Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 10/02/2026, n. 1204
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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    Inammissibilità ed infondatezza della pretesa dell'Amministrazione Finanziaria

    La Corte rileva che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha sospeso sine die la cartella esattoriale in accoglimento del ricorso/reclamo già presentato dal ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere.

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    Omessa e/o irregolare e/o inesistente notifica della cartella di pagamento

    La Corte rileva che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha sospeso sine die la cartella esattoriale in accoglimento del ricorso/reclamo già presentato dal ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere.

  • Altro
    Decadenza dal termine per la notifica della cartella di pagamento e prescrizione

    La Corte rileva che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha sospeso sine die la cartella esattoriale in accoglimento del ricorso/reclamo già presentato dal ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 10/02/2026, n. 1204
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1204
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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