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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/10/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 419/2017 RGAC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Massimo GULLINO presidente;
dott. Augusto SABATINI, consigliere relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 419/2017 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno
25.11.2024 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
Ing. in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_1
p. IVA: P.IVA_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. ARMELLINI Claudio del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Messina (via
Centonze n. 95); pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore; Controparte_1 codice fiscale e p. IVA: P.IVA_2 parte rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato–Sez. di Messina ed elettivamente domiciliata presso la sede della medesima in Messina (via dei Mille is. 221); pec: ; Email_2
APPELLATA–APPELLANTE INCIDENTALE
avente ad oggetto: pagamento corrispettivi appalto oo.pp. (interessi moratori).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… 1) Ritenere e dichiarare che l'impresa appellante e creditrice dell' , e per l'effetto Controparte_1 condannarla al relativo pagamento, degli importi creditori che seguono, o dei diversi che saranno accertati, dovuti a titolo di sorte capitale residua, ai sensi per gli effetti dell'art.1194 c.c., ed interessi ex. art. 35 e 36 D.P.R. 1063/1962,
o integralmente a titolo di interessi ex. art. 35 e 36 D.P.R. 1063/1962: A) €.145.284,58 oltre interessi ex. Dlgs 231/2002 nonché ex art 1283c.c dal 1/10/2024 al soddisfo, in forza del contratto 1052/1993; B) €479.433,52 oltre interessi ex. Dlgs 231/2002 nonché ex art 1283c.c dal 1/10/2024 al soddisfo, in forza del contratto 989/1991 …”.
Per parte appellata ed appellante incidentale:
“… a) rigettare con qualsivoglia statuizione rigettare le domande proposte da controparte;
b) condannare controparte al pagamento di spese e compensi del giudizio ...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 26.5.2017, la società Ing. Parte_1 conveniva in giudizio davanti a questa Corte l' , proponendo Controparte_1 appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter C.P.C. senza numero del 27.4.2017-2.5.2017, emessa dal Tribunale Civile di Messina–Sezione Prima–Ufficio del Giudice Unico, nel procedimento già iscritto al n. 1477/2015 RGAC.
A seguito della costituzione del detto ente, con appello incidentale depositato in modalità telematica in data 22.9.2017, intervenivano da parte di questa Corte in data 19.2.2024:
1) sentenza non definitiva n.160/2024 (cui si fa rinvio, per le questioni in merito già ivi definitive) che statuiva:
“… 1) in accoglimento dell'appello principale ed in rigetto di quello incidentale sub 5. e sub 6. ed in conseguente riforma dell'impugnata ordinanza: 1.1) rigetta le eccezioni d'estinzione totale per rinuncia e d'estinzione parziale per transazione formulate dall' in riferimento alle domande concernenti gli interessi per ritardato Controparte_1 pagamento delle prestazioni relative ai contratti nn. 1052 e 989 meglio specificati in parte motiva azionate da Ing. nel procedimento iscritto al n. 1477/2015 RGAC davanti al Tribunale Civile di Messina- Parte_1 Sezione Prima;
1.2) rigetta, ancora, l'eccezione di decadenza per mancata apposizione delle relative riserve nel registro di contabilità oggi reiterata sub 5. dall' ; Controparte_1
2) dispone procedersi oltre nel giudizio come da separata contestuale ordinanza, riservando all'esito di provvedere sui motivi di doglianza ancora pendenti di cui agli appelli retro richiamati …”;
2) contestuale ordinanza di rimessione sul ruolo della lite, con conferimento d'incarico peritale alla dott.ssa per: Persona_1
“…
1. la ricostruzione delle vicende contabili di cui ai contratti n. 989 e 1052 per cui è processo;
2. l'individuazione, per ognuno dei predetti contratti, dei singoli certificati di pagamento emessi per gli acconti e per le rate di saldo, calcolando per l'effetto – in ragione dell'epoca di loro emissione, rispetto a quella d'insorgenza dei crediti relativi
– gli interessi maturati e maturandi per la mora decorsa fino all'espletamento del corrente mandato, ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.P.R. n. 1063 del 1962 …”;
Il 12.3.2024 seguiva riserva d'impugnazione avverso la sentenza parziale e di nomina del proprio
CTP da parte dell' , in persona del Rettore pro tempore. Controparte_1
La Corte, con ordinanza del 7.6.2024, in accoglimento dell'istanza depositata il 30.5.2024 dal c.t.u. designato, concedeva proroga del dies ad quem per l'espletamento del mandato e rimetteva le parti al prosieguo dell'udienza, nonché per l'eventuale precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.9.2024.
Rimesse le parti ulteriormente all'udienza del 25.11.2024, ivi – in esito a deposito in modalità telematica di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. nelle date del 4 e 21.11.2024 – la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini di rito ai sensi dell'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 17.2.2025).
*
In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica:
mentre parte appellante (con atti depositati in modalità telematica in data 16.1.2025 e
6.2.2025) rilevava che:
a) “… correttamente il consulente non ha tenuto conto della imputabilità del ritardo nei pagamenti all'impresa in ragione della data di emissione delle fatture del contratto 989/81, che è evidentemente avvenuta allorquando gli importi dei certificati di pagamento sono stati approvati dall'Ufficio di Ragioneria dell'Ateneo, e comunicati all'impresa in vista del pagamento. Al riguardo giova in primis muovere dall'insussistenza del principio della preventiva fatturazione negli appalti pubblici, atteso che scatta nei confronti della p.a., inadempiente rispetto ai termini contrattuali di pagamento, la mora ex re, a prescindere dall'invio della relativa fattura da parte dell'appaltatore. Si deve escludere l'esistenza nell'ordinamento di un principio secondo cui i pagamenti per corrispettivi di opere in appalto pubblico siano subordinati alla previa fatturazione: un principio in tal senso non può infatti desumersi né dall'art. 277 R.D. 23 maggio 1924 n. 827, che non subordina alla previa fatturazione quale condizione di esigibilità di crediti verso lo Stato, né dagli artt. 6 e 21 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, per i quali l'obbligo della fatturazione non sorge prima del pagamento dei compenso. (Cassazione civile n. 3121, 2002, 1, 259) …”; b) “… Nella specie a tenore del contratto, all'art. 4, che fa rimando all'art 12 dell'allegato CSA, era previsto che i pagamenti in acconto dovevano avvenire già al raggiungimento di uno stato di avanzamento lavori del 30% e la sistematica violazione di dette previsioni ha comportato la mora dell'Ateneo. Nessuna previsione contrattuale deroga al superiore principio, della non necessità della preventiva fatturazione, non essendo comunque dato rinvenire, da nessuna previsione contrattuale, che il pagamento del corrispettivo sia condizionato alla preventiva emissione della fattura. D'altronde se così non fosse e si aderisse al ragionamento della difesa dell'Ateneo, si verrebbero a violare le previsioni inderogabili di cui agli artt. 35 e 36 del capitolato generale (DPR 1063/1962) e art. 4 l.741/1981, secondo il quale sono nulli i patti contrari o in deroga. L'esigibilità dei pagamenti resta condizionata al solo stato d'avanzamento dei lavori e non all'emissione delle fatture che l'impresa ha evidentemente emesso allorquando l' ha comunicato di essere pronto a procedere con i pagamenti, non CP_2 potendo pretendersi che le emettesse prima, dovendo anticipare il pagamento della relativa IVA. In detto contesto prudenzialmente il CTU ha così quantificato gli interessi a partire dalla fine dei lavori avvenuta in data 27/3/1991
...”;
c) “… per quel che attiene poi la fattura 8 S relativa al contratto 989/1991 va evidenziato come la sentenza parziale n. 160/2024 abbia già acclarato l'estraneità degli importi creditori tutti azionati all'atto transattivo intervenuto nel 2000. Anche sull'importo portato dalla fattura 8 S sono dovuti gli interessi, e pertanto resta confermato l'importo di € 479.433,52 determinato dal CTU, senza decurtare gli interessi sulla fattura 8 S …”;
d) non sarebbe condivisibile l'assunto di parte appellata secondo cui il ritardo nei pagamenti inerenti al contratto n. 1052 sarebbe imputabile al fatto che la consegna dei lavori sarebbe avvenuta in via anticipata ex art. 337 L. 2248/1865 e che la stipula del contratto si sarebbe verificata solo il 22.7.1993. L'amministrazione, in seguito alla consegna anticipata dei lavori, avrebbe dovuto stipulare il contratto e registrarlo presso la Corte dei Conti non oltre il termine di 45 giorni dalla consegna;
nel caso di specie, attesa la consegna dei lavori il 17.6.2022, l'amministrazione avrebbe formalizzato il contratto oltre un anno dopo la consegna, prevedendo all'art. 3 che i pagamenti in acconto si sarebbero dovuti effettuare in corso d'opera, al maturare degli stati di avanzamento pari al 10 % dell'intero importo;
mentre all'art. 2 del contratto avrebbe fatto espresso rimando alle condizioni stabilite nel D.P.R.
1063/1962; e) “... Non meno risibile che il ritardo nel pagamento sia dipeso dal fatto che l'impresa, con nota di credito 25 S, abbia rettificato la fattura 23 S, essendosi trattato di una rettifica di appena £. 423.340, su oltre 200 milioni delle vecchie lire, intervenuta a distanza di appena dieci giorni (10/9/1993) dalla fattura 23 S rettificata del 31/8/1993. È evidente quindi che, se a fronte del certificato di ultimazione dei lavori del 15/9/1992, l' abbia impiegato CP_2 quasi tre anni per la redazione del certificato di regolare esecuzione del 23/1/1995 a seguito del quale è seguito, finalmente, il pagamento del corrispettivo, ci sia ben poco da discettare sull'imputabilità e responsabilità del ritardo in capo al medesimo. Rammentiamo che l'impresa, a fronte dei lavori eseguiti, allorquando si è finalmente pervenuti alla stipula del contratto (12/7/1993) ha emesso n° 3 fatture (già prodotte in primo grado, unitamente alle contabili bancarie che provano la data di pagamento) rispettivamente dei seguenti importi, che sono state pagate per come segue: a) fattura n.ro 23 S del 31/8/1993 di £.169.285.820, pari ad €. 87.411,48, oltre Iva pagata in data 8/3/1995; b) fattura n.ro 24 S del 31/8/1993 per £. 9.850.000, pari ad €. 5.087,10, oltre IVA, pagata in data 31/7/1995; c) fattura n.ro 14 S per £. 19.233.120, pari ad €. 9.933,08, pagata in data 2/6/1995. Questo ritardo non può imputarsi alla mancata tempestiva stipula del contratto, cagionata dalla disfunzione dell'Ateneo, o al fatto che è intervenuta una nota di credito di circa 400 mila lire dopo 10 gg dall'emissione della fattura rettificata di un importo di circa 170 milioni delle vecchie lire, e correttamente il CTU ha prudenzialmente fissato nella data di ultimazione dei lavori il dies a quo della mora ...”;
di contro, parte appellata (con comparsa depositata il 17.12.2024) asseriva ulteriormente ex adverso che:
- il C.T.U. non avrebbe considerato le osservazioni della parte convenuta, atteso che:
Pa
“... • non tiene conto, nei conteggi relativi al contratto 1052, della nota di credito n.2 del 10/9/1993 di £ 503.537 che corregge in riduzione la fattura n.23/S del 31/8/1993 di £ 169.289.820; • parimenti, appare ingiustificata la quantificazione degli interessi per la fattura di saldo 8/S del contratto 989 che è stata oggetto di atto transattivo, per la quale l'Impresa non ha chiesto il riconoscimento degli interessi medesimi;
• appare, altresì, erronea la valutazione dell'arco temporale di riferimento per il calcolo degli interessi che dovrebbero, invece, decorrere dalla emissione della fattura…”;
- “... per il contratto 1052, si insiste sulla tesi secondo cui l'arco temporale degli interessi relativi non può decorrere dalla data di ultimazione dei lavori (15/9/1992), data antecedente quella di registrazione del contratto (22/7/2023) poiché la consegna degli stessi è avvenuta sotto le riserve di legge ex art. 337 L. 2248/1865, come chiaramente indicato alla fine della prima pagina del verbale (allegato n. 10 della consulenza). Pertanto, solamente dopo il perfezionamento del contratto, potevano essere effettuati i pagamenti, in quanto, solo dopo quel momento si poteva perfezionare il diritto dell'appaltatore al corrispettivo, ai sensi dell'art. 1665 cod. civ. ...”;
- “... nel conteggio degli interessi su IVA per l'appalto 1052, richiesti da parte attrice, il C.T.U. non ha tenuto conto della nota di credito n.25/S del 10/9/1993 di £ 503.537 che riduce ovviamente gli importi IVA posti a base del calcolo degli interessi e non ha, peraltro, nemmeno considerato la data effettiva della ricezione in arrivo delle fatture agli atti di , documentata dalle note raccomandate di trasmissione allegate alla perizia di parte ...”. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte con sentenza non definitiva n. 160/2024 ha accolto l'appello principale e ha rigettato quello incidentale sub 5. e sub 6., rimettendo la decisione al prosieguo per la liquidazione del quantum di spettanza della parte appellante nonché sui restanti motivi d'appello incidentale, id est sulle questioni sub 7. e sub 8. (di quella sub 9. non deve compiersi alcuna ricognizione, esulando dalla materia oggetto dell'appello il cd. contratto n. 1014), così richiamate di seguito (nei sensi già sintetizzati dalla pronuncia di prime cure come rivenienti dagli scritti difensivi della resistente ): CP_1
sub 7.:
“… per il contratto n. 1052 nei certificati di regolare esecuzione era stata indicata la data dei pagamenti avvenuti in data anteriore rispetto a quanto indicato dalla ricorrente …“; sub 8.:
“… In ordine alla pretesa non imputabilità dei pagamenti per intero alla sorte capitale, affermava che, in mancanza di specifica richiesta, l'imputazione doveva concernere le somme di cui ai certificati di pagamento …”;
questioni sulle quali il primo Giudice non aveva statuito.
* Sul relativo merito va premesso che ai rapporti scaturenti dall'appalto in esame si applicano gli art. 35 e 36 del D.P.R. 1063/1962 (espressamente richiamato dall'art. 2 del contratto) che regolamentano il meccanismo degli interessi dovuti dall'amministrazione appaltante all'impresa esecutrice dei lavori per il ritardo nel pagamento delle rate di acconto o di saldo, con le integrazioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 471; più segnatamente, l'art. 35 recita testualmente:
“… qualora il certificato di pagamento delle rate in acconto non sia emesso, per mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori o per qualsiasi altro motivo attribuito all'Amministrazione, entro i termini di cui al comma 2 del precedente art. 33, spettano all'appaltatore gli interessi legali sulle somme dovute fino alla data di emissione del detto certificato. Qualora tale emissione ritardi ancora per oltre 90 giorni, dal giorno successivo a tale scadenza è dovuto l'interesse di mora pari all'interesse praticato dagli istituti di credito di diritto pubblico o dalle banche di interesse nazionale, in applicazione di disposizioni o accordi disciplinanti il mercato nazionale del denaro, a norma del RD-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni. La misura di tale interesse è accertata annualmente con decreto dei Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici.
2. Qualora l'emissione del titolo di spesa a favore dell'appaltatore sia ritardata oltre 30 giorni dall'emissione del certificato di acconto, spettano all'appaltatore stesso gli interessi legali sulla somma dovuta dallo spirare del termine anzidetto e fino alla data di emissione del titolo di spesa. Ove tale emissione ritardi ancora per oltre 90 giorni, sono dovuti gli interessi moratori computati a norma del comma precedente.
3. Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art 1224, 2° comma, del codice civile.
4. Trascorsi i termini di cui sopra o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore, ferma restando la corresponsione degli interessi di cui ai precedenti commi, ha facoltà, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere a norma dell'art 44, il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto”;
con l'avvertenza per cui il termine di cui al secondo comma è stato poi ridotto a 60 giorni dall'art 4 della L. 10 dicembre 1981, n. 741;
mentre l'art. 36 prescrive che l'emissione del titolo di pagamento della rata di saldo comprensiva delle ritenute deve essere effettuata nel termine di 120 giorni dalla data del certificato di collaudo o comunque dalla data in cui doveva essere rilasciato tale certificato. Qualora
l'emissione del titolo di pagamento della rata di saldo, comprensiva delle ritenute, sia ritardata per più di 120 giorni dalla data del certificato di collaudo (o dalla data in cui tale certificato doveva essere emesso) spettano all'appaltatore gli interessi legali sulla rata medesima a partire dal giorno successivo a tale scadenza fino al giorno dell'emissione del titolo di pagamento. Se l'emissione del titolo di pagamento ritarda ancora per oltre 90 giorni, sono dovuti dal giorno successivo gli interessi moratori computati a norma del primo comma dell'art. 35.
Ciò posto, in primis rileva questa Corte, nei limiti della cognizione di merito che oggi le compete, che, per quanto emerge dagli accertamenti delegati al C.t.u. officiato (come dalla relazione del medesimo in atti):
in relazione al contratto n. 989/1991:
“… in data 04/03/1991 è stato stipulato il contratto … in data 27/03/1991 l' ha certificato l'ultimazione dei CP_1 lavori;
in data 13/12/1991 l' ha rilasciato il certificato di regolare esecuzione dei lavori …”; CP_1
“… 1) il certificato di pagamento n. 1 emesso il 09/05/1991, a firma del direttore dei lavori incaricato dall' , CP_1 attesta l'importo di lire 369.300.000 da corrispondere all'impresa come acconto per la realizzazione degli impianti di cui al contratto d'appalto ; 2) il documento datato 13/06/1991, attestante lo stato finale dei lavori, evidenzia che i lavori sono stati ultimati il 27/03/1991 e che l'importo finale complessivo da corrispondere all'impresa per gli impianti realizzati è di lire 390.083.025; 3) la società , a fronte di questo appalto , ha emesso due fatture : la fattura n. 7/S in data 17/05/1995 per un importo di lire 439.467.000 (di cui lire 369.300.000 come imponibile e lire 70.167.000 per Iva); la fattura n. 8/S in data 17/05/1995 per un importo di lire 25.588.600 (di cui lire 21.503.025 come imponibile e lire 4.085.575 per Iva); 4) l' ha pagato le fatture 7/S e 8/S in data 05/07/1995 …”; CP_1
per la liquidazione del debito pretendibile dall'impresa il C.t.u. ha riferito che:
“… Individuati i certificati in acconto ed a saldo (…) ha computato gli interessi a norma degli artt.35 e 36 del DPR. 1063/1962. Per poterli quantificare ha considerato la data di fine lavori del 27/03/1991, quella del 09/05/1991 del certificato in acconto (emesso nei 45 giorni dal fine lavori) e la data del 13/12/1991 del certificato di regolare esecuzione dei lavori. Per i certificati in acconto ai sensi dell'art.35: A partire dalla data di redazione del certificato, l'ente committente dispone di un periodo di 30 giorni entro il quale procedere ad effettuare il pagamento qualora viceversa vi sia stato un ritardo spettano all'impresa: gli interessi legali per i primi 60 giorni dopo i quali (cioè, dopo il 90° giorno successivo alla data di redazione del certificato di pagamento) maturano gli interessi di mora sino alla data del pagamento. Così operando ha quantificato in € 99.848,47 gli interessi dovuti per il certificato in acconto. Per i certificati a saldo ai sensi dell'art.36: ha applicato gli interessi legali per i primi 60 giorni ( successivi ad un periodo sterile di 120 giorni ) , per l'ulteriore periodo di ritardo, e perciò dopo il 180° giorno dal termine previsto per la emissione del certificato di pagamento, ha calcolato gli interessi di mora , fissati annualmente con decreto ministeriale. Emesso il "certificato di pagamento", considerato il periodo di 30 giorni, ha calcolato gli interessi legali per i primi 60 giorni dopo i quali (cioè dopo il 90° giorno successivo alla data di redazione del certificato di pagamento) ha conteggiato gli interessi di mora sino alla data del pagamento . Così operando ha quantificato in € 5.453,13 gli interessi per il certificato a saldo lavori …”;
e, in virtù del prospetto riepilogativo di p. 9, è stato accertato che:
“… Applicando i criteri di calcolo sopra descritti, il c.t.u. ha quantificato in € 105.301,60 (lire 203.892.329) gli interessi maturati dall'impresa sino alla data di pagamento delle fatture …”;
è stato inoltre rilevato che:
“… L'importo di interessi di € 105.301,60, calcolato con gli artt.35 e 36 , per effetto della mancata prestazione del consenso a loro imputazione a capitale, si è convertito in debito per sorte capitale , generando un credito per l'impresa alla data del 31/08/2024 pari ad € 382.810,79 …”;
in relazione al contratto n. 1052/1993:
“… 1) il certificato di pagamento n. 1 emesso il 10/09/1993, a firma del direttore dei lavori incaricato dall' , CP_1 attesta l'importo di lire 168.866.680 da corrispondere all'impresa come I rata per la realizzazione degli impianti di cui al contratto d'appalto; 2) il documento datato 16/09/1993 attestante lo stato finale dei lavori evidenzia che i lavori sono stati ultimati il 17/09/1992 e che l'importo finale complessivo da corrispondere all'impresa per gli impianti realizzati è di lire 197.949.800 (difatti oltre l'ammontare di lire 188.096.800 pattuito in contratto è dovuto un ulteriore importo di lire 9.850.00 per lavori ordinati dalla D.L); nello stesso documento si è evidenziato che è pari a lire 29.083.120 la differenza da corrispondere all'impresa al netto del certificato n. 1 in acconto (emesso per lire 168.866.680); 3) la società, a fronte di questo appalto, ha emesso tre fatture: la fattura n.23/S in data 31/08/1993 per un importo di lire 201.454.896 (di cui lire 169.289.820 come imponibile e lire 32.165.066 per Iva); la fattura n.24/S del 31/08/1993 per un importo di lire 11.721.500 (di cui lire 9.850.000 come imponibile e lire 1.871.500 per Iva); la fattura n.14/S del 31/12/1994 per lire 22.887,413 (di cui lire 19.233.120 come imponibile e lire 3.654.293 per Iva); 4) l'Università ha pagato la fattura 23/S in data 08/03/1995, la fattura n.14/S in data 02/06/1995 ed infine la fattura 24/S il 31/07/1995 …”; per la liquidazione del debito pretendibile dall'impresa il C.t.u. ha riferito – simmetricamente rispetto all'altro contratto in riesame – che:
“… Individuati i certificati in acconto ed a saldo (…) ha computato gli interessi a norma degli artt. 35 e 36 del DPR. 1063/1962. Per poterli quantificare ha considerato il 15/09/1992, data di fine dei lavori, ed i certificati in acconto ed a saldo che sono stati emessi oltre i 45 giorni. Per i certificati in acconto ai sensi dell'art.35: ha applicato gli interessi legali per i primi 60 giorni (successivi ad un periodo sterile di 45 giorni), per l'ulteriore periodo di ritardo, e perciò dopo il 105° giorno dal termine previsto per la emissione del certificato di pagamento, ha calcolato gli interessi di mora, fissati annualmente con decreto ministeriale. Emesso il "certificato di pagamento", a partire dalla data di redazione del certificato, l'ente committente dispone di un periodo di 30 giorni entro il quale procedere ad effettuare il pagamento qualora viceversa vi sia stato un ritardo spettano all' impresa: gli interessi legali per i primi 60 giorni dopo i quali (cioè, dopo il 90° giorno successivo alla data di redazione del certificato di pagamento) maturano gli interessi di mora sino alla data del pagamento . Così operando ha quantificato in € 24.736,95 ( lire 47.897.415) gli interessi per il certificato in acconto. Per i certificati a saldo ai sensi dell'art.36: ha applicato gli interessi legali per i primi 60 giorni (successivi ad un periodo sterile di 120 giorni), per l'ulteriore periodo di ritardo, e perciò dopo il 180° giorno dal termine previsto per la emissione del certificato di pagamento, ha calcolato gli interessi di mora , fissati annualmente con decreto ministeriale. Emesso il "certificato di pagamento", considerato il periodo di 30 giorni, ha calcolato gli interessi legali per i primi 60 giorni dopo i quali (cioè dopo il 90° giorno successivo alla data di redazione del certificato di pagamento) ha conteggiato gli interessi di mora sino alla data del pagamento . Così operando ha quantificato in € 3.763,38 (ire 7.286.916) gli interessi per il certificato a saldo lavori …”;
e, in virtù del prospetto riepilogativo di p. 6, è stato accertato che:
“… Applicando i criteri di calcolo sopra descritti, il c.t.u. per il contratto d'appalto n. 1052 ha quantificato in € 28.500,33 (lire 55.184.331) gli interessi maturati dall'impresa sino alla data di pagamento delle fatture ...”;
è stato inoltre rilevato che:
“… L'importo di interessi di € 28.500,33, calcolato con gli artt. 35 e 36 , per effetto della mancata prestazione del consenso a loro imputazione a capitale, si è convertito in debito per sorte capitale, generando un credito per l'impresa alla data del 31/08/2024 pari ad € 104.752,21 …”.
In esito alle controdeduzioni rispetto alle superiori risultanze (compendiate nella bozza inviate alle parti), il C.t.u. riferiva ancora che: mentre parte attrice invitava il perito alla riliquidazione del credito di sua spettanza in melius, ossia auspicando che si tenesse conto dei seguenti rilievi:
“… 1) Calcolo degli interessi maturati alla data di pagamento delle fatture sull'intero importo delle fatture (sorte capitale comprensiva di Iva) per entrambi i contratti di appalto;
2) Calcolo degli interessi a partire dal 2013 con i tassi di cui al D. lgs 231/2000; 3) Calcolo degli interessi dalla data della domanda giudiziale, ovvero 01/01/2015, anche sugli interessi maturati a quella data …”;
parte convenuta, ex adverso, avvisava – auspicando implicitamente la revisione in minus del liquidato – che:
“… 1) con riguardo al contratto di appalto n. 989 non sono dovuti interessi di mora in quanto il mancato pagamento è imputabile al ritardo nell'emissione delle fatture da parte dell'impresa rispetto alla data dei certificati. In particolare, ha evidenziato che l'Impresa ha emesso e trasmesso all' Messina solamente in data 17.05.1995 entrambe CP_3 le fatture relative al contratto de quo, con notevole ritardo rispetto alla data del primo e ultimo certificato di pagamento e alla data del certificato di regolare esecuzione … la fattura n. 8/S relativa alla rata di saldo, come è stato chiarito nella sentenza della Corte D'appello di Messina Prima Sez. Civile non definitiva n. 419/2017 R.G. del 19/02/2024, è stata oggetto di un atto transattivo, con rinuncia da parte dell'impresa ad ogni onere aggiuntivo per interessi e rivalutazione …”; ed ancora:
“… 2) con riguardo al contratto di appalto n. 1052 ha evidenziato che la Direzione Lavori non ha potuto liquidare l'unico stato di avanzamento lavori emesso il 16//09/1992 in quanto i pagamenti potevano essere eseguiti solo dopo la registrazione del contratto d'appalto, avvenuta il 22/07/1993. Inoltre, ha evidenziato che le fatture 24/S (emessa il 31/08/1993) e 14/S (emessa il 31/12/1994) sono state trasmesse all' con raccomandate datate CP_2 rispettivamente 24/06/1995 e 09/02/1995 …”;
nonché ulteriormente che:
“… l'impresa per entrambi i contratti di appalto non ha emesso le fatture al momento dell'emissione dei certificati di pagamento e non avendo ravvisato violazioni nella tempistica dei pagamenti non sono dovuti gli intessi di mora …”;
osservando quindi:
quanti ai rilievi della parte appellante:
in ordine all'incremento auspicato sub 1), in virtù del conteggio degli interessi su una sorte capitale maggiorata di IVA:
“… Riguardo la richiesta del calcolo degli interessi sulla sorte capitale comprensiva di Iva, che parte attrice ha quantificato dalla data dei certificati di pagamento, il c.t., considerato che l'Iva costituisce una partita di giro ed è strettamente collegata all'emissione della fattura, ne può condividere il calcolo solo dalla data della fattura sino a quella dell'effettivo pagamento, così procedendo ha quantificato l'importo degli interessi sull'Iva in:
1) € 3.149,96 per il contratto d'appalto n. 1052, importo che aggiunto all'ammontare di € 28.500,33, quantificato nella prima parte della relazione, ha determinato un dovuto alla data del pagamento delle fatture di € 31.650,29 …
2) € 524,74 per il contratto d'appalto n. 989, importo che aggiunto all'importo di € 105.301,60 quantificato nella prima parte della relazione, ha determinato un dovuto alla data del pagamento delle fatture di € 105.826,34 …”;
in ordine all'invocata operatività sub 2) della variazione dei tassi, dal 2013, in conformità a quelli di cui al d. lgs. n. 231 del 2000, che:
“… seguendo i criteri di calcolo di parte attrice gli importi di interessi di € -31.650,29 (contratto n. 1052) e di € 105.826,34 (contratto n. 989) con l'applicazione a decorrere dal 1/01/2013 dei tassi d'interesse di cui al d. lgs. 231/2002 e per effetto della mancata prestazione del consenso a loro imputazione a capitale si sono convertiti in debito per sorte capitale generando un importo dovuto alla società alla data del 31/08/2024 di: 1. € 145.284,58 per il contratto d'appalto n. 1052 … 2. € 479.433,52 per il contratto n. 989 …”;
ed ancora:
quanto a quelli di parte convenuta:
“… con riguardo alla fattura 8/S che, essendo stata oggetto di un atto transattivo con espressa rinuncia da parte dell'impresa ad interessi e rivalutazione, dovrebbe essere esclusa dal conteggio di interessi di mora, così operando il calcolo degli oneri di mora per il contratto n. 989 anziché essere di € 479.433,52 sarà di € 454.555,50 …”.
*
Parte appellante, con gli scritti conclusionali:
- dichiarando di aderire alla “limitata” rettifica operata dal C.t.u. riguardo alla richiesta sub 1) del calcolo degli interessi sulla sorte capitale comprensiva di Iva (che, come sopra si è rilevato, il professionista officiato rettamente ha riconosciuto – in incremento rispetto alla previsione della bozza redatta – la loro liquidazione “ … solo dalla data della fattura sino a quella dell'effettivo pagamento …”); ha insistito tuttavia che le siano riconosciuti ulteriormente:
Pa
- l'importo di cui alla fattura;
- i maggiori importi liquidabili a titolo d'interessi moratori con impiego dei tassi previsti a decorrere dal 1/1/2013 in virtù del D. lgs. n. 231/2002, che ha sostituito i tassi di cui agli art. 35 e 36 DPR 1063/1962, asseritamente per la precettività di detto ius superveniens al dì della proposizione dalla domanda;
- la capitalizzazione, con decorrenza dal dì della domanda e fino al soddisfo, per gli interessi comunque riconoscibili come maturati fino alla detta data, ai sensi dell'art. 1283 C.C.;
ed in proposito, ad avviso della Corte:
- quanto alla prima pretesa, la stessa non è fondata, atteso che, come già rilevato e ritenuto in sede di sentenza non definitiva (in p. 11):
avendo la società odierna appellante dedotto che:
“… Si legge infatti nella seduta del C.D.A. del 30/05/2002, che ha autorizzato la sottoscrizione dell'accordo, e precisamente a pag. 4 (vd. produzione controparte) che gli interessi ai quali l'impresa ha dichiarato di Pt_1 rinunziare ammontano a £.232.998.192 per quel che attiene le somme maturate sulle fatture di cui all'allegato A, delle quali come detto in relazione al contratto 989/1991 fa parte la sola 8 S, ed a £.194.198.185 sulle somme di cui all'allegato b ( lavori di somma urgenza commissionati con ordine di servizio e non regolarizzati contrattualmente) nessuna delle quali relativa ai rapporti contrattuali dedotti in questa sede. Ancor più chiaramente a pag. 32 della produzione avversaria ove si specificano meglio gli importi da liquidare alla ditta merge chiaramente che la rinunzia agli interessi relativa al contratto 989/1991 ammonta a complessive Pt_1 Pa
£.11.509.567 e sono quelli maturati sulle fatture del 17/05/1991 per £.21.503.025 e 79S per £.
4.300.605 del 3/12/1998 relativa all'IVA sulla predetta fattura. In conclusione, gli importi creditori vantati a titolo di interessi in questa sede sul contratto 989/91 che sono quelli conseguenti al ritardato pagamento della fattura 5/S, non hanno nulla a che vedere con quanto formante oggetto della predetta transazione …”;
doveva darsi atto che:
“… la rinuncia alle voci di credito vertenti interessi che l'impresa intendeva offrire per conseguire la transazione de qua era stata formalizzata con nota del 2.8.2000 a firma dell'avv. con analitica Controparte_4 ripartizione rispetto alle prestazioni contrattuali riassunte dal funzionario delegato dell'ente committente nei due schemi allegati (“A” e “B”); il contratto n. 989 era stato stipulato in data 4.3.1991; il contratto n. 1052 era stato stipulato in data 12.7.1993; la sola fattura rilevante per questo giudizio – id est, la 8/s del 17.5.1991 (che è stata indicata come tale dalla difesa della parte appellata e confermata da quella di parte appellante come effettivamente pertinente ai lavori di cui al citato contratto n. 989) – risulta esser stata compresa tra i crediti vantati con i decreti ingiuntivi;
le deduzioni di parte appellante circa l'estraneità di detto credito rispetto a quelli azionati con la domanda di prime cure non sono state contestate da controparte;
dunque, può darsi per certo che la superiore fattura non è stata ivi azionata;
sicché non v'è luogo per riconoscere fondamento in fatto all'eccepita estinzione (peraltro, solo parziale) per transazione del credito vantato da parte appellante …”;
ossia, che la domanda che oggi ne occupa ineriva la sola fattura 5/S (e non anche la 8/S);
- quanto alla seconda pretesa, che la stessa è parimenti infondata, poiché: pur ferma la continuità di disciplina recata prima dal d. lgs. n. 231 del 2002 e poi dalle modifiche al medesimo introdotte con il d. lgs. n. 192 del 2012;
l'applicabilità retroattiva della prima delle dette fonti normative a contratti stipulati prima della sua entrata in vigore va esclusa in ragione del dictum espresso del comma 1 dell'art. 11 del d. lgs. cit., secondo cui “… Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002 …”, pacifica essendo la risalenza degli appalti de quibus al 1991 ed al 1993;
- quanto all'ultima pretesa, che: è pur vero, in diritto, che, come riconosciuto da Cass.
Sez. I, ordinanza n. 31468 del 5/12/2018:
«… A tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio n. 1063 del 1962, (operante "ratione temporis"), è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'art. 1283 c.c., dovendo escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stato adempiuto il debito principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, C.C. ...»;
tuttavia, anche per simili ragioni creditorie non è dato derogare al principio della domanda, secondo i dicta già da lungi espressi al riguardo in materia d'interessi moratori in appalto d'opere pubbliche in sede di legittimità da:
Sez. I, nella sentenza n. 15838 del 14/12/2001:
«… La domanda giudiziale tesa alla corresponsione degli interessi moratori, il diritto al cui pagamento è previsto in favore dell'appaltatore dagli art. 35 e 36 del d.P.R. n. 1063/1962 che detta disciplina in materia di appalti pubblici, non si estende al pagamento anche degli interessi anatocistici essendo necessario, secondo l'espressa previsione contenuta nell'art. 1283 cod. civ., che la richiesta della loro corresponsione sia formulata con specifica domanda, autonoma e distinta da quelli relativa gli interessi principali, avendo il legislatore limitato il particolare fenomeno della conversione dell'interesse in bene capitale che produce a sua volta frutti civili, circoscrivendolo nei limiti posti dalla norma generale citata …»;
Sez. V, nella sentenza n. 4830 del 10/3/2004 (ribadita dalla successiva n. 15695 del 2017):
«… Dal principio stabilito nell'art. 1283 cod. civ., secondo cui dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi>, consegue che il giudice può condannare al pagamento degli interessi sugli interessi solo se si sia accertato che alla data della domanda giudiziale erano già scaduti gli interessi principali (sui quali calcolare gli interessi secondari), e cioè che il debito era esigibile e che il debitore era in mora, e che vi sia una specifica domanda giudiziale del creditore o la stipula di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi …»;
- parimenti va disattesa, in diritto, l'eccezione residua di parte appellata circa l'asserita non spettanza d'interessi moratori per l'omessa previa fatturazione delle pretese vantate, concordandosi con l'indirizzo (risalente, ma più non mutato in seguito) di Cass. Sez. I, sentenza n. 14465 del 29/7/2004, secondo cui:
«… La subordinazione dei pagamenti da parte dello Stato all'obbligo della previa fatturazione (nella specie: per corrispettivi di opere in appalto pubblico) va esclusa anche alla luce della nuova disciplina di attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, contenuta nel D. Lgs. n. 231 del 2002, che ha dettato una minuziosa disciplina della decorrenza degli interessi moratori stabilendone la automatica decorrenza (senza la necessità della costituzione in mora del debitore) alla scadenza del termine legale, variamente individuato, con riferimento ad una pluralità di fatti, quali la data di ricevimento della fattura da parte del debitore, o quella di ricevimento , o quella di altri eventi (ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi o dell'accettazione o della verifica ai fini della conformità delle merci o dei servizi rispetto alle previsioni contrattuali), finanche quando ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento> (art. 4) …»; ed infatti, come funditus e persuasivamente ben chiarito in motivazione:
«… 2.1.1. Si assume, col primo profilo, che l'art. 6, comma quinto, del d. P. R. n. 633 del 1972, sancirebbe l'obbligo della preventiva fatturazione nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Ma questa Corte ha già confutato tale linea di pensiero ed ha stabilito (Cassazione n. 7308 del 2000 e 3121 del 2002), con ragionamento pienamente condivisibile, ribadito in questa 'sede ove non ha formato oggetto di specifiche critiche o di domande di riesame, che deve escludersi l'esistenza nell'ordinamento generale di un principio secondo cui i pagamenti da parte dello Stato, per corrispettivi di opere in appalto pubblico, siano subordinati alla previa fatturazione. Tale principio non può desumersi, infatti, né dall'art. 277 del R.D. n. 827 del 1924 (regolamento sulla contabilità dello Stato), che non fa alcun riferimento né implicito, né esplicito alla necessità della fatturazione quale condizione di esigibilità dei crediti verso lo Stato, né dagli artt. 6 e 21 del d. P. R. n. 633 del 1972, per i quali ultimi l'obbligo della fatturazione non sorge prima del pagamento del compenso. Sotto questo secondo profilo, va osservato che, se l'obbligo della fatturazione sorge indipendentemente dall'obbligo del dell'imposta, nella determinazione del anche pagamento compenso relativo alla cessione del bene o alla prestazione del servizio (con riguardo alle cessioni non soggette ad imposta o non imponibili: art. 21, comma 6, d. P. R. n. 633 del 1972), l'adempimento fiscale non incide sulla scadenza dell'obbligazione, sia con riguardo ai debitori privati sia con riferimento amministrazioni pubbliche, attenendo a diverso autonomo momento, relativo ai rapporti tra costoro e il Fisco, com'è provato dalla previsione di sanzioni per la violazione dell'obbligo di fatturazione da parte di colui che effettua operazioni imponibili senza emettere la fattura (essendo obbligato ad emetterla) e dalla sussistenza di specifichi obblighi sussidiari da parte del cessionario o del committente, tenuti alla regolarizzazione dell'operazione secondo le modalità stabilite dall'art. 41, comma 5, d. P. R. n. 633 cit. (nel testo applicabile ratione temporis). Senza dire della nuova disciplina dettata, in attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (D. Lgs. n. 31 del 9 ottobre 2002) che, per quanto non applicabile al caso esaminato (relativo a contratto concluso anteriormente all'8 agosto 2002: v. art. 11, comma 1), ha dettato una minuziosa disciplina della decorrenza degli interessi moratori stabilendone la automatica decorrenza (senza la necessità della costituzione in mora del debitore) alla scadenza del termine legale, variamente individuato, con riferimento alla data di ricevimento della fattura da parte del debitore, o in relazione al ricevimento richiesta equivalente di pagamento>, o ad altri eventi (ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi o dell'accettazione o della verifica ai fini della conformità delle merci o dei servizi rispetto alle previsioni contrattuali), finanche quando pagamento> (art. 4). Tali previsioni, infatti, illustrano una evoluzione tendenziale della legislazione che mira a incentivare (attraverso sanzioni automatiche, di natura monetaria) il pagamento delle somme dovute nell'ambito delle cd. transazioni commerciali (e cioè nell'ambito dei contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, relative a cessioni o consegne di merci ovvero a prestazioni di servizi, nel cui novero va incluso anche l'appalto pubblico) nel termine generale (salvo speciali discipline) di trenta giorni a partire da un evento qualificato. Esso può certo essere riferito alla data di ricevimento della fattura, ma non impone che la fatturazione sia condicio sine qua non per l'adempimento …»;
sicché, e conclusivamente, potranno riconoscersi a parte appellante i seguenti importi:
contratto n. 989: per sorte capitale (id est, interessi moratori maturati fino al 5.7.1995 con esclusione della componente creditizia corrispondente alla fattura 8/S ed inclusione di quella inerente all'IVA corrisposta), euro 99.848,47; per gli interessi maturati sulla prima componente di detto importo fino al 31.8.2024, euro 263.098,47; totale euro 362.946,94;
contratto n. 1052: per sorte capitale (id est, interessi moratori maturati fino al 31.7.1995 pari ad euro con inclusione in esso della ulteriore componente creditizia inerente all'IVA corrisposta, pari ad euro
3.149,96), euro 31.650,29; per gli interessi maturati sulla prima componente di detto importo fino al 31.8.2024, euro
107.902,17; spetteranno inoltre alla parte appellante gli ulteriori importi per interessi, ai medesimi tassi di cui sopra, maturati sulla finale sorte di euro 470.849,11 ut supra liquidata dal 1.9.2024 al dì della presente pronuncia, nonché da questa e fino all'effettivo soddisfo sul saldo che ne risulterà interessi al tasso di legge.
*
Consegue alla soccombenza ut supra declaranda la condanna della parte appellata alla rifusione in favore di controparte delle spese processuali del giudizio, liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
condividendosi da parte di questa Corte il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez.
VI–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
«… In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …»;
spese liquidate nei termini seguenti:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
primo grado:
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: da € 260.001 a 520.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 3.544,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.338,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 5.206,00
fase decisionale, valore medio: € 6.164,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 2.587,80 totale € 19.839,80
secondo grado: Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: da € 260.001 a 520.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00 fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00 fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.880,00 fase decisionale, valore medio: € 7.298,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 3.017,85 totale € 23.136,85
importi entrambi successivamente dimidiati come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ancorché al minimo, per le prime cure, attesane la marginalità;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento
è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della circoscritta rilevanza in diritto delle questioni poste in giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato in data 26.5.2017 avverso l'ordinanza del Tribunale Civile di Messina–Sezione Prima–Ufficio del Giudice Unico emessa senza numero in data 27.4.2017-2.5.2017 nel procedimento già iscritto al n. 147772015
RGAC; appello proposto da: Ing. in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_1 nei confronti di:
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1 nonché sull'appello incidentale proposto da parte appellata con l'atto di costituzione del 22.9.2017; così provvede:
1) in accoglimento dell'appello principale ed in rigetto di quello incidentale ed in conseguente ulteriore riforma dell'impugnata sentenza:
1.1) in accoglimento della domanda proposta con atto iscritto a ruolo in data 19.3.2015 nel procedimento iscritto al n. 1477/2015 RGAC davanti al Tribunale Civile di Messina da Ing.
in persona del legale rappresentante pro tempore: Parte_1
1.2) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1 pagamento in favore di Ing. in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore dell'importo di euro 470.849,11, oltre interessi come in motivazione sul detto importo dal 1.9.2024 al dì della presente pronuncia, nonché ulteriormente sul saldo che ne risulterà interessi al tasso di legge da questa pronuncia fino all'effettivo soddisfo;
1.3) condanna ancora l' alla rifusione in favore di controparte delle spese di Controparte_1 lite del grado, che liquida in complessivi euro 9.919,90 per onorario, oltre esborsi come per tabulas ed ulteriormente accessori come per legge;
2) condanna ancora parte appellata alla rifusione in favore di controparte delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 11.568,425 per onorario, oltre esborsi come per tabulas ed ulteriormente accessori come per legge;
ponendo altresì in via definitiva a carico della parte soccombente il costo della consulenza tecnica d'ufficio;
3) dà atto che la parte appellante incidentale, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito … “ della presente pronuncia.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 23.9.2025
Il Presidente (dott. Massimo GULLINO)
Il Consigliere estensore
(dott. Augusto SABATINI)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Massimo GULLINO presidente;
dott. Augusto SABATINI, consigliere relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 419/2017 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno
25.11.2024 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, e vertente
TRA
Ing. in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_1
p. IVA: P.IVA_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. ARMELLINI Claudio del foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Messina (via
Centonze n. 95); pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore; Controparte_1 codice fiscale e p. IVA: P.IVA_2 parte rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato–Sez. di Messina ed elettivamente domiciliata presso la sede della medesima in Messina (via dei Mille is. 221); pec: ; Email_2
APPELLATA–APPELLANTE INCIDENTALE
avente ad oggetto: pagamento corrispettivi appalto oo.pp. (interessi moratori).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… 1) Ritenere e dichiarare che l'impresa appellante e creditrice dell' , e per l'effetto Controparte_1 condannarla al relativo pagamento, degli importi creditori che seguono, o dei diversi che saranno accertati, dovuti a titolo di sorte capitale residua, ai sensi per gli effetti dell'art.1194 c.c., ed interessi ex. art. 35 e 36 D.P.R. 1063/1962,
o integralmente a titolo di interessi ex. art. 35 e 36 D.P.R. 1063/1962: A) €.145.284,58 oltre interessi ex. Dlgs 231/2002 nonché ex art 1283c.c dal 1/10/2024 al soddisfo, in forza del contratto 1052/1993; B) €479.433,52 oltre interessi ex. Dlgs 231/2002 nonché ex art 1283c.c dal 1/10/2024 al soddisfo, in forza del contratto 989/1991 …”.
Per parte appellata ed appellante incidentale:
“… a) rigettare con qualsivoglia statuizione rigettare le domande proposte da controparte;
b) condannare controparte al pagamento di spese e compensi del giudizio ...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 26.5.2017, la società Ing. Parte_1 conveniva in giudizio davanti a questa Corte l' , proponendo Controparte_1 appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter C.P.C. senza numero del 27.4.2017-2.5.2017, emessa dal Tribunale Civile di Messina–Sezione Prima–Ufficio del Giudice Unico, nel procedimento già iscritto al n. 1477/2015 RGAC.
A seguito della costituzione del detto ente, con appello incidentale depositato in modalità telematica in data 22.9.2017, intervenivano da parte di questa Corte in data 19.2.2024:
1) sentenza non definitiva n.160/2024 (cui si fa rinvio, per le questioni in merito già ivi definitive) che statuiva:
“… 1) in accoglimento dell'appello principale ed in rigetto di quello incidentale sub 5. e sub 6. ed in conseguente riforma dell'impugnata ordinanza: 1.1) rigetta le eccezioni d'estinzione totale per rinuncia e d'estinzione parziale per transazione formulate dall' in riferimento alle domande concernenti gli interessi per ritardato Controparte_1 pagamento delle prestazioni relative ai contratti nn. 1052 e 989 meglio specificati in parte motiva azionate da Ing. nel procedimento iscritto al n. 1477/2015 RGAC davanti al Tribunale Civile di Messina- Parte_1 Sezione Prima;
1.2) rigetta, ancora, l'eccezione di decadenza per mancata apposizione delle relative riserve nel registro di contabilità oggi reiterata sub 5. dall' ; Controparte_1
2) dispone procedersi oltre nel giudizio come da separata contestuale ordinanza, riservando all'esito di provvedere sui motivi di doglianza ancora pendenti di cui agli appelli retro richiamati …”;
2) contestuale ordinanza di rimessione sul ruolo della lite, con conferimento d'incarico peritale alla dott.ssa per: Persona_1
“…
1. la ricostruzione delle vicende contabili di cui ai contratti n. 989 e 1052 per cui è processo;
2. l'individuazione, per ognuno dei predetti contratti, dei singoli certificati di pagamento emessi per gli acconti e per le rate di saldo, calcolando per l'effetto – in ragione dell'epoca di loro emissione, rispetto a quella d'insorgenza dei crediti relativi
– gli interessi maturati e maturandi per la mora decorsa fino all'espletamento del corrente mandato, ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.P.R. n. 1063 del 1962 …”;
Il 12.3.2024 seguiva riserva d'impugnazione avverso la sentenza parziale e di nomina del proprio
CTP da parte dell' , in persona del Rettore pro tempore. Controparte_1
La Corte, con ordinanza del 7.6.2024, in accoglimento dell'istanza depositata il 30.5.2024 dal c.t.u. designato, concedeva proroga del dies ad quem per l'espletamento del mandato e rimetteva le parti al prosieguo dell'udienza, nonché per l'eventuale precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.9.2024.
Rimesse le parti ulteriormente all'udienza del 25.11.2024, ivi – in esito a deposito in modalità telematica di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. nelle date del 4 e 21.11.2024 – la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini di rito ai sensi dell'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 17.2.2025).
*
In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica:
mentre parte appellante (con atti depositati in modalità telematica in data 16.1.2025 e
6.2.2025) rilevava che:
a) “… correttamente il consulente non ha tenuto conto della imputabilità del ritardo nei pagamenti all'impresa in ragione della data di emissione delle fatture del contratto 989/81, che è evidentemente avvenuta allorquando gli importi dei certificati di pagamento sono stati approvati dall'Ufficio di Ragioneria dell'Ateneo, e comunicati all'impresa in vista del pagamento. Al riguardo giova in primis muovere dall'insussistenza del principio della preventiva fatturazione negli appalti pubblici, atteso che scatta nei confronti della p.a., inadempiente rispetto ai termini contrattuali di pagamento, la mora ex re, a prescindere dall'invio della relativa fattura da parte dell'appaltatore. Si deve escludere l'esistenza nell'ordinamento di un principio secondo cui i pagamenti per corrispettivi di opere in appalto pubblico siano subordinati alla previa fatturazione: un principio in tal senso non può infatti desumersi né dall'art. 277 R.D. 23 maggio 1924 n. 827, che non subordina alla previa fatturazione quale condizione di esigibilità di crediti verso lo Stato, né dagli artt. 6 e 21 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, per i quali l'obbligo della fatturazione non sorge prima del pagamento dei compenso. (Cassazione civile n. 3121, 2002, 1, 259) …”; b) “… Nella specie a tenore del contratto, all'art. 4, che fa rimando all'art 12 dell'allegato CSA, era previsto che i pagamenti in acconto dovevano avvenire già al raggiungimento di uno stato di avanzamento lavori del 30% e la sistematica violazione di dette previsioni ha comportato la mora dell'Ateneo. Nessuna previsione contrattuale deroga al superiore principio, della non necessità della preventiva fatturazione, non essendo comunque dato rinvenire, da nessuna previsione contrattuale, che il pagamento del corrispettivo sia condizionato alla preventiva emissione della fattura. D'altronde se così non fosse e si aderisse al ragionamento della difesa dell'Ateneo, si verrebbero a violare le previsioni inderogabili di cui agli artt. 35 e 36 del capitolato generale (DPR 1063/1962) e art. 4 l.741/1981, secondo il quale sono nulli i patti contrari o in deroga. L'esigibilità dei pagamenti resta condizionata al solo stato d'avanzamento dei lavori e non all'emissione delle fatture che l'impresa ha evidentemente emesso allorquando l' ha comunicato di essere pronto a procedere con i pagamenti, non CP_2 potendo pretendersi che le emettesse prima, dovendo anticipare il pagamento della relativa IVA. In detto contesto prudenzialmente il CTU ha così quantificato gli interessi a partire dalla fine dei lavori avvenuta in data 27/3/1991
...”;
c) “… per quel che attiene poi la fattura 8 S relativa al contratto 989/1991 va evidenziato come la sentenza parziale n. 160/2024 abbia già acclarato l'estraneità degli importi creditori tutti azionati all'atto transattivo intervenuto nel 2000. Anche sull'importo portato dalla fattura 8 S sono dovuti gli interessi, e pertanto resta confermato l'importo di € 479.433,52 determinato dal CTU, senza decurtare gli interessi sulla fattura 8 S …”;
d) non sarebbe condivisibile l'assunto di parte appellata secondo cui il ritardo nei pagamenti inerenti al contratto n. 1052 sarebbe imputabile al fatto che la consegna dei lavori sarebbe avvenuta in via anticipata ex art. 337 L. 2248/1865 e che la stipula del contratto si sarebbe verificata solo il 22.7.1993. L'amministrazione, in seguito alla consegna anticipata dei lavori, avrebbe dovuto stipulare il contratto e registrarlo presso la Corte dei Conti non oltre il termine di 45 giorni dalla consegna;
nel caso di specie, attesa la consegna dei lavori il 17.6.2022, l'amministrazione avrebbe formalizzato il contratto oltre un anno dopo la consegna, prevedendo all'art. 3 che i pagamenti in acconto si sarebbero dovuti effettuare in corso d'opera, al maturare degli stati di avanzamento pari al 10 % dell'intero importo;
mentre all'art. 2 del contratto avrebbe fatto espresso rimando alle condizioni stabilite nel D.P.R.
1063/1962; e) “... Non meno risibile che il ritardo nel pagamento sia dipeso dal fatto che l'impresa, con nota di credito 25 S, abbia rettificato la fattura 23 S, essendosi trattato di una rettifica di appena £. 423.340, su oltre 200 milioni delle vecchie lire, intervenuta a distanza di appena dieci giorni (10/9/1993) dalla fattura 23 S rettificata del 31/8/1993. È evidente quindi che, se a fronte del certificato di ultimazione dei lavori del 15/9/1992, l' abbia impiegato CP_2 quasi tre anni per la redazione del certificato di regolare esecuzione del 23/1/1995 a seguito del quale è seguito, finalmente, il pagamento del corrispettivo, ci sia ben poco da discettare sull'imputabilità e responsabilità del ritardo in capo al medesimo. Rammentiamo che l'impresa, a fronte dei lavori eseguiti, allorquando si è finalmente pervenuti alla stipula del contratto (12/7/1993) ha emesso n° 3 fatture (già prodotte in primo grado, unitamente alle contabili bancarie che provano la data di pagamento) rispettivamente dei seguenti importi, che sono state pagate per come segue: a) fattura n.ro 23 S del 31/8/1993 di £.169.285.820, pari ad €. 87.411,48, oltre Iva pagata in data 8/3/1995; b) fattura n.ro 24 S del 31/8/1993 per £. 9.850.000, pari ad €. 5.087,10, oltre IVA, pagata in data 31/7/1995; c) fattura n.ro 14 S per £. 19.233.120, pari ad €. 9.933,08, pagata in data 2/6/1995. Questo ritardo non può imputarsi alla mancata tempestiva stipula del contratto, cagionata dalla disfunzione dell'Ateneo, o al fatto che è intervenuta una nota di credito di circa 400 mila lire dopo 10 gg dall'emissione della fattura rettificata di un importo di circa 170 milioni delle vecchie lire, e correttamente il CTU ha prudenzialmente fissato nella data di ultimazione dei lavori il dies a quo della mora ...”;
di contro, parte appellata (con comparsa depositata il 17.12.2024) asseriva ulteriormente ex adverso che:
- il C.T.U. non avrebbe considerato le osservazioni della parte convenuta, atteso che:
Pa
“... • non tiene conto, nei conteggi relativi al contratto 1052, della nota di credito n.2 del 10/9/1993 di £ 503.537 che corregge in riduzione la fattura n.23/S del 31/8/1993 di £ 169.289.820; • parimenti, appare ingiustificata la quantificazione degli interessi per la fattura di saldo 8/S del contratto 989 che è stata oggetto di atto transattivo, per la quale l'Impresa non ha chiesto il riconoscimento degli interessi medesimi;
• appare, altresì, erronea la valutazione dell'arco temporale di riferimento per il calcolo degli interessi che dovrebbero, invece, decorrere dalla emissione della fattura…”;
- “... per il contratto 1052, si insiste sulla tesi secondo cui l'arco temporale degli interessi relativi non può decorrere dalla data di ultimazione dei lavori (15/9/1992), data antecedente quella di registrazione del contratto (22/7/2023) poiché la consegna degli stessi è avvenuta sotto le riserve di legge ex art. 337 L. 2248/1865, come chiaramente indicato alla fine della prima pagina del verbale (allegato n. 10 della consulenza). Pertanto, solamente dopo il perfezionamento del contratto, potevano essere effettuati i pagamenti, in quanto, solo dopo quel momento si poteva perfezionare il diritto dell'appaltatore al corrispettivo, ai sensi dell'art. 1665 cod. civ. ...”;
- “... nel conteggio degli interessi su IVA per l'appalto 1052, richiesti da parte attrice, il C.T.U. non ha tenuto conto della nota di credito n.25/S del 10/9/1993 di £ 503.537 che riduce ovviamente gli importi IVA posti a base del calcolo degli interessi e non ha, peraltro, nemmeno considerato la data effettiva della ricezione in arrivo delle fatture agli atti di , documentata dalle note raccomandate di trasmissione allegate alla perizia di parte ...”. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte con sentenza non definitiva n. 160/2024 ha accolto l'appello principale e ha rigettato quello incidentale sub 5. e sub 6., rimettendo la decisione al prosieguo per la liquidazione del quantum di spettanza della parte appellante nonché sui restanti motivi d'appello incidentale, id est sulle questioni sub 7. e sub 8. (di quella sub 9. non deve compiersi alcuna ricognizione, esulando dalla materia oggetto dell'appello il cd. contratto n. 1014), così richiamate di seguito (nei sensi già sintetizzati dalla pronuncia di prime cure come rivenienti dagli scritti difensivi della resistente ): CP_1
sub 7.:
“… per il contratto n. 1052 nei certificati di regolare esecuzione era stata indicata la data dei pagamenti avvenuti in data anteriore rispetto a quanto indicato dalla ricorrente …“; sub 8.:
“… In ordine alla pretesa non imputabilità dei pagamenti per intero alla sorte capitale, affermava che, in mancanza di specifica richiesta, l'imputazione doveva concernere le somme di cui ai certificati di pagamento …”;
questioni sulle quali il primo Giudice non aveva statuito.
* Sul relativo merito va premesso che ai rapporti scaturenti dall'appalto in esame si applicano gli art. 35 e 36 del D.P.R. 1063/1962 (espressamente richiamato dall'art. 2 del contratto) che regolamentano il meccanismo degli interessi dovuti dall'amministrazione appaltante all'impresa esecutrice dei lavori per il ritardo nel pagamento delle rate di acconto o di saldo, con le integrazioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1981, n. 471; più segnatamente, l'art. 35 recita testualmente:
“… qualora il certificato di pagamento delle rate in acconto non sia emesso, per mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori o per qualsiasi altro motivo attribuito all'Amministrazione, entro i termini di cui al comma 2 del precedente art. 33, spettano all'appaltatore gli interessi legali sulle somme dovute fino alla data di emissione del detto certificato. Qualora tale emissione ritardi ancora per oltre 90 giorni, dal giorno successivo a tale scadenza è dovuto l'interesse di mora pari all'interesse praticato dagli istituti di credito di diritto pubblico o dalle banche di interesse nazionale, in applicazione di disposizioni o accordi disciplinanti il mercato nazionale del denaro, a norma del RD-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni. La misura di tale interesse è accertata annualmente con decreto dei Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici.
2. Qualora l'emissione del titolo di spesa a favore dell'appaltatore sia ritardata oltre 30 giorni dall'emissione del certificato di acconto, spettano all'appaltatore stesso gli interessi legali sulla somma dovuta dallo spirare del termine anzidetto e fino alla data di emissione del titolo di spesa. Ove tale emissione ritardi ancora per oltre 90 giorni, sono dovuti gli interessi moratori computati a norma del comma precedente.
3. Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art 1224, 2° comma, del codice civile.
4. Trascorsi i termini di cui sopra o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore, ferma restando la corresponsione degli interessi di cui ai precedenti commi, ha facoltà, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere a norma dell'art 44, il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto”;
con l'avvertenza per cui il termine di cui al secondo comma è stato poi ridotto a 60 giorni dall'art 4 della L. 10 dicembre 1981, n. 741;
mentre l'art. 36 prescrive che l'emissione del titolo di pagamento della rata di saldo comprensiva delle ritenute deve essere effettuata nel termine di 120 giorni dalla data del certificato di collaudo o comunque dalla data in cui doveva essere rilasciato tale certificato. Qualora
l'emissione del titolo di pagamento della rata di saldo, comprensiva delle ritenute, sia ritardata per più di 120 giorni dalla data del certificato di collaudo (o dalla data in cui tale certificato doveva essere emesso) spettano all'appaltatore gli interessi legali sulla rata medesima a partire dal giorno successivo a tale scadenza fino al giorno dell'emissione del titolo di pagamento. Se l'emissione del titolo di pagamento ritarda ancora per oltre 90 giorni, sono dovuti dal giorno successivo gli interessi moratori computati a norma del primo comma dell'art. 35.
Ciò posto, in primis rileva questa Corte, nei limiti della cognizione di merito che oggi le compete, che, per quanto emerge dagli accertamenti delegati al C.t.u. officiato (come dalla relazione del medesimo in atti):
in relazione al contratto n. 989/1991:
“… in data 04/03/1991 è stato stipulato il contratto … in data 27/03/1991 l' ha certificato l'ultimazione dei CP_1 lavori;
in data 13/12/1991 l' ha rilasciato il certificato di regolare esecuzione dei lavori …”; CP_1
“… 1) il certificato di pagamento n. 1 emesso il 09/05/1991, a firma del direttore dei lavori incaricato dall' , CP_1 attesta l'importo di lire 369.300.000 da corrispondere all'impresa come acconto per la realizzazione degli impianti di cui al contratto d'appalto ; 2) il documento datato 13/06/1991, attestante lo stato finale dei lavori, evidenzia che i lavori sono stati ultimati il 27/03/1991 e che l'importo finale complessivo da corrispondere all'impresa per gli impianti realizzati è di lire 390.083.025; 3) la società , a fronte di questo appalto , ha emesso due fatture : la fattura n. 7/S in data 17/05/1995 per un importo di lire 439.467.000 (di cui lire 369.300.000 come imponibile e lire 70.167.000 per Iva); la fattura n. 8/S in data 17/05/1995 per un importo di lire 25.588.600 (di cui lire 21.503.025 come imponibile e lire 4.085.575 per Iva); 4) l' ha pagato le fatture 7/S e 8/S in data 05/07/1995 …”; CP_1
per la liquidazione del debito pretendibile dall'impresa il C.t.u. ha riferito che:
“… Individuati i certificati in acconto ed a saldo (…) ha computato gli interessi a norma degli artt.35 e 36 del DPR. 1063/1962. Per poterli quantificare ha considerato la data di fine lavori del 27/03/1991, quella del 09/05/1991 del certificato in acconto (emesso nei 45 giorni dal fine lavori) e la data del 13/12/1991 del certificato di regolare esecuzione dei lavori. Per i certificati in acconto ai sensi dell'art.35: A partire dalla data di redazione del certificato, l'ente committente dispone di un periodo di 30 giorni entro il quale procedere ad effettuare il pagamento qualora viceversa vi sia stato un ritardo spettano all'impresa: gli interessi legali per i primi 60 giorni dopo i quali (cioè, dopo il 90° giorno successivo alla data di redazione del certificato di pagamento) maturano gli interessi di mora sino alla data del pagamento. Così operando ha quantificato in € 99.848,47 gli interessi dovuti per il certificato in acconto. Per i certificati a saldo ai sensi dell'art.36: ha applicato gli interessi legali per i primi 60 giorni ( successivi ad un periodo sterile di 120 giorni ) , per l'ulteriore periodo di ritardo, e perciò dopo il 180° giorno dal termine previsto per la emissione del certificato di pagamento, ha calcolato gli interessi di mora , fissati annualmente con decreto ministeriale. Emesso il "certificato di pagamento", considerato il periodo di 30 giorni, ha calcolato gli interessi legali per i primi 60 giorni dopo i quali (cioè dopo il 90° giorno successivo alla data di redazione del certificato di pagamento) ha conteggiato gli interessi di mora sino alla data del pagamento . Così operando ha quantificato in € 5.453,13 gli interessi per il certificato a saldo lavori …”;
e, in virtù del prospetto riepilogativo di p. 9, è stato accertato che:
“… Applicando i criteri di calcolo sopra descritti, il c.t.u. ha quantificato in € 105.301,60 (lire 203.892.329) gli interessi maturati dall'impresa sino alla data di pagamento delle fatture …”;
è stato inoltre rilevato che:
“… L'importo di interessi di € 105.301,60, calcolato con gli artt.35 e 36 , per effetto della mancata prestazione del consenso a loro imputazione a capitale, si è convertito in debito per sorte capitale , generando un credito per l'impresa alla data del 31/08/2024 pari ad € 382.810,79 …”;
in relazione al contratto n. 1052/1993:
“… 1) il certificato di pagamento n. 1 emesso il 10/09/1993, a firma del direttore dei lavori incaricato dall' , CP_1 attesta l'importo di lire 168.866.680 da corrispondere all'impresa come I rata per la realizzazione degli impianti di cui al contratto d'appalto; 2) il documento datato 16/09/1993 attestante lo stato finale dei lavori evidenzia che i lavori sono stati ultimati il 17/09/1992 e che l'importo finale complessivo da corrispondere all'impresa per gli impianti realizzati è di lire 197.949.800 (difatti oltre l'ammontare di lire 188.096.800 pattuito in contratto è dovuto un ulteriore importo di lire 9.850.00 per lavori ordinati dalla D.L); nello stesso documento si è evidenziato che è pari a lire 29.083.120 la differenza da corrispondere all'impresa al netto del certificato n. 1 in acconto (emesso per lire 168.866.680); 3) la società, a fronte di questo appalto, ha emesso tre fatture: la fattura n.23/S in data 31/08/1993 per un importo di lire 201.454.896 (di cui lire 169.289.820 come imponibile e lire 32.165.066 per Iva); la fattura n.24/S del 31/08/1993 per un importo di lire 11.721.500 (di cui lire 9.850.000 come imponibile e lire 1.871.500 per Iva); la fattura n.14/S del 31/12/1994 per lire 22.887,413 (di cui lire 19.233.120 come imponibile e lire 3.654.293 per Iva); 4) l'Università ha pagato la fattura 23/S in data 08/03/1995, la fattura n.14/S in data 02/06/1995 ed infine la fattura 24/S il 31/07/1995 …”; per la liquidazione del debito pretendibile dall'impresa il C.t.u. ha riferito – simmetricamente rispetto all'altro contratto in riesame – che:
“… Individuati i certificati in acconto ed a saldo (…) ha computato gli interessi a norma degli artt. 35 e 36 del DPR. 1063/1962. Per poterli quantificare ha considerato il 15/09/1992, data di fine dei lavori, ed i certificati in acconto ed a saldo che sono stati emessi oltre i 45 giorni. Per i certificati in acconto ai sensi dell'art.35: ha applicato gli interessi legali per i primi 60 giorni (successivi ad un periodo sterile di 45 giorni), per l'ulteriore periodo di ritardo, e perciò dopo il 105° giorno dal termine previsto per la emissione del certificato di pagamento, ha calcolato gli interessi di mora, fissati annualmente con decreto ministeriale. Emesso il "certificato di pagamento", a partire dalla data di redazione del certificato, l'ente committente dispone di un periodo di 30 giorni entro il quale procedere ad effettuare il pagamento qualora viceversa vi sia stato un ritardo spettano all' impresa: gli interessi legali per i primi 60 giorni dopo i quali (cioè, dopo il 90° giorno successivo alla data di redazione del certificato di pagamento) maturano gli interessi di mora sino alla data del pagamento . Così operando ha quantificato in € 24.736,95 ( lire 47.897.415) gli interessi per il certificato in acconto. Per i certificati a saldo ai sensi dell'art.36: ha applicato gli interessi legali per i primi 60 giorni (successivi ad un periodo sterile di 120 giorni), per l'ulteriore periodo di ritardo, e perciò dopo il 180° giorno dal termine previsto per la emissione del certificato di pagamento, ha calcolato gli interessi di mora , fissati annualmente con decreto ministeriale. Emesso il "certificato di pagamento", considerato il periodo di 30 giorni, ha calcolato gli interessi legali per i primi 60 giorni dopo i quali (cioè dopo il 90° giorno successivo alla data di redazione del certificato di pagamento) ha conteggiato gli interessi di mora sino alla data del pagamento . Così operando ha quantificato in € 3.763,38 (ire 7.286.916) gli interessi per il certificato a saldo lavori …”;
e, in virtù del prospetto riepilogativo di p. 6, è stato accertato che:
“… Applicando i criteri di calcolo sopra descritti, il c.t.u. per il contratto d'appalto n. 1052 ha quantificato in € 28.500,33 (lire 55.184.331) gli interessi maturati dall'impresa sino alla data di pagamento delle fatture ...”;
è stato inoltre rilevato che:
“… L'importo di interessi di € 28.500,33, calcolato con gli artt. 35 e 36 , per effetto della mancata prestazione del consenso a loro imputazione a capitale, si è convertito in debito per sorte capitale, generando un credito per l'impresa alla data del 31/08/2024 pari ad € 104.752,21 …”.
In esito alle controdeduzioni rispetto alle superiori risultanze (compendiate nella bozza inviate alle parti), il C.t.u. riferiva ancora che: mentre parte attrice invitava il perito alla riliquidazione del credito di sua spettanza in melius, ossia auspicando che si tenesse conto dei seguenti rilievi:
“… 1) Calcolo degli interessi maturati alla data di pagamento delle fatture sull'intero importo delle fatture (sorte capitale comprensiva di Iva) per entrambi i contratti di appalto;
2) Calcolo degli interessi a partire dal 2013 con i tassi di cui al D. lgs 231/2000; 3) Calcolo degli interessi dalla data della domanda giudiziale, ovvero 01/01/2015, anche sugli interessi maturati a quella data …”;
parte convenuta, ex adverso, avvisava – auspicando implicitamente la revisione in minus del liquidato – che:
“… 1) con riguardo al contratto di appalto n. 989 non sono dovuti interessi di mora in quanto il mancato pagamento è imputabile al ritardo nell'emissione delle fatture da parte dell'impresa rispetto alla data dei certificati. In particolare, ha evidenziato che l'Impresa ha emesso e trasmesso all' Messina solamente in data 17.05.1995 entrambe CP_3 le fatture relative al contratto de quo, con notevole ritardo rispetto alla data del primo e ultimo certificato di pagamento e alla data del certificato di regolare esecuzione … la fattura n. 8/S relativa alla rata di saldo, come è stato chiarito nella sentenza della Corte D'appello di Messina Prima Sez. Civile non definitiva n. 419/2017 R.G. del 19/02/2024, è stata oggetto di un atto transattivo, con rinuncia da parte dell'impresa ad ogni onere aggiuntivo per interessi e rivalutazione …”; ed ancora:
“… 2) con riguardo al contratto di appalto n. 1052 ha evidenziato che la Direzione Lavori non ha potuto liquidare l'unico stato di avanzamento lavori emesso il 16//09/1992 in quanto i pagamenti potevano essere eseguiti solo dopo la registrazione del contratto d'appalto, avvenuta il 22/07/1993. Inoltre, ha evidenziato che le fatture 24/S (emessa il 31/08/1993) e 14/S (emessa il 31/12/1994) sono state trasmesse all' con raccomandate datate CP_2 rispettivamente 24/06/1995 e 09/02/1995 …”;
nonché ulteriormente che:
“… l'impresa per entrambi i contratti di appalto non ha emesso le fatture al momento dell'emissione dei certificati di pagamento e non avendo ravvisato violazioni nella tempistica dei pagamenti non sono dovuti gli intessi di mora …”;
osservando quindi:
quanti ai rilievi della parte appellante:
in ordine all'incremento auspicato sub 1), in virtù del conteggio degli interessi su una sorte capitale maggiorata di IVA:
“… Riguardo la richiesta del calcolo degli interessi sulla sorte capitale comprensiva di Iva, che parte attrice ha quantificato dalla data dei certificati di pagamento, il c.t., considerato che l'Iva costituisce una partita di giro ed è strettamente collegata all'emissione della fattura, ne può condividere il calcolo solo dalla data della fattura sino a quella dell'effettivo pagamento, così procedendo ha quantificato l'importo degli interessi sull'Iva in:
1) € 3.149,96 per il contratto d'appalto n. 1052, importo che aggiunto all'ammontare di € 28.500,33, quantificato nella prima parte della relazione, ha determinato un dovuto alla data del pagamento delle fatture di € 31.650,29 …
2) € 524,74 per il contratto d'appalto n. 989, importo che aggiunto all'importo di € 105.301,60 quantificato nella prima parte della relazione, ha determinato un dovuto alla data del pagamento delle fatture di € 105.826,34 …”;
in ordine all'invocata operatività sub 2) della variazione dei tassi, dal 2013, in conformità a quelli di cui al d. lgs. n. 231 del 2000, che:
“… seguendo i criteri di calcolo di parte attrice gli importi di interessi di € -31.650,29 (contratto n. 1052) e di € 105.826,34 (contratto n. 989) con l'applicazione a decorrere dal 1/01/2013 dei tassi d'interesse di cui al d. lgs. 231/2002 e per effetto della mancata prestazione del consenso a loro imputazione a capitale si sono convertiti in debito per sorte capitale generando un importo dovuto alla società alla data del 31/08/2024 di: 1. € 145.284,58 per il contratto d'appalto n. 1052 … 2. € 479.433,52 per il contratto n. 989 …”;
ed ancora:
quanto a quelli di parte convenuta:
“… con riguardo alla fattura 8/S che, essendo stata oggetto di un atto transattivo con espressa rinuncia da parte dell'impresa ad interessi e rivalutazione, dovrebbe essere esclusa dal conteggio di interessi di mora, così operando il calcolo degli oneri di mora per il contratto n. 989 anziché essere di € 479.433,52 sarà di € 454.555,50 …”.
*
Parte appellante, con gli scritti conclusionali:
- dichiarando di aderire alla “limitata” rettifica operata dal C.t.u. riguardo alla richiesta sub 1) del calcolo degli interessi sulla sorte capitale comprensiva di Iva (che, come sopra si è rilevato, il professionista officiato rettamente ha riconosciuto – in incremento rispetto alla previsione della bozza redatta – la loro liquidazione “ … solo dalla data della fattura sino a quella dell'effettivo pagamento …”); ha insistito tuttavia che le siano riconosciuti ulteriormente:
Pa
- l'importo di cui alla fattura;
- i maggiori importi liquidabili a titolo d'interessi moratori con impiego dei tassi previsti a decorrere dal 1/1/2013 in virtù del D. lgs. n. 231/2002, che ha sostituito i tassi di cui agli art. 35 e 36 DPR 1063/1962, asseritamente per la precettività di detto ius superveniens al dì della proposizione dalla domanda;
- la capitalizzazione, con decorrenza dal dì della domanda e fino al soddisfo, per gli interessi comunque riconoscibili come maturati fino alla detta data, ai sensi dell'art. 1283 C.C.;
ed in proposito, ad avviso della Corte:
- quanto alla prima pretesa, la stessa non è fondata, atteso che, come già rilevato e ritenuto in sede di sentenza non definitiva (in p. 11):
avendo la società odierna appellante dedotto che:
“… Si legge infatti nella seduta del C.D.A. del 30/05/2002, che ha autorizzato la sottoscrizione dell'accordo, e precisamente a pag. 4 (vd. produzione controparte) che gli interessi ai quali l'impresa ha dichiarato di Pt_1 rinunziare ammontano a £.232.998.192 per quel che attiene le somme maturate sulle fatture di cui all'allegato A, delle quali come detto in relazione al contratto 989/1991 fa parte la sola 8 S, ed a £.194.198.185 sulle somme di cui all'allegato b ( lavori di somma urgenza commissionati con ordine di servizio e non regolarizzati contrattualmente) nessuna delle quali relativa ai rapporti contrattuali dedotti in questa sede. Ancor più chiaramente a pag. 32 della produzione avversaria ove si specificano meglio gli importi da liquidare alla ditta merge chiaramente che la rinunzia agli interessi relativa al contratto 989/1991 ammonta a complessive Pt_1 Pa
£.11.509.567 e sono quelli maturati sulle fatture del 17/05/1991 per £.21.503.025 e 79S per £.
4.300.605 del 3/12/1998 relativa all'IVA sulla predetta fattura. In conclusione, gli importi creditori vantati a titolo di interessi in questa sede sul contratto 989/91 che sono quelli conseguenti al ritardato pagamento della fattura 5/S, non hanno nulla a che vedere con quanto formante oggetto della predetta transazione …”;
doveva darsi atto che:
“… la rinuncia alle voci di credito vertenti interessi che l'impresa intendeva offrire per conseguire la transazione de qua era stata formalizzata con nota del 2.8.2000 a firma dell'avv. con analitica Controparte_4 ripartizione rispetto alle prestazioni contrattuali riassunte dal funzionario delegato dell'ente committente nei due schemi allegati (“A” e “B”); il contratto n. 989 era stato stipulato in data 4.3.1991; il contratto n. 1052 era stato stipulato in data 12.7.1993; la sola fattura rilevante per questo giudizio – id est, la 8/s del 17.5.1991 (che è stata indicata come tale dalla difesa della parte appellata e confermata da quella di parte appellante come effettivamente pertinente ai lavori di cui al citato contratto n. 989) – risulta esser stata compresa tra i crediti vantati con i decreti ingiuntivi;
le deduzioni di parte appellante circa l'estraneità di detto credito rispetto a quelli azionati con la domanda di prime cure non sono state contestate da controparte;
dunque, può darsi per certo che la superiore fattura non è stata ivi azionata;
sicché non v'è luogo per riconoscere fondamento in fatto all'eccepita estinzione (peraltro, solo parziale) per transazione del credito vantato da parte appellante …”;
ossia, che la domanda che oggi ne occupa ineriva la sola fattura 5/S (e non anche la 8/S);
- quanto alla seconda pretesa, che la stessa è parimenti infondata, poiché: pur ferma la continuità di disciplina recata prima dal d. lgs. n. 231 del 2002 e poi dalle modifiche al medesimo introdotte con il d. lgs. n. 192 del 2012;
l'applicabilità retroattiva della prima delle dette fonti normative a contratti stipulati prima della sua entrata in vigore va esclusa in ragione del dictum espresso del comma 1 dell'art. 11 del d. lgs. cit., secondo cui “… Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002 …”, pacifica essendo la risalenza degli appalti de quibus al 1991 ed al 1993;
- quanto all'ultima pretesa, che: è pur vero, in diritto, che, come riconosciuto da Cass.
Sez. I, ordinanza n. 31468 del 5/12/2018:
«… A tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio n. 1063 del 1962, (operante "ratione temporis"), è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'art. 1283 c.c., dovendo escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stato adempiuto il debito principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, C.C. ...»;
tuttavia, anche per simili ragioni creditorie non è dato derogare al principio della domanda, secondo i dicta già da lungi espressi al riguardo in materia d'interessi moratori in appalto d'opere pubbliche in sede di legittimità da:
Sez. I, nella sentenza n. 15838 del 14/12/2001:
«… La domanda giudiziale tesa alla corresponsione degli interessi moratori, il diritto al cui pagamento è previsto in favore dell'appaltatore dagli art. 35 e 36 del d.P.R. n. 1063/1962 che detta disciplina in materia di appalti pubblici, non si estende al pagamento anche degli interessi anatocistici essendo necessario, secondo l'espressa previsione contenuta nell'art. 1283 cod. civ., che la richiesta della loro corresponsione sia formulata con specifica domanda, autonoma e distinta da quelli relativa gli interessi principali, avendo il legislatore limitato il particolare fenomeno della conversione dell'interesse in bene capitale che produce a sua volta frutti civili, circoscrivendolo nei limiti posti dalla norma generale citata …»;
Sez. V, nella sentenza n. 4830 del 10/3/2004 (ribadita dalla successiva n. 15695 del 2017):
«… Dal principio stabilito nell'art. 1283 cod. civ., secondo cui dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi>, consegue che il giudice può condannare al pagamento degli interessi sugli interessi solo se si sia accertato che alla data della domanda giudiziale erano già scaduti gli interessi principali (sui quali calcolare gli interessi secondari), e cioè che il debito era esigibile e che il debitore era in mora, e che vi sia una specifica domanda giudiziale del creditore o la stipula di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi …»;
- parimenti va disattesa, in diritto, l'eccezione residua di parte appellata circa l'asserita non spettanza d'interessi moratori per l'omessa previa fatturazione delle pretese vantate, concordandosi con l'indirizzo (risalente, ma più non mutato in seguito) di Cass. Sez. I, sentenza n. 14465 del 29/7/2004, secondo cui:
«… La subordinazione dei pagamenti da parte dello Stato all'obbligo della previa fatturazione (nella specie: per corrispettivi di opere in appalto pubblico) va esclusa anche alla luce della nuova disciplina di attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, contenuta nel D. Lgs. n. 231 del 2002, che ha dettato una minuziosa disciplina della decorrenza degli interessi moratori stabilendone la automatica decorrenza (senza la necessità della costituzione in mora del debitore) alla scadenza del termine legale, variamente individuato, con riferimento ad una pluralità di fatti, quali la data di ricevimento della fattura da parte del debitore, o quella di ricevimento , o quella di altri eventi (ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi o dell'accettazione o della verifica ai fini della conformità delle merci o dei servizi rispetto alle previsioni contrattuali), finanche quando ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento> (art. 4) …»; ed infatti, come funditus e persuasivamente ben chiarito in motivazione:
«… 2.1.1. Si assume, col primo profilo, che l'art. 6, comma quinto, del d. P. R. n. 633 del 1972, sancirebbe l'obbligo della preventiva fatturazione nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Ma questa Corte ha già confutato tale linea di pensiero ed ha stabilito (Cassazione n. 7308 del 2000 e 3121 del 2002), con ragionamento pienamente condivisibile, ribadito in questa 'sede ove non ha formato oggetto di specifiche critiche o di domande di riesame, che deve escludersi l'esistenza nell'ordinamento generale di un principio secondo cui i pagamenti da parte dello Stato, per corrispettivi di opere in appalto pubblico, siano subordinati alla previa fatturazione. Tale principio non può desumersi, infatti, né dall'art. 277 del R.D. n. 827 del 1924 (regolamento sulla contabilità dello Stato), che non fa alcun riferimento né implicito, né esplicito alla necessità della fatturazione quale condizione di esigibilità dei crediti verso lo Stato, né dagli artt. 6 e 21 del d. P. R. n. 633 del 1972, per i quali ultimi l'obbligo della fatturazione non sorge prima del pagamento del compenso. Sotto questo secondo profilo, va osservato che, se l'obbligo della fatturazione sorge indipendentemente dall'obbligo del dell'imposta, nella determinazione del anche pagamento compenso relativo alla cessione del bene o alla prestazione del servizio (con riguardo alle cessioni non soggette ad imposta o non imponibili: art. 21, comma 6, d. P. R. n. 633 del 1972), l'adempimento fiscale non incide sulla scadenza dell'obbligazione, sia con riguardo ai debitori privati sia con riferimento amministrazioni pubbliche, attenendo a diverso autonomo momento, relativo ai rapporti tra costoro e il Fisco, com'è provato dalla previsione di sanzioni per la violazione dell'obbligo di fatturazione da parte di colui che effettua operazioni imponibili senza emettere la fattura (essendo obbligato ad emetterla) e dalla sussistenza di specifichi obblighi sussidiari da parte del cessionario o del committente, tenuti alla regolarizzazione dell'operazione secondo le modalità stabilite dall'art. 41, comma 5, d. P. R. n. 633 cit. (nel testo applicabile ratione temporis). Senza dire della nuova disciplina dettata, in attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (D. Lgs. n. 31 del 9 ottobre 2002) che, per quanto non applicabile al caso esaminato (relativo a contratto concluso anteriormente all'8 agosto 2002: v. art. 11, comma 1), ha dettato una minuziosa disciplina della decorrenza degli interessi moratori stabilendone la automatica decorrenza (senza la necessità della costituzione in mora del debitore) alla scadenza del termine legale, variamente individuato, con riferimento alla data di ricevimento della fattura da parte del debitore, o in relazione al ricevimento richiesta equivalente di pagamento>, o ad altri eventi (ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi o dell'accettazione o della verifica ai fini della conformità delle merci o dei servizi rispetto alle previsioni contrattuali), finanche quando pagamento> (art. 4). Tali previsioni, infatti, illustrano una evoluzione tendenziale della legislazione che mira a incentivare (attraverso sanzioni automatiche, di natura monetaria) il pagamento delle somme dovute nell'ambito delle cd. transazioni commerciali (e cioè nell'ambito dei contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, relative a cessioni o consegne di merci ovvero a prestazioni di servizi, nel cui novero va incluso anche l'appalto pubblico) nel termine generale (salvo speciali discipline) di trenta giorni a partire da un evento qualificato. Esso può certo essere riferito alla data di ricevimento della fattura, ma non impone che la fatturazione sia condicio sine qua non per l'adempimento …»;
sicché, e conclusivamente, potranno riconoscersi a parte appellante i seguenti importi:
contratto n. 989: per sorte capitale (id est, interessi moratori maturati fino al 5.7.1995 con esclusione della componente creditizia corrispondente alla fattura 8/S ed inclusione di quella inerente all'IVA corrisposta), euro 99.848,47; per gli interessi maturati sulla prima componente di detto importo fino al 31.8.2024, euro 263.098,47; totale euro 362.946,94;
contratto n. 1052: per sorte capitale (id est, interessi moratori maturati fino al 31.7.1995 pari ad euro con inclusione in esso della ulteriore componente creditizia inerente all'IVA corrisposta, pari ad euro
3.149,96), euro 31.650,29; per gli interessi maturati sulla prima componente di detto importo fino al 31.8.2024, euro
107.902,17; spetteranno inoltre alla parte appellante gli ulteriori importi per interessi, ai medesimi tassi di cui sopra, maturati sulla finale sorte di euro 470.849,11 ut supra liquidata dal 1.9.2024 al dì della presente pronuncia, nonché da questa e fino all'effettivo soddisfo sul saldo che ne risulterà interessi al tasso di legge.
*
Consegue alla soccombenza ut supra declaranda la condanna della parte appellata alla rifusione in favore di controparte delle spese processuali del giudizio, liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
condividendosi da parte di questa Corte il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez.
VI–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
«… In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …»;
spese liquidate nei termini seguenti:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
primo grado:
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: da € 260.001 a 520.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 3.544,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.338,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 5.206,00
fase decisionale, valore medio: € 6.164,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 2.587,80 totale € 19.839,80
secondo grado: Competenza: Corte d' Appello Valore della causa: da € 260.001 a 520.000
fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00 fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00 fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.880,00 fase decisionale, valore medio: € 7.298,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 3.017,85 totale € 23.136,85
importi entrambi successivamente dimidiati come in dispositivo.
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui:
«… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ancorché al minimo, per le prime cure, attesane la marginalità;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto);
ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento
è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della circoscritta rilevanza in diritto delle questioni poste in giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato in data 26.5.2017 avverso l'ordinanza del Tribunale Civile di Messina–Sezione Prima–Ufficio del Giudice Unico emessa senza numero in data 27.4.2017-2.5.2017 nel procedimento già iscritto al n. 147772015
RGAC; appello proposto da: Ing. in persona del legale rappresentante pro tempore; Parte_1 nei confronti di:
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1 nonché sull'appello incidentale proposto da parte appellata con l'atto di costituzione del 22.9.2017; così provvede:
1) in accoglimento dell'appello principale ed in rigetto di quello incidentale ed in conseguente ulteriore riforma dell'impugnata sentenza:
1.1) in accoglimento della domanda proposta con atto iscritto a ruolo in data 19.3.2015 nel procedimento iscritto al n. 1477/2015 RGAC davanti al Tribunale Civile di Messina da Ing.
in persona del legale rappresentante pro tempore: Parte_1
1.2) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_1 pagamento in favore di Ing. in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore dell'importo di euro 470.849,11, oltre interessi come in motivazione sul detto importo dal 1.9.2024 al dì della presente pronuncia, nonché ulteriormente sul saldo che ne risulterà interessi al tasso di legge da questa pronuncia fino all'effettivo soddisfo;
1.3) condanna ancora l' alla rifusione in favore di controparte delle spese di Controparte_1 lite del grado, che liquida in complessivi euro 9.919,90 per onorario, oltre esborsi come per tabulas ed ulteriormente accessori come per legge;
2) condanna ancora parte appellata alla rifusione in favore di controparte delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 11.568,425 per onorario, oltre esborsi come per tabulas ed ulteriormente accessori come per legge;
ponendo altresì in via definitiva a carico della parte soccombente il costo della consulenza tecnica d'ufficio;
3) dà atto che la parte appellante incidentale, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito … “ della presente pronuncia.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 23.9.2025
Il Presidente (dott. Massimo GULLINO)
Il Consigliere estensore
(dott. Augusto SABATINI)