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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/12/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SA MARIA PU TE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 1895/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 10/12/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 20/07/2025 da , rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. RAUCCIO CONCETTA, e da , rappresentato e difeso dall'avv. MARIA Parte_2
IA BA, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pontelatone in data 06/06/2010; rilevato che dal matrimonio è nato un figlio, (18/09/2010); Per_1 rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa dell'08/01/2020; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
Sull'affidamento del figlio: - L'affidamento del figlio è condiviso tra i genitori, con collocazione presso entrambi i genitori secondo le modalità di seguito stabilite, con impegno a mantenere economicamente il figlio durante il periodo di collocazione stabilito da parte dei genitori quando il minore sarà presso ciascuno di essi: un periodo di un mese alternato tra i genitori ovvero un mese presso il domicilio della madre ed il mese successivo presso il domicilio del padre, ad anni alterni ovvero dal corrente anno, il minore inizierà trascorrendo il mese di marzo (e tutti i mesi dispari) con la madre e cosi a seguire mentre l'anno 2026 trascorrerà i mesi dispari con il padre e così a seguire;
anche durante il periodo di cui sopra il minore trascorrerà con il genitore in cui non è collocato in quel mese due giorni infrasettimanali concordato 2
congiuntamente dalle parti in base agli impegni scolastici ed extrascolastici del ragazzo, in mancanza di accordo, il martedì ed il giovedì dalle 17.30 fino alle 20,30, dopo cena;
le attività ludico sportive pomeridiane, secondo il prospetto che i genitori avranno cura di comunicarsi preventivamente, verranno gestite per tutto il mese dal genitore che dovrà occuparsi del bambino fino al mese successivo che spetterà all'altro genitore;
il minore trascorrerà, comunque, con il genitore in cui non è collocato in quel mese un fine settimana alterno, dal venerdì sera dalle ore 17.30 alla domenica sera alle ore 21.00; un periodo, durante le vacanze estive, di giorni 15 (quindici) da concordarsi preventivamente entro il 30 aprile di ogni anno;
durante le vacanze natalizie il padre/la madre terrà con sé il figlio ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre/la madre il giorno di Pasqua e con la madre/il padre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Il tutto compatibilmente con le necessità e gli impegni lavorativi e scolastici del figlio e dei genitori. Le parti hanno la facoltà di accordarsi diversamente in merito all'esercizio del diritto di visita tenuto conto anche dell'età del figlio. Le parti prestano reciprocamente fin d'ora il loro consenso al rilascio dei documenti di identità e del passaporto del minore. Resterà invariato l'impegno profuso da entrambi i genitori nel mantenere un rispetto reciproco al fine di garantire un rapporto equilibrato ed assennato nei confronti dei figli. Impegno necessario ed imprescindibile per la loro crescita. Gli stessi provvederanno ad assumere di comune accordo, assecondando le inclinazioni naturali e le aspirazioni di ciascun figlio, ogni decisione connessa alla loro educazione, alla formazione scolastica, oltre che alla loro salute.
Sull'assegno di mantenimento del figlio: nessun assegno di mantenimento viene stabilito provvedendo entrambi i genitori al sostentamento del figlio nel periodo di collocazione sopra stabilito, mentre le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori al 50 %, sempre da concordare preventivamente e secondo quanto stabilito dal protocollo di questo Tribunale;
ognuno dei coniugi separati percepirà la quota di propria spettanza dell'Assegno Unico.
Sulle spese straordinarie: - Disporre a carico di entrambe le parti, nella misura del 50%, il pagamento di tutte le spese, che esulino l'ordinario, secondo le linee del CNF in favore del figlio, purché preventivamente comunicate, concordate ed autorizzate e secondo quanto stabilito dal protocollo di questo Tribunale.
Sulle questioni economiche e patrimoniali dei coniugi: - Ogni parte è titolare dei propri redditi gode di una propria autonomia economica. Ampiamente risolte, risultano le questioni attinenti la casa coniugale. Allo stato attuale, tra le parti, non sussiste altra questione economica irrisolta. Altresì regolata, risulta ogni altra questione attinente beni mobili e/o personali delle parti.
I coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e dei documenti di identità del figlio, consentendo altresì l'inserimento del figlio nei reciproci documenti.
Comparse personalmente all'udienza del 10/12/2025, le parti hanno riferito: - che la ricorrente è pendolare in quanto lavora come insegnante a Roma;
paga € 300 di fitto, guadagna circa € 1.300,00 mensili e sostiene una spesa mensile di € 230,00 per i trasporti;
- che da circa un anno le parti applicano l'affido paritario;
- che il ricorrente percepisce 3
la Naspi di € 820,00 per un rapporto di lavoro terminato ed è titolare di una partita IVA per un'attività da cui ricava circa € 500,00 mensili;
paga € 570,00 di mutuo.
Ciò posto, rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico e che le stesse, alla luce della prospettazione fornita dalle parti, sono conformi all'interesse della prole;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in PONTELATONE il
06/06/2010 da , nata a [...] il Parte_1
29/04/1982, e da , nato a [...] il [...], alle condizioni sopra Parte_2 richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PONTELATONE di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 4, parte II, serie A, anno
2010);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 10/12/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SA MARIA PU TE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 1895/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 10/12/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 20/07/2025 da , rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. RAUCCIO CONCETTA, e da , rappresentato e difeso dall'avv. MARIA Parte_2
IA BA, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pontelatone in data 06/06/2010; rilevato che dal matrimonio è nato un figlio, (18/09/2010); Per_1 rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa dell'08/01/2020; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
Sull'affidamento del figlio: - L'affidamento del figlio è condiviso tra i genitori, con collocazione presso entrambi i genitori secondo le modalità di seguito stabilite, con impegno a mantenere economicamente il figlio durante il periodo di collocazione stabilito da parte dei genitori quando il minore sarà presso ciascuno di essi: un periodo di un mese alternato tra i genitori ovvero un mese presso il domicilio della madre ed il mese successivo presso il domicilio del padre, ad anni alterni ovvero dal corrente anno, il minore inizierà trascorrendo il mese di marzo (e tutti i mesi dispari) con la madre e cosi a seguire mentre l'anno 2026 trascorrerà i mesi dispari con il padre e così a seguire;
anche durante il periodo di cui sopra il minore trascorrerà con il genitore in cui non è collocato in quel mese due giorni infrasettimanali concordato 2
congiuntamente dalle parti in base agli impegni scolastici ed extrascolastici del ragazzo, in mancanza di accordo, il martedì ed il giovedì dalle 17.30 fino alle 20,30, dopo cena;
le attività ludico sportive pomeridiane, secondo il prospetto che i genitori avranno cura di comunicarsi preventivamente, verranno gestite per tutto il mese dal genitore che dovrà occuparsi del bambino fino al mese successivo che spetterà all'altro genitore;
il minore trascorrerà, comunque, con il genitore in cui non è collocato in quel mese un fine settimana alterno, dal venerdì sera dalle ore 17.30 alla domenica sera alle ore 21.00; un periodo, durante le vacanze estive, di giorni 15 (quindici) da concordarsi preventivamente entro il 30 aprile di ogni anno;
durante le vacanze natalizie il padre/la madre terrà con sé il figlio ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre/la madre il giorno di Pasqua e con la madre/il padre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
per le altre festività e per il giorno del compleanno del minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale. Il tutto compatibilmente con le necessità e gli impegni lavorativi e scolastici del figlio e dei genitori. Le parti hanno la facoltà di accordarsi diversamente in merito all'esercizio del diritto di visita tenuto conto anche dell'età del figlio. Le parti prestano reciprocamente fin d'ora il loro consenso al rilascio dei documenti di identità e del passaporto del minore. Resterà invariato l'impegno profuso da entrambi i genitori nel mantenere un rispetto reciproco al fine di garantire un rapporto equilibrato ed assennato nei confronti dei figli. Impegno necessario ed imprescindibile per la loro crescita. Gli stessi provvederanno ad assumere di comune accordo, assecondando le inclinazioni naturali e le aspirazioni di ciascun figlio, ogni decisione connessa alla loro educazione, alla formazione scolastica, oltre che alla loro salute.
Sull'assegno di mantenimento del figlio: nessun assegno di mantenimento viene stabilito provvedendo entrambi i genitori al sostentamento del figlio nel periodo di collocazione sopra stabilito, mentre le spese straordinarie saranno ripartite tra i genitori al 50 %, sempre da concordare preventivamente e secondo quanto stabilito dal protocollo di questo Tribunale;
ognuno dei coniugi separati percepirà la quota di propria spettanza dell'Assegno Unico.
Sulle spese straordinarie: - Disporre a carico di entrambe le parti, nella misura del 50%, il pagamento di tutte le spese, che esulino l'ordinario, secondo le linee del CNF in favore del figlio, purché preventivamente comunicate, concordate ed autorizzate e secondo quanto stabilito dal protocollo di questo Tribunale.
Sulle questioni economiche e patrimoniali dei coniugi: - Ogni parte è titolare dei propri redditi gode di una propria autonomia economica. Ampiamente risolte, risultano le questioni attinenti la casa coniugale. Allo stato attuale, tra le parti, non sussiste altra questione economica irrisolta. Altresì regolata, risulta ogni altra questione attinente beni mobili e/o personali delle parti.
I coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e dei documenti di identità del figlio, consentendo altresì l'inserimento del figlio nei reciproci documenti.
Comparse personalmente all'udienza del 10/12/2025, le parti hanno riferito: - che la ricorrente è pendolare in quanto lavora come insegnante a Roma;
paga € 300 di fitto, guadagna circa € 1.300,00 mensili e sostiene una spesa mensile di € 230,00 per i trasporti;
- che da circa un anno le parti applicano l'affido paritario;
- che il ricorrente percepisce 3
la Naspi di € 820,00 per un rapporto di lavoro terminato ed è titolare di una partita IVA per un'attività da cui ricava circa € 500,00 mensili;
paga € 570,00 di mutuo.
Ciò posto, rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico e che le stesse, alla luce della prospettazione fornita dalle parti, sono conformi all'interesse della prole;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in PONTELATONE il
06/06/2010 da , nata a [...] il Parte_1
29/04/1982, e da , nato a [...] il [...], alle condizioni sopra Parte_2 richiamate;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PONTELATONE di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d),
D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 4, parte II, serie A, anno
2010);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 10/12/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese