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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 10/02/2026, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1204/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7901/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse N.51 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239017132184000 IRPEF-ALTRO 1996
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 130/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 04 ottobre 2024, il Sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso l'intimazione di pagamento n. 29320239017132184000, notificata il 07 luglio 2024, limitatamente la seguente cartella di pagamento n. 29320020081907180000, relativa a Contributo Sanitario Nazionale e
IRPEF 1996, notificata il 24 febbraio 2003, recante la somma di euro 14.954,33 e
contro
Agenzia delle
Entrate-Riscossione.
Il ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
1) Inammissibilità ed infondatezza della pretesa della Amministrazione Finanziaria.
Detta cartella di pagamento n. 29320020081907180000 era stata già tempestivamente impugnata, unitamente a precedente intimazione, tramite reclamo notificato il 10.5.2018 davanti alla Commissione
Tributaria Provinciale di Catania. Orbene, Riscossione Sicilia, ricevuta la notifica del reclamo, comunicava al Signor EN, tramite il proprio difensore, l'accoglimento del ricorso/reclamo e l'annullamento di svariate cartelle tra cui la cartella di pagamento n. 29320020081907180000.
2) Omessa e/o irregolare e/o inesistente notifica della cartella di pagamento.
Si eccepisce l'omessa e/o irregolare e/o inesistente notifica della cartella di pagamento.
3) Decadenza dal termine per la notifica della cartella di pagamento e prescrizione.
Si eccepisce, in ogni caso, l'intervenuta decadenza dal diritto alla riscossione per decorrenza del termine perentorio previsto, a pena di decadenza, dall'art.25 lett. c) del D.P.R. n.602/73 per la notifica della cartella di pagamento. Il suddetto articolo 25 lett. c) stabilisce, infatti, che il Concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Nel caso de quo, è ampiamente decorso il suddetto termine biennale di decadenza. Nella fattispecie de qua, deve ritenersi ampiamente decorso non solo il suddetto termine di decadenza, ma anche il termine di prescrizione quinquennale (con riferimento al contributo sanitario nazionale, alle sanzioni ed agli interessi) nonché il termine di prescrizione decennale applicabile trattandosi di irpef. Infatti, va, a tal uopo, evidenziato come tra la presunta data di notifica della cartella di pagamento indicata nell'intimazione de qua (24.02.2003) e la data di notifica dell'odierna impugnata intimazione di pagamento (7.7.2024) siano trascorsi oltre 10 anni.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Si fa rilevare, in via preliminare ed assorbente, come sia venuta a cessare la ragione dell'odierno contendere atteso che ADER ha provveduto a sospendere sine die la cartella esattoriale n. 29320020081907180000, sottostante l'intimazione di pagamento impugnata, dando così seguito all'accoglimento del Ricorso Reclamo richiamato dal sig. EN da parte dell'allora Riscossione Sicilia S.p.A. sulla cartella in questione.
Quindi si chiede la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio, quest'ultima anche tenuto conto dell'infondatezza degli ulteriori motivi di ricorso eccepiti da controparte.
Infatti, la documentazione versata in atti, dimostra l'avvenuta regolare notifica dell'intimazione di pagamento impugnata e della cartella sottostante, entrambe eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Inoltre detta intimazione è stata correttamente motivata, contenendo tutti gli elementi essenziali richiesti, poiché formata sulla base di un modello predisposto secondo la normativa vigente in materia che non prevede di allegare gli atti sottostanti.
Infine, si evidenzia che era stato posto in essere dall'Ente di Riscossione anche un ulteriore atto interruttivo della prescrizione, ovvero la notifica a mezzo raccomandata a/r dell'intimazione di pagamento n.
29320179038917245000 il 22.03.2018, che, non essendo stata opposta, ne aveva comportato l'irretrattabilità del credito.
Per i suesposti motivi chiede di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 15 gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, si rileva che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha depositato controdeduzioni, evidenziando che la cartella esattoriale sottostante è stata sospesa sine die, in accoglimento del ricorso/reclamo già presentato dal ricorrente e accolto da Riscossione Sicilia S.p.A.
La documentazione agli atti dimostra che la cartella esattoriale n.29320020081907180000, oggetto dell'intimazione impugnata, è stata sospesa dall'ente di riscossione, dando seguito all'accoglimento del precedente ricorso/reclamo. Tale circostanza determina la cessazione della materia del contendere, in quanto viene meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, essendo stata soddisfatta la pretesa del ricorrente.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nel caso di specie, la Corte ritiene equo compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Catania, nella
Camera di Consiglio della IX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania il 15
Gennaio 2026. IL GIUDICE MONOCRATICO (Dott. Salvatore Panebianco)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7901/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse N.51 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239017132184000 IRPEF-ALTRO 1996
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 130/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 04 ottobre 2024, il Sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso l'intimazione di pagamento n. 29320239017132184000, notificata il 07 luglio 2024, limitatamente la seguente cartella di pagamento n. 29320020081907180000, relativa a Contributo Sanitario Nazionale e
IRPEF 1996, notificata il 24 febbraio 2003, recante la somma di euro 14.954,33 e
contro
Agenzia delle
Entrate-Riscossione.
Il ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
1) Inammissibilità ed infondatezza della pretesa della Amministrazione Finanziaria.
Detta cartella di pagamento n. 29320020081907180000 era stata già tempestivamente impugnata, unitamente a precedente intimazione, tramite reclamo notificato il 10.5.2018 davanti alla Commissione
Tributaria Provinciale di Catania. Orbene, Riscossione Sicilia, ricevuta la notifica del reclamo, comunicava al Signor EN, tramite il proprio difensore, l'accoglimento del ricorso/reclamo e l'annullamento di svariate cartelle tra cui la cartella di pagamento n. 29320020081907180000.
2) Omessa e/o irregolare e/o inesistente notifica della cartella di pagamento.
Si eccepisce l'omessa e/o irregolare e/o inesistente notifica della cartella di pagamento.
3) Decadenza dal termine per la notifica della cartella di pagamento e prescrizione.
Si eccepisce, in ogni caso, l'intervenuta decadenza dal diritto alla riscossione per decorrenza del termine perentorio previsto, a pena di decadenza, dall'art.25 lett. c) del D.P.R. n.602/73 per la notifica della cartella di pagamento. Il suddetto articolo 25 lett. c) stabilisce, infatti, che il Concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Nel caso de quo, è ampiamente decorso il suddetto termine biennale di decadenza. Nella fattispecie de qua, deve ritenersi ampiamente decorso non solo il suddetto termine di decadenza, ma anche il termine di prescrizione quinquennale (con riferimento al contributo sanitario nazionale, alle sanzioni ed agli interessi) nonché il termine di prescrizione decennale applicabile trattandosi di irpef. Infatti, va, a tal uopo, evidenziato come tra la presunta data di notifica della cartella di pagamento indicata nell'intimazione de qua (24.02.2003) e la data di notifica dell'odierna impugnata intimazione di pagamento (7.7.2024) siano trascorsi oltre 10 anni.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
Si fa rilevare, in via preliminare ed assorbente, come sia venuta a cessare la ragione dell'odierno contendere atteso che ADER ha provveduto a sospendere sine die la cartella esattoriale n. 29320020081907180000, sottostante l'intimazione di pagamento impugnata, dando così seguito all'accoglimento del Ricorso Reclamo richiamato dal sig. EN da parte dell'allora Riscossione Sicilia S.p.A. sulla cartella in questione.
Quindi si chiede la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio, quest'ultima anche tenuto conto dell'infondatezza degli ulteriori motivi di ricorso eccepiti da controparte.
Infatti, la documentazione versata in atti, dimostra l'avvenuta regolare notifica dell'intimazione di pagamento impugnata e della cartella sottostante, entrambe eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Inoltre detta intimazione è stata correttamente motivata, contenendo tutti gli elementi essenziali richiesti, poiché formata sulla base di un modello predisposto secondo la normativa vigente in materia che non prevede di allegare gli atti sottostanti.
Infine, si evidenzia che era stato posto in essere dall'Ente di Riscossione anche un ulteriore atto interruttivo della prescrizione, ovvero la notifica a mezzo raccomandata a/r dell'intimazione di pagamento n.
29320179038917245000 il 22.03.2018, che, non essendo stata opposta, ne aveva comportato l'irretrattabilità del credito.
Per i suesposti motivi chiede di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 15 gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, si rileva che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha depositato controdeduzioni, evidenziando che la cartella esattoriale sottostante è stata sospesa sine die, in accoglimento del ricorso/reclamo già presentato dal ricorrente e accolto da Riscossione Sicilia S.p.A.
La documentazione agli atti dimostra che la cartella esattoriale n.29320020081907180000, oggetto dell'intimazione impugnata, è stata sospesa dall'ente di riscossione, dando seguito all'accoglimento del precedente ricorso/reclamo. Tale circostanza determina la cessazione della materia del contendere, in quanto viene meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, essendo stata soddisfatta la pretesa del ricorrente.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nel caso di specie, la Corte ritiene equo compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Catania, nella
Camera di Consiglio della IX Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania il 15
Gennaio 2026. IL GIUDICE MONOCRATICO (Dott. Salvatore Panebianco)