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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/09/2025, n. 4423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4423 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2100/2022
Tribunale di Catania
Quinta
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2100/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
“
[...] Controparte_2
CP_3
CONVENUTO/I
Oggi 5 settembre 2025 ad ore […] innanzi al dott. Assunta Massaro, sono comparsi in forma cartolare:
Per l'avv.MELLUSO FRANCESCO Parte_1
Per l'avv MILANA GIOVANNI Controparte_1
Per nessuno è comparso. CP_3
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da depositi separati che costituiscono parte integrante del presente atto.
Dopo la loro lettura, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola telematicamente. Il Giudice
dott.ssa Assunta Massaro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
SEZIONE Quinta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Assunta Massaro ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2100/2022 promossa da:
(C.F.) , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. MELLUSO FRANCESCO ) ed C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA CARONDA, 172 CATANIA
ATTORE/I contro
Controparte_4
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv.
[...] P.IVA_1
MILANA GIOVANNI ( ) ed elettivamente domiciliata C.F._3
in Via Conte Ruggero ,6 - 95129 Catania
, C.F. , nata a [...] il [...] e CP_3 C.F._4
residente in [...],
pagina 2 di 14 CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione adiva questo Tribunale Parte_1
sostenendo:
- che in data 13/04/17, alle 13:00 circa in Catania, si trovava a percorrere la via Plebiscito alla guida del motociclo modello SH 300 targato ED 92135 assicurato con la compagnia;
Controparte_5
- giunto in prossimità dell'incrocio con via Grassi la sig.ra , alla CP_3
guida del proprio autoveicolo modello Toyota Yaris targata BH 870 VD, assicurata dalla compagnia , nel tentativo di immettersi in via CP_2
Grassi, svoltava inaspettatamente a sinistra senza segnalare la propria manovra e urtava, con la propria fiancata sinistra, il motociclo del sig.
che si trovava in fase di sorpasso;
Parte_1
- a causa dell'impatto l'attore rovinava sull'asfalto, mentre il veicolo batteva contro un albero collocato sul fianco della carreggiata;
- soccorso dal 118 veniva trasportato presso il Policlinico Vittorio Emanuele di Catania dove gli diagnosticavano una “frattura scafoide polso sinistro e infrazione capitello radiale polso sinistro con trauma e ampia ferita dell'arto superiore destro”, con una prognosi di 30 giorni;
- in seguito, previa richiesta, la liquidava il danno materiale del CP_5
mezzo ma ometteva di risarcire il danno non patrimoniale subito dal conducente, comunicando con pec che, “attesa la presenza sulla persona del pagina 3 di 14 suo assistito di lesioni con postumi invalidanti superiori al limite del 9% come da parere del nostro medico fiduciario dottor non potremo Persona_1
applicare la disciplina di indennizzo diretta prevista dagli articoli 149 e 150 del codice delle assicurazioni” e per tale ragione invitava il danneggiato ad inoltrare domanda presso;
CP_2
- con pec del 16/07/18 l'attore informava e invitava la suddetta CP_2
compagnia a provvedere alla quantificazione e liquidazione del danno;
- con missiva del 14/12/18 comunicava “dopo aver esaminato la CP_2
documentazione raccolta i risultati della perizia e la valutazione medico legale del dottor abbiamo accertato invalidità permanente 6% Persona_1
invalidità temporanea 47 giorni al 75%,10 giorni al 50% e 10 giorni al 25%”
e formulava un'offerta reale di risarcimento per la somma di euro 9.500,00;
- l'attore, ritenendo la somma non sufficiente all'integrale risarcimento, la tratteneva in acconto.
Ritenuto dovuto un risarcimento del complessivo ammontare di euro
26.524,00, previo invito alla stipula delle negoziazioni assistita, con atto di citazione citava in giudizio dinanzi al giudice di pace di Catania per CP_2
ottenere il risarcimento dell'importo di euro 17.024,00 quale differenza tra i danni non patrimoniali subiti e la somma offerta dalla convenuta compagnia assicuratrice, nonché l'importo di euro 136,71 a titolo di spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro.
pagina 4 di 14 La compagnia, costituitasi in giudizio, eccepiva il difetto di competenza per valore del giudice adito, in ragione del valore complessivo del danno da accertare di euro 26.524. Il giudice di pace si dichiarava incompetente.
Pertanto, avendo interesse a ottenere l'integrale risarcimento, il sig. Parte_1
decideva di instaurare il presente giudizio, finalizzato ad accertare
[...]
l'integrale responsabilità della sig.ra nella causazione del sinistro CP_3
e il risarcimento di tutti i danni consequenziali;
per quanto concerne il danno biologico riteneva che, secondo la consulenza medica ricevuta, all'attore spettasse un risarcimento del complessivo ammontare di euro 26.869 incluso il danno morale soggettivo oltre spese mediche sostenute.
Chiedeva:
- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della sig.ra CP_3
quale conducente del veicolo Toyota Yaris;
- per l'effetto condannare la compagnia di assicurazioni , in CP_2
persona del legale rappresentante, al pagamento in favore dell'attore dell'importo complessivo di euro 17.505,71 di cui 17.369 quale differenza tra i danni non patrimoniali subiti e la somma già corrisposta dalla convenuta compagnia assicuratrice, nonché l'importo di euro
136,71 a titolo di spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro, oltre a interessi legali e danno da svalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
pagina 5 di 14 - con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
________________
Si costituiva in giudizio , già dicendo la domanda CP_2 CP_6
totalmente infondata in fatto e in diritto, non provata, inammissibile, improponibile, improcedibile;
riteneva non provato che il sinistro si fosse verificato con le modalità descritte in citazione così come che le lesioni lamentate dal si fossero verificate in conseguenza del sinistro per Parte_1
cui è causa;
evidenziava che, dall'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e dalla richiesta di rinvio a giudizio con decreto che dispone il giudizio, emessi nel procedimento numero 3673/16 RGNR e 5838/17 RG gip, il Parte_1
risultava essere imputato del reato di cui all'articolo 416 c.p. perché, unitamente ad altre persone, si associavano tra loro allo scopo di commettere più delitti previsti dall'articolo 642 comma due c.p. ai danni di molteplici società assicurative, sotto forma di denuncia di falsi sinistri stradali e costituzione dei relativi elementi di prova;
più reati contro l'amministrazione della giustizia, nella specie false testimonianze (art. 372 c.p) e corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), finalizzati a realizzare i profitti conseguenti alle simulate denunce di incidenti stradali;
associazione nella quale il
, in qualità di titolare di fatto dell'attività commerciale denominata Parte_1
“infortunistica stradale”, ricopriva la qualità di promotore ed organizzatore e, nello specifico, si occupava di istruire pratiche relative a finti incidenti, creare pagina 6 di 14 apparenza delle conseguenze materiali dei simulati sinistri, curare i rapporti con gli altri associati e con i clienti coinvolti nei falsi sinistri;
in Catania dal maggio 2013, data del primo simulato incidente oggetto di accertamento, e permanente all'attualità, ritenendo tra l'altro che le modalità dell'incidente fossero diverse.
In fatto sosteneva che, in occasione del presunto asserito a sinistro per cui è causa, la Toyota Yaris percorreva la via Plebiscito a moderata andatura e, giunta all'altezza della via Grassi, la conducente, dopo aver azionato l'indicatore direzionale di sinistra e aver controllato che nessuno provenisse da tergo, si sarebbe spostata verso il centro della carreggiata per iniziare la manovra di svolta a sinistra per immettersi nella via Grassi e, allorché
l'autovettura stava per iniziare la manovra di svolta a sinistra, veniva investita dal motociclo condotto dall'attore che percorreva la stessa via Plebiscito nella direzione di marcia dell'autovettura ma ad elevatissima velocità e completamente fuori mano;
il motociclo effettuava una vietata manovra di sorpasso in prossimità dell'incrocio tra via Plebiscito e via Grassi, superando le autovetture che si erano arrestate per consentire all'autovettura di effettuare la manovra di immissione nella via Grassi;
evidenziava che lo stesso attore, nell'atto di citazione dinanzi al giudice di pace, confermava che il proprio mezzo al momento dell'incidente stava effettuando manovra di sorpasso in corrispondenza dell'intersezione tra la via Plebiscito e la via Grassi, che nessuna responsabilità in ordine al sinistro poteva attribuirsi al conducente pagina 7 di 14 dell'autovettura che in ogni caso nulla avrebbe potuto fare per evitare di essere investito dall'attore il quale, a bordo del proprio motociclo, non era avvistabile perché percorreva la via Plebiscito completamente fuori mano e quindi al di fuori del cono di visibilità dello specchietto retrovisore dell'autovettura; la responsabilità del sinistro, ove provato, doveva attribuirsi quindi alla colpa esclusiva o quantomeno prevalente o tutt'al più ugualmente concorrente dell'attore, anche ai sensi dell'art. 2054 c.c. perché percorreva la via Plebiscito fuori mano ad elevatissima velocità ed effettuava una vietata manovra di sorpasso in prossimità dell'incrocio tra via Plebiscito e via Grassi, in palese violazione del disposto di cui agli artt. 141-142-143-148 codice della strada. , comunque, pro bono pacis, aveva inviato un assegno di euro CP_2
10.500,00 di cui 9.500,00 per risarcimento dei danni fisici patiti dall'attore ed
€ 1000,00 a titolo di spese, competenze e onorari, e null'altro poteva essere preteso a nessun titolo per il di risarcimento, essendo la somma di euro
10.500 pienamente esaustiva e satisfattiva di tutti i danni patiti;
in ogni caso i danni erano chiesti in misura enormemente esagerata ed assolutamente non provata e non dovuta.
Chiedeva:
- ritenere e dichiarare che la domanda attrice era assolutamente infondata in fatto e in diritto, non provata, inammissibile, improponibile, improcedibile;
pagina 8 di 14 - rigettare con qualsiasi altra formula o comunque respingere la domanda;
- ritenere e dichiarare che non vi era prova che il sinistro per cui è causa si era verificato con le modalità descritte in citazione e rigettare o respingere la domanda attrice proposta nei confronti di CP_2
- ritenere e dichiarare in ogni caso, senza recesso e salvo gravame, che la responsabilità del sinistro doveva attribuirsi alla colpa esclusiva dell'attore e conseguentemente rigettare la domanda ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità per il sinistro poteva attribuirsi al conducente dell'autovettura, che nulla questi avrebbe potuto per fare per evitare il sinistro ritenere e dichiarare, ove fosse accertato e provato il verificarsi dei sinistro, il prevalente o quantomeno equivalente concorso di colpa dell'attore anche ai sensi dell'art. 1227 e 2054 c.c.;
- conseguentemente liquidare il danno in proporzione del grado di responsabilità attribuibile all'attore e sottraendo l'ammontare di euro
10.500 già pagata da a titolo di risarcimento;
CP_2
- con vittoria di spese e compensi.
Alla prima udienza parte convenuta chiedeva la sospensione del giudizio in attesa della risoluzione del procedimento penale n. 3673/17 RGNR a carico dell'attore ; l'attore, invece, contestava Parte_1
l'eccezione relativa a un procedimento penale a suo carico perché tale giudizio non aveva nulla a che vedere con il sinistro oggetto del presente pagina 9 di 14 procedimento, che aveva coinvolto e danneggiato l'attore; chiariva che, nell'aprile 2017, aveva depositato querela contro vari soggetti tra CP_2
cui anche il convenuto e nel dicembre 2018 aveva liquidato il danno, corrispondendo l'insufficiente importo di euro 10.500. Entrambi chiedevano i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. che venivano concessi;
con le note numero 2 la difesa del sig. evidenziava che le Parte_1
fattispecie di reato relative al rinvio a giudizio si sarebbero tutte verificate in anni dal 2013 al 2016 mentre il sinistro per cui è causa si era verificato nel 2017; diceva della dinamica del sinistro descritta in citazione provata da elementi documentali, come il modello CAI sottoscritto dai soggetti coinvolti nel sinistro, dal verbale di intervento del 118, dall'offerta reale di risarcimento con cui la convenuta riconosceva e non contestava la propria responsabilità; alla successiva udienza era nominato il consulente tecnico il quale all'esito della visita valutava i danni riportati dal sig. Parte_1
come segue: invalidità permanente 6%, invalidità temporanea parziale al
75% 47 giorni e 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%; diceva le spese pari ad euro 170. Precisate le conclusioni la causa veniva chiamata per la decisione. Successivamente, ritenuto che, in ordine alle contestazioni mosse, fosse necessario un supplemento di indagine, veniva disposta la prova orale e sentito il testimone.
pagina 10 di 14 All'esito, precisate le conclusioni, previo termine per il deposito delle comparse conclusive, la causa era rinviata alla data odierna per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta secondo quanto si dirà.
Quanto alla dinamica del sinistro, ampiamente contestata dalla società CP_2
essa deve ritenersi provata dal modulo CAI, dall'intervento del 118 e
[...]
dalle circostanze emerse dalla prova testimoniale sentita, oltre che dalla liquidazione da parte della compagnia assicurativa.
“In tema di responsabilitàcivile da sinistro stradale, la sottoscrizione del modulo di contestazione amichevole da parte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro determina una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, sul quale grava l'onere di fornire la prova contraria che i fatti si sono svolti con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate su quel modulo dalle parti.” Cassazione civile , sez. III , 03/06/2024 , n. 15431. Nessuna prova contraria idonea è stata fornita in giudizio per superare la presunzione legale, per cui non può che riconoscersi la responsabilità della conducente dell'autovettura nella causazione dell'incidente.
Risulta evidente dalle emergenze di giudizio, infatti, che il sinistro sia stato provocato dalla manovra inconsueta e vietata della conducente della vettura la quale, secondo il racconto del testimone che conferma quanto dedotto dall'attore, “… usciva dalla fila della sua direzione per immettersi nella corsia opposta e
pagina 11 di 14 svoltare prima in via Grassi. Nell'effettuare questa manovra urtava lo scooter (credo un
SH di colore nero) con alla guida un ragazzo, il Sig. , che conoscevo perché Parte_1
abitava nei pressi. A D.R. Lo scooter viaggiava nella medesima direzione ed adiacente alle auto, al centro della carreggiata.”
Per quanto concerne, invece, la quantificazione del danno esso va liquidato secondo le tabelle di Milano del 2017/2018, considerando l'epoca di accadimento del sinistro 2017, e va liquidato nella misura di euro 7.460,78 per quanto concerne il danno biologico, di euro 1.652,52 per quanto concerne l'invalidità temporanea parziale al 75% è di euro 468,80 per invalidità temporanea parziale al 50% oltre ad euro 170 per spese mediche riconosciute dal consulente d'ufficio; la sommatoria dei superiori risarcimenti equivale ad € 9.752,10; la somma va rivalutata dall'epoca del sinistro fino al pagamento effettuato da , alla suddetta data decurtata della somma già CP_2
pagata di euro 9.500,00 e, sulla rimanenza, va computata la rivalutazione monetaria fino alla data della presente sentenza e, successivamente, gli interessi legali sulla somma rivalutata fino all'effettivo soddisfo. Non può riconoscersi personalizzazione del danno perché non sono emersi in corso di causa elementi atti a supportare la detta richiesta.
Considerata l'esiguità della differenza tra quanto dovuto e quanto liquidato stragiudizialmente, si ritiene opportuna la compensazione parziale delle spese in ragione del 50%, per cui le spese, liquidate in euro 518 per spese ed euro
1278,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico pagina 12 di 14 dei convenuti in ragione del 50% e, in tale misura, distratte in favore del procuratore anticipatario. Gravano a carico dei convenuti anche le spese di
CTU nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, V Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOT Avv. Assunta Massaro, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni ulteriore istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara che il sinistro del 13/04/17, tra il motociclo modello SH 300 targato ED 92135, e la Toyota Yaris targata BH 870 VD, assicurata dalla compagnia , di proprietà e condotta dalla sig.ra CP_2 CP_3
si è verificato per fatto e colpa esclusivamente ascrivibili alla
[...]
conducente della Toyota Yaris;
2) Conseguentemente condanna i convenuti, in solido, al pagamento, nei confronti dell'attore di € 9.752,10; la somma va rivalutata dall'epoca del sinistro fino al pagamento effettuato da , alla suddetta data CP_2
decurtata della somma già pagata di euro 9.500,00 e, sulla rimanenza, va computata la rivalutazione monetaria fino alla data della presente sentenza e, successivamente, gli interessi legali sulla somma rivalutata fino all'effettivo soddisfo;
3) Rigetta la richiesta di personalizzazione del danno;
pagina 13 di 14 4) Condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese legali, liquidate in euro 518 per spese ed euro 1278,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA, che distrae in favore del procuratore anticipatario.
5) Gravano a carico dei convenuti anche le spese di CTU nella misura del
50%. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale.
Catania, 05/09/2025
Il Giudice dott.ssa Assunta Massaro
pagina 14 di 14
Tribunale di Catania
Quinta
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2100/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
“
[...] Controparte_2
CP_3
CONVENUTO/I
Oggi 5 settembre 2025 ad ore […] innanzi al dott. Assunta Massaro, sono comparsi in forma cartolare:
Per l'avv.MELLUSO FRANCESCO Parte_1
Per l'avv MILANA GIOVANNI Controparte_1
Per nessuno è comparso. CP_3
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da depositi separati che costituiscono parte integrante del presente atto.
Dopo la loro lettura, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola telematicamente. Il Giudice
dott.ssa Assunta Massaro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
SEZIONE Quinta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Assunta Massaro ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2100/2022 promossa da:
(C.F.) , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. MELLUSO FRANCESCO ) ed C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA CARONDA, 172 CATANIA
ATTORE/I contro
Controparte_4
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv.
[...] P.IVA_1
MILANA GIOVANNI ( ) ed elettivamente domiciliata C.F._3
in Via Conte Ruggero ,6 - 95129 Catania
, C.F. , nata a [...] il [...] e CP_3 C.F._4
residente in [...],
pagina 2 di 14 CONVENUTO/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione adiva questo Tribunale Parte_1
sostenendo:
- che in data 13/04/17, alle 13:00 circa in Catania, si trovava a percorrere la via Plebiscito alla guida del motociclo modello SH 300 targato ED 92135 assicurato con la compagnia;
Controparte_5
- giunto in prossimità dell'incrocio con via Grassi la sig.ra , alla CP_3
guida del proprio autoveicolo modello Toyota Yaris targata BH 870 VD, assicurata dalla compagnia , nel tentativo di immettersi in via CP_2
Grassi, svoltava inaspettatamente a sinistra senza segnalare la propria manovra e urtava, con la propria fiancata sinistra, il motociclo del sig.
che si trovava in fase di sorpasso;
Parte_1
- a causa dell'impatto l'attore rovinava sull'asfalto, mentre il veicolo batteva contro un albero collocato sul fianco della carreggiata;
- soccorso dal 118 veniva trasportato presso il Policlinico Vittorio Emanuele di Catania dove gli diagnosticavano una “frattura scafoide polso sinistro e infrazione capitello radiale polso sinistro con trauma e ampia ferita dell'arto superiore destro”, con una prognosi di 30 giorni;
- in seguito, previa richiesta, la liquidava il danno materiale del CP_5
mezzo ma ometteva di risarcire il danno non patrimoniale subito dal conducente, comunicando con pec che, “attesa la presenza sulla persona del pagina 3 di 14 suo assistito di lesioni con postumi invalidanti superiori al limite del 9% come da parere del nostro medico fiduciario dottor non potremo Persona_1
applicare la disciplina di indennizzo diretta prevista dagli articoli 149 e 150 del codice delle assicurazioni” e per tale ragione invitava il danneggiato ad inoltrare domanda presso;
CP_2
- con pec del 16/07/18 l'attore informava e invitava la suddetta CP_2
compagnia a provvedere alla quantificazione e liquidazione del danno;
- con missiva del 14/12/18 comunicava “dopo aver esaminato la CP_2
documentazione raccolta i risultati della perizia e la valutazione medico legale del dottor abbiamo accertato invalidità permanente 6% Persona_1
invalidità temporanea 47 giorni al 75%,10 giorni al 50% e 10 giorni al 25%”
e formulava un'offerta reale di risarcimento per la somma di euro 9.500,00;
- l'attore, ritenendo la somma non sufficiente all'integrale risarcimento, la tratteneva in acconto.
Ritenuto dovuto un risarcimento del complessivo ammontare di euro
26.524,00, previo invito alla stipula delle negoziazioni assistita, con atto di citazione citava in giudizio dinanzi al giudice di pace di Catania per CP_2
ottenere il risarcimento dell'importo di euro 17.024,00 quale differenza tra i danni non patrimoniali subiti e la somma offerta dalla convenuta compagnia assicuratrice, nonché l'importo di euro 136,71 a titolo di spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro.
pagina 4 di 14 La compagnia, costituitasi in giudizio, eccepiva il difetto di competenza per valore del giudice adito, in ragione del valore complessivo del danno da accertare di euro 26.524. Il giudice di pace si dichiarava incompetente.
Pertanto, avendo interesse a ottenere l'integrale risarcimento, il sig. Parte_1
decideva di instaurare il presente giudizio, finalizzato ad accertare
[...]
l'integrale responsabilità della sig.ra nella causazione del sinistro CP_3
e il risarcimento di tutti i danni consequenziali;
per quanto concerne il danno biologico riteneva che, secondo la consulenza medica ricevuta, all'attore spettasse un risarcimento del complessivo ammontare di euro 26.869 incluso il danno morale soggettivo oltre spese mediche sostenute.
Chiedeva:
- accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della sig.ra CP_3
quale conducente del veicolo Toyota Yaris;
- per l'effetto condannare la compagnia di assicurazioni , in CP_2
persona del legale rappresentante, al pagamento in favore dell'attore dell'importo complessivo di euro 17.505,71 di cui 17.369 quale differenza tra i danni non patrimoniali subiti e la somma già corrisposta dalla convenuta compagnia assicuratrice, nonché l'importo di euro
136,71 a titolo di spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro, oltre a interessi legali e danno da svalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
pagina 5 di 14 - con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
________________
Si costituiva in giudizio , già dicendo la domanda CP_2 CP_6
totalmente infondata in fatto e in diritto, non provata, inammissibile, improponibile, improcedibile;
riteneva non provato che il sinistro si fosse verificato con le modalità descritte in citazione così come che le lesioni lamentate dal si fossero verificate in conseguenza del sinistro per Parte_1
cui è causa;
evidenziava che, dall'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e dalla richiesta di rinvio a giudizio con decreto che dispone il giudizio, emessi nel procedimento numero 3673/16 RGNR e 5838/17 RG gip, il Parte_1
risultava essere imputato del reato di cui all'articolo 416 c.p. perché, unitamente ad altre persone, si associavano tra loro allo scopo di commettere più delitti previsti dall'articolo 642 comma due c.p. ai danni di molteplici società assicurative, sotto forma di denuncia di falsi sinistri stradali e costituzione dei relativi elementi di prova;
più reati contro l'amministrazione della giustizia, nella specie false testimonianze (art. 372 c.p) e corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), finalizzati a realizzare i profitti conseguenti alle simulate denunce di incidenti stradali;
associazione nella quale il
, in qualità di titolare di fatto dell'attività commerciale denominata Parte_1
“infortunistica stradale”, ricopriva la qualità di promotore ed organizzatore e, nello specifico, si occupava di istruire pratiche relative a finti incidenti, creare pagina 6 di 14 apparenza delle conseguenze materiali dei simulati sinistri, curare i rapporti con gli altri associati e con i clienti coinvolti nei falsi sinistri;
in Catania dal maggio 2013, data del primo simulato incidente oggetto di accertamento, e permanente all'attualità, ritenendo tra l'altro che le modalità dell'incidente fossero diverse.
In fatto sosteneva che, in occasione del presunto asserito a sinistro per cui è causa, la Toyota Yaris percorreva la via Plebiscito a moderata andatura e, giunta all'altezza della via Grassi, la conducente, dopo aver azionato l'indicatore direzionale di sinistra e aver controllato che nessuno provenisse da tergo, si sarebbe spostata verso il centro della carreggiata per iniziare la manovra di svolta a sinistra per immettersi nella via Grassi e, allorché
l'autovettura stava per iniziare la manovra di svolta a sinistra, veniva investita dal motociclo condotto dall'attore che percorreva la stessa via Plebiscito nella direzione di marcia dell'autovettura ma ad elevatissima velocità e completamente fuori mano;
il motociclo effettuava una vietata manovra di sorpasso in prossimità dell'incrocio tra via Plebiscito e via Grassi, superando le autovetture che si erano arrestate per consentire all'autovettura di effettuare la manovra di immissione nella via Grassi;
evidenziava che lo stesso attore, nell'atto di citazione dinanzi al giudice di pace, confermava che il proprio mezzo al momento dell'incidente stava effettuando manovra di sorpasso in corrispondenza dell'intersezione tra la via Plebiscito e la via Grassi, che nessuna responsabilità in ordine al sinistro poteva attribuirsi al conducente pagina 7 di 14 dell'autovettura che in ogni caso nulla avrebbe potuto fare per evitare di essere investito dall'attore il quale, a bordo del proprio motociclo, non era avvistabile perché percorreva la via Plebiscito completamente fuori mano e quindi al di fuori del cono di visibilità dello specchietto retrovisore dell'autovettura; la responsabilità del sinistro, ove provato, doveva attribuirsi quindi alla colpa esclusiva o quantomeno prevalente o tutt'al più ugualmente concorrente dell'attore, anche ai sensi dell'art. 2054 c.c. perché percorreva la via Plebiscito fuori mano ad elevatissima velocità ed effettuava una vietata manovra di sorpasso in prossimità dell'incrocio tra via Plebiscito e via Grassi, in palese violazione del disposto di cui agli artt. 141-142-143-148 codice della strada. , comunque, pro bono pacis, aveva inviato un assegno di euro CP_2
10.500,00 di cui 9.500,00 per risarcimento dei danni fisici patiti dall'attore ed
€ 1000,00 a titolo di spese, competenze e onorari, e null'altro poteva essere preteso a nessun titolo per il di risarcimento, essendo la somma di euro
10.500 pienamente esaustiva e satisfattiva di tutti i danni patiti;
in ogni caso i danni erano chiesti in misura enormemente esagerata ed assolutamente non provata e non dovuta.
Chiedeva:
- ritenere e dichiarare che la domanda attrice era assolutamente infondata in fatto e in diritto, non provata, inammissibile, improponibile, improcedibile;
pagina 8 di 14 - rigettare con qualsiasi altra formula o comunque respingere la domanda;
- ritenere e dichiarare che non vi era prova che il sinistro per cui è causa si era verificato con le modalità descritte in citazione e rigettare o respingere la domanda attrice proposta nei confronti di CP_2
- ritenere e dichiarare in ogni caso, senza recesso e salvo gravame, che la responsabilità del sinistro doveva attribuirsi alla colpa esclusiva dell'attore e conseguentemente rigettare la domanda ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità per il sinistro poteva attribuirsi al conducente dell'autovettura, che nulla questi avrebbe potuto per fare per evitare il sinistro ritenere e dichiarare, ove fosse accertato e provato il verificarsi dei sinistro, il prevalente o quantomeno equivalente concorso di colpa dell'attore anche ai sensi dell'art. 1227 e 2054 c.c.;
- conseguentemente liquidare il danno in proporzione del grado di responsabilità attribuibile all'attore e sottraendo l'ammontare di euro
10.500 già pagata da a titolo di risarcimento;
CP_2
- con vittoria di spese e compensi.
Alla prima udienza parte convenuta chiedeva la sospensione del giudizio in attesa della risoluzione del procedimento penale n. 3673/17 RGNR a carico dell'attore ; l'attore, invece, contestava Parte_1
l'eccezione relativa a un procedimento penale a suo carico perché tale giudizio non aveva nulla a che vedere con il sinistro oggetto del presente pagina 9 di 14 procedimento, che aveva coinvolto e danneggiato l'attore; chiariva che, nell'aprile 2017, aveva depositato querela contro vari soggetti tra CP_2
cui anche il convenuto e nel dicembre 2018 aveva liquidato il danno, corrispondendo l'insufficiente importo di euro 10.500. Entrambi chiedevano i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. che venivano concessi;
con le note numero 2 la difesa del sig. evidenziava che le Parte_1
fattispecie di reato relative al rinvio a giudizio si sarebbero tutte verificate in anni dal 2013 al 2016 mentre il sinistro per cui è causa si era verificato nel 2017; diceva della dinamica del sinistro descritta in citazione provata da elementi documentali, come il modello CAI sottoscritto dai soggetti coinvolti nel sinistro, dal verbale di intervento del 118, dall'offerta reale di risarcimento con cui la convenuta riconosceva e non contestava la propria responsabilità; alla successiva udienza era nominato il consulente tecnico il quale all'esito della visita valutava i danni riportati dal sig. Parte_1
come segue: invalidità permanente 6%, invalidità temporanea parziale al
75% 47 giorni e 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%; diceva le spese pari ad euro 170. Precisate le conclusioni la causa veniva chiamata per la decisione. Successivamente, ritenuto che, in ordine alle contestazioni mosse, fosse necessario un supplemento di indagine, veniva disposta la prova orale e sentito il testimone.
pagina 10 di 14 All'esito, precisate le conclusioni, previo termine per il deposito delle comparse conclusive, la causa era rinviata alla data odierna per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta secondo quanto si dirà.
Quanto alla dinamica del sinistro, ampiamente contestata dalla società CP_2
essa deve ritenersi provata dal modulo CAI, dall'intervento del 118 e
[...]
dalle circostanze emerse dalla prova testimoniale sentita, oltre che dalla liquidazione da parte della compagnia assicurativa.
“In tema di responsabilitàcivile da sinistro stradale, la sottoscrizione del modulo di contestazione amichevole da parte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro determina una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, sul quale grava l'onere di fornire la prova contraria che i fatti si sono svolti con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate su quel modulo dalle parti.” Cassazione civile , sez. III , 03/06/2024 , n. 15431. Nessuna prova contraria idonea è stata fornita in giudizio per superare la presunzione legale, per cui non può che riconoscersi la responsabilità della conducente dell'autovettura nella causazione dell'incidente.
Risulta evidente dalle emergenze di giudizio, infatti, che il sinistro sia stato provocato dalla manovra inconsueta e vietata della conducente della vettura la quale, secondo il racconto del testimone che conferma quanto dedotto dall'attore, “… usciva dalla fila della sua direzione per immettersi nella corsia opposta e
pagina 11 di 14 svoltare prima in via Grassi. Nell'effettuare questa manovra urtava lo scooter (credo un
SH di colore nero) con alla guida un ragazzo, il Sig. , che conoscevo perché Parte_1
abitava nei pressi. A D.R. Lo scooter viaggiava nella medesima direzione ed adiacente alle auto, al centro della carreggiata.”
Per quanto concerne, invece, la quantificazione del danno esso va liquidato secondo le tabelle di Milano del 2017/2018, considerando l'epoca di accadimento del sinistro 2017, e va liquidato nella misura di euro 7.460,78 per quanto concerne il danno biologico, di euro 1.652,52 per quanto concerne l'invalidità temporanea parziale al 75% è di euro 468,80 per invalidità temporanea parziale al 50% oltre ad euro 170 per spese mediche riconosciute dal consulente d'ufficio; la sommatoria dei superiori risarcimenti equivale ad € 9.752,10; la somma va rivalutata dall'epoca del sinistro fino al pagamento effettuato da , alla suddetta data decurtata della somma già CP_2
pagata di euro 9.500,00 e, sulla rimanenza, va computata la rivalutazione monetaria fino alla data della presente sentenza e, successivamente, gli interessi legali sulla somma rivalutata fino all'effettivo soddisfo. Non può riconoscersi personalizzazione del danno perché non sono emersi in corso di causa elementi atti a supportare la detta richiesta.
Considerata l'esiguità della differenza tra quanto dovuto e quanto liquidato stragiudizialmente, si ritiene opportuna la compensazione parziale delle spese in ragione del 50%, per cui le spese, liquidate in euro 518 per spese ed euro
1278,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico pagina 12 di 14 dei convenuti in ragione del 50% e, in tale misura, distratte in favore del procuratore anticipatario. Gravano a carico dei convenuti anche le spese di
CTU nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, V Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del GOT Avv. Assunta Massaro, definitivamente pronunciando sulla domanda, ogni ulteriore istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara che il sinistro del 13/04/17, tra il motociclo modello SH 300 targato ED 92135, e la Toyota Yaris targata BH 870 VD, assicurata dalla compagnia , di proprietà e condotta dalla sig.ra CP_2 CP_3
si è verificato per fatto e colpa esclusivamente ascrivibili alla
[...]
conducente della Toyota Yaris;
2) Conseguentemente condanna i convenuti, in solido, al pagamento, nei confronti dell'attore di € 9.752,10; la somma va rivalutata dall'epoca del sinistro fino al pagamento effettuato da , alla suddetta data CP_2
decurtata della somma già pagata di euro 9.500,00 e, sulla rimanenza, va computata la rivalutazione monetaria fino alla data della presente sentenza e, successivamente, gli interessi legali sulla somma rivalutata fino all'effettivo soddisfo;
3) Rigetta la richiesta di personalizzazione del danno;
pagina 13 di 14 4) Condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese legali, liquidate in euro 518 per spese ed euro 1278,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA, che distrae in favore del procuratore anticipatario.
5) Gravano a carico dei convenuti anche le spese di CTU nella misura del
50%. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale.
Catania, 05/09/2025
Il Giudice dott.ssa Assunta Massaro
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