Articolo 2155 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 2155.

(Raccolta e divisione dei prodotti).

Il mezzadro non puo' iniziare le operazioni di raccolta senza il consenso del concedente ed e' obbligato a custodire i prodotti sino alla divisione.

I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l'intervento delle parti.

Salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, il mezzadro deve trasportare ai magazzini del concedente la quota a questo assegnata nella divisione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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