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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 18/09/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N° R.A.C.L. 258/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO Sezione Civile – Lavoro – Previdenza e Assistenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nuoro, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Paolo Dau, all'udienza del 18.9.2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a ruolo il 5.5.2023 e distinta al n. 258/2023 R.A.C.L., promoSA da:
elettivamente domiciliata a SaSAri, nello studio del difensore, avv. Parte_1
Iv presenta, unitamente all'avv. Francesco Porcu, in forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
, in persona del Sindaco e legale rapp.te pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato a presso lo studio del difensore, avv. Emilia Fois, che lo difende e rappresenta CP_1 per procura speciale in atti;
parte convenuta e nei confronti di e , elettivamente domiciliate in nello studio del CP_2 CP_3 CP_1 difensore, avv. Maria Gabriella CaSArà, che le rappresenta e difende per procura speciale in atti;
convenute/controintereSAte
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 5.5.2023, ha riassunto, avanti al Tribunale Parte_1 di Nuoro, la causa già iscritta al n. 188/2019 R.A.C.L., che questo Giudice aveva definito dichiarando il proprio difetto di giurisdizione e che, invece, a seguito di parimenti declinatoria pronuncia del TAR
1 Sardegna, la Suprema Corte di CaSAzione ha attribuito, con ordinanza n. 4643/2023 del 14.2.2023, alla cognizione del Giudice ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro.
2. Procedendo con ordine, si rammenta che, con ricorso depositato il 15.5.2019, la ricorrente aveva convenuto, avanti al Giudice del Lavoro, il , esponendo (in sintesi, Controparte_1
e richiamando quanto già enunciato in premeSA nella sentenza n. 73/2021):
§ di aver lavorato nell'interesse del convenuto in forza di diversi contratti a tempo determinato, con funzioni di assistente sociale;
§ che il periodo coperto da tali contratti (tralasciando, per il momento, l'indicazione specifica dei periodi di riferimento dei singoli rapporti e la questione della natura giuridica di questi) è compreso tra il giorno 25.10.2010 e il giorno 8.4.2016 (data, questa, a partire dalla quale, fino al 19.12.2016, ha goduto del congedo per maternità);
§ che con determinazione del 13.3.2019, distinta al n. 732, il ha proceduto, in CP_1 esecuzione delle precedenti delibere di giunta, a stabilizzare (cioè, assumere a tempo indeterminato) ai sensi dell'art. 20, comma 1, D. Lgs. n. 75/2017, 5 unità di personale, e segnatamente Pt_2
e (con qualifica di istruttore amministrativo contabile categoria C),
[...] Parte_3 Parte_4
e (qualifica di istruttore direttivo socio-educativo-assistente CP_2 CP_3
t
§ che, nella determina dirigenziale in parola, è scritto che “… dalla ricognizione effettuata dall'ufficio personale risultano 5 soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 20 del D Lgs. n. 75/2017”;
§ che, però, anche la ricorrente aveva tutti i requisiti previsti dalla menzionata disposizione, vale a dire quello della lettera a) [aver prestato servizio dopo l'entrata in vigore della Legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'ST], quello della lettera b) [essere stata reclutata a tempo determinato con procedura concorsuale in relazione alle stesse attività svolte] e l'aver maturato, al 31.12.2017, almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8;
§ che l'esclusione di dalla procedura è l'effetto del mancato Parte_1 riconoscimento, da parte del Comune, del servizio maturato dal 25.10.2010 al 24.12.2010, in forza di un contratto e di un rapporto di lavoro definito di collaborazione occasionale e, tuttavia, per le ragioni meglio dispiegate in ricorso, da ritenersi di carattere subordinato;
§ di essere quindi stata estromeSA illegittimamente;
§ di aver formalmente richiesto la riforma e/o la rettifica in autotutela del provvedimento e di essersi vista rispondere negativamente;
§ che l'ST non solo non ha riconosciuto efficacia al contratto del 2010, appena sopra citato (contratto che, ad avviso della ricorrente, andrebbe computato nella determinazione del servizio maturato anche ove fosse da considerarsi fonte di un rapporto di lavoro autonomo, vista la circolare n. 3/17 del Ministero per la semplificazione della pubblica amministrazione, la quale espreSAmente comprende, tra i rapporti utili ai fini del conteggio, pure diverse tipologie di contratto flessibile), ma altresì escluso, dal calcolo complessivo, il congedo di maternità intercorrente tra il 9.4.2016 e il 19.12.2016;
2.1. Aveva pertanto concluso, nel ricorso originario, , ché il Tribunale Parte_1 volesse (l'uso del carattere grassetto e/o sottolineato
<<….
“in via principale:
- valutata positivamente la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'art. 20 comma 1, del d.lgs. n. 75/2017, voglia accertare e dichiarare che la dott.SA soddisfa il requisito del triennio di Parte_1 anzianità di servizio alle dipendenze del sia con contratti di lavoro a tempo determinato sia con Controparte_1 altri contratti flessibili, come previsto dal suddetto art. 20 del d.lgs. n. 75/2017 e dalla Circolare Ministeriale n. 3 del 23 novembre 2017 e, conseguentemente Voglia accertare e dichiarare il diritto della OT.SA Parte_1
a partecipare alla procedura di stabilizzazione per cui è causa e il consequenzi
2 della steSA ricorrente ad essere assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato da parte del
Controparte_1
- per l'effetto, voglia condannare i a consentire l'accesso alla procedura Controparte_1 di stabilizzazione per cui è causa alla dott.SA e, conseguentemente, a procedere Parte_1 all'assunzione a tempo indeterminato della steSA ricorrente, previa, ove occorra, disapplicazione anche parziale della determinazione n. 732 del 13 marzo 2019 in quanto e nei limiti in cui risulti illegittima per i motivi di cui in espositiva e lesiva degli interessi della ricorrente, nonché di ogni altro atto o provvedimento prodromico, connesso o consequenziale sempre in quanto e nei limiti in cui risultino illegittimi e lesivi degli interessi della ricorrente ed in particolare delle deliberazioni n. 20 del 29 gennaio 2018, n. 145 del 1 giugno 2018 n. 63 del 6 marzo 2019 della Giunta Comunale di CP_1
- con conseguente condanna dell'amministrazione intimata ad adottare i relativi provvedimenti. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'On. Tribunale adito ritenesse di non poter computare il contratto di collaborazione relativo al periodo 25 ottobre 2010 – 24 dicembre 2010 stipulato in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 3247 del 21 dicembre 2010 ai fini del raggiungimento del limite di 36 mesi richiesto dall'art. 20 comma 1, del d. lgv n. 75/2017 chiede che l'On. Tribunale di Nuoro:
- previa riqualificazione del contratto “di collaborazione” fra la dott.SA Parte_1
e i relativo al periodo 25 ottobre 2010 – 24 dice
[...] Controparte_1 stipulato in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 3247 del 21 dicembre 2010, in contratto di lavoro subordinato, voglia accertare e dichiarare il diritto della dott.SA all'inquadramento nei Parte_1 rispettivi profili del CCNL di settore, con conseguente condanna del resistente al CP_1 versamento in proprio favore delle differenze retributive maturate, nonché alla ricostruzione della posizione contributiva e previdenziale;
- per l'effetto, valutata positivamente la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'art. 20 comma 1, del d.lgs. n. 75/2017 voglia accertare e dichiarare che la dott.SA soddisfa il requisito del triennio di anzianità di servizio alle dipendenze Parte_1 del e conseguentemente, voglia accertare e dichiarare il diritto della OT.SA a Controparte_1 Parte_1 partecipare alla procedura di stabilizzazione per cui è causa e il consequenziale diritto della steSA ricorrente ad essere assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato da parte del Controparte_1
- come ulteriore effetto, voglia condannare il a consentire l'accesso alla procedura di Controparte_1 stabilizzazione per cui è causa anche alla dott.SA e, conseguentemente, a procedere Parte_1 all'assunzione a tempo indeterminato della steSA ricorrente;
- anche in tale ipotesi previa, ove occorra disapplicazione della determinazione n. 732 del 13 marzo 2019 in quanto e nei limiti in cui risulti illegittima per i motivi di cui in espositiva e lesiva degli interessi della ricorrente, nonché di ogni altro atto o provvedimento prodromico, connesso o consequenziale sempre in quanto e nei limiti in cui risultino illegittimi e lesivi degli interessi della ricorrente ed in particolare delle deliberazioni n. 20 del 29 gennaio 2018, n. 145 del 1 giugno 2018 n. 63 del 6 marzo 2019 della Giunta Comunale di Nuoro;
- con conseguente condanna dell'amministrazione intimata ad adottare i relativi provvedimenti.
…>>.
2.2. Con memoria difensiva depositata il 16.9.2019, si era costituito in giudizio il
[...]
, rassegando articolate difese (alla lettura delle quali, per brevità, si rinvia) CP_1 segue concludendo:
<<…
- previo accertamento dell'insussistenza in capo all dei requisiti richiesti Parte_1 dall'art. 20 d.lgs. n. 75 del 25.05.2017 rigettare l'avverso ricorso in ogni sua domanda perché infondato in fatto ed in diritto;
- in subordine, previo accertamento, ai fini della stabilizzazione ex art. 20 d.lgs. n. 75 del 25.05.2017, Cont del diritto di precedenza e preferenza, in capo alle dipendent e del contestuale CP_3
3 esaurimento del fabbisogno dell'Ente per le due figure di istruttore direttivo socio-educativo cat. D per le ragioni di cui in espositiva, rigettare - comunque - l'avverso ricorso;
…>> Il convenuto aveva, in estrema sintesi, sostenuto le sue conclusioni osservando:
§ che il contratto di collaborazione del 2010 è genuino e non sottende subordinazione, di cui non sussistono i requisiti;
§ che, pertanto (e per le altre e diverse ragioni dispiegate in comparsa, ivi compreso il fatto che tale rapporto sorse in forza di una semplice domanda, non di una selezione concorsuale), il periodo in parola non poteva e non può essere computato ai fini dell'integrazione dei requisiti temporali per la stabilizzazione;
§ che, in ogni caso, il D Lgs. n. 75/2017 non sancisce un vero diritto alla stabilizzazione, giacché l'immissione in ruolo può essere disposta solo in conformità al piano triennale del fabbisogno di personale e entro i vincoli di finanza pubblica;
§ che le deliberazioni di giunta n. 20 del 29.1.2018, n. 145 del 1.6.2018 e n. 63 del 6.3.2019 prevedono, in relazione alla figura dell'istruttore socio-educativo di cat. D, un fabbisogno di 2 sole unità, e che la scelta dell'amministrazione non poteva che ricadere, pertanto, sulle più titolate e , giacché collocate in posizione potiore nelle relative graduatorie CP_2 CP_3
(mai impugnate, peraltro, dalla ricorrente);
§ che, quindi, non avrebbe potuto comunque essere assunta, neppure ove Parte_1 fosse stata riconosciuta la sussistenza, in capo alla medesima, di tutti gli altri requisiti per partecipare alla procedura;
§ che bene ha fatto, il Comune, a escludere dal calcolo il periodo trascorso in congedo di maternità (corrente tra il 9.4.2016 e il 19.12.2016), giacché il relativo trattamento economico ha un carattere meramente indennitario e non incide sulla scadenza naturale del contratto, estinto, quindi, il 9.4.2016.
2.3. All'esito dell'udienza tenutasi in data 24.9.2020, il Tribunale aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e , quali controintereSAte potenzialmente CP_2 CP_3 pregiudicate da un'eventuale pronuncia di accoglimento della domanda. Queste, costituite in giudizio per il tramite memoria difensiva depositata il 11.1.2021, avevano a loro volta rilevato l'infondatezza, e ancor prima l'inammissibilità (per difetto di titolarità attiva, non avendo la ricorrente mai presentato istanza di stabilizzazione), della domanda, invocandone perciò la reiezione.
3. Con sentenza resa all'udienza del 15.4.2021, il Giudice aveva declinato la giurisdizione.
4. Riassunta la causa avanti al TAR della Sardegna, il Giudice Amministrativo, con sentenza non definitiva n. 459/2022, ha: (I) sollevato conflitto negativo di giurisdizione (con sospensione del procedimento e rimessione degli atti alle Sezioni Unite della Corte di CaSAzione) in ordine alle domande già precedentemente avanzate avanti al Giudice Ordinario;
(II) dichiarato inammissibile, ché proposta per la prima volta nel giudizio riassunto, la domanda con cui “la ricorrente ha chiesto l'annullamento della sopra citata deliberazione del Settore 1 Gestione delle risorse del n. 732 del 13 marzo 2019, delle deliberazioni della Giunta comunale di n. 20 del Controparte_1 CP_1
29 gennaio 2018, n. 145 dell'1 giugno 2018 e n. 63 del 6 marzo 2019, nonché della presupposta ricognizione effettuata dall'Ufficio personale dello stesso con cui l'ST ha deciso di mettere a disposizione CP_1 solo due posti nella qualifica di interesse della ricorrente”; (III) precisato in via incidentale, con riferimento alle domande di cui al punto II che precede, che le stesse (appartenenti alla giurisdizione del Tribunale Amministrativo), sarebbero comunque infondate nel merito, “… essendo rimeSA alla scelta dell'ST, anche alla luce
4 delle risorse disponibili, la scelta delle unità di personale da stabilizzare, scelta, questa, che comporta effetti ben diversi e definitivi, per evidenti ragioni, rispetto a quella di esternalizzare (in parte) le relative prestazioni, per cui non esiste alcun profilo di contraddittorietà tra le deliberazioni impugnate e il successivo ricorso all'ausilio di professionisti esterni, su cui si concentra, infondatamente, la censura in esame”.
5. La Suprema Corte di CaSAzione, con ordinanza n. 4643/2023 del 24.1.2023 (pubblicazione il 14.2.2023), ha dichiarato che la causa appartiene alla cognizione del Giudice ordinario.
***
6. ha quindi riassunto il giudizio e, in sostanza, riproposto tutte le Parte_1 domande avanzate originariamente, ripercorrendo le fasi del procedimento e argomentando nei medesimi termini di cui al ricorso introduttivo e agli atti e/o verbali di udienza successivi.
7. Sia l'Ente convenuto che le controintereSAte hanno presentato, in questa fase, proprie ulteriori difese, richiamando tutte le eccezioni e deduzioni già dispiegate nella prima fase (oltreché quelle, in parte sovrapponibili, formulate avanti al Giudice Amministrativo) e, inoltre, rilevando la carenza di interesse ad agire in capo alla ricorrente. Così, sul punto, si è espreSA la difesa di e (alle cui argomentazioni CP_2 CP_3 il si è integralmente riportato): CP_1
<< … Si dà atto che la ricorrente, ancor prima dell'introduzione della presente causa, è stata stabilizzata ed assunta a tempo indeterminato presso l' già e, Controparte_4 CP_5 prima ancora ASL) con la steSA qualifica di Assistente Sociale, Cat. D in questo giudizio rivendicata. Si producono al riguardo la Determinazione Dirigenziale n. 3763 del 12.12.2022 di ammissione alla procedura di stabilizzazione, ove la ricorrente compare fra i candidati con priorità di assunzione (doc. n. 5), e la Deliberazione D.G. n. 100 del 24.02.2023 (doc. n. 6), ove si dispone l'assunzione della medesima ricorrente. Va anche rilevato che nelle more della vicenda processuale descritta in premeSA la dott.SA ha sempre Parte_1 lavorato, di talché la medesima non può lamentare alcun danno economico, contributivo e tanto meno professionale scaturito dal contenzioso in esame. Ed infine va osservato che mai la dott.SA ha allegato – e tanto meno dimostrato – di essere in Parte_1 possesso di titoli superiori a quelli posseduti dalle controintereSAte, né ha mai rivendicato che l'invocata assunzione dovesse avvenire in luogo di quella delle controintereSAte. Ciò posto, è dunque evidente che, non rinvenendosi nella fattispecie in esame alcuna lesione sostanziale in capo alla ricorrente, manca il presupposto processuale dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. ("per proporre una domanda o per contraddire alla steSA è neceSArio avervi interesse") neceSArio a legittimare l'azione qui esperita.
…>>.
8. All'udienza del 18.9.2025, il Tribunale ha infine deciso la causa con sentenza, letti il dispositivo e la motivazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
*** 9. La domanda è fondata soltanto in parte, nei limiti che seguono ed esclusivamente per quanto si va ad illustrare e statuire.
9.1. Merita accoglimento, infatti, la domanda, presupposta a tutte le altre, con cui la ricorrente ha chiesto al Tribunale di voler valutare “positivamente la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'art. 20 comma 1, del d.lgs. n. 75/2017” e, quindi, “accertare e dichiarare che la dott.ss soddisfa il requisito del triennio di anzianità di servizio Parte_1
5 alle dipendenze del sia con contratti di lavoro a tempo determinato sia con altri contratti Controparte_1 flessibili, come previsto dal suddetto art. 20 del d.lgs. n. 75/2017 e dalla Circolare Ministeriale n. 3 del 23 novembre 2017” e, ancora conseguentemente, “accertare e dichiarare il diritto della OT.SA a Parte_1 partecipare alla procedura di stabilizzazione per cui è causa”. Anche a prescindere dalla questione relativa alla qualificazione realmente autonoma del rapporto di collaborazione occasionale che ha avuto esecuzione tra le parti nel periodo compreso tra il 25.10.2010 e il 24.12.2010 [si osservi, comunque, ad abundantiam e per scrupolo di disamina, che la domanda avanzata in via subordinata, tesa all'accertamento della natura sostanzialmente subordinata di tale rapporto, non avrebbe potuto essere scrutinata favorevolmente, l'accoglimento della steSA essendo impedito dal formarsi, in corso di causa, di un orientamento giurisprudenziale secondo cui “… In tema di stabilizzazione del personale in servizio a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato, lo svolgimento in via di fatto di prestazioni di natura subordinata, rese in difformità rispetto alla qualificazione formale del rapporto intercorso fra le parti, non è valorizzabile ai fini dell'accesso alla procedura, atteso che le norme sulla stabilizzazione, prevedendo un regime speciale di reclutamento finalizzato a sanare situazioni di precariato formalizzate, costituiscono una deroga al principio dell'accesso mediante concorso, di cui all'art. 97 Cost., e devono pertanto considerarsi taSAtive, non potendo applicarsi, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, oltre i casi da esse regolati” (così Cass. Civ. Sez. Lav. n. 6718 del 10.3.2021)], e pure in disparte il tema inerente la possibilità di ricomprendere, nel periodo oggetto del complessivo computo, l'arco di tempo intercorrente tra il 9.4.2016 e il 19.12.2016, nel quale la ricorrente ha goduto del congedo per maternità, fatto dirimente è che, ad avviso del Giudice, il contratto di prestazione
“autonoma” sottoscritto il 22.10.2010, e il rapporto che ne è scaturito, non possono essere esclusi dal triennio di cui alla lettera c) del 1° comma dell'art. 20 D. Lgs. n. 75/2017. Il tema è notoriamente controverso, e tale rimane, ad oggi non essendosi consolidato, sul tema, un univoco orientamento giurisprudenziale. Recita, la disposizione appena richiamata:
“1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato al 31 dicembre 2020 alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni”. Il secondo comma del citato articolo di legge soggiunge:
“Sino al 31 dicembre 2021, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti : a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2021, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso”. Si è in particolare argomentato, da alcuni, nel senso che il Legislatore ha voluto espreSAmente limitare la stabilizzazione di cui al 1° comma dell'art. 20 a coloro che abbiano svolto, presso l'ST, almeno 3 anni di lavoro “subordinato”: prova ne sarebbe l'uso di locuzioni quali
6 “alle dipendenze”, “reclutato”, “contratti a tempo determinato” (estranee, invece, e non a caso, dal portato letterale del 2° comma). Né, secondo i medesimi, una conclusione diversa potrebbe trarsi da quanto stabilito nelle circolari ministeriali intervenute a chiarire e integrare alcuni aspetti di tali disposizioni: non la circolare 3/2017 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica ST, che menziona sì i “contratti flessibili”, ma nulla dice circa la possibilità di ricomprendere tra essi i rapporti autonomi;
e neanche la circolare n. 1/2018, integrativa della precedente, ove pure si legge che “… Resta confermato che il rinvio al servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni di cui alla lettera a), come richiamato dalla lettera c) dell'art. 20, comma 1, e' da intendere in senso ampio ovvero comprensivo delle diverse tipologie di contratto flessibile poste in essere dall'amministrazione, come chiarito al § 3.2.1 della circolare n. 3 del 2017 che valorizza la portata sostanziale della formulazione normativa che, difatti, non circoscrive il servizio prestato alla tipologia del contratto a tempo determinato”. Questo Tribunale, tuttavia, ritiene di aderire ad un orientamento di senso contrario. Benché la portata di tali circolari sia esclusivamente interpretativa (le stesse, come notorio, non assurgono a fonti del diritto), un'interpretazione lata quanto meno della lettera c) dell'art. 20 più volte citato appare francamente preferibile, sotto il profilo sistematico. Apprezzabile e condivisibile, sul punto, proprio l'elaborazione formulata fin da principio dalla ricorrente, che, nel corso della prima fase processuale, viste le eccezioni avverse, ebbe così ad argomentare (cfr. note autorizzate del 17.5.2020):
<<…
… giova preliminarmente ribadire che la circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, n. 3/2017, stabilisce chiaramente che «Gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con l'amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile» (v. par. 3.2.1, pag. 4: All. 12 del ricorso). Controparte tenta di sminuire la portata del chiarimento fornito dal Ministero affermando che il contratto di lavoro relativo al periodo 25 ottobre 2010 - 24 dicembre 2010 stipulato in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 3247 del 21 dicembre 2010 (All. 3 del ricorso) «non è comunque ascrivibile neppure alla categoria dei rapporti di lavoro “flessibile” i quali hanno come minimo comune denominatore il requisito della subordinazione e tra i quali non rientra certamente il contratto di lavoro autonomo occasionale stipulato tra le parti». Ma si tratta di una tesi manifestamente infondata, che non trova conforto in alcuna disposizione di legge (e infatti controparte non ne richiama alcuna che poSA corroborare la propria asserzione, che pertanto appare del tutto apodittica). Al contrario, l'art. 36 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Testo unico pubblico impiego), a seguito delle modifiche apportate proprio dall'art. 9 del D. Lgs. n. 75/2017, sotto la rubrica “Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile” non prevede affatto – come vorrebbe controparte
– che tutte le forme di lavoro flessibile abbiano «come minimo comune denominatore il requisito della subordinazione»: il testo normativo, infatti, fa riferimento a “contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato”, nonché a tutte le “forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa”. Per quale motivo, fra queste, non dovrebbe essere ricompreso il contratto di collaborazione? E ancora, proprio il D. Lgs. n. 75/2017, essenziale referente normativo in materia di superamento del precariato e dunque ai fini del thema decidendum, depone per la perfetta sussumibilità dei contratti di collaborazione occasionale (come quello che ha riguardato la OT.SA nell'anno 2010) fra i contratti “validi” ai fini Parte_1 dell'integrazione del requisito di cui alla lett. c) dell'art. 20, comma 1 dello stesso decreto.
7 Giova infatti rammentare che il decreto legislativo in questione deriva e trae fondamento dalla legge delega n. 124 del 7 agosto 2015 (“Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (legge Madia). La legge delega in questione contiene un articolo, il 17, emblematicamente rubricato “Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in evidente analogia rispetto alla formulazione letterale della disposizione rilevante ai fini del presente giudizio (art. 20, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 75/2017: “abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni”). Il suddetto art. 17 stabiliva per l'appunto i criteri direttivi che avrebbero dovuto orientare il Governo nell'adozione dei decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Ebbene, in forza di tale disposizione della legge-delega (che – si ripete – consentiva di intervenire sulla disciplina del lavoro “alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”), il D. Lgs. n. 75/2017 ha riformato l'art. 7 del Testo unico del Pubblico impiego proprio nella parte in cui disciplina i contratti di collaborazione anche occasionale con la Pubblica ST (ovvero esattamente il contratto stipulato fra il e la OT.SA . Controparte_1 Parte_1
In ossequio a pr ze di coer ordinamento (e più in particolare esigenze di coerenza fra disposizioni dello stesso Decreto legislativo), dunque, non si può certamente ritenere che i contratti di collaborazione con la Pubblica ST siano considerati come contratti di lavoro “alle dipendenze della Pubblica amministrazione” solo a intermittenza e solo quando la steSA P.A. (ma non il lavoratore) poSA giovare di tale qualificazione. D'altra parte, dietro l'apparenza di una ricostruzione particolarmente sofisticata elaborata dalla controparte, diretta a scongiurare la sussumibilità del contratto relativo al periodo 25 ottobre 2010 - 24 dicembre 2010 nell'alveo di quelli computabili per la stabilizzazione, emerge un'evidente confusione lessicale, giacché si sostiene che il contratto in questione «si distingue sia dai cd. “mini co.co.co.” (poi aboliti dal Jobs Act, ossia le collaborazioni inferiori a 30 giorni ed a 5mila euro nell'anno solare con lo stesso committente), sia dalle collaborazioni occasionali» (pag. 10 della memoria di costituzione del Comune), dimenticando che lo stesso contratto allegato (All. 3 del ricorso) si autodefinisce, alla seconda riga, proprio come contratto di collaborazione occasionale. Il Giudice, persuaso della correttezza di tale prospettazione, non può che dunque pervenire alla conclusione che, ai fini del computo del triennio di cui alla lettera c) dell'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017, il Comune avrebbe dovuto considerare anche il rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 25.10 al 24.12.2010, riconoscendo, quindi, in capo a , la sussistenza Parte_1 del requisito del triennio di servizio indicato alla lettera c). Pacifico il possesso di quello stabilito alla lettera a), ritiene il Tribunale dover riconoscere, altresì, la sussistenza dell'ulteriore (e, questo sì, contestato da parte convenuta) condizione prescritta dalla legge, vale a dire che l'aspirante stabilizzando “sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione”. Che la ricorrente abbia utilmente partecipato, in relazione alla funzione di Assistente sociale, ad una procedura concorsuale, e che sulla base di ciò sia stata inserita in una graduatoria e, attingendo l'ST alla steSA, assunta con diversi contratti a tempo determinato, non è controverso e, comunque, risulta dalla documentazione in atti, anche di provenienza datoriale. L'unico rapporto instaurato senza previa procedura selettiva, invero, è proprio quello, formalmente autonomo, intercorso dal 25.10 al 24.12.2010. La disposizione della lettera b) dell'art. 20, comma 1, però, non prevede che ciascuno (o il primo) dei rapporti intereSAti sia preceduto da una specifica selezione: nel silenzio della norma, e ritenendo che non sussistano validi motivi per introdurre, in via interpretativa, requisiti ulteriori rispetto a quelli che la Legge stabilisce, deve intendersi che, per considerare soddisfatto il requisito della lettera
8 b), sia neceSArio ma pure sufficiente che almeno l'ultimo dei rapporti a termine sia stato instaurato in forza di una procedura concorsuale, sì da consentire l'assunzione soltanto ove sia stata comunque formulata una preventiva (e comparativa) valutazione delle competenze e dell'idoneità all'impiego del candidato alla stabilizzazione.
9.2. In conclusione, accogliendo in parte qua la domanda avanzata dalla ricorrente, il Tribunale: (I) dichiara la sussistenza, in capo a , dei presupposti e dei requisiti Parte_1 di cui all'art. 20 comma 1, D. Lgs. n. 75/2017, e, in particolare, dichiara che la richiedente soddisfa il requisito del triennio di anzianità di servizio alle dipendenze del Comune di CP_1
(II) accerta per l'effetto che aveva diritto di partecipare alla procedura Parte_1 di stabilizzazione per cui è causa (o, in altri termini, che la steSA aveva il diritto di essere presa in considerazione dall'Ente convenuto, poiché in possesso dei requisiti di Legge).
10. L'accertamento di cui appena sopra (rispetto a cui, si precisa, sussiste comunque l'interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., dalle rispettive statuizioni potendo, almeno potenzialmente, conseguire ulteriori e future azioni – ad esempio risarcitorie –, sempreché ne ricorrano i presupposti di fatto e di diritto) non conduce però all'accoglimento dell'ulteriore domanda, rassegnata dalla ricorrente, di condanna del ad assumere . Controparte_1 Parte_1
A ciò, in estrema sintesi, nel caso di specie osta la circostanza che i posti di lavoro di Assistente sociale i quali, secondo il piano triennale dei fabbisogni, potevano essere ricoperti con la procedura di cui al comma 1 dell'art. 20 D Lgs. n. 75/2017, erano 2, mentre i candidati in possesso dei requisiti soggettivi per la stabilizzazione (tra i quali, chiaramente, in conseguenza dell'odierno accertamento, va ricompresa la ricorrente) erano 3. Ora, rammentando che sul punto in esame occorre peraltro prendere atto di quanto statuito dal TAR Sardegna [il Giudice Amministrativo ha da un lato dichiarato inammissibile la domanda con cui “la ricorrente ha chiesto l'annullamento della sopra citata deliberazione del Settore 1 Gestione delle risorse del n. 732 del 13 marzo 2019, delle deliberazioni della Giunta comunale di n. 20 del 29 Controparte_1 CP_1 gennaio 2018, n. 145 dell'1 giugno 2018 e n. 63 del 6 marzo 2019, nonché della presupposta ricognizione effettuata dall'Ufficio personale dello stesso con cui l'ST ha deciso di mettere a disposizione CP_1 solo due posti nella qualifica di interesse della ricorrente”, soggiungendo incidentalmente che, in ogni caso, le questioni – esulanti dalla cognizione del Tribunale ordinario – sono infondate nel merito,
“essendo rimeSA alla scelta dell'ST, anche alla luce delle risorse disponibili, la scelta delle unità di personale da stabilizzare, scelta, questa, che comporta effetti ben diversi e definitivi, per evidenti ragioni, rispetto a quella di esternalizzare (in parte) le relative prestazioni, per cui non esiste alcun profilo di contraddittorietà tra le deliberazioni impugnate e il successivo ricorso all'ausilio di professionisti esterni, su cui si concentra, infondatamente, la censura in esame”], il riconoscimento, in favore della ricorrente, della sussistenza ab origine dei requisiti di partecipazione alla procedura di stabilizzazione, determina, al più, il dovere dell'ST comunale di valutare se e in quali termini procedere a una effettiva comparazione degli aspiranti, assumendo allo scopo tutti i provvedimenti opportuni. All'adozione di tali provvedimenti (rispetto ai quali, si badi, il Tribunale non è munito di alcun potere sostitutivo, tanto più che comunque non è stata spiegata, in questo senso, domanda alcuna), il Giudice non può quindi che rinviare.
11. Ogni altra domanda è, conseguentemente, respinta o assorbita.
12. Considerato, da un lato, che vi è reciproca soccombenza, e rilevato, dall'altro, che le questioni affrontate in causa (compresa quella di giurisdizione) sono in larghissima parte ancora controverse presso la giurisprudenza (tanto più al momento del ricorso introduttivo), sussistono le condizioni per disporre la compensazione integrale delle spese processuali.
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p.q.m.
Il Tribunale di Nuoro, quale Giudice del Lavoro, definitamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, respinta o assorbita:
1) Accogliendo la domanda in parte e per quanto in espositiva, dichiara la sussistenza, in capo a , dei presupposti e requisiti di cui all'art. 20 comma 1, D. Lgs. Parte_1
n che la richiedente soddisfa il requisito del triennio di anzianità di servizio alle dipendenze del;
Controparte_1
2) Per l'effetto, accerta che aveva diritto di partecipare (nei termini Parte_1 di cui al punto 9.2.II) alla procedura di stabilizzazione per cui è causa;
3) Rimette al di adottare i provvedimenti conseguenti all'accertamento di Controparte_1 cui sopra;
4) Respinge nel resto;
5) Dispone la compensazione delle spese processuali
Nuoro, 18 settembre 2025 Il Giudice, dott. Paolo Dau
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