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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 03/05/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Marco Pesoli Giudice dott.ssa Benedetta Barbera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 676/2025 R.G., promosso ai sensi dell'art. 337 bis c.c., da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. POZZATO Parte_1 C.F._1
RAFFAELLA (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Studio del proprio C.F._2
difensore, sito in VIA DEI DOGI, 5 45017 LOREO;
e da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. BOGONI Parte_2 C.F._3
PAOLA (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo Studio del proprio C.F._4
difensore, sito in VIA DEI DOGI, 5 45017 LOREO;
- ricorrenti -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo.
- interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “1) Affidarsi la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1
collocazione paritaria presso i genitori;
2) Disporsi, con riguardo al diritto di visita dei genitori, una collocazione paritaria, con residenza presso la madre, con le seguenti modalità: - dal lunedì al venerdì OR starà con la mamma che l'accompagnerà a scuola ogni mattina;
- il venerdì il papà
l'andrà a prendere all'uscita di scuola e starà con lui sino al venerdì successivo, giorno in cui verrà accompagnata la mattina a scuola dal papà e prelevata all'uscita dalla mamma;
- , quindi, Per_1
starà di nuovo con la mamma dal venerdì dopo la scuola al venerdì successivo, e così via a settimane
1 alterne. Il genitore con il quale non starà durante la settimana, potrà vedere e tenere con sé Per_1
la figlia il martedì e il giovedì dalle 16 alle 19 andandola a prelevare dal genitore ed ivi riportandola.
Per quanto riguarda il periodo Natalizio, starà con i genitori, alternando di anno in anno il Per_1
giorno di Natale e quello della Vigilia e ancora alternando il Capodanno con la Befana. La Vigilia di Natale 2025 starà con la madre e trascorrerà con lei il periodo dalla fine della scuola al Per_1
pranzo del giorno di Natale;
il padre andrà a prendere a casa della madre il giorno di Natale Per_1
alle ore 19 e starà con lui per la cena di Natale sino all'1/1/2025; starà con la mamma dal Per_1
pomeriggio dell'1/1/2025 sino al 6/1/2025. Con riguardo alle vacanze pasquali, starà con i Per_1
genitori 2 giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni Pasqua o Pasquetta. Il pranzo del giorno di Pasqua 2025 starà con la madre. Dalla cena del giorno di Pasqua starà con il Per_1 Per_1
papà. Con riguardo al periodo estivo, trascorrerà con un genitore 14 giorni da dividersi in Per_1
due settimane non consecutive, concordando con l'altro genitore i periodi almeno due mesi prima. I genitori potranno portare in vacanza per una settimana consecutiva, comunicando all'altro Per_1
genitore tale intenzione con almeno 30 giorni di anticipo e comunicando anche in tale occasione la destinazione. Durante la settimana di vacanza, il genitore si impegna a far sentire telefonicamente la figlia all'altro genitore almeno due volte al giorno. 3) Disporsi che il Sig. versi a Controparte_1 titolo di contributo per il mantenimento della figlia la somma di € 250,00, somma da Per_1
corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza a un anno dall'inizio dell'obbligo e cioè dal deposito del ricorso avanti il Tribunale di Rovigo, oltre al 50% del rimborso delle spese scolastiche e delle spese mediche non mutuabili dal
S.S.N. previa esibizione di pezze giustificative, in ogni caso con le modalità di cui all'elenco che si trascrive: 1) Spese mediche da rimborsare se documentate e che non richiedono un preventivo accordo: a) visite mediche e specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale per medicinali prescritti dal medico curante. 2) Spese mediche da rimborsare se documentate, ma che richiedono uno specifico e preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in libera professione;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici ed interventi chirurgici in libera professione, d) farmaci particolari. 3) Spese scolastiche da rimborsare se documentate che non richiedono un preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) costo per il trasporto pubblico;
4) Spese scolastiche da rimborsare se documentate che richiedono uno specifico e preventivo accordo: a) tasse scolastiche richieste da istituti privati e percorsi universitari privati;
b) costi relativi a corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero
2 e lezioni private, e) alloggio presso la sede universitaria. 5)Spese extrascolastiche da rimborsare se documentate che richiedono un preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo;
c) attività sportive e relativi abbigliamento ed attrezzatura;
d) spese per baby sitter;
e) viaggi e vacanze senza i genitori, f) spese per cerimonie religiose e relativi festeggiamenti. Per le spese straordinarie da concordare, il limite di spesa per chiedere il consenso dell'altro genitore è di € 200,00. Per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta, il silenzio sarà inteso quale consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. 4) Disporsi in ordine alla deducibilità fiscale che la detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata al 50%. 5) Disporsi che l'assegno unico universale INPS per la figlia spetti alla madre”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 20/02/2025, Parte_1
e hanno adito l'intestato Tribunale affinché, data l'impossibilità di ricreare Parte_2
l'unione spirituale e materiale della coppia, disciplini i rapporti tra gli stessi e la figlia minore, secondo le conclusioni congiunte formulate e riportate in epigrafe.
A tal proposito, i ricorrenti hanno allegato di aver intrapreso una relazione sentimentale, dalla quale
è nata in data [...]. Per_1
Con riferimento alla rispettiva situazione patrimoniale e reddituale, i ricorrenti hanno allegato che ercepisce all'attualità un'indennità di disoccupazione di euro 400,00 mensili, Parte_1
mentre gode di una retribuzione di euro 1.700,00 circa. Parte_2
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni dell'affidamento, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione.
Con decreto del 27.2.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino al 9.4.2025 per il deposito di note scritte e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al
Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore all'udienza del 15.4.2025 ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Nel merito si osserva quanto segue.
3 Nel caso di specie, le parti hanno concordemente sostenuto che la loro convivenza è cessata;
pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è la necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Peraltro, si ritiene che l'esame del Tribunale debba essere unicamente diretto alla verifica degli accordi raggiunti dai ricorrenti, i quali devono essere finalizzati a tutelare l'interesse dei figli minori di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, comma 2, c.c.
Ciò premesso, si ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed, anzi, appaia adeguato a garantire alla figlia minore un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, secondo i principi di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.
Inoltre, il Tribunale ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua/loro crescita ed evoluzione.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto della comunanza delle domande formulate, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 676/2025 R.G.V.G. promossa da Parte_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] Parte_2
- recepisce le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio del 23.04.2025
LA PRESIDENTE REL
Dott.ssa Federica Abiuso
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