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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 137/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
04/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FACCIOLLA EUGENIO, Presidente e Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
LEONARDO FILIPPO IU, Giudice
in data 04/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di correzione relativa al R.G.R. n. 3858/2024
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verbano-Cusio-Ossola
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT PAGAMENTO IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2568/2025 depositato il
15/04/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria,
letta l'istanza di correzione della sentenza n. 1141/2025 emessa il 13.2.2025 nel procedimento
3858/2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritenuto che, per mero errore materiale, la sentenza di rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alle spese di lite, nella parte motiva non riportava la distrazione delle somme in favore del difensore antistatario;
vista la sentenza e gli atti di causa, e ritenuta fondata l'istanza;
dispone la correzione della sentenza e, per l'effetto, nella parte dispositiva va riportata la statuizione condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della resistente che liquida in complessivi euro 1000,00 per onorari, oltre spese e accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Si comunichi alle parti costituite.
Considerata la natura dell'atto e la mancata costituzione in giudizio della parte ricorrente, nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le annotazioni di rito sulla sentenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria sezione V^ accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
04/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FACCIOLLA EUGENIO, Presidente e Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
LEONARDO FILIPPO IU, Giudice
in data 04/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di correzione relativa al R.G.R. n. 3858/2024
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verbano-Cusio-Ossola
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT PAGAMENTO IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2568/2025 depositato il
15/04/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria,
letta l'istanza di correzione della sentenza n. 1141/2025 emessa il 13.2.2025 nel procedimento
3858/2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritenuto che, per mero errore materiale, la sentenza di rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alle spese di lite, nella parte motiva non riportava la distrazione delle somme in favore del difensore antistatario;
vista la sentenza e gli atti di causa, e ritenuta fondata l'istanza;
dispone la correzione della sentenza e, per l'effetto, nella parte dispositiva va riportata la statuizione condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della resistente che liquida in complessivi euro 1000,00 per onorari, oltre spese e accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Si comunichi alle parti costituite.
Considerata la natura dell'atto e la mancata costituzione in giudizio della parte ricorrente, nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le annotazioni di rito sulla sentenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria sezione V^ accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.