CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 289/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
SCARPINO FRANCO, Giudice monocratico in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 300/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via G. Grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 1 S.p.a - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952024000433093700 TARI 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952024000433093700 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034146636000 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034146636000 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034146636000 TARI 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034146636000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034146636000 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6011/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presenta ricorso per il tramite del proprio difensore contro l'Ag.Entrate - Riscossione - Resistente_1 1 S.p.a Messina per chiedere l'annullamento CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952024000433093700 TARI varie annualità per i seguenti motivi: illegittimità della pretesa tributaria relativa a diverse annualità di tassa rifiuti (2006 e dal 2008 al 2012);'intervenuta prescrizione.Si è costituita in giudizio la società Resistente_1 1 S.p.A. in liquidazione, deducendo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività. La causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso viene accolto. La società Resistente_1 1 S.p.A. eccependo l'inammissibilità del ricorso asseriva di aver regolarmente notificato precedenti intimazioni di pagamento nel 2019, producendo a supporto della tesi dei tabulati informatici estratti dal web recanti date e orari di presunta consegna. A fronte della specifica contestazione del contribuente circa la mancata ricezione degli atti presupposti, l'onere di provare il regolare perfezionamento del procedimento notificatorio grava interamente sull'Ente impositore.Nel caso di specie, la resistente Resistente_1 1 S.p.A. si è limitata a depositare stampe cartacee di "tracking" estratte da siti web, prive di qualsivoglia attestazione di conformità e, soprattutto, sprovviste degli avvisi di ricevimento
(raccomandate A/R).Il sistema di tracciatura informatica interna non riveste fede pubblica e non può surrogare la prova legale della notifica (in quasi tutti risulta l'indicazione "destinatario sconosciuto") che nel servizio postale si attua esclusivamente con il deposito dell'avviso di ricevimento debitamente sottoscritto dal destinatario o dalle persone abilitate, o, altri metodi di notifica previsti dalla norma.
Considerato che
i tributi in oggetto (TARI/TIA) sono soggetti a prescrizione quinquennale e che i crediti risalgono agli anni 2006-2012, il diritto alla riscossione deve ritenersi ampiamente estinto alla data di notifica delle cartelle impugnate.
Vengono assorbiti gli altri motivi. Il ricorso viene accolto. Si compesano le spese.
P.Q.M.
accoglie e compensa
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
SCARPINO FRANCO, Giudice monocratico in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 300/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via G. Grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 1 S.p.a - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952024000433093700 TARI 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952024000433093700 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034146636000 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034146636000 TARI 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034146636000 TARI 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034146636000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034146636000 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6011/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presenta ricorso per il tramite del proprio difensore contro l'Ag.Entrate - Riscossione - Resistente_1 1 S.p.a Messina per chiedere l'annullamento CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2952024000433093700 TARI varie annualità per i seguenti motivi: illegittimità della pretesa tributaria relativa a diverse annualità di tassa rifiuti (2006 e dal 2008 al 2012);'intervenuta prescrizione.Si è costituita in giudizio la società Resistente_1 1 S.p.A. in liquidazione, deducendo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività. La causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso viene accolto. La società Resistente_1 1 S.p.A. eccependo l'inammissibilità del ricorso asseriva di aver regolarmente notificato precedenti intimazioni di pagamento nel 2019, producendo a supporto della tesi dei tabulati informatici estratti dal web recanti date e orari di presunta consegna. A fronte della specifica contestazione del contribuente circa la mancata ricezione degli atti presupposti, l'onere di provare il regolare perfezionamento del procedimento notificatorio grava interamente sull'Ente impositore.Nel caso di specie, la resistente Resistente_1 1 S.p.A. si è limitata a depositare stampe cartacee di "tracking" estratte da siti web, prive di qualsivoglia attestazione di conformità e, soprattutto, sprovviste degli avvisi di ricevimento
(raccomandate A/R).Il sistema di tracciatura informatica interna non riveste fede pubblica e non può surrogare la prova legale della notifica (in quasi tutti risulta l'indicazione "destinatario sconosciuto") che nel servizio postale si attua esclusivamente con il deposito dell'avviso di ricevimento debitamente sottoscritto dal destinatario o dalle persone abilitate, o, altri metodi di notifica previsti dalla norma.
Considerato che
i tributi in oggetto (TARI/TIA) sono soggetti a prescrizione quinquennale e che i crediti risalgono agli anni 2006-2012, il diritto alla riscossione deve ritenersi ampiamente estinto alla data di notifica delle cartelle impugnate.
Vengono assorbiti gli altri motivi. Il ricorso viene accolto. Si compesano le spese.
P.Q.M.
accoglie e compensa