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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 07/03/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Fatima F.
Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza del 6 marzo 2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la comparizione delle parti mediante il deposito delle suddette note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 17 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Caterina Simonetta, Parte_1
giusta procura in atti;
ricorrente
E
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Laganà, Dario
Cosimo Adornato, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Persona_1
Notaio in Fiumicino, resistente oggetto: ripetizione d'indebito conclusioni delle parti come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3 gennaio 2025, il ricorrente in epigrafe, esponeva di essere titolare di pensione cat. INVCIV n. 044 – 670007113875, decorrenza 1° marzo 2017 e di aver ricevuto, in data 18.09.2024, una comunicazione dall di “Rideterminazione della CP_2
prestazione n. 044 – 670007113875 Cat. INVCIV” con la quale veniva informato che la sua pensione era stata ricalcolata dal 1° gennaio 2021, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2021, evidenziando, per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023, un pagamento non
1 dovuto di euro 3.199,69 determinato dalla rideterminazione della maggiorazione sociale e della maggiorazione prevista dall'art. 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione).
Avverso il suddetto provvedimento il Sig. presentava ricorso Parte_1
amministrativo al Comitato Provinciale Inps in data 24.09.2024, esitato con delibera di rigetto del 21.11.2024.
Nel merito argomentava l'applicabilità al caso di specie del principio di affidamento del terzo non sussistendo il dolo del ricorrente e richiamava l'orientamento della giurisprudenza più recente che esclude la ripetibilità degli indebiti assistenziali quando il fattore che ha generato l'indebito non è addebitabile al pensionato.
Adiva, quindi, il Tribunale di Palmi in funzione di giudice del Lavoro al fine di sentire dichiarare l'illegittimità del provvedimento di rideterminazione o, in subordine, dichiarare la ripetibilità CP_ delle somme da parte dell' soltanto a far data dal provvedimento di accertamento dell'indebito, che nel caso che qui ci occupa è stato notificato in data 18 Settembre 2024;
CP_ condannare l' alla restituzione di quanto eventualmente già illegittimamente trattenuto sulla pensione
Si costituiva in giudizio l che, rivendicata la legittimità del provvedimento di recupero e CP_2 argomentato il superamento dei limiti reddituali, precisava che l'indebito, riferito all'anno 2023 nasceva dall'intervenuto superamento dei limiti reddituali previsti dalla circolare n. 107 del
2020, per gli invalidi totali infra 65 anni, per l'intervenuta titolarità, in capo a parte ricorrente, di assegno ordinario invalidità N. 15053076, con decorrenza 4/2022 precisando che i derivanti da
Parte vevano influito sulla misura/diritto della maggiorazione sociale precedentemente erogata.
Comunicava, altresì, che il debito è in corso di recupero da 10/2024 con rata mensile di € 49,99 e che al 31.3.2025 residuavano € 2899,75 da recuperare.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'indebito per cui è causa ha natura assistenziale, dal momento che la pretesa restitutoria della maggiorazione sociale erogata dall' per il periodo dal gennaio al dicembre 2023, inerisce ad CP_2
un trattamento assistenziale (pensione di invalidità civile).
In ordine alla richiesta di recupero di somme afferenti a importi versati in più rispetto al dovuto sui ratei di una prestazione assistenziale, devono essere richiamati i seguenti principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Sul punto, il Supremo Collegio, dirimendo i contrasti giurisprudenziali sorti in seno alla giurisprudenza di merito, si è espressamente pronunziato (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord.
2 del 30/06/2020, n. 13223; vedi anche Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord. del 28/07/2020, n.
16088) sottolineando come, proprio in materia d'indebito relativo a ratei di assegno sociale, trattandosi di beneficio assistenziale, «non si applichi la disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale».
Nelle succitate pronunzie, la Corte di legittimità ha ripercorso l'orientamento della giurisprudenza, anche costituzionale, che ha portato a limitare la ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (ivi compresa la pensione di inabilità) in quanto normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia e ha statuito che «In tema d'indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile».
Ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore, la Corte di Cassazione fa luce sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca della prestazione assistenziale.
Negli anni, si è progressivamente rafforzato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche sollevando gradualmente i percettori di benefici dall'obbligo di comunicazione all'ente previdenziale di una serie di situazioni che potrebbero dar luogo alla revoca della prestazione assistenziale.
Ciò è avvenuto con l'istituzione del “Casellario dell'Assistenza di cui all'articolo 13 del DL
78/2010 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale” in base al quale i cittadini devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle CP_2 prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Ne consegue, secondo la Corte, che i cittadini non devono comunicare all' la propria CP_2 situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione ma solo quei redditi non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.) giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'istituto previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria.
3 A fortiori, per il Supremo Collegio, in nessun caso si può ipotizzare la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata direttamente dall' e che quindi l' già CP_2 CP_1 conosce: l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione della prestazione risiede nella stessa considerazione che essa viene effettuata dallo stesso [«Infine va osservato CP_1
che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante dell' indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed
è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale d'incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est.
Picone)]»
Ciò posto, dunque, (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord. del 30/06/2020, n. 13223 - vedi anche ex multis: Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez. lavoro,
Sent. del 20/05/2021 n. 13915; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 23/02/2022, n. 5983) «l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere».
Orbene, nel caso in esame, il provvedimento TE08 dell'ente previdenziale, testualmente recita:
“la sua pensione Cat. INCIV n. 044-670007113875 è stata ricalcolata a decorrere dal 1° gennaio
2021, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2021.
I redditi del ricorrente, pertanto, sono stati regolarmente comunicati all' . CP_2
Inoltre, come emerge dalla memoria di costituzione del resistente, l'indebito contestato nasce proprio dalla liquidazione dell'assegno ordinario in favore di un soggetto che già percepiva la pensione di invalidità civile.
4 Il superamento del limite reddituale si è verificato a causa della percezione contemporanea di prestazioni erogate dal medesimo ente.
Avuto riguardo al periodo di erogazione delle maggiori somme (nel periodo che va dal
01.01.2023 al 31.12.2023) e alla data di comunicazione del provvedimento di accertamento (18 settembre 2024), ben possono trovare applicazione i principi sopra esposti, che questo giudice condivide pienamente: la nota di indebito evidenziata in ricorso, riferendosi a periodi anteriori e già percepiti per intero alla data della comunicazione, non sono ripetibili.
In termini conclusivi, assorbita ogni altra questione, in virtù delle suesposte considerazioni, deve dichiararsi non ripetibile l'indebito contestato per il periodo che va dal gennaio al dicembre 2023
e, pertanto, il ricorso va accolto, con condanna dell' alla restituzione di quanto già CP_2
recuperato ratealmente.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente contro , così provvede: CP_2 accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara irripetibili le somme oggetto della richiesta di restituzione di cui alla nota del 18 settembre 2024; per l'effetto, condanna l' alla CP_2
restituzione di quanto già trattenuto a tale titolo, oltre interessi legali dalle singole trattenute sino al soddisfo;
condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali che liquida, secondo le tabelle CP_2 vigenti, (cause previdenza, scaglione da euro 1.101 a 5.200, esclusa la fase istruttoria), in €
886,00 oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore del difensore che ne fatto richiesta.
Palmi lì, 6 marzo 2025
IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
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