Articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270
Articolo 81Articolo 83
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12 luglio 1987
Art. 82. Servizio di pronta disponibilita' 1. Il servizio di pronta disponibilita' e' caratterizzato dalla immediata reperibilita' del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel piu' breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale.
2. I comitati di gestione o l'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti sono tenuti a definire all'inizio di ogni anno, sentite le Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, un piano per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed ai profili organizzativi dei servizi e dei presidi.
3. Sono tenuti al servizio di pronta disponibilita' esclusivamente i dipendenti in servizio presso unita' operative con attivita' continua e, sulla base del piano di cui al comma 2, il personale strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali.
4. Il servizio di pronta disponibilita' sostitutiva ed integrativa della guardia divisionale o interdivisionale e' organizzato utilizzando personale della stessa disciplina.
5. Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva puo' prevedersi soltanto la pronta disponibilita' integrativa.
6. Nel caso in cui la pronta disponibilita' cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
7. Il servizio di pronta disponibilita' va di norma limitato ai periodi notturni e festivi; ha durata di 12 ore e da' diritto ad una indennita' nella misura di L. 33.600 per ogni 12 ore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. Due turni di pronta disponibilita' sono prevedibili solo per le giornate festive.
9. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, la predetta indennita' viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%.
10. L'articolazione del turno di pronta disponibilita' non puo' avere comunque durata inferiore alle quattro ore.
11. In caso di chiamata l'attivita' prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata con recupero orario.
12. Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente piu' di dieci pronte disponibilita' nel mese.
13. Il servizio di pronta disponibilita' integrativo dei servizi di guardia e', di norma, di competenza del primario, degli aiuti e degli assistenti con almeno cinque anni di anzianita', nonche', solo per particolari necessita', degli altri assistenti.
14. Il servizio di pronta disponibilita' sostitutivo dei servizi di guardia coinvolge, a turno individuale, tutti i sanitari della divisione o del servizio, ad eccezione dei primari.
Entrata in vigore il 12 luglio 1987
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