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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2155.
(Raccolta e divisione dei prodotti).
Il mezzadro non puo' iniziare le operazioni di raccolta senza il consenso del concedente ed e' obbligato a custodire i prodotti sino alla divisione.
I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l'intervento delle parti.
Salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, il mezzadro deve trasportare ai magazzini del concedente la quota a questo assegnata nella divisione.
(Raccolta e divisione dei prodotti).
Il mezzadro non puo' iniziare le operazioni di raccolta senza il consenso del concedente ed e' obbligato a custodire i prodotti sino alla divisione.
I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l'intervento delle parti.
Salvo diverse disposizioni delle norme corporative, della convenzione o degli usi, il mezzadro deve trasportare ai magazzini del concedente la quota a questo assegnata nella divisione.
Commentari • 2
- 1. I regimi patrimoniali nel matrimonio e nelle unioni civiliRedazione · https://www.diritto.it/ · 18 febbraio 2019 · 111.44251
[…] Il matrimonio I coniugi, dunque, costituiscono i dispongono liberamente quale regime patrimoniale adottare e dunque se la comunione di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile o la separazione del patrimonio di cui agli articoli 2155 e seguenti del codice civile. […]
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Giurisprudenza • 11
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- esclusione·
- conseguenza·
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- contributi previdenziali·
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- rilevanza·
- diritto di rivalsa·
- fondamento·
- ritardo nel pagamento·
- inadempimento conseguente a nullità del termine di durata apposto al contratto di lavoro·
- soggetti obbligati·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- rivalsa·
- contributi assicurativi