Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 81
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Sentenza 27 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Introduzione di nuove eccezioni in appello

    L'appello è stato dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 57 del D.lgs. n. 546/1992, poiché il Comune ha introdotto nuove eccezioni non rappresentate nel giudizio di primo grado, ampliando le proprie difese.

  • Accolto
    Inammissibilità dell'appello del Comune di Genova

    La Corte ha dichiarato inammissibile l'appello del Comune di Genova per aver introdotto nuove eccezioni in sede di appello, in violazione del divieto di motivi aggiunti.

  • Rigettato
    Mancanza del presupposto impositivo della TARI

    L'inammissibilità dell'appello del Comune preclude l'esame nel merito delle questioni, inclusa la sussistenza del presupposto impositivo.

  • Rigettato
    Riforma della statuizione sulle spese di primo grado

    Le spese del giudizio sono state compensate integralmente, rigettando l'appello incidentale del contribuente.

  • Rigettato
    Condanna alle spese del grado di appello

    Le spese del giudizio sono state compensate integralmente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 81
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
    Numero : 81
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

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