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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/11/2025, n. 2473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2473 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, all'udienza del 27.11.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA mediante deposito telematico nella causa per la controversia di lavoro iscritta al n. 1129/2025 R.G.L. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Dibitonto Parte_1
RICORRENTE
E
), Controparte_1 [...]
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal funzionario dott. Vito
SO
RESISTENTE
OGGETTO: compenso individuale accessorio
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 4.02.2025, la ricorrente - premesso di aver lavorato come collaboratrice scolastica temporanea in virtù di contratti di supplenza temporanea (e, precisamente, dal 29.09.2021 al 30.12.2021, dal 31.12.2021 al 31.03.2022 e dall'1.04.2022 al 9.06.2022 presso il
Liceo Classico “Bonghi – Rosmini” di Lucera per 36 ore settimanali) senza percepire il compenso individuale accessorio previsto per il personale ATA – ha adito l'intestato Tribunale, in funzione di
Giudice del lavoro, esponendo di non aver ricevuto il compenso individuale accessorio (CIA) previsto dal CCNL comparto scuola 1999.
1 Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al presente atto, il diritto della Sig.ra a percepire il Compenso Individuale accessorio Parte_1 in relazione agli incarichi di supplenza temporanea indicati al punto 1) della presente narrativa ed alle ore effettivamente prestate, da calcolarsi secondo le tabelle stipendiali allegate ai CCNL
Comparto Scuola applicabili ratione temporis, che in relazione al numero di giorni (254) e alle ore per le quali ha lavorato (36 settimanali) in relazione ai vari contratti, ammonta ad €. 633,62, oltre rivalutazione monetaria dovuta nella misura eccedente quella degli interessi legali ex art. 22 della
L. 724/1994, calcolati dalla data delle single scadenze sino all'effettivo soddisfo;
b) per l'effetto, condannare il , in persona del Ministro p.t., al pagamento in Controparte_1 favore della Sig.ra dell'importo lordo di €. 633,62, calcolati a titolo di compenso Parte_1 individuale accessorio in relazione agli incarichi di supplenza temporanea indicati dalla presente narrativa, secondo le tabelle stipendiali allegate ai CCNL Comparto Scuola applicabili ratione temporis, oltre rivalutazione monetaria dovuta nella misura eccedente quella degli interessi legali ex art. 22 della L. 724/1994, calcolati dalla data delle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo;
c) condannare, infine, il convenuto, in persona del pro tempore, al pagamento delle CP_1 CP_3 spese, diritti e onorari del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, con le maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 37/2018, essendo stato il presente atto redatto mediante collegamenti ipertestuali idonei ad agevolare la consultazione al suo interno mediante la ricerca testuale dei documenti allegati”.
Integrato il contraddittorio, si è costituito il il quale non si è opposto all'accoglimento della CP_1 domanda attorea, rilevando, tuttavia, che “…la pretesa di parte ricorrente non considera, nel calcolo dei giorni e delle ore lavorate, i periodi di assenza suscettibili di detrazione economica (si vedano all. 2 e 3) sicché la determinazione del quantum richiesto a titolo di CIA non appare corretta” e chiedendo che il CIA venga liquidato proporzionalmente al servizio effettivamente prestato.
Istruita documentalmente, all'udienza del 27.11.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127- ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta da almeno una delle parti.
2.- Il ricorso è fondato e deve essere accolto sulla base delle motivazioni di seguito esposte.
L'art. 82, comma 1, CCNL 2007 (previsto anche nella contrattazione successiva) sancisce che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per
2 l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Il comma 7 precisa che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
Si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza 27/7/2018, n. 20015, in senso conforme,
Cass., Sez. Lav., Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Il ragionamento della Corte di Cassazione appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA.
Va premesso che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
La giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate.
Il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82 CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
È indubbio che la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili – né parte resistente le
3 indica – condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
Il successivo comma 5 contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola 4; si tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma, e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso.
L'emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82, comma 5, CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio.
Significativa a conferma dell'interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie
è la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato.
Conclusivamente, la domanda va accolta con condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, a titolo di Compenso Individuale Accessorio, dell'importo di euro 576,87, lievemente inferiore a quello preteso (pari ad €. 579,52) di cui al nuovo calcolo contenuto nelle note di TS depositate dal ricorrente in data 23.11.2025, calcolato secondo i criteri di quantificazione di cui ai CCNL comparto scuola ratione temporis applicabili e senza considerare i giorni di assenza suscettibili di detrazione economica, ricadenti nel periodo azionato, risultanti dal prospetto di cui al doc. n. 3 allegato alla memoria di costituzione (23 giorni complessivi di malattia). Cont Infatti, con riguardo alle assenze suscettibili di detrazione economica riportate nel prospetto del ,
l'art. 71, primo comma, del decreto n. 112/08, convertito in legge n. 133/08, prevede la decurtazione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio per gli eventi morbosi di durata inferiore o uguale a dieci giorni di assenza.
3.- Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ex D.M. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022) tenuto conto del valore della causa e della natura marcatamente seriale del contenzioso (cause di Cont lavoro fino a € 1.100,00; valori minimi), seguono la soccombenza del .
Quanto, infine, all'ulteriore aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147/2022, pure rivendicato dalla parte ricorrente, in virtù dell'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti, si registra il mancato funzionamento di parte degli stessi ed in
4 particolare di quelli che avrebbero dovuto agevolare la consultazione dei contratti di lavoro, ovvero dei documenti più rilevanti ai fini del decidere.
Ne consegue che alcun importo può riconoscersi a tale titolo, presupponendo l'aumento in questione
“non solo il deposito in via telematica, ma anche la possibilità di utilizzo di collegamenti ipertestuali che consentano di “navigare” agevolmente e rapidamente all'interno del testo” (Cass. civ. Sez. VI,
24.11.2022, n. 34605).
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire il compenso individuale accessorio in relazione alle effettive ore di lavoro prestate nei periodi di svolgimento delle attività di supplenza come riportati in motivazione e risultanti dai contratti di lavoro allegati;
Cont
- condanna, per l'effetto, il al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle differenze retributive quantificate in euro 576,87, oltre interessi legali dalle scadenze al soddisfo, da portarsi in detrazione dell'eventuale maggior danno della rivalutazione monetaria;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Andrea Dibitonto, dichiaratosi antistatario, liquidandole in complessivi €. 321,00 e di €. 21,50 per spese documentate di contributo unificato, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge.
Foggia, 27.11.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valentina di Leo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, all'udienza del 27.11.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA mediante deposito telematico nella causa per la controversia di lavoro iscritta al n. 1129/2025 R.G.L. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Dibitonto Parte_1
RICORRENTE
E
), Controparte_1 [...]
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal funzionario dott. Vito
SO
RESISTENTE
OGGETTO: compenso individuale accessorio
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 4.02.2025, la ricorrente - premesso di aver lavorato come collaboratrice scolastica temporanea in virtù di contratti di supplenza temporanea (e, precisamente, dal 29.09.2021 al 30.12.2021, dal 31.12.2021 al 31.03.2022 e dall'1.04.2022 al 9.06.2022 presso il
Liceo Classico “Bonghi – Rosmini” di Lucera per 36 ore settimanali) senza percepire il compenso individuale accessorio previsto per il personale ATA – ha adito l'intestato Tribunale, in funzione di
Giudice del lavoro, esponendo di non aver ricevuto il compenso individuale accessorio (CIA) previsto dal CCNL comparto scuola 1999.
1 Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “a) accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui al presente atto, il diritto della Sig.ra a percepire il Compenso Individuale accessorio Parte_1 in relazione agli incarichi di supplenza temporanea indicati al punto 1) della presente narrativa ed alle ore effettivamente prestate, da calcolarsi secondo le tabelle stipendiali allegate ai CCNL
Comparto Scuola applicabili ratione temporis, che in relazione al numero di giorni (254) e alle ore per le quali ha lavorato (36 settimanali) in relazione ai vari contratti, ammonta ad €. 633,62, oltre rivalutazione monetaria dovuta nella misura eccedente quella degli interessi legali ex art. 22 della
L. 724/1994, calcolati dalla data delle single scadenze sino all'effettivo soddisfo;
b) per l'effetto, condannare il , in persona del Ministro p.t., al pagamento in Controparte_1 favore della Sig.ra dell'importo lordo di €. 633,62, calcolati a titolo di compenso Parte_1 individuale accessorio in relazione agli incarichi di supplenza temporanea indicati dalla presente narrativa, secondo le tabelle stipendiali allegate ai CCNL Comparto Scuola applicabili ratione temporis, oltre rivalutazione monetaria dovuta nella misura eccedente quella degli interessi legali ex art. 22 della L. 724/1994, calcolati dalla data delle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo;
c) condannare, infine, il convenuto, in persona del pro tempore, al pagamento delle CP_1 CP_3 spese, diritti e onorari del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario, con le maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 37/2018, essendo stato il presente atto redatto mediante collegamenti ipertestuali idonei ad agevolare la consultazione al suo interno mediante la ricerca testuale dei documenti allegati”.
Integrato il contraddittorio, si è costituito il il quale non si è opposto all'accoglimento della CP_1 domanda attorea, rilevando, tuttavia, che “…la pretesa di parte ricorrente non considera, nel calcolo dei giorni e delle ore lavorate, i periodi di assenza suscettibili di detrazione economica (si vedano all. 2 e 3) sicché la determinazione del quantum richiesto a titolo di CIA non appare corretta” e chiedendo che il CIA venga liquidato proporzionalmente al servizio effettivamente prestato.
Istruita documentalmente, all'udienza del 27.11.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127- ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta da almeno una delle parti.
2.- Il ricorso è fondato e deve essere accolto sulla base delle motivazioni di seguito esposte.
L'art. 82, comma 1, CCNL 2007 (previsto anche nella contrattazione successiva) sancisce che “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per
2 l'intera durata dell'anno scolastico, e dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
Il comma 7 precisa che il compenso in questione spetta in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese.
Si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella dettata, per il personale docente, dall'art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione professionale docenti, in relazione a cui una recente pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza 27/7/2018, n. 20015, in senso conforme,
Cass., Sez. Lav., Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018) ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Il ragionamento della Corte di Cassazione appare pienamente adattabile anche alla disciplina sopra riportata per il personale ATA.
Va premesso che l'emolumento in esame ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
La giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell'accordo quadro è consolidata nell'affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate.
Il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito dal comma 1 dell'art. 82 CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
È indubbio che la prestazione del personale ATA rivesta le medesime caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale dell'incarico, e non sono ravvisabili – né parte resistente le
3 indica – condizioni oggettive che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla durata dell'incarico.
Il successivo comma 5 contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata assenza di diversificazione dell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola 4; si tratta pertanto di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo comma, e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso.
L'emolumento deve ritenersi attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze;
le modalità stabilite dall'art. 82, comma 5, CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio.
Significativa a conferma dell'interpretazione qui adottata in relazione alle supplenze brevi o saltuarie
è la previsione del comma 8 dell'art. 82 CCNL sulla liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato.
Conclusivamente, la domanda va accolta con condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, a titolo di Compenso Individuale Accessorio, dell'importo di euro 576,87, lievemente inferiore a quello preteso (pari ad €. 579,52) di cui al nuovo calcolo contenuto nelle note di TS depositate dal ricorrente in data 23.11.2025, calcolato secondo i criteri di quantificazione di cui ai CCNL comparto scuola ratione temporis applicabili e senza considerare i giorni di assenza suscettibili di detrazione economica, ricadenti nel periodo azionato, risultanti dal prospetto di cui al doc. n. 3 allegato alla memoria di costituzione (23 giorni complessivi di malattia). Cont Infatti, con riguardo alle assenze suscettibili di detrazione economica riportate nel prospetto del ,
l'art. 71, primo comma, del decreto n. 112/08, convertito in legge n. 133/08, prevede la decurtazione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio per gli eventi morbosi di durata inferiore o uguale a dieci giorni di assenza.
3.- Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ex D.M. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022) tenuto conto del valore della causa e della natura marcatamente seriale del contenzioso (cause di Cont lavoro fino a € 1.100,00; valori minimi), seguono la soccombenza del .
Quanto, infine, all'ulteriore aumento di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 147/2022, pure rivendicato dalla parte ricorrente, in virtù dell'impiego di collegamenti ipertestuali volti ad agevolare la consultazione dei documenti, si registra il mancato funzionamento di parte degli stessi ed in
4 particolare di quelli che avrebbero dovuto agevolare la consultazione dei contratti di lavoro, ovvero dei documenti più rilevanti ai fini del decidere.
Ne consegue che alcun importo può riconoscersi a tale titolo, presupponendo l'aumento in questione
“non solo il deposito in via telematica, ma anche la possibilità di utilizzo di collegamenti ipertestuali che consentano di “navigare” agevolmente e rapidamente all'interno del testo” (Cass. civ. Sez. VI,
24.11.2022, n. 34605).
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire il compenso individuale accessorio in relazione alle effettive ore di lavoro prestate nei periodi di svolgimento delle attività di supplenza come riportati in motivazione e risultanti dai contratti di lavoro allegati;
Cont
- condanna, per l'effetto, il al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle differenze retributive quantificate in euro 576,87, oltre interessi legali dalle scadenze al soddisfo, da portarsi in detrazione dell'eventuale maggior danno della rivalutazione monetaria;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Andrea Dibitonto, dichiaratosi antistatario, liquidandole in complessivi €. 321,00 e di €. 21,50 per spese documentate di contributo unificato, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge.
Foggia, 27.11.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valentina di Leo
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