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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 81/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente e Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 621/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Comune di Genova - Via Cantore 3 16149 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 831/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 19/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 21486 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 21487 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 21488 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 21489 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 21490 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 21491 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 26974 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 26975 IMU - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 26976 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 56927 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 56298 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Per l'appellante Comune di Genova:
“Chiede che Codesta Corte di Giustizia di secondo grado voglia annullare la sentenza impugnata in quanto erronea in diritto. Con vittoria di spese ed onorari di tutti i gradi di giudizio”.
Per il contribuente resistente/appellante incidentale:
“Voglia Ill.ma Corte adita rigettare l'avversa domanda di riforma della sentenza n. 831/2024 della Corte di giustizia tributaria di Primo grado di Genova e quindi:
1. Dichiarare l'inammissibilità dell'appello del Comune di Genova per violazione degli artt. 53 e 57 del D.lgs.
n. 546/1992;
2. Rigettare l'appello del Comune di Genova, in quanto infondato in fatto e in diritto, e confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 831/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Genova, nella parte in cui ha riconosciuto la mancanza del presupposto impositivo della TARI;
3. Accogliere l'appello incidentale proposto dal sig. Resistente_1, e per l'effetto: - Riformare la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado, condannando il Comune di Genova al pagamento integrale delle spese del primo grado di giudizio;
- Condannare il Comune di Genova al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, con liquidazione a favore della parte resistente”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. contribuente ricorreva avverso i seguenti avvisi di accertamento/intimazione ad adempiere:
1) Avviso di accertamento – intimazione a adempiere TARI n. 21486/23, notificato il 07/04/2023, in relazione all'immobile sito in Indirizzo_1 di Bavari n.141, riguardante l'anno 2018, per 126,00 €;
2) Avviso di accertamento – intimazione a adempiere TARI n. 21487/23, notificato il 07/04/2023, in relazione all'immobile sito in Indirizzo_2 n.16/C int.1, riguardante l'anno 2018, per 389,00 €;
3) Avviso di accertamento – intimazione a adempiere TARI n. 21488/23, notificato il 07/04/2023, in relazione all'immobile sito in Indirizzo_1 di Bavari n.141, riguardante l'anno 2019, per 144,00 €;
4) Avviso di accertamento – intimazione a adempiere TARI n. 21489/23, notificato il 07/04/2023, in relazione all'immobile sito in Indirizzo_2 n.16/C int.1, riguardante l'anno 2019, per 448,00 €;
5) Avviso di accertamento – intimazione a adempiere TARI n. 21490/23, notificato il 07/04/2023, in relazione all'immobile sito in Indirizzo_1 di Bavari n.141, riguardante l'anno 2020, per 144,00 €;
6) Avviso di accertamento – intimazione a adempiere TARI n. 21491/23, notificato il 07/04/2023, in relazione all'immobile sito in Indirizzo_2 n.16/C int.1, riguardante l'anno 2020, per 459,00 €;
7) Avviso di accertamento – intimazione a adempiere TARI n. 26974/23, notificato il 28/03/2023, in relazione all'immobile sito in Indirizzo_1 di Bavari n.141, riguardante l'anno 2017, per 9.511,00 €;
8) Avviso di accertamento – intimazione a adempiere TARI n. 26975/23, notificato il 28/03/2023, in relazione all'immobile sito in Indirizzo_1 di Bavari n.141, riguardante l'anno 2017, per 281,00 €;
9) Avviso di accertamento – intimazione a adempiere TARI n. 26976/23, notificato il 28/03/2023, in relazione all'immobile sito in Indirizzo_2 n.16/C int.1, riguardante l'anno 2017, per 884,00 €.
10) Avviso di accertamento – intimazione a adempiere TARI n. 56927/23, notificato il 25/01/2024, in relazione all'immobile sito in Indirizzo_1 di Bavari n.141, riguardante l'anno 2021, per 162,00 €;
11) Avviso di accertamento – intimazione a adempiere TARI n. 56928/23, notificato il 25/01/2024, in relazione all'immobile sito in Indirizzo_2 n.16/C int.1, riguardante l'anno 2021, per 511,00 €; emessi per TARI annualità dal 2017 al 2021 per l'importo complessivo di € 13.059,00 chiedendo l'annullamento degli atti impugnati.
Il ricorrente eccepiva:
1. Difetto di motivazione degli atti impositivi 2. Mancanza degli identificativi catastali
3. Mancanza presupposto impositivo 4. Intervenuta prescrizione degli accertamenti 2017 5. Mancanza contraddittorio 6. Errore di calcolo nelle sanzioni.
Il Comune di Genova si è costituito in giudizio resistendo.
La Corte di primo grado accoglieva il ricorso ritenendo che gli immobili tassati risultassero inagibili e in quanto tali non soggetti a tassazione.
Appella il Comune eccependo che per godere dell'esenzione TARI non è affatto sufficiente che un immobile sia crollato o che sia inagibile, essendo comunque necessaria la presentazione di una tempestiva dichiarazione di cessazione.
Secondo l'appellante non spetterebbe all'Ente impositore l'onere di provare che un immobile a disposizione era utilizzato e idoneo a produrre rifiuti, ma solo di provare i presupposti dell'accertamento, ovvero che sussiste un immobile disponibile, e che non sia stata presentata (e accolta) una dichiarazione TARI per la cessazione dell'utenza, requisito indispensabile per l'esenzione.
Resiste il contribuente proponendo altresì appello incidentale.
Eccepisce:
- inammissibilita' dell'atto di appello del Comune di Genova per mancanza di specificita' ex art. 53 d.lgs. n.
546/1992;
- inammissibilita' dell'atto di appello del Comune di Genova per violazione del divieto di motivi aggiunti ex. art. 57 d.lgs. n. 546/1992;
Nel merito insiste:
- che spetti al Comune, quale ente impositore, l'onere di dimostrare la sussistenza del presupposto impositivo, ossia l'idoneità concreta degli immobili a produrre rifiuti e che sul punto nessuna prova sia stata fornita.
- che in assenza del presupposto impositivo, non sussiste alcun obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione di cessazione, né che tale omissione possa giustificare la debenza del tributo.
L'appello incidentale riguarda la compensazione delle spese di lite operata dai Primi Giudici.
Ha quindi depositato memoria il contribuente insistendo nelle proprie difese.
All'udienza del 15/12/2025 la Corte, rilevando d'ufficio che il ricorso di primo grado è stato notificato dal contribuente al Comune di Genova con PEC consegnata il 15/3/2024 e che solo gli avvisi di accertamento/ intimazione ad adempiere n. 56927/23 e n. 56928/23 risultavano essere stati impugnati nel rispetto del termine di cui all'art. 21 primo comma del D.Lgs. n. 546/1992, emetteva l'ordinanza n. 330/2025 avente il seguente dispositivo: “
P.Q.M.
Rinvia la causa all'udienza del 26/1/2025 assegnando alle parti termine sino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione di inammissibilità parziale in premessa evidenziata. Si comunichi”.
In data 18/12/2025 il Comune di Genova depositava memoria evidenziando che: “Il ricorso di primo grado è stato notificato al Comune di Genova il 15/3/2024, quindi oltre il termine di 60 giorni dalla notifica degli avvisi di cui all'art. 21 primo comma del D.Lgs. n. 546/1992. Pertanto si insiste per l'annullamento della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova n. 831/2024 in quanto incorsa in inammissibilità parziale degli atti impugnati”. In data 19/01/2026 anche il contribuente depositava memoria sostenendo che l'eccezione processuale di tardività non è mai stata sollevata né devoluta in appello dal Comune, con conseguente formazione del giudicato interno e preclusione del suo esame in questa sede.
All'udienza del 26/1/2026, dopo ampia discussione, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del Comune è inammissibile per violazione dell'art. 57 del D.lgs. n. 546/1992, avendo introdotto in questa sede nuove eccezioni non sollevate in primo grado.
Confrontando infatti le controdeduzioni svolte in primo grado con l'atto di appello, emerge evidente come il Comune fondi il proprio appello su di un motivo non rappresentato nel giudizio di primo grado, sostenendo che, per godere dell'esenzione TARI, non sia sufficiente che un immobile sia crollato o che sia inagibile, occorrendo la presentazione di una tempestiva dichiarazione di cessazione.
Tale prospettazione, pur in astratto condivisibile, non risulta essere mai stata svolta in precedenza e appare chiaramente tesa ad ampliare le difese dell'Amministrazione mediante nuove domande ed eccezioni, in violazione del divieto di motivi aggiunti sancito dal richiamato art. 57 D.lgs. n.546/92.
L'inammissibilità dell'appello, poi, preclude al giudice di secondo grado la possibilità di esaminare questioni o eccezioni processuali (come la tardività del ricorso di primo grado in relazione ad alcuni degli avvisi di accertamento impugnati evidenziata con l'ordinanza n. 330/2025) che non siano state specificamente devolute in appello dalla parte interessata.
La questione della tardività del ricorso tributario è, secondo la disciplina vigente, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, anche in appello, indipendentemente dalle eccezioni delle parti, ma se la questione non è stata sollevata né in primo grado né in appello e si è formato il giudicato interno, il giudice di appello non può più esaminarla, salvo che si tratti di nullità insanabile o difetto di giurisdizione (ipotesi non ricorrenti nel caso di specie).
La mancata presentazione, da parte del contribuente, della dichiarazione TARI, induce il Collegio a compensare integralmente le spese del giudizio, rigettando l'appello incidentale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello del Comune.
Rigetta l'appello incidentale del contribuente.
Spese compensate.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente e Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 621/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Comune di Genova - Via Cantore 3 16149 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 831/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 19/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 21486 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 21487 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 21488 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 21489 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 21490 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 21491 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 26974 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 26975 IMU - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 26976 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 56927 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 56298 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Per l'appellante Comune di Genova:
“Chiede che Codesta Corte di Giustizia di secondo grado voglia annullare la sentenza impugnata in quanto erronea in diritto. Con vittoria di spese ed onorari di tutti i gradi di giudizio”.
Per il contribuente resistente/appellante incidentale:
“Voglia Ill.ma Corte adita rigettare l'avversa domanda di riforma della sentenza n. 831/2024 della Corte di giustizia tributaria di Primo grado di Genova e quindi:
1. Dichiarare l'inammissibilità dell'appello del Comune di Genova per violazione degli artt. 53 e 57 del D.lgs.
n. 546/1992;
2. Rigettare l'appello del Comune di Genova, in quanto infondato in fatto e in diritto, e confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 831/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Genova, nella parte in cui ha riconosciuto la mancanza del presupposto impositivo della TARI;
3. Accogliere l'appello incidentale proposto dal sig. Resistente_1, e per l'effetto: - Riformare la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado, condannando il Comune di Genova al pagamento integrale delle spese del primo grado di giudizio;
- Condannare il Comune di Genova al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, con liquidazione a favore della parte resistente”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. contribuente ricorreva avverso i seguenti avvisi di accertamento/intimazione ad adempiere:
1) Avviso di accertamento – intimazione a adempiere TARI n. 21486/23, notificato il 07/04/2023, in relazione all'immobile sito in Indirizzo_1 di Bavari n.141, riguardante l'anno 2018, per 126,00 €;
2) Avviso di accertamento – intimazione a adempiere TARI n. 21487/23, notificato il 07/04/2023, in relazione all'immobile sito in Indirizzo_2 n.16/C int.1, riguardante l'anno 2018, per 389,00 €;
3) Avviso di accertamento – intimazione a adempiere TARI n. 21488/23, notificato il 07/04/2023, in relazione all'immobile sito in Indirizzo_1 di Bavari n.141, riguardante l'anno 2019, per 144,00 €;
4) Avviso di accertamento – intimazione a adempiere TARI n. 21489/23, notificato il 07/04/2023, in relazione all'immobile sito in Indirizzo_2 n.16/C int.1, riguardante l'anno 2019, per 448,00 €;
5) Avviso di accertamento – intimazione a adempiere TARI n. 21490/23, notificato il 07/04/2023, in relazione all'immobile sito in Indirizzo_1 di Bavari n.141, riguardante l'anno 2020, per 144,00 €;
6) Avviso di accertamento – intimazione a adempiere TARI n. 21491/23, notificato il 07/04/2023, in relazione all'immobile sito in Indirizzo_2 n.16/C int.1, riguardante l'anno 2020, per 459,00 €;
7) Avviso di accertamento – intimazione a adempiere TARI n. 26974/23, notificato il 28/03/2023, in relazione all'immobile sito in Indirizzo_1 di Bavari n.141, riguardante l'anno 2017, per 9.511,00 €;
8) Avviso di accertamento – intimazione a adempiere TARI n. 26975/23, notificato il 28/03/2023, in relazione all'immobile sito in Indirizzo_1 di Bavari n.141, riguardante l'anno 2017, per 281,00 €;
9) Avviso di accertamento – intimazione a adempiere TARI n. 26976/23, notificato il 28/03/2023, in relazione all'immobile sito in Indirizzo_2 n.16/C int.1, riguardante l'anno 2017, per 884,00 €.
10) Avviso di accertamento – intimazione a adempiere TARI n. 56927/23, notificato il 25/01/2024, in relazione all'immobile sito in Indirizzo_1 di Bavari n.141, riguardante l'anno 2021, per 162,00 €;
11) Avviso di accertamento – intimazione a adempiere TARI n. 56928/23, notificato il 25/01/2024, in relazione all'immobile sito in Indirizzo_2 n.16/C int.1, riguardante l'anno 2021, per 511,00 €; emessi per TARI annualità dal 2017 al 2021 per l'importo complessivo di € 13.059,00 chiedendo l'annullamento degli atti impugnati.
Il ricorrente eccepiva:
1. Difetto di motivazione degli atti impositivi 2. Mancanza degli identificativi catastali
3. Mancanza presupposto impositivo 4. Intervenuta prescrizione degli accertamenti 2017 5. Mancanza contraddittorio 6. Errore di calcolo nelle sanzioni.
Il Comune di Genova si è costituito in giudizio resistendo.
La Corte di primo grado accoglieva il ricorso ritenendo che gli immobili tassati risultassero inagibili e in quanto tali non soggetti a tassazione.
Appella il Comune eccependo che per godere dell'esenzione TARI non è affatto sufficiente che un immobile sia crollato o che sia inagibile, essendo comunque necessaria la presentazione di una tempestiva dichiarazione di cessazione.
Secondo l'appellante non spetterebbe all'Ente impositore l'onere di provare che un immobile a disposizione era utilizzato e idoneo a produrre rifiuti, ma solo di provare i presupposti dell'accertamento, ovvero che sussiste un immobile disponibile, e che non sia stata presentata (e accolta) una dichiarazione TARI per la cessazione dell'utenza, requisito indispensabile per l'esenzione.
Resiste il contribuente proponendo altresì appello incidentale.
Eccepisce:
- inammissibilita' dell'atto di appello del Comune di Genova per mancanza di specificita' ex art. 53 d.lgs. n.
546/1992;
- inammissibilita' dell'atto di appello del Comune di Genova per violazione del divieto di motivi aggiunti ex. art. 57 d.lgs. n. 546/1992;
Nel merito insiste:
- che spetti al Comune, quale ente impositore, l'onere di dimostrare la sussistenza del presupposto impositivo, ossia l'idoneità concreta degli immobili a produrre rifiuti e che sul punto nessuna prova sia stata fornita.
- che in assenza del presupposto impositivo, non sussiste alcun obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione di cessazione, né che tale omissione possa giustificare la debenza del tributo.
L'appello incidentale riguarda la compensazione delle spese di lite operata dai Primi Giudici.
Ha quindi depositato memoria il contribuente insistendo nelle proprie difese.
All'udienza del 15/12/2025 la Corte, rilevando d'ufficio che il ricorso di primo grado è stato notificato dal contribuente al Comune di Genova con PEC consegnata il 15/3/2024 e che solo gli avvisi di accertamento/ intimazione ad adempiere n. 56927/23 e n. 56928/23 risultavano essere stati impugnati nel rispetto del termine di cui all'art. 21 primo comma del D.Lgs. n. 546/1992, emetteva l'ordinanza n. 330/2025 avente il seguente dispositivo: “
P.Q.M.
Rinvia la causa all'udienza del 26/1/2025 assegnando alle parti termine sino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla questione di inammissibilità parziale in premessa evidenziata. Si comunichi”.
In data 18/12/2025 il Comune di Genova depositava memoria evidenziando che: “Il ricorso di primo grado è stato notificato al Comune di Genova il 15/3/2024, quindi oltre il termine di 60 giorni dalla notifica degli avvisi di cui all'art. 21 primo comma del D.Lgs. n. 546/1992. Pertanto si insiste per l'annullamento della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova n. 831/2024 in quanto incorsa in inammissibilità parziale degli atti impugnati”. In data 19/01/2026 anche il contribuente depositava memoria sostenendo che l'eccezione processuale di tardività non è mai stata sollevata né devoluta in appello dal Comune, con conseguente formazione del giudicato interno e preclusione del suo esame in questa sede.
All'udienza del 26/1/2026, dopo ampia discussione, la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del Comune è inammissibile per violazione dell'art. 57 del D.lgs. n. 546/1992, avendo introdotto in questa sede nuove eccezioni non sollevate in primo grado.
Confrontando infatti le controdeduzioni svolte in primo grado con l'atto di appello, emerge evidente come il Comune fondi il proprio appello su di un motivo non rappresentato nel giudizio di primo grado, sostenendo che, per godere dell'esenzione TARI, non sia sufficiente che un immobile sia crollato o che sia inagibile, occorrendo la presentazione di una tempestiva dichiarazione di cessazione.
Tale prospettazione, pur in astratto condivisibile, non risulta essere mai stata svolta in precedenza e appare chiaramente tesa ad ampliare le difese dell'Amministrazione mediante nuove domande ed eccezioni, in violazione del divieto di motivi aggiunti sancito dal richiamato art. 57 D.lgs. n.546/92.
L'inammissibilità dell'appello, poi, preclude al giudice di secondo grado la possibilità di esaminare questioni o eccezioni processuali (come la tardività del ricorso di primo grado in relazione ad alcuni degli avvisi di accertamento impugnati evidenziata con l'ordinanza n. 330/2025) che non siano state specificamente devolute in appello dalla parte interessata.
La questione della tardività del ricorso tributario è, secondo la disciplina vigente, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, anche in appello, indipendentemente dalle eccezioni delle parti, ma se la questione non è stata sollevata né in primo grado né in appello e si è formato il giudicato interno, il giudice di appello non può più esaminarla, salvo che si tratti di nullità insanabile o difetto di giurisdizione (ipotesi non ricorrenti nel caso di specie).
La mancata presentazione, da parte del contribuente, della dichiarazione TARI, induce il Collegio a compensare integralmente le spese del giudizio, rigettando l'appello incidentale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello del Comune.
Rigetta l'appello incidentale del contribuente.
Spese compensate.