pause RR >2”, la maggiore di 2,3” notturna. extrasistolia ventricolare polimorfa isolata, raramente precoce, alcune coppie mono e polimorfe e due salve di tachicardia ventricolare non sostenute di 4 e 10 battiti a 125 /m.QTc medio borderline.
3 In data 10-02-21 visita cardiologica: Ricovero in cardiologia per impianto di AICD in prevenzione primaria che il paz.rifiuta di eseguire.
In data 03-01-23 visita cardiologica di controllo: nuova proposta di ricovero per impinto di AICD.
In data 17-02-23 ricovero presso UTIC di Andria: “cardiopatia dilatativa a coronarie indenni con severa disfunzione sistolica globale. Impianto di ICD monocamerale (ST jude). Fibrillazione atriale permanente. Ex fumo.
In data 18-02-23 RX TORACE: PMK monocamerale. Non alterazioni parenchimali in atto radiograficamente apprezzabili. Cavità pleuriche libere da versamento. Normale distribuzione della vascolarizzazione polmonare. Immagine cardiaca ingrandita.
In data 22-02-24 ricovero in per sostituzione di CP_2 generatore ICD e riposizionamento di elettrocatetere ventricolare.
Rx torace: pacemaker in emitorace superiore sinistro, con estremità dell'elettrodo in parete ventricolare destra. Modico ispessimento delle pareti bronchiali. Non versamenti pleurici. Non lesioni parenchimali a focolaio in atto. aorta ectasica.
In data 13-05-24 controllo ICD (DC shock su FA ad elevata risposta ventricolare).
In data 23-05-25 visita cardiologica cardiomiopatia CP_2 dilatativa con severa disfunzione Vsx. FA permanente. NYHA III.
ESAME OBIETTIVO GENERALE: Soggetto di anni 57, in buone condizioni di nutrizione e sanguificazione (peso Kg 74 altezza cm 173)
Pannicolo adiposo ben rappresentato. Regolare il trofismo della cute e delle mucose visibili. Apparato pilifero secondo sesso ed età. masse muscolari normotrofiche e normotoniche. Linfonodi non palpabili nelle comuni sedi di repere. Non dolenti le emergenze dei nervi cranici.
APPARATO CARDIO-CIRCOLATORIO: toni aritmici, soffio sistoco 2/6 sulla punta.
PA 130/70 MMHG SO2 = 95%
APPARATO RESPIRATORIO: ASPRO. Pace maker in sede sottoclaveare sx.
APPARATO DIGERENTE: fegato e milza all'arco.
4 APPARATO OSTEO-ARTICOLARE: Rachide cervicale riferito spinalgico, ma non contratto con ROM limitati ai gradi terminali su tutti i piani esclusivamente su base algica.
Articolarità dei cingoli scapolari riferita non dolente e non limitata. Mingazzini arti superiori simmetricamente livellato. articolarità delle anche e delle ginocchia non dolenti. LASEGUE: nella norma. Rachide dorsolombosacrale non dolente. Mingazzini arti inferiori: nella norma.
APPARATO NERVOSO: Prova indice naso nella norma.
Prova della diadocinesia nella norma. negativo. stazione CP_3 eretta autonomamente mantenuta senza difficoltà, cambi posturali non difficoltosi. Deambulazione si presenta autonoma. Romberg: nella norma.
APPARATO PSICHICO: sensorio vigile, accede al colloquio consapevole delle finalità dello stesso. Regolare l'orientamento in senso tempero.spaziale ed in senso auto ed allo psichico.
Capacità critica del pensiero astratto conservati. Umore lievemente deflesso. assenza di dispercezioni. assenza di lacune mnesiche.
APPARATO URO-GENITALE: ndp
VISTA E UDITO: non disturbi o deficit di rilievo nella vista e nell'udito.
VALUTAZIONE MEDICO-LEGALE E RISPOSTA AI QUESITI
QUESITO 1): Dalla documentazione clinico-sanitaria acclusa agli atti del fascicolo in esame e in base ai riscontri della visita peritale, si evince che la parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie:
1) Cardiopatia dilatativa in portatore di ICD
QUESITO 2): Sulla scorta della documentazione esaminata e in base ai riscontri della valutazione medico-legale:
Il ricorrente è affetto da patologia su descritta è da non considerarsi meritevole dei benefici richiesti nel ricorso introduttivo.
VALUTAZIONE FINALE IN MERITO ALLA PRESTAZIONE OGGETTO DI INDAGINE
PERITALE: NEGATIVA
5 QUESITO 3) PRIMA PARTE: Specifico, trattandosi di pensione/assegno d'invalidità civile, che in base alle tabelle approvate con DM
05/02/1992 per ciascuna patologia, il codice di riferimento è quello di seguito indicato:
1. patologia: miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca grave III CLASSE NYHA codice 6443 percentuale 80%
2. patologia: cardiopatie con applicazione di pace.maker a frequenza variabile secondo esigenze fisiologiche percentuale 40%
QUESITO 3) per la determinazione della percentuale invalidante complessiva ho seguito il seguente metodo di calcolo: calcolo riduzionistico o formula a scalare di Balthazard, percentuale
88%».
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa anche in funzione soltanto dell'accertamento di un eventuale aggravamento, in quanto non documentato in maniera idonea.
Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dallo stesso CTU nominato nella precedente fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
In conclusione, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Infine, attesa la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
6 disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per beneficiare della pensione d'inabilità civile;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 16/12/2025
Il Giudice del Lavoro
IO CA LL
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, IO CA
LL, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. FILANNINO PAOLO -c.f. ; C.F._1
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._2
-parte resistente- all'udienza del 16/12/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 24/09/2025 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per beneficiare della pensione d'inabilità civile con decorrenza dalla data di
1 presentazione della domanda amministrativa o da quella successiva accertata in corso di causa, oltre spese di lite.
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità ovvero della pensione d'inabilità il legislatore ha previsto una percentuale minima – già fissata ai due terzi della capacità lavorativa normale e successivamente elevata al 74% (art. 9 D.lgs. n. 509/88; D. M. 05/02/1992) – nonché limiti reddituali periodicamente rivalutabili, differenziati per categoria ed entità delle minorazioni.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
AN ZO, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
2 Applicando i predetti principi, occorre evidenziare che il CTU nominato nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo
– le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, dei requisiti sanitari prescritti dalla legge per la fruizione della prestazione assistenziale rivendicata, avendo valutato l'invalidità permanente nella misura pari all'88%, che è inferiore a quella del 100% prescritta dalla legge per il riconoscimento della pensione d'inabilità civile (si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni esposte dal CTU da pag.2 a pag.5 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU: «ANAMNESI PATOLOGICA: Pregressa abitudine tabagica. Epatopatia HCV correlata sottoposta a efficace trattamento con interferone.
In data 18-12-2019 Rx torace: BCPO, ombra cardiaca aumentata.
Ricoverato presso UTIC di Andria per” cardiomiopatia dilatativa con severa disfunzione contrattile del ventricolo sinistro coronarie ateromasiche all'attuale controllo angiografico.
Fibrillazione atriale persistente.
In data 10-01-2020 RM cuore: ventricolo sinistro di normale volume con severa disfunzione sistolica globale. Fibrosi intramiocardica a pattern non ischemico compatibile con esiti fibrotici.
In data 26-06-20 ricoverato per “Tentativo inefficace di cardioversione elettrica per FA in paziente con cardiomiopatia dilatativa.
In data 17-02-21 ecg holter: aritmia totale da fibrillazione atriale ad elevata risposta ventricolare, normale conduzione intraventricolare. Numerose pause RR >2”, la maggiore di 2,3” notturna. extrasistolia ventricolare polimorfa isolata, raramente precoce, alcune coppie mono e polimorfe e due salve di tachicardia ventricolare non sostenute di 4 e 10 battiti a 125 /m.QTc medio borderline.
3 In data 10-02-21 visita cardiologica: Ricovero in cardiologia per impianto di AICD in prevenzione primaria che il paz.rifiuta di eseguire.
In data 03-01-23 visita cardiologica di controllo: nuova proposta di ricovero per impinto di AICD.
In data 17-02-23 ricovero presso UTIC di Andria: “cardiopatia dilatativa a coronarie indenni con severa disfunzione sistolica globale. Impianto di ICD monocamerale (ST jude). Fibrillazione atriale permanente. Ex fumo.
In data 18-02-23 RX TORACE: PMK monocamerale. Non alterazioni parenchimali in atto radiograficamente apprezzabili. Cavità pleuriche libere da versamento. Normale distribuzione della vascolarizzazione polmonare. Immagine cardiaca ingrandita.
In data 22-02-24 ricovero in per sostituzione di CP_2 generatore ICD e riposizionamento di elettrocatetere ventricolare.
Rx torace: pacemaker in emitorace superiore sinistro, con estremità dell'elettrodo in parete ventricolare destra. Modico ispessimento delle pareti bronchiali. Non versamenti pleurici. Non lesioni parenchimali a focolaio in atto. aorta ectasica.
In data 13-05-24 controllo ICD (DC shock su FA ad elevata risposta ventricolare).
In data 23-05-25 visita cardiologica cardiomiopatia CP_2 dilatativa con severa disfunzione Vsx. FA permanente. NYHA III.
ESAME OBIETTIVO GENERALE: Soggetto di anni 57, in buone condizioni di nutrizione e sanguificazione (peso Kg 74 altezza cm 173)
Pannicolo adiposo ben rappresentato. Regolare il trofismo della cute e delle mucose visibili. Apparato pilifero secondo sesso ed età. masse muscolari normotrofiche e normotoniche. Linfonodi non palpabili nelle comuni sedi di repere. Non dolenti le emergenze dei nervi cranici.
APPARATO CARDIO-CIRCOLATORIO: toni aritmici, soffio sistoco 2/6 sulla punta.
PA 130/70 MMHG SO2 = 95%
APPARATO RESPIRATORIO: ASPRO. Pace maker in sede sottoclaveare sx.
APPARATO DIGERENTE: fegato e milza all'arco.
4 APPARATO OSTEO-ARTICOLARE: Rachide cervicale riferito spinalgico, ma non contratto con ROM limitati ai gradi terminali su tutti i piani esclusivamente su base algica.
Articolarità dei cingoli scapolari riferita non dolente e non limitata. Mingazzini arti superiori simmetricamente livellato. articolarità delle anche e delle ginocchia non dolenti. LASEGUE: nella norma. Rachide dorsolombosacrale non dolente. Mingazzini arti inferiori: nella norma.
APPARATO NERVOSO: Prova indice naso nella norma.
Prova della diadocinesia nella norma. negativo. stazione CP_3 eretta autonomamente mantenuta senza difficoltà, cambi posturali non difficoltosi. Deambulazione si presenta autonoma. Romberg: nella norma.
APPARATO PSICHICO: sensorio vigile, accede al colloquio consapevole delle finalità dello stesso. Regolare l'orientamento in senso tempero.spaziale ed in senso auto ed allo psichico.
Capacità critica del pensiero astratto conservati. Umore lievemente deflesso. assenza di dispercezioni. assenza di lacune mnesiche.
APPARATO URO-GENITALE: ndp
VISTA E UDITO: non disturbi o deficit di rilievo nella vista e nell'udito.
VALUTAZIONE MEDICO-LEGALE E RISPOSTA AI QUESITI
QUESITO 1): Dalla documentazione clinico-sanitaria acclusa agli atti del fascicolo in esame e in base ai riscontri della visita peritale, si evince che la parte ricorrente è affetta dalle seguenti patologie:
1) Cardiopatia dilatativa in portatore di ICD
QUESITO 2): Sulla scorta della documentazione esaminata e in base ai riscontri della valutazione medico-legale:
Il ricorrente è affetto da patologia su descritta è da non considerarsi meritevole dei benefici richiesti nel ricorso introduttivo.
VALUTAZIONE FINALE IN MERITO ALLA PRESTAZIONE OGGETTO DI INDAGINE
PERITALE: NEGATIVA
5 QUESITO 3) PRIMA PARTE: Specifico, trattandosi di pensione/assegno d'invalidità civile, che in base alle tabelle approvate con DM
05/02/1992 per ciascuna patologia, il codice di riferimento è quello di seguito indicato:
1. patologia: miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca grave III CLASSE NYHA codice 6443 percentuale 80%
2. patologia: cardiopatie con applicazione di pace.maker a frequenza variabile secondo esigenze fisiologiche percentuale 40%
QUESITO 3) per la determinazione della percentuale invalidante complessiva ho seguito il seguente metodo di calcolo: calcolo riduzionistico o formula a scalare di Balthazard, percentuale
88%».
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa anche in funzione soltanto dell'accertamento di un eventuale aggravamento, in quanto non documentato in maniera idonea.
Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dallo stesso CTU nominato nella precedente fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
In conclusione, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Infine, attesa la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
6 disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per beneficiare della pensione d'inabilità civile;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 16/12/2025
Il Giudice del Lavoro
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