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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 10/07/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Ravenna
Sezione Lavoro
N.R.G. 119/2025
Il Giudice Gianluca Mulà, all'esito dell'udienza del 8/07/2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c. nella causa proposta da
) rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti FALCONE FABIO/
ricorrente contro
Controparte_1
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti NASSO P.IVA_1
MARIATERESA/MANZI ORESTE resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa recata dall'avviso di addebito impugnato, n. 345 2024 00010321 78 000, in quanto traente origine da un avviso di accertamento che è stato da tempo annullato in autotutela.”. Per la parte resistente: “accertare e dichiarare l'intervenuta cessata materia del contendere nella presente controversia con compensazione delle spese di lite.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha opposto, chiedendo l'accertamento negativo del relativo credito l'avviso di accertamento n. TA601I200021, notificato in data 25 gennaio 2023, deducendo che esso era stato annullato in autotutela da parte dell . Controparte_2
si è costituito prendendo atto dell'avvenuto annullamento e CP_1
provvedendo allo sgravio dell'avviso di accertamento oggetto di giudizio, chiedendo quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Atteso il venir meno dell'interesse del ricorrente al ricorso in conseguenza dell'avvenuto sgravio dell'AVA opposto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, all'udienza del 15.4.2025 era stata formulata una proposta conciliativa da questo giudice (pagamento di € 1.350 oltre accessori in favore del procuratore antistatario), rispetto alle quali le parti, con le note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza di discussione, hanno dichiarato di aderire.
Va, quindi, in conformità alle richieste delle parti in adesione alla proposta conciliativa, disposta la condanna di al pagamento dell'importo CP_1
concordato tra le parti in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.350 CP_1
oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per
Pag. 2 di 3 legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
10/07/2025 Il Giudice
Gianluca Mulà
Pag. 3 di 3
Sezione Lavoro
N.R.G. 119/2025
Il Giudice Gianluca Mulà, all'esito dell'udienza del 8/07/2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 c.p.c. nella causa proposta da
) rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti FALCONE FABIO/
ricorrente contro
Controparte_1
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti NASSO P.IVA_1
MARIATERESA/MANZI ORESTE resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa recata dall'avviso di addebito impugnato, n. 345 2024 00010321 78 000, in quanto traente origine da un avviso di accertamento che è stato da tempo annullato in autotutela.”. Per la parte resistente: “accertare e dichiarare l'intervenuta cessata materia del contendere nella presente controversia con compensazione delle spese di lite.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha opposto, chiedendo l'accertamento negativo del relativo credito l'avviso di accertamento n. TA601I200021, notificato in data 25 gennaio 2023, deducendo che esso era stato annullato in autotutela da parte dell . Controparte_2
si è costituito prendendo atto dell'avvenuto annullamento e CP_1
provvedendo allo sgravio dell'avviso di accertamento oggetto di giudizio, chiedendo quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Atteso il venir meno dell'interesse del ricorrente al ricorso in conseguenza dell'avvenuto sgravio dell'AVA opposto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, all'udienza del 15.4.2025 era stata formulata una proposta conciliativa da questo giudice (pagamento di € 1.350 oltre accessori in favore del procuratore antistatario), rispetto alle quali le parti, con le note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza di discussione, hanno dichiarato di aderire.
Va, quindi, in conformità alle richieste delle parti in adesione alla proposta conciliativa, disposta la condanna di al pagamento dell'importo CP_1
concordato tra le parti in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.350 CP_1
oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per
Pag. 2 di 3 legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
10/07/2025 Il Giudice
Gianluca Mulà
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