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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 24/11/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. RA RA Presidente relatore
Dr. Francesca Riccardi Giudice
Dr. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 842/2025 promossa da
(c.f./p.iva , Parte_1 C.F._1
e
(c.f./p.iva ), Parte_2 C.F._2
con il patrocinio degli avv.ti RUSSO GIANCARLO
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale, letto il ricorso introduttivo, nel quale viene premesso che in data 2 aprile 2016 i signori e contraevano matrimonio civile in Parte_2 Parte_1
Calolziocorte (LC) il 28.07.2019, trascritto nel registro degli atti di matrimonio tenuto dall'Ufficio di
Stato Civile del medesimo Comune (Anno 2019, Parte II, Serie C, Numero 56), pagina 1 di 3 reputato che sussistono le condizioni di legge per dichiarare la separazione delle parti, che hanno espresso concorde volontà in tal senso, osservato che le condizioni concordate meritano accoglimento, in quanto conformi alla legge ed all'interesse delle parti, preso atto che con note congiunte le parti hanno confermato la domanda ed hanno prestato acquiescenza alla sentenza, rilevato che, quanto alla domanda di divorzio, la stessa non può trovare immediato accoglimento, non essendo ancora trascorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lettera b, legge 898/70 e successive modificazioni, onde la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5,
c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, considerato che la decisione sulle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito,
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
dichiara la separazione personale di e Parte_1
, Parte_2
omologa le condizioni concordate:
• autorizzare i coniugi Signori e a Parte_2 Parte_1
vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
• la dimora coniugale sita in Sondrio, Via Tonale 31, unitamente ai mobili, agli arredi ed alle pertinenze ivi presenti, viene assegnata alla proprietaria Sig.ra • il Dott. Parte_2 [...]
si impegna a corrispondere alla Sig.ra a titolo di Parte_1 Parte_2
contributo al Suo mantenimento, la somma mensile omnicomprensiva di € 3.500,00 (Euro tremilacinquecento,00), entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese a far data dal 30.06.2025, a mezzo di bonifico bancario in favore delle coordinate IBAN della beneficiaria Sig.ra già in Parte_2
Suo possesso;
• alla Sig.ra è fatto divieto di usare, divulgare o comunicare a Parte_2
pagina 2 di 3 chiunque qualsivoglia informazione, dato o notizie che Le siano stati comunicati in via riservata ovvero che abbiano natura confidenziale o di cui sia comunque venuta a conoscenza o che abbia ricevuto od ottenuto dal Dott. durante il matrimonio;
parimenti la Sig.ra Parte_1
si impegna a non fare pubblicare o distribuire, ovvero a non fare, far pubblicare o far Parte_2
distribuire, qualsivoglia dichiarazione falsa, denigratoria o lesiva riguardante il Dott. Pt_1
, nonché le Sue attività, fornitori, Clienti, investitori, azionisti, consulenti o funzionari,
[...]
amministratori, agenti o dirigenti. La presente clausola di riservatezza verrà meno in caso di ritardo nel pagamento del contributo al mantenimento indicato al punto che precede protrattosi per più di trenta (30) giorni;
• i Signori e Parte_2 Parte_1
fatta salva la corresponsione del contributo al mantenimento indicato al punto che precede, dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altro, avendo i medesimi definito ogni questione di carattere economico - patrimoniale tra Loro, dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza, spese di lite al definitivo, provvede con separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio del 6 11 25
Il Presidente estensore
RA RA
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. RA RA Presidente relatore
Dr. Francesca Riccardi Giudice
Dr. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 842/2025 promossa da
(c.f./p.iva , Parte_1 C.F._1
e
(c.f./p.iva ), Parte_2 C.F._2
con il patrocinio degli avv.ti RUSSO GIANCARLO
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale, letto il ricorso introduttivo, nel quale viene premesso che in data 2 aprile 2016 i signori e contraevano matrimonio civile in Parte_2 Parte_1
Calolziocorte (LC) il 28.07.2019, trascritto nel registro degli atti di matrimonio tenuto dall'Ufficio di
Stato Civile del medesimo Comune (Anno 2019, Parte II, Serie C, Numero 56), pagina 1 di 3 reputato che sussistono le condizioni di legge per dichiarare la separazione delle parti, che hanno espresso concorde volontà in tal senso, osservato che le condizioni concordate meritano accoglimento, in quanto conformi alla legge ed all'interesse delle parti, preso atto che con note congiunte le parti hanno confermato la domanda ed hanno prestato acquiescenza alla sentenza, rilevato che, quanto alla domanda di divorzio, la stessa non può trovare immediato accoglimento, non essendo ancora trascorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lettera b, legge 898/70 e successive modificazioni, onde la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinchè questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5,
c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, considerato che la decisione sulle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito,
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
dichiara la separazione personale di e Parte_1
, Parte_2
omologa le condizioni concordate:
• autorizzare i coniugi Signori e a Parte_2 Parte_1
vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
• la dimora coniugale sita in Sondrio, Via Tonale 31, unitamente ai mobili, agli arredi ed alle pertinenze ivi presenti, viene assegnata alla proprietaria Sig.ra • il Dott. Parte_2 [...]
si impegna a corrispondere alla Sig.ra a titolo di Parte_1 Parte_2
contributo al Suo mantenimento, la somma mensile omnicomprensiva di € 3.500,00 (Euro tremilacinquecento,00), entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese a far data dal 30.06.2025, a mezzo di bonifico bancario in favore delle coordinate IBAN della beneficiaria Sig.ra già in Parte_2
Suo possesso;
• alla Sig.ra è fatto divieto di usare, divulgare o comunicare a Parte_2
pagina 2 di 3 chiunque qualsivoglia informazione, dato o notizie che Le siano stati comunicati in via riservata ovvero che abbiano natura confidenziale o di cui sia comunque venuta a conoscenza o che abbia ricevuto od ottenuto dal Dott. durante il matrimonio;
parimenti la Sig.ra Parte_1
si impegna a non fare pubblicare o distribuire, ovvero a non fare, far pubblicare o far Parte_2
distribuire, qualsivoglia dichiarazione falsa, denigratoria o lesiva riguardante il Dott. Pt_1
, nonché le Sue attività, fornitori, Clienti, investitori, azionisti, consulenti o funzionari,
[...]
amministratori, agenti o dirigenti. La presente clausola di riservatezza verrà meno in caso di ritardo nel pagamento del contributo al mantenimento indicato al punto che precede protrattosi per più di trenta (30) giorni;
• i Signori e Parte_2 Parte_1
fatta salva la corresponsione del contributo al mantenimento indicato al punto che precede, dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altro, avendo i medesimi definito ogni questione di carattere economico - patrimoniale tra Loro, dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della presente sentenza, spese di lite al definitivo, provvede con separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio del 6 11 25
Il Presidente estensore
RA RA
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