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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/03/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Angela Dell'Ali
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4051/2020 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'AVV. SIGNORINO EMMA Parte_1 P.IVA_1
contro nato/a a CATANIA (CT) 11/07/1963 rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso dall'AVV.
Avente ad oggetto: altri rapporti condominiali
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 03/07/2024 e la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il in Siracusa ha convenuto in giudizio quale Parte_2 Controparte_1
amministratore del condominio de quo dal 3.01.2008 al 21.12.2019 e, dedotta la negligenza e l'inadempimento dell'amministratore nell'esecuzione del suo incarico, ha chiesto la condanna dello pagina 1 di 6 stesso al risarcimento di tutti i danni subiti dal condominio e quantificati in Euro 10.000,00, oltre rivalutazione e interessi, nonché delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda il di in Siracusa ha Parte_1 Parte_2
rappresentato che era stato amministratore del condominio de quo dal 3.01.2008 al Controparte_1
21.12.2019; che negli ultimi anni della sua amministrazione non aveva amministrato con la diligenza del buon padre di famiglia e si era reso inadempiente nello svolgimento del suo incarico;
che in particolare non aveva eseguito le delibere assembleari, non aveva convocato Controparte_1
l'assemblea almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto, aveva omesso di esibire, ai condomini che ne avevano fatto richiesta, la documentazione condominiale;
che il nuovo amministratore, in carica dal 21.12.2019, aveva avuto difficoltà nel passaggio delle consegne perché il si era rifiutato di consegnare la documentazione richiesta più volte;
che aveva CP_1 Controparte_1
ritardato il rinnovo della polizza assicurativa condominiale provvedendo al pagamento in data
8.04.2020 invece che in data 31.12.2019; che il convenuto aveva ritardato il pagamento del residuo debito nei confronti della provvedendo al pagamento delle fatture del 2019 nel Parte_3
giugno 2020; che non aveva mai comunicato in assemblea la presenza di un decreto Controparte_1
ingiuntivo promosso dalla società Kone e a carico del condominio, dell'importo di Euro 2.196,33
dovuto per manutenzione ascensore;
che il aveva saldato il debito con la società Kone in data CP_1
31.10.2019 utilizzando somme che i condomini avevano versato a titolo di lavori sulla facciata del condominio;
che, nell'ultimo periodo di amministrazione, non aveva ritirato la Controparte_1
corrispondenza a lui indirizzata nella quale il Condominio gli richiedeva il rendiconto dell'anno 2019 e la consegna di tutta la documentazione inerente il condominio.
Il ha quindi instato per la declaratoria di Controparte_2
inadempimento di nell'esecuzione del suo incarico di amministratore e per la Controparte_1
condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni subiti dal condominio per danni materiali e morali valutati in complessivi Euro 10.000,00. pagina 2 di 6 , sebbene regolarmente citato in giudizio, non si è costituito in giudizio e deve essere, Controparte_1
pertanto, dichiarato contumace.
Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. il ha chiesto disporsi Parte_1
interrogatorio formale di che non si è presentato, indi la causa è giunta al naturale Controparte_1
epilogo a seguito la causa è giunta al naturale epilogo a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.07.2024 e del successivo deposito, da parte dell'attore, della sola comparsa di cui all'art. 190 codice di rito civile.
Preliminarmente dee essere dichiarata la contumacia del convenuto, il quale regolarmente citato in giudizio non si è costituito.
La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito indicati.
Deve preliminarmente osservarsi che l'amministratore del condominio, una volta accettato l'incarico,
diviene mandatario dei condòmini, ossia loro legale rappresentante rispetto alla gestione e conservazione delle parti comuni dell'edificio.
Come è ben noto il mandato è il contratto con il quale una parte, detta mandatario, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra, cioè il mandante (art. 1703 c.c.) e, in ambito condominiale, gli atti che il mandatario-amministratore deve compiere sono quelli indicati dalla legge
(es. artt. 1129-1130 c.c.), nonché quelli deliberati dall'assemblea dei condòmini.
L'amministratore deve espletare il mandato con la diligenza richiesta dall'art 1176, secondo comma,
c.c. e, in caso di inadempimento nello svolgimento del proprio incarico, egli risponderà dei relativi danni a titolo di responsabilità contrattuale nei confronti del condominio. In ogni caso l'amministratore
è tenuto al rispetto del regolamento e delle norme di cui agli artt. 1130, 1131 e 1135 c.c. ed è tenuto, in particolare, al risarcimento dei danni cagionati dalla sua negligenza e dal cattivo uso dei suoi poteri.
L'amministratore risponde, quindi, verso i condòmini a titolo di responsabilità contrattuale.
Occorre ricordare che, secondo il consolidato indirizzo del Supremo Collegio, “in tema di prova
dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il
pagina 3 di 6 risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale)
del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova
del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui
sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore
istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri
accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per
difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di
dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (vedasi, per tutte, Cass. Civ. Sez. Un. 30.10.2001, n.
13533).
L'adempimento dell'amministratore di condominio deve dunque essere vagliato alla luce delle regole sulla responsabilità contrattuale e, in particolare, alla luce delle disposizioni che regolano la diligenza nell'adempimento (art. 1176 c.c.) e di quelle che disciplinano la ripartizione dell'onere della prova (art. 1218 c.c.).
In questo senso, la parte creditrice deve dimostrare il fatto costitutivo del proprio diritto e può limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, sul quale viceversa grava l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento ovvero l'impossibilità dello stesso per causa a sé non imputabile;
grava in ogni caso sul creditore l'onere di fornire la prova del danno subito (art. 1223 c.c.).
Sotto questo aspetto, deve infatti rilevarsi che gli addebiti di atti di mala gestio in capo all'ex amministratore non giustificano di per sé l'accoglimento della pretesa risarcitoria azionata dal
, atteso che quest'ultimo deve comunque fornire la prova degli addebiti ascritti al Parte_1
precedente amministratore e dimostrare che da tali comportamenti abbia subito effettivi pregiudizi,
occorrendo, pertanto, verificare se sia stato assolto l'onere probatorio in relazione alle singole poste di danno allegate.
pagina 4 di 6 In buona sostanza il è tenuto a dimostrare in concreto il danno subito in seguito alla Parte_1
gestione negligente imputabile all'amministratore sul quale grava l'onere di provare il corretto adempimento delle proprie obbligazioni.
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che il non abbia assolto all'onere gravante su di sé Parte_1
per ciò che attiene alla prova del danno lamentato.
Parte attrice ha dichiarato di aver subito un danno in seguito alla condotta negligente dell'amministratrice, ma tale danno è stato dedotto e quantificato in Euro 10.000,00 soltanto in via generica e potenziale, ciò in quanto, dalla documentazione prodotta non vi sono elementi di prova circa il fatto che il disordine amministrativo e contabile attribuito all'ex amministratore avessero determinato l'asserito danno.
Invero, il ha prodotto l'estratto conto postale del 31.12.2019 (vedasi doc. 3 allegato alla Parte_1
citazione) dove emerge che l'amministratore aveva pagato, in data 31.10.2019, Euro 1.7000,00 a favore della Kone s.p.a. per fatture anni 2015-2016-2017 come da scrittura privata;
la copia della quietanza di pagamento del premio assicurativo nei confronti della (vedasi doc. 5 allegato Parte_4
alla citazione); la copia delle fatture elettroniche emesse dalla Aretusa Servizi Elevatori s.n.c. per l'intero anno 2019 (vedasi doc. 6 allegato alla citazione), tuttavia, il non ha provato e Parte_1
neppure allegato di avere ricevuto richieste di pagamento da parte di terzi fornitori, così come non ha né allegato, né provato di aver dovuto far fronte a eventuali esborsi o richiesta di contributi straordinari ai condomini per fronteggiare i lamentati danni di cui ha chiesto il ristoro in questa sede.
Il non ha pertanto provato di avere subito un danno che sia conseguenza immediata e Parte_1
diretta della condotta inadempiente dell'ex amministratore.
In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto, consegue il rigetto delle domande azionate dal di in Siracusa e la declaratoria di irripetibilità delle spese da Parte_1 Parte_2
quest'ultima sostenute nel presente giudizio
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così
provvede:
1. Rigetta le domande avanzate dal di in Siracusa avverso Parte_1 Parte_2
; Controparte_1
2. Dichiara irripetibili le spese sostenute dal Controparte_2
nel presente giudizio.
Siracusa, 12 marzo 2025 Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
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