CA
Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 26/04/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott.ssa Giuliana Giuliano, Presidente dott. Guerino Iannicelli, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 44 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, Parte_1 Parte_2
, Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6
, Parte_7 Parte_8 rappresentati e difesi dall'avvocato Filippo Pucino, come in atti domiciliati,
APPELLANTI
E
PA
, in persona del
[...] legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Eva Anzalone e Simone Labonia, come in atti domiciliata,
APPELLATA
1 E
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosa Russo ed Adele De Paula, come in atti domiciliata,
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero
5230/23 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 20 novembre 2023.
CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 9 gennaio 2024, , Parte_1
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e Parte_5 Parte_6 Parte_7 proponevano appello, affidandone Parte_8
l'accoglimento a tre motivi di gravame, avverso la sentenza numero 5230/23, pubblicata in data 20 novembre 2023, con la quale il Tribunale di Salerno aveva rigettato le domande da loro formulate al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del decesso di un loro congiunto, , Persona_1 avvenuto dopo cinque giorni dalla caduta dello stesso da una barella mentre si trovava all'interno del pronto soccorso dell'ospedale Fucito di Mercato San Severino, avendo accolto solamente quelle -proposte da , Parte_6 Parte_7
e tendenti ad ottenere, jure
[...] Parte_8 haereditario, il ristoro per le sole lesioni riportate dal paziente
-e, peraltro, malamente liquidate- a causa della caduta dalla summenzionata barella.
2. Costituitasi in giudizio, l'
[...]
impugnava le avverse PA
2 argomentazioni e richieste, delle quali, dedottane l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione, mentre l' - Controparte_2 costituitasi anch'essa in giudizio- faceva presente che nessuna statuizione a suo danno era stata assunta dal Giudice di primo grado, il quale aveva reputato legittimata a rispondere delle pretese creditorie de quibus solamente l'
[...]
, né, in sede PA di gravame, era stata sollecitata, sul punto, la riforma della sentenza impugnata.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la causa, concessi i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
, , , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
, e è, Parte_6 Parte_7 Parte_8 nei termini di seguito specificati, fondato e, per quanto di ragione, merita accoglimento.
2. Con i tre motivi addotti a sostegno del gravame, esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni che prospettano, gli appellanti hanno messo in rilievo che: a) la vicenda che aveva visto protagonista si era Persona_1 verificata nel corso dell'anno 2011, anteriormente all'entrata in vigore della legge Gelli-Bianco e della legge Balduzzi e doveva essere inquadrata, pertanto, nell'ambito della responsabilità contrattuale, con tutto ciò che ne conseguiva anche sotto il profilo del termine prescrizionale applicabile e dell'onere della prova;
b) il decesso di era stato causato dalle Persona_1 omissioni dei sanitari che lo avevano avuto in cura, i quali non avevano adeguatamente fronteggiato lo squilibrio elettrolitico ed osmolare che si era verificato, né era condivisibile il
3 convincimento giudiziale -mutuato dalle conclusioni alle quali era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio- laddove era stata esclusa qualsivoglia incidenza sull'evento morte della caduta dalla barella;
c) il Tribunale di Salerno, infatti, non aveva fatto corretta applicazione del criterio del “più probabile che non”, adagiandosi su un ragionamento che metteva in luce una mancata o superficiale lettura degli atti redatti a sostegno delle pretese azionate dagli attori, finalizzati a revocare in dubbio la correttezza della condotta dei sanitari che avevano assistito
; d) anche a volere tenere ferme le Persona_1 conclusioni alle quali era addivenuto il consulente tecnico d'ufficio, il quale aveva discettato di contributo concausale, nella misura del 40%, dell'omesso trattamento -o dell'inadeguato trattamento- della condizione di iponatriemia ed ipoalbuminemia, non poteva escludersi la sussistenza di un nesso eziologico tra la morte del loro congiunto ed i comportamenti tenuti dai sanitari che avevano avuto in cura
; e) sul piano della causalità materiale, infatti, Persona_1 non potevano sussistere dubbi riguardo all'incidenza che la condotta dei succitati sanitari aveva avuto sul decesso del loro congiunto, potendo, tutt'al più, l'autorità giudiziaria adita, sul piano della causalità giuridica, modulare il risarcimento in relazione all'apporto dato da ciascuna delle cause che avevano portato alla morte di , non essendo possibile Persona_1 sostenere, in ogni caso, che fosse dipeso esclusivamente dalle sue pregresse condizioni di salute;
f) il Giudice di primo grado, inoltre, aveva malamente -ed immotivatamente, non avendo esplicitato le ragioni del suo convincimento- liquidato il danno conseguente alla caduta dalla barella, non riconoscendo alcunché a titolo di danno biologico permanente, essendosi limitato ad attribuire, a titolo di inabilità temporanea, l'esigua somma di euro 495,00, reputando non stabilizzati i postumi
4 della caduta, in tal modo giungendo a quantificare il vulnus subito dal de cuius in misura assolutamente incongrua ed omettendo di considerare, oltre tutto, che la liquidazione sarebbe dovuta avvenire tenendo conto della durata effettiva della vita del danneggiato e del fatto che il decesso era avvenuto per cause indipendenti dalle lesioni da lui riportate
(cfr. l'atto di appello del 9 gennaio 2024, alle pagine da 8 a 32).
3. Il Tribunale di Salerno, invero, aveva fatto presente -per quanto in questa sede ancora rileva- che: a) eredi di Persona_1
potevano reputarsi solamente la moglie,
[...] Parte_6
, ed i figli, e , non
[...] Parte_7 Parte_8 essendo emerso alcun elemento idoneo a suffragare la qualità di eredi di , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , fratelli del de
[...] Parte_4 Parte_5 cuius, con conseguente impossibilità di accogliere la domanda da questi ultimi proposta al fine di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti jure haereditario; b) tenuto conto dell'epoca di svolgimento dei fatti di causa, verificatisi nel corso del mese di gennaio del 2011, la titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio doveva essere ricondotta esclusivamente all' PA
-e non anche all'
[...] [...] in quanto, con decreto numero 73 del Controparte_2
2010 del Commissario ad Acta per il Piano di Rientro della
Regione Campania nel Settore Sanitario, era stata disposta, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, l'annessione del presidio ospedaliero Fucito di Mercato San Severino -unitamente ad altri- all' PA
, che era subentrata in tutti i relativi rapporti,
[...] sia con il personale, che inerenti alla fornitura di beni e servizi;
c) la vicenda in esame non poteva essere sussunta nell'ambito applicativo dell'articolo 2051 del codice civile, in quanto la
5 caduta del paziente non era stata causata direttamente dalla barella, in virtù della sua conformazione ontologica, ma, piuttosto, dall'omessa vigilanza del degente in vista degli accertamenti ai quali doveva essere sottoposto e, quindi, con riferimento ai danni asseritamente subiti jure haereditario dagli attori, doveva essere inquadrata nell'alveo della responsabilità contrattuale, in ragione del rapporto instaurato dal loro congiunto -e dante causa- con l'
[...]
PA diversamente da quanto era possibile dire con riferimento alla domanda tendente ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti jure proprio, fondata sulla dedotta sussistenza di un illecito aquiliano, in mancanza di qualsivoglia rapporto contrattuale dei danneggiati con l'
[...]
; d) gli PA attori avevano imputato a quest'ultima “una serie di criticità”, quali “il mancato esame radiografico del torace”, “la sottodosata modifica del ventilatore” e, soprattutto, la caduta al suolo del paziente mentre si trovava al pronto soccorso, avvenuta “nel totale dispregio delle misure di prevenzione indicate in modo assolutamente rigido dal Ministero della
Salute”; e) -“affetto da etilismo cronico, e, Persona_1 secondo quanto riferito dalla moglie, soggetto a crisi comiziali dal mese di agosto, in relazione alle quali le effettuate indagini diagnostiche erano risultate tutte negative”- era giunto al pronto soccorso dell'ospedale Fucito di Mercato San Severino, nella notte tra il 23 ed il 24 gennaio 2011, in seguito ad uno svenimento, ed, a causa di una caduta per una probabile crisi epilettica, aveva riportato “un trauma facciale con epistassi, ematoma congiuntivale destro, perdita di coscienza e respiro stertoroso”; f) ricoverato in rianimazione, era stato giudicato, prima, in condizioni generali gravi e, successivamente, in
6 condizioni generali gravissime, tanto da essere “sedato con grave acidosi mista”, e, dopo qualche giorno e, segnatamente, in data 29 gennaio 2011, era deceduto, a causa -secondo quanto aveva messo in rilievo il consulente tecnico d'ufficio- di
“un arresto cardiocircolatorio con componente ischemica in soggetto con squilibrio elettrolitico ed osmolare affetto da insufficienza respiratoria ed epatopatia ad evoluzione cirrogena su base alcolica”; g) la caduta dalla barella, avvenuta mentre il paziente si trovava al pronto soccorso, dava certamente conto di “una carente attività di prevenzione per omessa attuazione di interventi mirati alla riduzione dei fattori di rischio personali ed ambientali finalizzati alla prevenzione e compressione del rischio di caduta, perché un'adeguata contenzione del paziente ed un'attenta attività di vigilanza avrebbero potuto evitare la caduta in seguito alla crisi epilettica”, ma, ciò nonostante, il decesso di si era verificato, sostanzialmente, Persona_1
a causa dell'evoluzione delle sue preesistenti affezioni, avendo il trauma facciale conseguente alla caduta comportato esclusivamente una frattura delle ossa nasali con epistassi,
“adeguatamente fronteggiata dai sanitari che lo ebbero in cura”, né risultavano in alcun modo documentate lesioni cranio- encefaliche che avrebbero potuto giustificare l'incidenza eziologica di tale trauma sul decesso del paziente;
h) non di meno, il trattamento sanitario praticato durante la permanenza in rianimazione -sempre secondo quanto aveva accertato l'ausiliario- non era stato adeguato, con particolare riguardo alla valutazione ed al riequilibrio dei parametri elettrolitici e del quadro protidico, giacché versava in una Persona_1 condizione di marcata iponatriemia, che si era protratta dall'inizio del ricovero fino al decesso, ed, a fronte di tale situazione, i sanitari -solamente in data 27 gennaio 2011- avevano provveduto a correggere -intempestivamente- il
7 deficit natriemico, persistendo, nel contempo, una condizione di ipoalbuminemia, che pure sarebbe dovuta essere corretta, tanto è vero che tale alterato equilibrio osmotico, plasmatico e cellulare, cagionato ragionevolmente dalla condizione di insufficienza epatica, aveva apportato degli effetti nocivi a carico di differenti apparati ed anche al livello del sistema nervoso centrale, così incrementando le alterazioni della funzionalità cardio-circolatoria e respiratoria, comportando un aggravamento delle condizioni generali del paziente fino al decesso;
i) pertanto, sempre a dire del consulente tecnico d'ufficio, tale situazione aveva svolto un ruolo concausale, sia pure minimo, nel decesso di , aggravando le Persona_1 sue già precarie condizioni cliniche, minate dalla presenza di importanti situazioni croniche di comorbilità, erroneamente ritenute insussistenti dagli attori, essendo affetto il degente da un'importante insufficienza respiratoria -condizione, di per sé, associata ad un elevato rischio di mortalità, soprattutto in un soggetto affetto da insufficienza epatica su base alcolica- e, più in generale, da un complesso pluripatologico di consistente entità clinico-nosografica, a prognosi sfavorevole, “che esponeva il paziente, con tutta evidenza, ad un concreto rischio quoad vitam”; l) il danno biologico riportato, a causa della caduta dalla barella, era stato quantificato dall'ausiliario nella misura 4-5%, in quanto il trauma cranio-facciale aveva prodotto esclusivamente “una frattura delle ossa nasali con emoseno mascellare destro” e, tenuto conto del fatto che il decesso era avvenuto nelle prime ore del mattino del 29 gennaio 2011, doveva escludersi che, in tale breve lasso di tempo, si fossero già consolidati postumi invalidanti, “né erano stati dedotti specifici elementi di prova al riguardo volti a riscontrare una tale circostanza”, per cui, ai fini dell'individuazione dei pregiudizi concretamente occorsi al
8 paziente a causa della caduta dalla barella, doveva essere considerato un periodo di inabilità temporanea totale di cinque giorni, pari alla durata della degenza fino al momento dell'exitus, e dovevano essere applicate le tabelle all'uopo predisposte dal Tribunale di Milano, con il valore di euro 99,00 per ciascun giorno, comprensivo -tale valore- anche “delle conseguenze dinamico-relazionali e della sofferenza subiettiva interiore media presumibile, per un importo complessivo pari ad euro 495,00”, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, che spettavano, jure haereditario, a , Parte_6 Parte_7
e ; m) non poteva essere accolta,
[...] Parte_8 invece, la domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti jure proprio dagli attori, “nonché le ulteriori voci risarcitorie riconducibili alla morte di ”, non Persona_1 risultando dimostrata la riconducibilità eziologica dell'evento- morte non solo all'episodio della caduta dalla barella, ma anche al trattamento al quale il paziente era stato sottoposto;
n) quanto ai danni “da morte” invocati jure haereditario ed a quelli da perdita del rapporto parentale, nessuna specifica allegazione era stata prospettata, infatti, con riferimento all'inadeguato trattamento dell'iponatriemia, il cui apporto concausale aveva avuto comunque un'incidenza minoritaria, stimabile nella percentuale del 40%, di talché non ricorreva “la tematica delle concause di lesione”, attenendo quest'ultima “alla diversa questione dell'incidenza di precedenti patologie sull'integrità psico-fisica menomata di una persona vivente e non già all'ipotesi della incidenza causale delle stesse sul decesso della vittima”; o) sulla scorta del criterio del più probabile che non, oltre tutto, la causa della morte del paziente era ascrivibile “al complesso quadro pluripatologico”, caratterizzato da “una consistente entità clinico-nosografica a prognosi sfavorevole”, in cui versava , che era stato aggravato dallo Persona_1
9 squilibrio elettrolitico ed osmolare, al quale, pur tuttavia, “non poteva essere riconosciuto alcun rilievo causale”, in quanto tale squilibrio era intervenuto su una condizione pluripatologica gravissima di per sé idonea, alla stregua di una percentuale probabilistica del 60%, a causare il decesso del degente, che si sarebbe comunque verificato, stanti le gravissime condizioni cliniche in cui si trovava, “nelle concrete modalità effettivamente riscontrate” (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine da 2 a 27).
4. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Giudice di primo grado non sono -almeno in parte- condivisibili e devono essere rivisitate criticamente in questa sede, non essendo del tutto coerenti con i principi che sovrintendono alla materia e con il quadro fattuale emerso all'esito dell'istruttoria.
5. Non è possibile, innanzi tutto, nutrire alcun dubbio - contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, almeno con riferimento ad alcuni profili- riguardo alla correttezza dei risultati ai quali è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, il quale, dopo avere dato conto, in maniera dettagliata e specifica, delle operazioni peritali espletate e della documentazione esaminata, nonché delle circostanze da esse desumibili (cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. , alle pagine da 1 a 5), ha Persona_2 risposto ai quesiti formulati dall'autorità giudiziaria adita, descrivendo le patologie pregresse di e quelle Persona_1 riconducibili alla caduta dalla barella, nonché le conseguenze che aveva avuto il trattamento sanitario assicurato al paziente nel corso del periodo in cui era stato ricoverato (cfr. l'elaborato peritale redatto dal professionista nominato dal Tribunale di
Salerno, alle pagine da 6 a 9), non mancando di argomentare, anche in seguito alle sollecitazioni pervenute dai consulenti tecnici di parte, le ragioni che lo avevano indotto a formulare le
10 conclusioni rassegnate e, quindi, a sostenere l'incidenza avuta sul decesso di del suo pregresso stato di Persona_1 salute, nonché dell'inadeguato trattamento della condizione di iponatriemia ed ipoalbuminemia in cui trovava (cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 17 aprile 2019, alle pagine da 9 ad 11), specificandole ulteriormente in occasione dei chiarimenti richiestigli dal Tribunale di Salerno, anche con riferimento ai postumi che sarebbero potuti stabilizzarsi, qualora il paziente non fosse deceduto dopo pochi giorni dalla caduta dalla barella, durante la sua permanenza “in ambiente rianimatorio per le gravi condizioni di natura non traumatica delle quali era affetto” (cfr. l'elaborato peritale integrativo del 2 maggio 2020, alle pagine da 1 a 2, nonché i chiarimenti del 27 maggio 2020, alle pagine da 1 a 5).
L'operato del consulente tecnico d'ufficio, nella parte in cui ha descritto lo stato di salute di ed ha Persona_1 individuato le conseguenze scaturite dalla caduta dalla barella e, più in generale, dal trattamento ricevuto presso l'ospedale
Fucito di Mercato San Severino, dando contezza, con acribia rappresentativa e dovizia di argomentazioni, delle ragioni che lo hanno ispirato nelle valutazioni, si contraddistingue, oltre tutto, per precisione, accuratezza ed aderenza a criteri e metodi di indagine scientifici e del tutto idonei -a nulla rilevando qualche insignificante imprecisione, comunque emendata attraverso i chiarimenti resi- ad acclarare i fatti di causa, essendo avulsa l'attività peritale espletata da contraddizioni e vizi apparenti ed essendo supportata, sul piano espositivo, da una motivazione chiara e coerente, in virtù della quale il professionista nominato in prime cure ha illustrato l'iter logico- valutativo seguito negli accertamenti demandatigli, mettendo in evidenza le circostanze fattuali e le considerazioni di carattere tecnico sottese alle conclusioni alle quali è pervenuto.
11 Le ragioni di doglianza articolate -sul punto- dagli appellanti, per di più, poggiano prevalentemente -se non del tutto- su considerazioni sostanzialmente finalizzate a caldeggiare una mera ricostruzione alternativa -rispetto a quella fatta propria dall'ausiliario- non sufficientemente motivata, in termini fattuali ed espositivi, ed, in ogni caso, del tutto inidonea ad integrare una critica rigorosa e pienamente soddisfacente delle ragioni che sorreggono il convincimento espresso dal consulente tecnico d'ufficio, in quanto affatto inadeguata -siffatta ricostruzione alternativa- a scalfire quella meticolosa, completa e convincente prospettata nell'elaborato peritale.
5.1. E, prendendo le mosse proprio dai risultati ai quali è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, non è possibile condividere -rivelandosi, sul punto, fondate le ragioni di doglianza articolate dagli appellanti- il convincimento giudiziale inerente all'insussistenza di qualsivoglia nesso eziologico tra la condotta tenuta dai sanitari e la morte del paziente, in quanto l'inadeguato trattamento della condizione di iponatriemia ed ipoalbuminemia in cui versava ha avuto “un Persona_1 ruolo causale, seppur minoritario, nel decesso del paziente”, quantificabile nella misura del 40% (cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 17 aprile 2019, alle pagine da 8 ad 11), e, quindi, ha contribuito -tale “apporto concausale letale”- a determinare -nelle condizioni di tempo e secondo le modalità concretamente verificatesi- la morte di
. Persona_1
Infatti, a determinare il decesso del paziente -diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di primo grado- non è stato solamente il pregresso stato di salute di , Persona_1 caratterizzato da “importanti croniche comorbilità”, ma anche il trattamento -incongruo ed assolutamente inidoneo a fronteggiare la situazione in cui versava il degente- ricevuto
12 presso l'ospedale Fucito di Mercato San Severino, essendo possibile affermare -sulla scia delle conclusioni alle quali è addivenuto l'ausiliario, come si è detto, pienamente condivisibili- che il suddetto stato di salute -in sé considerato- non avrebbe potuto causare il decesso, che è avvenuto -anche- grazie alla condizione di iponatriemia ed ipoalbuminemia non adeguatamente trattata dai sanitari che lo avevano in cura.
5.2. Vale la pena di rammentare, in punto di diritto, che, in materia di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso sia riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del danneggiante e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato, che non sia legata all'anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale, l'autorità giudiziaria adita è tenuta ad accertare, sul piano della causalità materiale, rettamente intesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno, alla stregua di quanto disposto dall'articolo 1227, comma primo, del codice civile, l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento lesivo, in applicazione della regola dettata dall'articolo 41 del codice penale, a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra l'azione o l'omissione e l'evento di danno, così da ascrivere quest'ultimo interamente all'autore della condotta illecita, per poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica, rettamente intesa come relazione tra l'evento lesivo e le singole conseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi, onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile tout court sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili
13 eziologicamente all'evento di danno, bensì determinate dal fortuito, tale dovendosi reputare la pregressa situazione patologica del danneggiato (cfr. Cass. civ. n. 15991/11, Cass. civ. n. 30521/19, Cass. civ. n. 24471/20, Cass. civ. n.
27455/23, Cass. civ. n. 27258/24 e Cass. civ. n. 2635/25).
Peraltro, non è possibile attribuire rilevanza decisiva -ancora una volta contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di
Salerno- all'omessa specificazione, in sede di instaurazione del giudizio ad opera degli attori, del trattamento inadeguato -e che aveva concretamente contribuito a causarne la morte- ricevuto da , se solo si considera che, in tema Persona_1 di responsabilità di una struttura sanitaria, la deduzione di profili di colpa diversi ed ulteriori rispetto a quelli originariamente prospettati, fondati su circostanze emerse all'esito delle operazioni peritali, non integra una domanda nuova, perché non determina alcun mutamento della causa petendi -né la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato- e dell'ambito dell'indagine da svolgere nel corso del giudizio, non potendo attribuirsi portata preclusiva, in tal senso, alle allegazioni inerenti alla condotta tenuta dai sanitari inizialmente fatte ex parte actoris, il cui onere di allegazione non può che essere inevitabilmente rapportato alle informazioni accessibili ed alle cognizioni tecnico-scientifiche esigibili, senza imporgli di enucleare specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conoscibili soltanto dagli esperti del settore (cfr.
Cass. civ. n. 6850/18 ed, in senso sostanzialmente conforme,
Cass. civ. n. 7074/24).
5.3. Conseguentemente, essendo stato accertato, con precipuo riferimento al caso di specie, l'apporto concausale del trattamento sanitario inidoneo ricevuto da Persona_1 nell'eziologia dell'evento lesivo, è necessario passare ad
14 esaminare la domanda risarcitoria proposta dalla moglie, dai figli e dai fratelli: a tal proposito, è opportuno rammentare che le lesioni occorse alla vittima di un fatto illecito possono ingenerare, nei congiunti, il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, per la lesione del rapporto parentale, nei molteplici risvolti in cui può concretizzarsi, jure proprio, essendo meramente descrittiva la nozione di “danno riflesso” e di “vittime secondarie” ed essendo destinato l'illecito a rilevare come fatto pluri-offensivo, che ha vittime diverse, ma egualmente dirette (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 9556/02).
Da una condotta illecita, infatti, possono derivare, nei congiunti della vittima, oltre che un danno biologico, consistente in una vera e propria malattia (nella vicenda in esame, invero, per niente dimostrata ed, ancora prima, allegata), sia una sofferenza interiore, consistente nel danno morale, che un perturbamento, sul piano dinamico-relazionale, delle abitudini di vita, perché la lesione del rapporto parentale non presuppone necessariamente -appunto- lo sconvolgimento di quelle abitudini di vita, ben potendo il vulnus consistere meramente nella sofferenza interiore, nel patema d'animo eziologicamente correlato alle conseguenze che l'evento lesivo abbia avuto sulla vittima e sul rapporto con essa (cfr. Cass. civ.
n. 7748/20).
Ed il danno morale, sul piano probatorio, è suscettibile di essere dimostrato, con riferimento alla sofferenza interiore patita da un prossimo congiunto di una persona lesa in modo non lieve o, addirittura, deceduta, facendo ricorso alla prova presuntiva, avuto riguardo -tra l'altro- alla natura, alla tipologia ed alla consistenza del legame ed alla gravità delle ricadute della condotta illecita (cfr. Cass. civ. n. 17058/17 ed, in termini pressoché analoghi, Cass. civ. n. 11212/19).
15 Non a caso, è stato sostenuto che, in tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio occorso ai prossimi congiunti della vittima deve essere sì allegato, ma può essere dimostrato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del suddetto pregiudizio, in quanto solo presunta, può essere esclusa dalla prova contraria, lungi da qualsivoglia ipotesi di danno in re ipsa, che sottende, invece, il solo verificarsi dei suoi presupposti, senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione (cfr.
Cass. civ. n. 25541/22).
Al riguardo -ed in definitiva- non possono che essere tenute distinte, non solo concettualmente, ma anche sul piano probatorio, le due voci di danno che integrano i pregiudizi derivanti dalla perdita di un rapporto parentale, in quanto la presunzione juris tantum di esistenza del vulnus, configurabile per i membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli), è ipotizzabile anche per i membri della famiglia
“originaria” (genitori e fratelli), senza che assuma rilievo ex se il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti, tanto è vero che è il terzo danneggiante ad avere l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (la cosiddetta sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (il cosiddetto danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione, sia in punto di an, che in punto di quantum, incide, invece, la dimostrazione, che deve essere data dal danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva, che può
16 essere desunta, a titolo esemplificativo, dalla coabitazione o, comunque, da altre circostanze debitamente allegate, sempre che, ovviamente, siano corredate da adeguati riscontri probatori (cfr. Cass. civ. n. 5769/24).
5.4. Orbene, nel caso di specie, è possibile ritenere, quanto ai fratelli del deceduto ed ai suoi figli e, cioè, Parte_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , da una parte, e e
[...] Parte_5 Parte_7
, dall'altra, che, in mancanza di coabitazione Parte_8
e di qualsivoglia altro elemento idoneo a dimostrare uno sconvolgimento, sul piano dinamico-relazionale, delle loro abitudini di vita, sia possibile riconoscere esclusivamente il ristoro della sofferenza interiore, in virtù di un ragionamento incentrato su criteri di tipo presuntivo, quali precedentemente esposti, essendo legati alla vittima -in mancanza, per di più, di elementi di prova di segno contrario, non forniti dall'
[...]
PA
, tali da dimostrare che tra la suddetta vittima ed i
[...] fratelli ed i figli ci fosse indifferenza o, addirittura, astio- che, a causa del decesso di , i succitati familiari Persona_1 abbiano subito un danno morale, derivante -secondo criteri di normalità sociale- dal legame con una persona che, in dipendenza di un fatto illecito, ha smesso di esistere, diversamente da coniuge convivente del Parte_6 deceduto, alla quale, oltre al risarcimento per la sofferenza interiore per la perdita del marito, è possibile riconoscere - ancora una volta presuntivamente, in ragione della coabitazione e della perdita, quindi, di una persona costantemente presente nella sua esistenza- anche il diritto ad ottenere il ristoro per il perturbamento, in una prospettiva dinamico-relazionale, delle sue abitudini di vita (cfr., allegati in copia al fascicolo degli appellanti, il certificato di stato di
17 famiglia di , rilasciato dal Comune di Siano in Persona_1 data 16 marzo 2015, l'estratto del registro degli atti di matrimonio, rilasciato anch'esso dal Comune di Siano in data
16 marzo 2015, ed i certificati di situazione di famiglia originaria di e , padre -quest'ultimo- Persona_1 Parte_7 del de cuius, rilasciati dal Comune di Pagani in data 12 marzo
2015, dalla cui scorsa è possibile evincere il rapporto di parentela tra i congiunti di che hanno agito Persona_1 in giudizio e la vittima ed il fatto che solamente Parte_6
convivesse -circostanza, peraltro, non controversa ed,
[...] anzi, specificamente allegata con l'atto di citazione introduttivo del giudizio celebrato davanti al Tribunale di Salerno- con
RI MA).
Acclarata la sussistenza di un danno non patrimoniale suscettibile di risarcimento, deve passarsi alla determinazione del quantum debeatur e, nell'attendere ad essa, è possibile utilizzare, quali parametri di orientamento, i criteri rinvenibili nelle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, aggiornate recentemente anche al fine di tenere conto dei principi espressi, in subiecta materia, dalla Suprema Corte (cfr., in particolare, Cass. civ. n. 10579/21, secondo la quale, in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle peculiarità del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in episodi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo tabelle basate su un sistema a punti, che prevedano anche l'individuazione del valore medio del punto dai precedenti giurisprudenziali, nonché l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali l'età della vittima e del superstite, il grado di parentela e la convivenza, ed, ancora,
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare
18 sull'importo finale dei correttivi in ragione delle singolarità della vicenda presa in considerazione, salvo che l'eccezionalità di essa non imponga, dandone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso alle suddette tabelle), con la specificazione che il risultato che si otterrà dovrà essere oggetto di una riduzione, in quanto le suddette tabelle si riferiscono alla perdita del rapporto parentale nella sua accezione omnicomprensiva, relativa, cioè, sia al danno morale, che al danno dinamico-relazionale, di talché, dovendosi procedere -ad eccezione di alla liquidazione Parte_6 del solo danno morale, è possibile quantificare la suddetta decurtazione nella misura del 50%, senza considerare che, oltre alla riduzione alla quale si è appena fatto cenno, si dovrà effettuare un'ulteriore decurtazione, in quanto, al fine di individuare la somma esattamente dovuta, deve tenersi nel debito conto l'incidenza avuta sulla morte di Persona_1 delle sue pregresse condizioni di salute, nella misura del 60%, non essendo possibile attribuire ai danneggiati, sul piano della causalità giuridica, un risarcimento superiore al 40%, corrispondente all'apporto concausale dell'inadeguato trattamento ricevuto dal paziente presso l'ospedale Fucito di
Mercato San Severino.
5.5. E' opportuno, inoltre, evidenziare -prima di procedere in concreto all'individuazione dell'importo spettante a ciascuno degli appellanti- che le tabelle predisposte dal Tribunale di
Milano, movendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione “a forbice”, hanno determinato il “valore punto” per il caso di perdita di genitori, figli, coniuge ed assimilati, nonché quello per il caso di perdita di fratelli e nipoti, quantificandolo rispettivamente nella somma di euro 3.911,00 ed in quella di euro 1.698,00, da moltiplicare per i punti attribuiti in ragione del tipo di rapporto parentale preso in
19 considerazione -quale vittima primaria/genitori, figli, coniuge ed assimilati, da un lato, e vittima primaria-fratelli e nipoti, dall'altro- e dei parametri, enucleati in sede di legittimità, quali l'età della vittima primaria e della vittima secondaria, la convivenza tra le due, la sopravvivenza di altri congiunti e la qualità e l'intensità della specifica relazione affettiva perduta o compromessa.
Nella vicenda in esame, quanto ai fratelli del deceduto ed ai suoi figli e, cioè, , , Parte_1 Parte_2
, e , da una Parte_3 Parte_4 Parte_5 parte, e e , dall'altra, Parte_7 Parte_8 oltre a non essere emersa una situazione di convivenza con la vittima, non è stata allegata, oltre che dimostrata, la qualità e l'intensità del rapporto parentale che intercorreva con
, ancora meno in relazione alle peculiari Persona_1 caratteristiche del rapporto intrattenuto con ciascuno di loro, mentre è emersa la sussistenza di ulteriori congiunti, sia con riferimento alla famiglia originaria, in virtù della sussistenza di diversi fratelli della vittima, per un numero superiore a tre, sia con riferimento alla famiglia successiva, stante l'esistenza di coniuge e di due figli.
5.6. E, quindi, attendendo alla liquidazione delle somme concretamente dovute ai danneggiati, è possibile ritenere, tenendo conto dei criteri ai quali si è fatto fin qui cenno, che:
- , fratello di , abbia Parte_1 Persona_1 subito un danno morale pari ad euro 7.471,20 attuali (ottenuti moltiplicando il valore punto -euro 1.698,00- per 22 -cifra costituente la somma dei seguenti punti: 12, in ragione dell'età di , 60, all'epoca dell'evento, 10, in ragione Persona_1 dell'età di , 61, non essendo possibile Parte_1 aggiungere alcun punto in relazione al numero di ulteriori congiunti superstiti -più di 3- ed in ragione dell'insussistenza di
20 prova della convivenza, anche antecedente all'evento lesivo ed alla sua durata, e della qualità e dell'intensità del legame affettivo- con decurtazione -della somma così ottenuta, pari ad euro 37.356,00 attuali- del 50%, per la risarcibilità del solo danno morale, ed ulteriore decurtazione del 60%, per l'apporto concausale costituito dalle pregresse condizioni di salute del deceduto);
- , fratello di , abbia Parte_2 Persona_1 subito un danno morale pari ad euro 8.150,40 attuali (ottenuti moltiplicando il valore punto -euro 1.698,00- per 24 -cifra costituente la somma dei seguenti punti: 12, in ragione dell'età di , 60, all'epoca dell'evento, 12, in ragione Persona_1 dell'età di , 53, non essendo possibile Parte_2 aggiungere alcun punto in relazione al numero di ulteriori congiunti superstiti -più di 3- ed in ragione dell'insussistenza di prova della convivenza, anche antecedente all'evento lesivo ed alla sua durata, e della qualità e dell'intensità del legame affettivo- con decurtazione -della somma così ottenuta, pari ad euro 40.752,00 attuali- del 50%, per la risarcibilità del solo danno morale, ed ulteriore decurtazione del 60%, per l'apporto concausale costituito dalle pregresse condizioni di salute del deceduto);
- , fratello di , abbia Parte_3 Persona_1 subito un danno morale pari ad euro 8.150,40 attuali (ottenuti moltiplicando il valore punto -euro 1.698,00- per 24 -cifra costituente la somma dei seguenti punti: 12, in ragione dell'età di , 60, all'epoca dell'evento, 12, in ragione Persona_1 dell'età di , 56, non essendo possibile Parte_3 aggiungere alcun punto in relazione al numero di ulteriori congiunti superstiti -più di 3- ed in ragione dell'insussistenza di prova della convivenza, anche antecedente all'evento lesivo ed alla sua durata, e della qualità e dell'intensità del legame
21 affettivo- con decurtazione -della somma così ottenuta, pari ad euro 40.752,00 attuali- del 50%, per la risarcibilità del solo danno morale, ed ulteriore decurtazione del 60%, per l'apporto concausale costituito dalle pregresse condizioni di salute del deceduto);
- , sorella di , abbia subito Parte_4 Persona_1 un danno morale pari ad euro 8.829,60 attuali (ottenuti moltiplicando il valore punto -euro 1.698,00- per 26 -cifra costituente la somma dei seguenti punti: 12, in ragione dell'età di , 60, all'epoca dell'evento, 14, in ragione Persona_1 dell'età di , 49, non essendo possibile Parte_4 aggiungere alcun punto in relazione al numero di ulteriori congiunti superstiti -più di 3- ed in ragione dell'insussistenza di prova della convivenza, anche antecedente all'evento lesivo ed alla sua durata, e della qualità e dell'intensità del legame affettivo- con decurtazione -della somma così ottenuta, pari ad euro 44.148,00 attuali- del 50%, per la risarcibilità del solo danno morale, ed ulteriore decurtazione del 60%, per l'apporto concausale costituito dalle pregresse condizioni di salute del deceduto);
- , sorella di , abbia subito Parte_5 Persona_1 un danno morale pari ad euro 8.829,60 attuali (ottenuti moltiplicando il valore punto -euro 1.698,00- per 26 -cifra costituente la somma dei seguenti punti: 12, in ragione dell'età di , 60, all'epoca dell'evento, 14, in ragione Persona_1 dell'età di , 46, non essendo possibile Parte_5 aggiungere alcun punto in relazione al numero di ulteriori congiunti superstiti -più di 3- ed in ragione dell'insussistenza di prova della convivenza, anche antecedente all'evento lesivo ed alla sua durata, e della qualità e dell'intensità del legame affettivo- con decurtazione -della somma così ottenuta, pari ad euro 44.148,00 attuali- del 50%, per la risarcibilità del solo
22 danno morale, ed ulteriore decurtazione del 60%, per l'apporto concausale costituito dalle pregresse condizioni di salute del deceduto);
- , figlio di , abbia subito Parte_7 Persona_1 un danno morale pari ad euro 40.674,40 attuali (ottenuti moltiplicando il valore punto -euro 3.911,00- per 52 -cifra costituente la somma dei seguenti punti: 18, in ragione dell'età di , 60, all'epoca dell'evento, 22, in ragione Persona_1 dell'età di , 37, e 12, in ragione del numero Parte_7 dei congiunti superstiti, oltre al danneggiato, 2, ed in ragione dell'insussistenza di prova della convivenza, anche antecedente all'evento lesivo ed alla sua durata, e della qualità e dell'intensità del legame affettivo- con decurtazione -della somma così ottenuta, pari ad euro 203.372,00 attuali- del 50%, per la risarcibilità del solo danno morale, ed ulteriore decurtazione del 60%, per l'apporto concausale costituito dalle pregresse condizioni di salute del deceduto);
- , figlia di , abbia subito Parte_8 Persona_1 un danno morale pari ad euro 40.674,40 attuali (ottenuti moltiplicando il valore punto -euro 3.911,00- per 52 -cifra costituente la somma dei seguenti punti: 18, in ragione dell'età di , 60, all'epoca dell'evento, 22, in ragione Persona_1 dell'età di , 35, e 12, in ragione del numero Parte_8 dei congiunti superstiti, oltre alla danneggiata, 2, ed in ragione dell'insussistenza di prova della convivenza, anche antecedente all'evento lesivo ed alla sua durata, e della qualità e dell'intensità del legame affettivo- con decurtazione -della somma così ottenuta, pari ad euro 203.372,00 attuali- del 50%, per la risarcibilità del solo danno morale, ed ulteriore decurtazione del 60%, per l'apporto concausale costituito dalle pregresse condizioni di salute del deceduto);
23 - , moglie di , abbia subito Parte_6 Persona_1 un danno da perdita del rapporto parentale pari ad euro
96.992,80 attuali (ottenuti moltiplicando il valore punto -euro
3.911,00- per 62 -cifra costituente la somma dei seguenti punti: 18, in ragione dell'età di , 60, all'epoca Persona_1 dell'evento, 16, in ragione dell'età di , 62, e Parte_6
12, in ragione del numero dei congiunti superstiti, oltre alla danneggiata, 2, e 16 in ragione della convivenza, in mancanza di prova della qualità e dell'intensità del legame affettivo- con decurtazione -della somma così ottenuta, pari ad euro
242.482,00 attuali- del 60%, per l'apporto concausale costituito dalle pregresse condizioni di salute del deceduto).
Tali somme -trattandosi di credito di valore- devono essere devalutate all'epoca del sinistro e via via rivalutate, secondo indici Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi, al saggio legale, sulle somme via via rivalutate, fino all'effettivo soddisfo (cfr., in ordine al criterio di rivalutazione monetaria al quale si è fatto cenno ed al calcolo degli interessi, Cass. civ., sez. un., n. 1712/95).
5.7. Non sono condivisibili, invece, le ragioni di doglianza articolate dagli appellanti -e, segnatamente, da Parte_6
, e riguardo alla
[...] Parte_7 Parte_8 quantificazione del danno -invocato jure heareditario- biologico, limitato solamente all'inabilità temporanea, in quanto il convincimento espresso dal Giudice di primo grado -in linea, questa volta, con i risultati ai quali è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio- è -anche, invero, sotto il profilo del quantum specificamente attribuito- pienamente condivisibile, giacché, essendo il decesso di intervenuto dopo pochi Persona_1 giorni dal momento del ricovero e dalla caduta dalla barella, non si erano stabilizzati postumi permanenti e, quindi, un danno biologico risarcibile -se non quello consistente, appunto,
24 nell'inabilità temporanea- perché solamente a partire dal consolidamento dei postumi quel tipo di danno può dirsi venuto ad esistenza (cfr. Cass. civ. n. 3121/17), né vale richiamare - come hanno fatto gli appellanti nelle loro difese- la nozione di
“danno intermittente”, la cui sussistenza può essere ipotizzata al cospetto di diversi presupposti rispetto a quelli concretamente emersi, oltre che -e la circostanza è dirimente- al cospetto della sussistenza di un vero e proprio danno biologico, nel caso di specie, non è superfluo ribadirlo, per niente venuto ad esistenza.
6. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente illustrate, in parziale riforma della sentenza impugnata (che per il resto deve essere confermata), l'
[...]
deve PA essere condannata al pagamento, in favore degli appellanti, delle somme in precedenza indicate, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
7. Le spese di lite, da regolare tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, in ragione dell'apporto concausale avuto sul decesso di dalle sue pregresse Persona_1 condizioni di salute e dell'accoglimento solamente parziale -con limitazione ad alcune voci- del risarcimento preteso dagli attori, attuali appellanti, possono essere compensate per tre quarti
(3/4) nel rapporto processuale instauratosi con l'
[...]
PA
, la quale deve essere condannata alla refusione del
[...] residuo quarto (1/4), mentre, quanto ai rapporti processuali instauratisi con l' , ferme Controparte_2 restando le statuizioni emesse in prime cure, devono essere, con riferimento al presente grado di appello, integralmente
25 compensate, essendo stata la sua citazione a giudizio effettuata esclusivamente a titolo di denuntiatio litis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie, nei termini specificati in motivazione, l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata
(che, nelle parti non attinte dalle seguenti statuizioni, deve essere confermata), condanna l'
[...]
al PA pagamento: a) in favore di , della Parte_1 somma di euro 7.471,20 attuali, da devalutare all'epoca del sinistro e via via da rivalutare, secondo indici Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi, al saggio legale, sulla somma via via rivalutata, fino all'effettivo soddisfo;
b) in favore di , Parte_2 della somma di 8.150,40 attuali, da devalutare all'epoca del sinistro e via via da rivalutare, secondo indici Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi, al saggio legale, sulla somma via via rivalutata, fino all'effettivo soddisfo;
c) in favore di , Parte_3 della somma di euro 8.150,40 attuali, da devalutare all'epoca del sinistro e via via da rivalutare, secondo indici
Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi, al saggio legale, sulla somma via via rivalutata, fino all'effettivo soddisfo;
d) in favore di
, della somma di 8.829,60 attuali, da Parte_4 devalutare all'epoca del sinistro e via via da rivalutare, secondo indici Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi, al saggio legale, sulla
26 somma via via rivalutata, fino all'effettivo soddisfo;
e) in favore di , della somma di euro 8.829,60 Parte_5 attuali, da devalutare all'epoca del sinistro e via via da rivalutare, secondo indici Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi, al saggio legale, sulla somma via via rivalutata, fino all'effettivo soddisfo;
f) in favore di , Parte_7 della somma di euro 40.674,40 attuali, da devalutare all'epoca del sinistro e via via da rivalutare, secondo indici
Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi, al saggio legale, sulla somma via via rivalutata, fino all'effettivo soddisfo;
g) in favore di
, della somma di euro 40.674,40 attuali, Parte_8 da devalutare all'epoca del sinistro e via via da rivalutare, secondo indici Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi, al saggio legale, sulla somma via via rivalutata, fino all'effettivo soddisfo;
h) in favore di , della somma di euro 96.992,80 Parte_6 attuali, da devalutare all'epoca del sinistro e via via da rivalutare, secondo indici Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi, al saggio legale, sulla somma via via rivalutata, fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna l' PA
alla refusione, in favore degli
[...] appellanti, di un quarto (1/4) delle spese di lite, che liquida:
a) con riferimento al primo grado di giudizio, in complessivi
(1/1) euro 12.347,20, di cui euro 10.500,00 per compensi di avvocato ed euro 1.847,20 per esborsi, oltre Iva, Cassa
Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge, oltre un quarto (1/4) delle spese di consulenza tecnica d'ufficio, con compensazione dei residui tre quarti
27 (3/4) e distrazione, per quanto di spettanza, in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
b) con riferimento al secondo grado di giudizio, in complessivi
(1/1) euro 11.804,00, di cui euro 11.000,00 per compensi di avvocato ed euro 804,00 per esborsi, oltre Iva, Cassa
Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge, con compensazione dei residui tre quarti (3/4) e distrazione, per quanto di spettanza, in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
3) compensa integralmente le spese di lite in relazione ai rapporti processuali instauratisi, nel secondo grado di giudizio, con l' . Controparte_2
Salerno, 24 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Francesco Bruno dott.ssa Giuliana Giuliano
28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott.ssa Giuliana Giuliano, Presidente dott. Guerino Iannicelli, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 44 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, Parte_1 Parte_2
, Parte_3 Parte_4
Parte_5 Parte_6
, Parte_7 Parte_8 rappresentati e difesi dall'avvocato Filippo Pucino, come in atti domiciliati,
APPELLANTI
E
PA
, in persona del
[...] legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Eva Anzalone e Simone Labonia, come in atti domiciliata,
APPELLATA
1 E
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosa Russo ed Adele De Paula, come in atti domiciliata,
APPELLATA avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero
5230/23 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 20 novembre 2023.
CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 9 gennaio 2024, , Parte_1
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e Parte_5 Parte_6 Parte_7 proponevano appello, affidandone Parte_8
l'accoglimento a tre motivi di gravame, avverso la sentenza numero 5230/23, pubblicata in data 20 novembre 2023, con la quale il Tribunale di Salerno aveva rigettato le domande da loro formulate al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del decesso di un loro congiunto, , Persona_1 avvenuto dopo cinque giorni dalla caduta dello stesso da una barella mentre si trovava all'interno del pronto soccorso dell'ospedale Fucito di Mercato San Severino, avendo accolto solamente quelle -proposte da , Parte_6 Parte_7
e tendenti ad ottenere, jure
[...] Parte_8 haereditario, il ristoro per le sole lesioni riportate dal paziente
-e, peraltro, malamente liquidate- a causa della caduta dalla summenzionata barella.
2. Costituitasi in giudizio, l'
[...]
impugnava le avverse PA
2 argomentazioni e richieste, delle quali, dedottane l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione, mentre l' - Controparte_2 costituitasi anch'essa in giudizio- faceva presente che nessuna statuizione a suo danno era stata assunta dal Giudice di primo grado, il quale aveva reputato legittimata a rispondere delle pretese creditorie de quibus solamente l'
[...]
, né, in sede PA di gravame, era stata sollecitata, sul punto, la riforma della sentenza impugnata.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la causa, concessi i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello proposto da , Parte_1 Parte_2
, , , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
, e è, Parte_6 Parte_7 Parte_8 nei termini di seguito specificati, fondato e, per quanto di ragione, merita accoglimento.
2. Con i tre motivi addotti a sostegno del gravame, esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni che prospettano, gli appellanti hanno messo in rilievo che: a) la vicenda che aveva visto protagonista si era Persona_1 verificata nel corso dell'anno 2011, anteriormente all'entrata in vigore della legge Gelli-Bianco e della legge Balduzzi e doveva essere inquadrata, pertanto, nell'ambito della responsabilità contrattuale, con tutto ciò che ne conseguiva anche sotto il profilo del termine prescrizionale applicabile e dell'onere della prova;
b) il decesso di era stato causato dalle Persona_1 omissioni dei sanitari che lo avevano avuto in cura, i quali non avevano adeguatamente fronteggiato lo squilibrio elettrolitico ed osmolare che si era verificato, né era condivisibile il
3 convincimento giudiziale -mutuato dalle conclusioni alle quali era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio- laddove era stata esclusa qualsivoglia incidenza sull'evento morte della caduta dalla barella;
c) il Tribunale di Salerno, infatti, non aveva fatto corretta applicazione del criterio del “più probabile che non”, adagiandosi su un ragionamento che metteva in luce una mancata o superficiale lettura degli atti redatti a sostegno delle pretese azionate dagli attori, finalizzati a revocare in dubbio la correttezza della condotta dei sanitari che avevano assistito
; d) anche a volere tenere ferme le Persona_1 conclusioni alle quali era addivenuto il consulente tecnico d'ufficio, il quale aveva discettato di contributo concausale, nella misura del 40%, dell'omesso trattamento -o dell'inadeguato trattamento- della condizione di iponatriemia ed ipoalbuminemia, non poteva escludersi la sussistenza di un nesso eziologico tra la morte del loro congiunto ed i comportamenti tenuti dai sanitari che avevano avuto in cura
; e) sul piano della causalità materiale, infatti, Persona_1 non potevano sussistere dubbi riguardo all'incidenza che la condotta dei succitati sanitari aveva avuto sul decesso del loro congiunto, potendo, tutt'al più, l'autorità giudiziaria adita, sul piano della causalità giuridica, modulare il risarcimento in relazione all'apporto dato da ciascuna delle cause che avevano portato alla morte di , non essendo possibile Persona_1 sostenere, in ogni caso, che fosse dipeso esclusivamente dalle sue pregresse condizioni di salute;
f) il Giudice di primo grado, inoltre, aveva malamente -ed immotivatamente, non avendo esplicitato le ragioni del suo convincimento- liquidato il danno conseguente alla caduta dalla barella, non riconoscendo alcunché a titolo di danno biologico permanente, essendosi limitato ad attribuire, a titolo di inabilità temporanea, l'esigua somma di euro 495,00, reputando non stabilizzati i postumi
4 della caduta, in tal modo giungendo a quantificare il vulnus subito dal de cuius in misura assolutamente incongrua ed omettendo di considerare, oltre tutto, che la liquidazione sarebbe dovuta avvenire tenendo conto della durata effettiva della vita del danneggiato e del fatto che il decesso era avvenuto per cause indipendenti dalle lesioni da lui riportate
(cfr. l'atto di appello del 9 gennaio 2024, alle pagine da 8 a 32).
3. Il Tribunale di Salerno, invero, aveva fatto presente -per quanto in questa sede ancora rileva- che: a) eredi di Persona_1
potevano reputarsi solamente la moglie,
[...] Parte_6
, ed i figli, e , non
[...] Parte_7 Parte_8 essendo emerso alcun elemento idoneo a suffragare la qualità di eredi di , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , fratelli del de
[...] Parte_4 Parte_5 cuius, con conseguente impossibilità di accogliere la domanda da questi ultimi proposta al fine di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti jure haereditario; b) tenuto conto dell'epoca di svolgimento dei fatti di causa, verificatisi nel corso del mese di gennaio del 2011, la titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio doveva essere ricondotta esclusivamente all' PA
-e non anche all'
[...] [...] in quanto, con decreto numero 73 del Controparte_2
2010 del Commissario ad Acta per il Piano di Rientro della
Regione Campania nel Settore Sanitario, era stata disposta, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, l'annessione del presidio ospedaliero Fucito di Mercato San Severino -unitamente ad altri- all' PA
, che era subentrata in tutti i relativi rapporti,
[...] sia con il personale, che inerenti alla fornitura di beni e servizi;
c) la vicenda in esame non poteva essere sussunta nell'ambito applicativo dell'articolo 2051 del codice civile, in quanto la
5 caduta del paziente non era stata causata direttamente dalla barella, in virtù della sua conformazione ontologica, ma, piuttosto, dall'omessa vigilanza del degente in vista degli accertamenti ai quali doveva essere sottoposto e, quindi, con riferimento ai danni asseritamente subiti jure haereditario dagli attori, doveva essere inquadrata nell'alveo della responsabilità contrattuale, in ragione del rapporto instaurato dal loro congiunto -e dante causa- con l'
[...]
PA diversamente da quanto era possibile dire con riferimento alla domanda tendente ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti jure proprio, fondata sulla dedotta sussistenza di un illecito aquiliano, in mancanza di qualsivoglia rapporto contrattuale dei danneggiati con l'
[...]
; d) gli PA attori avevano imputato a quest'ultima “una serie di criticità”, quali “il mancato esame radiografico del torace”, “la sottodosata modifica del ventilatore” e, soprattutto, la caduta al suolo del paziente mentre si trovava al pronto soccorso, avvenuta “nel totale dispregio delle misure di prevenzione indicate in modo assolutamente rigido dal Ministero della
Salute”; e) -“affetto da etilismo cronico, e, Persona_1 secondo quanto riferito dalla moglie, soggetto a crisi comiziali dal mese di agosto, in relazione alle quali le effettuate indagini diagnostiche erano risultate tutte negative”- era giunto al pronto soccorso dell'ospedale Fucito di Mercato San Severino, nella notte tra il 23 ed il 24 gennaio 2011, in seguito ad uno svenimento, ed, a causa di una caduta per una probabile crisi epilettica, aveva riportato “un trauma facciale con epistassi, ematoma congiuntivale destro, perdita di coscienza e respiro stertoroso”; f) ricoverato in rianimazione, era stato giudicato, prima, in condizioni generali gravi e, successivamente, in
6 condizioni generali gravissime, tanto da essere “sedato con grave acidosi mista”, e, dopo qualche giorno e, segnatamente, in data 29 gennaio 2011, era deceduto, a causa -secondo quanto aveva messo in rilievo il consulente tecnico d'ufficio- di
“un arresto cardiocircolatorio con componente ischemica in soggetto con squilibrio elettrolitico ed osmolare affetto da insufficienza respiratoria ed epatopatia ad evoluzione cirrogena su base alcolica”; g) la caduta dalla barella, avvenuta mentre il paziente si trovava al pronto soccorso, dava certamente conto di “una carente attività di prevenzione per omessa attuazione di interventi mirati alla riduzione dei fattori di rischio personali ed ambientali finalizzati alla prevenzione e compressione del rischio di caduta, perché un'adeguata contenzione del paziente ed un'attenta attività di vigilanza avrebbero potuto evitare la caduta in seguito alla crisi epilettica”, ma, ciò nonostante, il decesso di si era verificato, sostanzialmente, Persona_1
a causa dell'evoluzione delle sue preesistenti affezioni, avendo il trauma facciale conseguente alla caduta comportato esclusivamente una frattura delle ossa nasali con epistassi,
“adeguatamente fronteggiata dai sanitari che lo ebbero in cura”, né risultavano in alcun modo documentate lesioni cranio- encefaliche che avrebbero potuto giustificare l'incidenza eziologica di tale trauma sul decesso del paziente;
h) non di meno, il trattamento sanitario praticato durante la permanenza in rianimazione -sempre secondo quanto aveva accertato l'ausiliario- non era stato adeguato, con particolare riguardo alla valutazione ed al riequilibrio dei parametri elettrolitici e del quadro protidico, giacché versava in una Persona_1 condizione di marcata iponatriemia, che si era protratta dall'inizio del ricovero fino al decesso, ed, a fronte di tale situazione, i sanitari -solamente in data 27 gennaio 2011- avevano provveduto a correggere -intempestivamente- il
7 deficit natriemico, persistendo, nel contempo, una condizione di ipoalbuminemia, che pure sarebbe dovuta essere corretta, tanto è vero che tale alterato equilibrio osmotico, plasmatico e cellulare, cagionato ragionevolmente dalla condizione di insufficienza epatica, aveva apportato degli effetti nocivi a carico di differenti apparati ed anche al livello del sistema nervoso centrale, così incrementando le alterazioni della funzionalità cardio-circolatoria e respiratoria, comportando un aggravamento delle condizioni generali del paziente fino al decesso;
i) pertanto, sempre a dire del consulente tecnico d'ufficio, tale situazione aveva svolto un ruolo concausale, sia pure minimo, nel decesso di , aggravando le Persona_1 sue già precarie condizioni cliniche, minate dalla presenza di importanti situazioni croniche di comorbilità, erroneamente ritenute insussistenti dagli attori, essendo affetto il degente da un'importante insufficienza respiratoria -condizione, di per sé, associata ad un elevato rischio di mortalità, soprattutto in un soggetto affetto da insufficienza epatica su base alcolica- e, più in generale, da un complesso pluripatologico di consistente entità clinico-nosografica, a prognosi sfavorevole, “che esponeva il paziente, con tutta evidenza, ad un concreto rischio quoad vitam”; l) il danno biologico riportato, a causa della caduta dalla barella, era stato quantificato dall'ausiliario nella misura 4-5%, in quanto il trauma cranio-facciale aveva prodotto esclusivamente “una frattura delle ossa nasali con emoseno mascellare destro” e, tenuto conto del fatto che il decesso era avvenuto nelle prime ore del mattino del 29 gennaio 2011, doveva escludersi che, in tale breve lasso di tempo, si fossero già consolidati postumi invalidanti, “né erano stati dedotti specifici elementi di prova al riguardo volti a riscontrare una tale circostanza”, per cui, ai fini dell'individuazione dei pregiudizi concretamente occorsi al
8 paziente a causa della caduta dalla barella, doveva essere considerato un periodo di inabilità temporanea totale di cinque giorni, pari alla durata della degenza fino al momento dell'exitus, e dovevano essere applicate le tabelle all'uopo predisposte dal Tribunale di Milano, con il valore di euro 99,00 per ciascun giorno, comprensivo -tale valore- anche “delle conseguenze dinamico-relazionali e della sofferenza subiettiva interiore media presumibile, per un importo complessivo pari ad euro 495,00”, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, che spettavano, jure haereditario, a , Parte_6 Parte_7
e ; m) non poteva essere accolta,
[...] Parte_8 invece, la domanda di risarcimento dei danni asseritamente subiti jure proprio dagli attori, “nonché le ulteriori voci risarcitorie riconducibili alla morte di ”, non Persona_1 risultando dimostrata la riconducibilità eziologica dell'evento- morte non solo all'episodio della caduta dalla barella, ma anche al trattamento al quale il paziente era stato sottoposto;
n) quanto ai danni “da morte” invocati jure haereditario ed a quelli da perdita del rapporto parentale, nessuna specifica allegazione era stata prospettata, infatti, con riferimento all'inadeguato trattamento dell'iponatriemia, il cui apporto concausale aveva avuto comunque un'incidenza minoritaria, stimabile nella percentuale del 40%, di talché non ricorreva “la tematica delle concause di lesione”, attenendo quest'ultima “alla diversa questione dell'incidenza di precedenti patologie sull'integrità psico-fisica menomata di una persona vivente e non già all'ipotesi della incidenza causale delle stesse sul decesso della vittima”; o) sulla scorta del criterio del più probabile che non, oltre tutto, la causa della morte del paziente era ascrivibile “al complesso quadro pluripatologico”, caratterizzato da “una consistente entità clinico-nosografica a prognosi sfavorevole”, in cui versava , che era stato aggravato dallo Persona_1
9 squilibrio elettrolitico ed osmolare, al quale, pur tuttavia, “non poteva essere riconosciuto alcun rilievo causale”, in quanto tale squilibrio era intervenuto su una condizione pluripatologica gravissima di per sé idonea, alla stregua di una percentuale probabilistica del 60%, a causare il decesso del degente, che si sarebbe comunque verificato, stanti le gravissime condizioni cliniche in cui si trovava, “nelle concrete modalità effettivamente riscontrate” (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine da 2 a 27).
4. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Giudice di primo grado non sono -almeno in parte- condivisibili e devono essere rivisitate criticamente in questa sede, non essendo del tutto coerenti con i principi che sovrintendono alla materia e con il quadro fattuale emerso all'esito dell'istruttoria.
5. Non è possibile, innanzi tutto, nutrire alcun dubbio - contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, almeno con riferimento ad alcuni profili- riguardo alla correttezza dei risultati ai quali è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, il quale, dopo avere dato conto, in maniera dettagliata e specifica, delle operazioni peritali espletate e della documentazione esaminata, nonché delle circostanze da esse desumibili (cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. , alle pagine da 1 a 5), ha Persona_2 risposto ai quesiti formulati dall'autorità giudiziaria adita, descrivendo le patologie pregresse di e quelle Persona_1 riconducibili alla caduta dalla barella, nonché le conseguenze che aveva avuto il trattamento sanitario assicurato al paziente nel corso del periodo in cui era stato ricoverato (cfr. l'elaborato peritale redatto dal professionista nominato dal Tribunale di
Salerno, alle pagine da 6 a 9), non mancando di argomentare, anche in seguito alle sollecitazioni pervenute dai consulenti tecnici di parte, le ragioni che lo avevano indotto a formulare le
10 conclusioni rassegnate e, quindi, a sostenere l'incidenza avuta sul decesso di del suo pregresso stato di Persona_1 salute, nonché dell'inadeguato trattamento della condizione di iponatriemia ed ipoalbuminemia in cui trovava (cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 17 aprile 2019, alle pagine da 9 ad 11), specificandole ulteriormente in occasione dei chiarimenti richiestigli dal Tribunale di Salerno, anche con riferimento ai postumi che sarebbero potuti stabilizzarsi, qualora il paziente non fosse deceduto dopo pochi giorni dalla caduta dalla barella, durante la sua permanenza “in ambiente rianimatorio per le gravi condizioni di natura non traumatica delle quali era affetto” (cfr. l'elaborato peritale integrativo del 2 maggio 2020, alle pagine da 1 a 2, nonché i chiarimenti del 27 maggio 2020, alle pagine da 1 a 5).
L'operato del consulente tecnico d'ufficio, nella parte in cui ha descritto lo stato di salute di ed ha Persona_1 individuato le conseguenze scaturite dalla caduta dalla barella e, più in generale, dal trattamento ricevuto presso l'ospedale
Fucito di Mercato San Severino, dando contezza, con acribia rappresentativa e dovizia di argomentazioni, delle ragioni che lo hanno ispirato nelle valutazioni, si contraddistingue, oltre tutto, per precisione, accuratezza ed aderenza a criteri e metodi di indagine scientifici e del tutto idonei -a nulla rilevando qualche insignificante imprecisione, comunque emendata attraverso i chiarimenti resi- ad acclarare i fatti di causa, essendo avulsa l'attività peritale espletata da contraddizioni e vizi apparenti ed essendo supportata, sul piano espositivo, da una motivazione chiara e coerente, in virtù della quale il professionista nominato in prime cure ha illustrato l'iter logico- valutativo seguito negli accertamenti demandatigli, mettendo in evidenza le circostanze fattuali e le considerazioni di carattere tecnico sottese alle conclusioni alle quali è pervenuto.
11 Le ragioni di doglianza articolate -sul punto- dagli appellanti, per di più, poggiano prevalentemente -se non del tutto- su considerazioni sostanzialmente finalizzate a caldeggiare una mera ricostruzione alternativa -rispetto a quella fatta propria dall'ausiliario- non sufficientemente motivata, in termini fattuali ed espositivi, ed, in ogni caso, del tutto inidonea ad integrare una critica rigorosa e pienamente soddisfacente delle ragioni che sorreggono il convincimento espresso dal consulente tecnico d'ufficio, in quanto affatto inadeguata -siffatta ricostruzione alternativa- a scalfire quella meticolosa, completa e convincente prospettata nell'elaborato peritale.
5.1. E, prendendo le mosse proprio dai risultati ai quali è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, non è possibile condividere -rivelandosi, sul punto, fondate le ragioni di doglianza articolate dagli appellanti- il convincimento giudiziale inerente all'insussistenza di qualsivoglia nesso eziologico tra la condotta tenuta dai sanitari e la morte del paziente, in quanto l'inadeguato trattamento della condizione di iponatriemia ed ipoalbuminemia in cui versava ha avuto “un Persona_1 ruolo causale, seppur minoritario, nel decesso del paziente”, quantificabile nella misura del 40% (cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 17 aprile 2019, alle pagine da 8 ad 11), e, quindi, ha contribuito -tale “apporto concausale letale”- a determinare -nelle condizioni di tempo e secondo le modalità concretamente verificatesi- la morte di
. Persona_1
Infatti, a determinare il decesso del paziente -diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di primo grado- non è stato solamente il pregresso stato di salute di , Persona_1 caratterizzato da “importanti croniche comorbilità”, ma anche il trattamento -incongruo ed assolutamente inidoneo a fronteggiare la situazione in cui versava il degente- ricevuto
12 presso l'ospedale Fucito di Mercato San Severino, essendo possibile affermare -sulla scia delle conclusioni alle quali è addivenuto l'ausiliario, come si è detto, pienamente condivisibili- che il suddetto stato di salute -in sé considerato- non avrebbe potuto causare il decesso, che è avvenuto -anche- grazie alla condizione di iponatriemia ed ipoalbuminemia non adeguatamente trattata dai sanitari che lo avevano in cura.
5.2. Vale la pena di rammentare, in punto di diritto, che, in materia di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso sia riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del danneggiante e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato, che non sia legata all'anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale, l'autorità giudiziaria adita è tenuta ad accertare, sul piano della causalità materiale, rettamente intesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno, alla stregua di quanto disposto dall'articolo 1227, comma primo, del codice civile, l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento lesivo, in applicazione della regola dettata dall'articolo 41 del codice penale, a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra l'azione o l'omissione e l'evento di danno, così da ascrivere quest'ultimo interamente all'autore della condotta illecita, per poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica, rettamente intesa come relazione tra l'evento lesivo e le singole conseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi, onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile tout court sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili
13 eziologicamente all'evento di danno, bensì determinate dal fortuito, tale dovendosi reputare la pregressa situazione patologica del danneggiato (cfr. Cass. civ. n. 15991/11, Cass. civ. n. 30521/19, Cass. civ. n. 24471/20, Cass. civ. n.
27455/23, Cass. civ. n. 27258/24 e Cass. civ. n. 2635/25).
Peraltro, non è possibile attribuire rilevanza decisiva -ancora una volta contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di
Salerno- all'omessa specificazione, in sede di instaurazione del giudizio ad opera degli attori, del trattamento inadeguato -e che aveva concretamente contribuito a causarne la morte- ricevuto da , se solo si considera che, in tema Persona_1 di responsabilità di una struttura sanitaria, la deduzione di profili di colpa diversi ed ulteriori rispetto a quelli originariamente prospettati, fondati su circostanze emerse all'esito delle operazioni peritali, non integra una domanda nuova, perché non determina alcun mutamento della causa petendi -né la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato- e dell'ambito dell'indagine da svolgere nel corso del giudizio, non potendo attribuirsi portata preclusiva, in tal senso, alle allegazioni inerenti alla condotta tenuta dai sanitari inizialmente fatte ex parte actoris, il cui onere di allegazione non può che essere inevitabilmente rapportato alle informazioni accessibili ed alle cognizioni tecnico-scientifiche esigibili, senza imporgli di enucleare specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conoscibili soltanto dagli esperti del settore (cfr.
Cass. civ. n. 6850/18 ed, in senso sostanzialmente conforme,
Cass. civ. n. 7074/24).
5.3. Conseguentemente, essendo stato accertato, con precipuo riferimento al caso di specie, l'apporto concausale del trattamento sanitario inidoneo ricevuto da Persona_1 nell'eziologia dell'evento lesivo, è necessario passare ad
14 esaminare la domanda risarcitoria proposta dalla moglie, dai figli e dai fratelli: a tal proposito, è opportuno rammentare che le lesioni occorse alla vittima di un fatto illecito possono ingenerare, nei congiunti, il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, per la lesione del rapporto parentale, nei molteplici risvolti in cui può concretizzarsi, jure proprio, essendo meramente descrittiva la nozione di “danno riflesso” e di “vittime secondarie” ed essendo destinato l'illecito a rilevare come fatto pluri-offensivo, che ha vittime diverse, ma egualmente dirette (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 9556/02).
Da una condotta illecita, infatti, possono derivare, nei congiunti della vittima, oltre che un danno biologico, consistente in una vera e propria malattia (nella vicenda in esame, invero, per niente dimostrata ed, ancora prima, allegata), sia una sofferenza interiore, consistente nel danno morale, che un perturbamento, sul piano dinamico-relazionale, delle abitudini di vita, perché la lesione del rapporto parentale non presuppone necessariamente -appunto- lo sconvolgimento di quelle abitudini di vita, ben potendo il vulnus consistere meramente nella sofferenza interiore, nel patema d'animo eziologicamente correlato alle conseguenze che l'evento lesivo abbia avuto sulla vittima e sul rapporto con essa (cfr. Cass. civ.
n. 7748/20).
Ed il danno morale, sul piano probatorio, è suscettibile di essere dimostrato, con riferimento alla sofferenza interiore patita da un prossimo congiunto di una persona lesa in modo non lieve o, addirittura, deceduta, facendo ricorso alla prova presuntiva, avuto riguardo -tra l'altro- alla natura, alla tipologia ed alla consistenza del legame ed alla gravità delle ricadute della condotta illecita (cfr. Cass. civ. n. 17058/17 ed, in termini pressoché analoghi, Cass. civ. n. 11212/19).
15 Non a caso, è stato sostenuto che, in tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio occorso ai prossimi congiunti della vittima deve essere sì allegato, ma può essere dimostrato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del suddetto pregiudizio, in quanto solo presunta, può essere esclusa dalla prova contraria, lungi da qualsivoglia ipotesi di danno in re ipsa, che sottende, invece, il solo verificarsi dei suoi presupposti, senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione (cfr.
Cass. civ. n. 25541/22).
Al riguardo -ed in definitiva- non possono che essere tenute distinte, non solo concettualmente, ma anche sul piano probatorio, le due voci di danno che integrano i pregiudizi derivanti dalla perdita di un rapporto parentale, in quanto la presunzione juris tantum di esistenza del vulnus, configurabile per i membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli), è ipotizzabile anche per i membri della famiglia
“originaria” (genitori e fratelli), senza che assuma rilievo ex se il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti, tanto è vero che è il terzo danneggiante ad avere l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (la cosiddetta sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (il cosiddetto danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione, sia in punto di an, che in punto di quantum, incide, invece, la dimostrazione, che deve essere data dal danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva, che può
16 essere desunta, a titolo esemplificativo, dalla coabitazione o, comunque, da altre circostanze debitamente allegate, sempre che, ovviamente, siano corredate da adeguati riscontri probatori (cfr. Cass. civ. n. 5769/24).
5.4. Orbene, nel caso di specie, è possibile ritenere, quanto ai fratelli del deceduto ed ai suoi figli e, cioè, Parte_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
e , da una parte, e e
[...] Parte_5 Parte_7
, dall'altra, che, in mancanza di coabitazione Parte_8
e di qualsivoglia altro elemento idoneo a dimostrare uno sconvolgimento, sul piano dinamico-relazionale, delle loro abitudini di vita, sia possibile riconoscere esclusivamente il ristoro della sofferenza interiore, in virtù di un ragionamento incentrato su criteri di tipo presuntivo, quali precedentemente esposti, essendo legati alla vittima -in mancanza, per di più, di elementi di prova di segno contrario, non forniti dall'
[...]
PA
, tali da dimostrare che tra la suddetta vittima ed i
[...] fratelli ed i figli ci fosse indifferenza o, addirittura, astio- che, a causa del decesso di , i succitati familiari Persona_1 abbiano subito un danno morale, derivante -secondo criteri di normalità sociale- dal legame con una persona che, in dipendenza di un fatto illecito, ha smesso di esistere, diversamente da coniuge convivente del Parte_6 deceduto, alla quale, oltre al risarcimento per la sofferenza interiore per la perdita del marito, è possibile riconoscere - ancora una volta presuntivamente, in ragione della coabitazione e della perdita, quindi, di una persona costantemente presente nella sua esistenza- anche il diritto ad ottenere il ristoro per il perturbamento, in una prospettiva dinamico-relazionale, delle sue abitudini di vita (cfr., allegati in copia al fascicolo degli appellanti, il certificato di stato di
17 famiglia di , rilasciato dal Comune di Siano in Persona_1 data 16 marzo 2015, l'estratto del registro degli atti di matrimonio, rilasciato anch'esso dal Comune di Siano in data
16 marzo 2015, ed i certificati di situazione di famiglia originaria di e , padre -quest'ultimo- Persona_1 Parte_7 del de cuius, rilasciati dal Comune di Pagani in data 12 marzo
2015, dalla cui scorsa è possibile evincere il rapporto di parentela tra i congiunti di che hanno agito Persona_1 in giudizio e la vittima ed il fatto che solamente Parte_6
convivesse -circostanza, peraltro, non controversa ed,
[...] anzi, specificamente allegata con l'atto di citazione introduttivo del giudizio celebrato davanti al Tribunale di Salerno- con
RI MA).
Acclarata la sussistenza di un danno non patrimoniale suscettibile di risarcimento, deve passarsi alla determinazione del quantum debeatur e, nell'attendere ad essa, è possibile utilizzare, quali parametri di orientamento, i criteri rinvenibili nelle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, aggiornate recentemente anche al fine di tenere conto dei principi espressi, in subiecta materia, dalla Suprema Corte (cfr., in particolare, Cass. civ. n. 10579/21, secondo la quale, in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle peculiarità del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in episodi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo tabelle basate su un sistema a punti, che prevedano anche l'individuazione del valore medio del punto dai precedenti giurisprudenziali, nonché l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali l'età della vittima e del superstite, il grado di parentela e la convivenza, ed, ancora,
l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare
18 sull'importo finale dei correttivi in ragione delle singolarità della vicenda presa in considerazione, salvo che l'eccezionalità di essa non imponga, dandone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso alle suddette tabelle), con la specificazione che il risultato che si otterrà dovrà essere oggetto di una riduzione, in quanto le suddette tabelle si riferiscono alla perdita del rapporto parentale nella sua accezione omnicomprensiva, relativa, cioè, sia al danno morale, che al danno dinamico-relazionale, di talché, dovendosi procedere -ad eccezione di alla liquidazione Parte_6 del solo danno morale, è possibile quantificare la suddetta decurtazione nella misura del 50%, senza considerare che, oltre alla riduzione alla quale si è appena fatto cenno, si dovrà effettuare un'ulteriore decurtazione, in quanto, al fine di individuare la somma esattamente dovuta, deve tenersi nel debito conto l'incidenza avuta sulla morte di Persona_1 delle sue pregresse condizioni di salute, nella misura del 60%, non essendo possibile attribuire ai danneggiati, sul piano della causalità giuridica, un risarcimento superiore al 40%, corrispondente all'apporto concausale dell'inadeguato trattamento ricevuto dal paziente presso l'ospedale Fucito di
Mercato San Severino.
5.5. E' opportuno, inoltre, evidenziare -prima di procedere in concreto all'individuazione dell'importo spettante a ciascuno degli appellanti- che le tabelle predisposte dal Tribunale di
Milano, movendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione “a forbice”, hanno determinato il “valore punto” per il caso di perdita di genitori, figli, coniuge ed assimilati, nonché quello per il caso di perdita di fratelli e nipoti, quantificandolo rispettivamente nella somma di euro 3.911,00 ed in quella di euro 1.698,00, da moltiplicare per i punti attribuiti in ragione del tipo di rapporto parentale preso in
19 considerazione -quale vittima primaria/genitori, figli, coniuge ed assimilati, da un lato, e vittima primaria-fratelli e nipoti, dall'altro- e dei parametri, enucleati in sede di legittimità, quali l'età della vittima primaria e della vittima secondaria, la convivenza tra le due, la sopravvivenza di altri congiunti e la qualità e l'intensità della specifica relazione affettiva perduta o compromessa.
Nella vicenda in esame, quanto ai fratelli del deceduto ed ai suoi figli e, cioè, , , Parte_1 Parte_2
, e , da una Parte_3 Parte_4 Parte_5 parte, e e , dall'altra, Parte_7 Parte_8 oltre a non essere emersa una situazione di convivenza con la vittima, non è stata allegata, oltre che dimostrata, la qualità e l'intensità del rapporto parentale che intercorreva con
, ancora meno in relazione alle peculiari Persona_1 caratteristiche del rapporto intrattenuto con ciascuno di loro, mentre è emersa la sussistenza di ulteriori congiunti, sia con riferimento alla famiglia originaria, in virtù della sussistenza di diversi fratelli della vittima, per un numero superiore a tre, sia con riferimento alla famiglia successiva, stante l'esistenza di coniuge e di due figli.
5.6. E, quindi, attendendo alla liquidazione delle somme concretamente dovute ai danneggiati, è possibile ritenere, tenendo conto dei criteri ai quali si è fatto fin qui cenno, che:
- , fratello di , abbia Parte_1 Persona_1 subito un danno morale pari ad euro 7.471,20 attuali (ottenuti moltiplicando il valore punto -euro 1.698,00- per 22 -cifra costituente la somma dei seguenti punti: 12, in ragione dell'età di , 60, all'epoca dell'evento, 10, in ragione Persona_1 dell'età di , 61, non essendo possibile Parte_1 aggiungere alcun punto in relazione al numero di ulteriori congiunti superstiti -più di 3- ed in ragione dell'insussistenza di
20 prova della convivenza, anche antecedente all'evento lesivo ed alla sua durata, e della qualità e dell'intensità del legame affettivo- con decurtazione -della somma così ottenuta, pari ad euro 37.356,00 attuali- del 50%, per la risarcibilità del solo danno morale, ed ulteriore decurtazione del 60%, per l'apporto concausale costituito dalle pregresse condizioni di salute del deceduto);
- , fratello di , abbia Parte_2 Persona_1 subito un danno morale pari ad euro 8.150,40 attuali (ottenuti moltiplicando il valore punto -euro 1.698,00- per 24 -cifra costituente la somma dei seguenti punti: 12, in ragione dell'età di , 60, all'epoca dell'evento, 12, in ragione Persona_1 dell'età di , 53, non essendo possibile Parte_2 aggiungere alcun punto in relazione al numero di ulteriori congiunti superstiti -più di 3- ed in ragione dell'insussistenza di prova della convivenza, anche antecedente all'evento lesivo ed alla sua durata, e della qualità e dell'intensità del legame affettivo- con decurtazione -della somma così ottenuta, pari ad euro 40.752,00 attuali- del 50%, per la risarcibilità del solo danno morale, ed ulteriore decurtazione del 60%, per l'apporto concausale costituito dalle pregresse condizioni di salute del deceduto);
- , fratello di , abbia Parte_3 Persona_1 subito un danno morale pari ad euro 8.150,40 attuali (ottenuti moltiplicando il valore punto -euro 1.698,00- per 24 -cifra costituente la somma dei seguenti punti: 12, in ragione dell'età di , 60, all'epoca dell'evento, 12, in ragione Persona_1 dell'età di , 56, non essendo possibile Parte_3 aggiungere alcun punto in relazione al numero di ulteriori congiunti superstiti -più di 3- ed in ragione dell'insussistenza di prova della convivenza, anche antecedente all'evento lesivo ed alla sua durata, e della qualità e dell'intensità del legame
21 affettivo- con decurtazione -della somma così ottenuta, pari ad euro 40.752,00 attuali- del 50%, per la risarcibilità del solo danno morale, ed ulteriore decurtazione del 60%, per l'apporto concausale costituito dalle pregresse condizioni di salute del deceduto);
- , sorella di , abbia subito Parte_4 Persona_1 un danno morale pari ad euro 8.829,60 attuali (ottenuti moltiplicando il valore punto -euro 1.698,00- per 26 -cifra costituente la somma dei seguenti punti: 12, in ragione dell'età di , 60, all'epoca dell'evento, 14, in ragione Persona_1 dell'età di , 49, non essendo possibile Parte_4 aggiungere alcun punto in relazione al numero di ulteriori congiunti superstiti -più di 3- ed in ragione dell'insussistenza di prova della convivenza, anche antecedente all'evento lesivo ed alla sua durata, e della qualità e dell'intensità del legame affettivo- con decurtazione -della somma così ottenuta, pari ad euro 44.148,00 attuali- del 50%, per la risarcibilità del solo danno morale, ed ulteriore decurtazione del 60%, per l'apporto concausale costituito dalle pregresse condizioni di salute del deceduto);
- , sorella di , abbia subito Parte_5 Persona_1 un danno morale pari ad euro 8.829,60 attuali (ottenuti moltiplicando il valore punto -euro 1.698,00- per 26 -cifra costituente la somma dei seguenti punti: 12, in ragione dell'età di , 60, all'epoca dell'evento, 14, in ragione Persona_1 dell'età di , 46, non essendo possibile Parte_5 aggiungere alcun punto in relazione al numero di ulteriori congiunti superstiti -più di 3- ed in ragione dell'insussistenza di prova della convivenza, anche antecedente all'evento lesivo ed alla sua durata, e della qualità e dell'intensità del legame affettivo- con decurtazione -della somma così ottenuta, pari ad euro 44.148,00 attuali- del 50%, per la risarcibilità del solo
22 danno morale, ed ulteriore decurtazione del 60%, per l'apporto concausale costituito dalle pregresse condizioni di salute del deceduto);
- , figlio di , abbia subito Parte_7 Persona_1 un danno morale pari ad euro 40.674,40 attuali (ottenuti moltiplicando il valore punto -euro 3.911,00- per 52 -cifra costituente la somma dei seguenti punti: 18, in ragione dell'età di , 60, all'epoca dell'evento, 22, in ragione Persona_1 dell'età di , 37, e 12, in ragione del numero Parte_7 dei congiunti superstiti, oltre al danneggiato, 2, ed in ragione dell'insussistenza di prova della convivenza, anche antecedente all'evento lesivo ed alla sua durata, e della qualità e dell'intensità del legame affettivo- con decurtazione -della somma così ottenuta, pari ad euro 203.372,00 attuali- del 50%, per la risarcibilità del solo danno morale, ed ulteriore decurtazione del 60%, per l'apporto concausale costituito dalle pregresse condizioni di salute del deceduto);
- , figlia di , abbia subito Parte_8 Persona_1 un danno morale pari ad euro 40.674,40 attuali (ottenuti moltiplicando il valore punto -euro 3.911,00- per 52 -cifra costituente la somma dei seguenti punti: 18, in ragione dell'età di , 60, all'epoca dell'evento, 22, in ragione Persona_1 dell'età di , 35, e 12, in ragione del numero Parte_8 dei congiunti superstiti, oltre alla danneggiata, 2, ed in ragione dell'insussistenza di prova della convivenza, anche antecedente all'evento lesivo ed alla sua durata, e della qualità e dell'intensità del legame affettivo- con decurtazione -della somma così ottenuta, pari ad euro 203.372,00 attuali- del 50%, per la risarcibilità del solo danno morale, ed ulteriore decurtazione del 60%, per l'apporto concausale costituito dalle pregresse condizioni di salute del deceduto);
23 - , moglie di , abbia subito Parte_6 Persona_1 un danno da perdita del rapporto parentale pari ad euro
96.992,80 attuali (ottenuti moltiplicando il valore punto -euro
3.911,00- per 62 -cifra costituente la somma dei seguenti punti: 18, in ragione dell'età di , 60, all'epoca Persona_1 dell'evento, 16, in ragione dell'età di , 62, e Parte_6
12, in ragione del numero dei congiunti superstiti, oltre alla danneggiata, 2, e 16 in ragione della convivenza, in mancanza di prova della qualità e dell'intensità del legame affettivo- con decurtazione -della somma così ottenuta, pari ad euro
242.482,00 attuali- del 60%, per l'apporto concausale costituito dalle pregresse condizioni di salute del deceduto).
Tali somme -trattandosi di credito di valore- devono essere devalutate all'epoca del sinistro e via via rivalutate, secondo indici Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi, al saggio legale, sulle somme via via rivalutate, fino all'effettivo soddisfo (cfr., in ordine al criterio di rivalutazione monetaria al quale si è fatto cenno ed al calcolo degli interessi, Cass. civ., sez. un., n. 1712/95).
5.7. Non sono condivisibili, invece, le ragioni di doglianza articolate dagli appellanti -e, segnatamente, da Parte_6
, e riguardo alla
[...] Parte_7 Parte_8 quantificazione del danno -invocato jure heareditario- biologico, limitato solamente all'inabilità temporanea, in quanto il convincimento espresso dal Giudice di primo grado -in linea, questa volta, con i risultati ai quali è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio- è -anche, invero, sotto il profilo del quantum specificamente attribuito- pienamente condivisibile, giacché, essendo il decesso di intervenuto dopo pochi Persona_1 giorni dal momento del ricovero e dalla caduta dalla barella, non si erano stabilizzati postumi permanenti e, quindi, un danno biologico risarcibile -se non quello consistente, appunto,
24 nell'inabilità temporanea- perché solamente a partire dal consolidamento dei postumi quel tipo di danno può dirsi venuto ad esistenza (cfr. Cass. civ. n. 3121/17), né vale richiamare - come hanno fatto gli appellanti nelle loro difese- la nozione di
“danno intermittente”, la cui sussistenza può essere ipotizzata al cospetto di diversi presupposti rispetto a quelli concretamente emersi, oltre che -e la circostanza è dirimente- al cospetto della sussistenza di un vero e proprio danno biologico, nel caso di specie, non è superfluo ribadirlo, per niente venuto ad esistenza.
6. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente illustrate, in parziale riforma della sentenza impugnata (che per il resto deve essere confermata), l'
[...]
deve PA essere condannata al pagamento, in favore degli appellanti, delle somme in precedenza indicate, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
7. Le spese di lite, da regolare tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, in ragione dell'apporto concausale avuto sul decesso di dalle sue pregresse Persona_1 condizioni di salute e dell'accoglimento solamente parziale -con limitazione ad alcune voci- del risarcimento preteso dagli attori, attuali appellanti, possono essere compensate per tre quarti
(3/4) nel rapporto processuale instauratosi con l'
[...]
PA
, la quale deve essere condannata alla refusione del
[...] residuo quarto (1/4), mentre, quanto ai rapporti processuali instauratisi con l' , ferme Controparte_2 restando le statuizioni emesse in prime cure, devono essere, con riferimento al presente grado di appello, integralmente
25 compensate, essendo stata la sua citazione a giudizio effettuata esclusivamente a titolo di denuntiatio litis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie, nei termini specificati in motivazione, l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata
(che, nelle parti non attinte dalle seguenti statuizioni, deve essere confermata), condanna l'
[...]
al PA pagamento: a) in favore di , della Parte_1 somma di euro 7.471,20 attuali, da devalutare all'epoca del sinistro e via via da rivalutare, secondo indici Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi, al saggio legale, sulla somma via via rivalutata, fino all'effettivo soddisfo;
b) in favore di , Parte_2 della somma di 8.150,40 attuali, da devalutare all'epoca del sinistro e via via da rivalutare, secondo indici Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi, al saggio legale, sulla somma via via rivalutata, fino all'effettivo soddisfo;
c) in favore di , Parte_3 della somma di euro 8.150,40 attuali, da devalutare all'epoca del sinistro e via via da rivalutare, secondo indici
Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi, al saggio legale, sulla somma via via rivalutata, fino all'effettivo soddisfo;
d) in favore di
, della somma di 8.829,60 attuali, da Parte_4 devalutare all'epoca del sinistro e via via da rivalutare, secondo indici Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi, al saggio legale, sulla
26 somma via via rivalutata, fino all'effettivo soddisfo;
e) in favore di , della somma di euro 8.829,60 Parte_5 attuali, da devalutare all'epoca del sinistro e via via da rivalutare, secondo indici Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi, al saggio legale, sulla somma via via rivalutata, fino all'effettivo soddisfo;
f) in favore di , Parte_7 della somma di euro 40.674,40 attuali, da devalutare all'epoca del sinistro e via via da rivalutare, secondo indici
Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi, al saggio legale, sulla somma via via rivalutata, fino all'effettivo soddisfo;
g) in favore di
, della somma di euro 40.674,40 attuali, Parte_8 da devalutare all'epoca del sinistro e via via da rivalutare, secondo indici Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi, al saggio legale, sulla somma via via rivalutata, fino all'effettivo soddisfo;
h) in favore di , della somma di euro 96.992,80 Parte_6 attuali, da devalutare all'epoca del sinistro e via via da rivalutare, secondo indici Istat, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi, al saggio legale, sulla somma via via rivalutata, fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna l' PA
alla refusione, in favore degli
[...] appellanti, di un quarto (1/4) delle spese di lite, che liquida:
a) con riferimento al primo grado di giudizio, in complessivi
(1/1) euro 12.347,20, di cui euro 10.500,00 per compensi di avvocato ed euro 1.847,20 per esborsi, oltre Iva, Cassa
Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge, oltre un quarto (1/4) delle spese di consulenza tecnica d'ufficio, con compensazione dei residui tre quarti
27 (3/4) e distrazione, per quanto di spettanza, in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
b) con riferimento al secondo grado di giudizio, in complessivi
(1/1) euro 11.804,00, di cui euro 11.000,00 per compensi di avvocato ed euro 804,00 per esborsi, oltre Iva, Cassa
Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge, con compensazione dei residui tre quarti (3/4) e distrazione, per quanto di spettanza, in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
3) compensa integralmente le spese di lite in relazione ai rapporti processuali instauratisi, nel secondo grado di giudizio, con l' . Controparte_2
Salerno, 24 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Francesco Bruno dott.ssa Giuliana Giuliano
28