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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 28/01/2026, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1247/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CI VINCENZO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 578/2024 depositato il 15/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140007591024000 BOLLO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160068401662000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160182024113000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170092399988000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170106789217000 BOLLO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170235312785000 BOLLO 2015
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2023 90799033 06/000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 , (CF_Ricorrente_1), residente in [...], Indirizzo_1 , rappresentata difesa ed elettivamente domiciliata, giusta procura in allegata agli atti, dall'Avv. Difensore_1
(CF_Difensore_1), con studio sito in Roma alla Indirizzo_2. Il difensore dichiarava di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni di cancelleria al seguente indirizzo p.e.c.:
Email_1 e/o al seguente numero di fax Telefono_1.Il ricorso veniva presentato
contro
Agenzia delle Entrate- Riscossione in persona del legale rappresentante p.t. dom.to per la carica presso la sede legale sita in Roma alla Indirizzo_3, P.IVA_1/P.Iva P.IVA_2; p.e.c: Email_3., avverso l'intimazione di pagamento n° 097 2023 90799033 06/000 notificata tramite pec alla ricorrente il 19/07/2023 nonché per la sospensione delle seguenti cartelle sottese all'atto impugnato:
1) cartella n. 097 2014 0007591024/000 anno d'imposta 2004, ente creditore Regione Lazio: tassa concessioni regionali, oltre a oneri asseritamente notificata il 19.5.2014;
2) cartella n. 097 2016 0068401662/000 anno d'imposta 2016, ente creditore: Dir. Prov. le III Roma U . Terr.
Roma 4 Collatino- tributo Irpef oltre a sanzioni e interessi + addizionale comunale e regionale Irpef oltre a interessi e sanzioni asseritamente notificata il 29.08.2016;
3) cartella n. 097 2016 0182024113/000 anno d'imposta 2013, ente creditore: Dir. Prov.le III Roma U . Terr.
Roma 4 Collatino: IRPEF, Irpef oltre a sanzioni e interessi + addizionale comunale e regionale Irpef oltre a interessi e sanzioni asseritamente notificata il 14.03.2017;
4) cartella n. 097 2017 0092399988/000 anno d'imposta: 2014, ente creditore: Regione Lazio: tassa automobilistica oltre a interessi e sanzioni asseritamente notificata il 20.11.2017;
5) cartella n. 097 2017 0106789217/000 anno d'imposta: 2009, ente creditore: Regione Lazio: tassa concessioni regionali, oltre a oneri, sanzioni e interessi asseritamente notificata il 20.11.2017;
6) cartella n. 097 2017 0235312785/000 anno d'imposta: 2015, ente creditore: Regione Lazio: tassa automobilistica oltre a interessi e sanzioni asseritamente notificata il 30.06.2018. Parte ricorrente si dogliava della mancata notifica degli atti prodromici delle suddette cartelle con conseguente intervenuta decadenza/prescrizione. Lamentava altresì “Illegittima applicazione delle sanzioni, delle maggiorazioni per ritardato pagamento e degli interessi e scostamento del conteggio rispetto ai criteri fissati nell'avviso stesso e successivamente confluiti nella cartella di pagamento”.
Concludeva chiedendo a questa Corte di accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o l'annullabilità delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento n° 097 2023 90799033 06/000 notificata in data 19.07.2023.
Con vittoria di spese di lite a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in data 18.01.2024 l'Agenzia delle Entrate Riscossione, con sede in Indirizzo_3
, (13756881002), in persona del Legale Rappresentante p.t. Nominativo_1 (CF_1), giusta procura speciale per atto notarile repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2 (CF_Difensore_2) presso il cui studio elettivamente domiciliata in Napoli al Indirizzo_4, giusta procura in calce al presente atto, ed al quale potranno essere effettuate le comunicazioni al seguente indirizzo p.e.c.: marianomaterazzo@avvocatinapoli.legalmail. it.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione ritenendo corretto e valido il proprio operato respingeva con proprie controdeduzioni ogni avversa eccezione. In particolare dichiarava infondata la doglianza della mancata notifica degli atti prodromici rendendo inammissibile il ricorso perché tardivo in quanto il ricorrente avrebbe dovuto impugnare le cartelle i cui termini di impugnazione sono tutti scaduti. Notiziava e documentava le notifiche delle cartelle e respingeva la doglianza di decadenza/prescrizione in virtù della notifica di altra intimazione di pagamento e di preavviso di fermo amministrativo interruttivi del termine decennale di prescrizione. Ricordava tra l'altro anche la proroga a causa dell'emergenza sanitaria che ha sospeso i termini dal 9.3.2020 fino al 31 agosto 2021, termine “finale” del periodo di sospensione delle attività di riscossione
(Decreto Sostegni come modificato dalla Legge n. 106/2021, di conversione del “Decreto Sostegni-bis DL
n. 73/2021). Riportava la notifica dei seguenti atti interruttivi:
- Preavviso di Fermo amministrativo n. 09780201600022699000 notificata il 17.2.2016.
- Intimazione di pagamento n. 09720209033245156000 notificata il 13.2.2020.
Anche la doglianza sulla mancata indicazione del calcolo degli interessi che rendeva l'atto impugnato privo di motivazione è da respingere in quanto la stessa andava eccepita con l'impugnazione delle cartelle mai avvenuta.
Concludeva chiedendo a questa Corte di rigettare l'istanza di sospensione e tutte le domande proposte dall'opponente nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione per difetto di legittimazione passiva di quest'ultima e, in ogni caso, perché inammissibili, improcedibili ed infondate in fatto e diritto. Condannare
l'opponente al pagamento delle spese e compensi del giudizio, oltre spese generali ed accessori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, sez. 16, in seduta monocratica, letti gli atti di giudizio ritiene il ricorso non meritevole di essere accolto per le motivazioni di seguito riportate.
In via preliminare l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccepiva l'inammissibilità del ricorso perché sono scaduti i termini per impugnare le cartelle. Pertanto, ogni doglianza inerente quest'ultime rende il ricorso per inammissibile. L'atto impugnato è l'intimazione di pagamento n. 097 2023 90799033 06/000 notificata tramite pec alla ricorrente il 19/07/2023. Avverso questo atto si poteva presentare ricorso per eccepire vizi di notifica, difetti di motivazione e/o mancato riporto dei dati esatti delle cartelle sottese (importi imposte, sanzioni, interessi, aggio, numero delle cartelle, data di notifica). Elementi tutti che in mancanza avrebbero reso l'atto nullo. Non è il caso sottoposto a questa Corte all'odierna discussione.
La ricorrente contesta la mancata notifica delle cartelle sottese all'intimazione. Tale doglianza è infondata.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha documentato l'avvenuta e corretta notifica delle cartelle producendo in atti le relate di notifica delle cartelle.
Secondo consolidata giurisprudenza:
“La produzione in giudizio delle relate di notifica costituisce prova piena dell'avvenuta conoscenza dell'atto da parte del destinatario” (Cass. n. 6395/2014; Cass. n. 19854/2004).
“Il contribuente che contesti la notifica deve fornire prova contraria specifica e rigorosa” (Cass. n. 5077/2019).
Non solo, la ricorrente non ha fornito alcuna prova contraria, limitandosi a mere contestazioni generiche che fanno ritenere tutte le cartelle regolarmente notificate.
Le cartelle sottese all'atto impugnato e contestate solo in data odierna da parte ricorrente risultano notificate tra il 2014 e il 2018. Ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 546/1992, il ricorso proposto solo nel 2024 risulta essere tardivo, ben oltre il termine di 60 giorni previsto dal suddetto articolo.
A tal fine si citano:
“Le cartelle non impugnate nei termini divengono definitive e non più contestabili, neppure mediante impugnazione dell'atto successivo” (Cass. n. 4283/2010; Cass. n. 11794/2016).
“L'intimazione di pagamento non riapre i termini per contestare vizi propri delle cartelle” (Cass. n.
23031/2019).
Conseguentemente anche questa doglianza relativa alle cartelle, inammissibile per tardività, risulta essere infondata e da respingere.
Da respingere anche la doglianza sulla prescrizione perché infondata.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha documentato la notifica di atti interruttivi attraverso la notifica di un preavviso di fermo amministrativo e la notifica di un'intimazione di pagamento in data 13/02/2020. A questi atti si aggiunge la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dal 09/03/2020 al 31/08/2021, ai sensi dell'art. 68 D.L. 18/2020 e successive modifiche. Anche in questo caso ci viene in supporto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4283/2010 con la quale ha sancito che “Gli atti interruttivi della prescrizione producono effetti anche se non impugnati” e la sentenza n. 34447/2022 con la quale ha asserito che “La sospensione Covid-19 si applica anche ai termini di prescrizione dei crediti tributari” .
Pertanto, i crediti risultanti dalle cartelle sottese all'atto impugnato sono pienamente esigibili e nessuna prescrizione-interruzione può essere dichiarata.
Da ultimo inammissibile la contestata illegittima applicazione di sanzioni e interessi poiché le cartelle sono divenute definitive, ogni contestazione sui conteggi è preclusa.
Secondo Cassazione:
“Le contestazioni relative alla motivazione o al calcolo delle somme devono essere sollevate con l'impugnazione della cartella, non dell'intimazione successiva” (Cass. n. 4516/2016; Cass. n. 23031/2019). La Corte in conclusione quindi, dichiara il ricorso inammissibile nella parte in cui contesta le cartelle presupposte divenute definitive e impugnabili stante la piena conoscenza di esse di parte ricorrente per l'avvenuta notifica nei termini delle stesse, infondato nel resto.
Per queste ragioni lo rigetta condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso . Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che liquida in € . 500,00, oltre accessori come per legge se dovuti.
Così deciso in Roma li, 05.12.2025
Il Giudice Monocratico
Dr. Vincenzo Sarcina
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CI VINCENZO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 578/2024 depositato il 15/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140007591024000 BOLLO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160068401662000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160182024113000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170092399988000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170106789217000 BOLLO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170235312785000 BOLLO 2015
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2023 90799033 06/000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 , (CF_Ricorrente_1), residente in [...], Indirizzo_1 , rappresentata difesa ed elettivamente domiciliata, giusta procura in allegata agli atti, dall'Avv. Difensore_1
(CF_Difensore_1), con studio sito in Roma alla Indirizzo_2. Il difensore dichiarava di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni di cancelleria al seguente indirizzo p.e.c.:
Email_1 e/o al seguente numero di fax Telefono_1.Il ricorso veniva presentato
contro
Agenzia delle Entrate- Riscossione in persona del legale rappresentante p.t. dom.to per la carica presso la sede legale sita in Roma alla Indirizzo_3, P.IVA_1/P.Iva P.IVA_2; p.e.c: Email_3., avverso l'intimazione di pagamento n° 097 2023 90799033 06/000 notificata tramite pec alla ricorrente il 19/07/2023 nonché per la sospensione delle seguenti cartelle sottese all'atto impugnato:
1) cartella n. 097 2014 0007591024/000 anno d'imposta 2004, ente creditore Regione Lazio: tassa concessioni regionali, oltre a oneri asseritamente notificata il 19.5.2014;
2) cartella n. 097 2016 0068401662/000 anno d'imposta 2016, ente creditore: Dir. Prov. le III Roma U . Terr.
Roma 4 Collatino- tributo Irpef oltre a sanzioni e interessi + addizionale comunale e regionale Irpef oltre a interessi e sanzioni asseritamente notificata il 29.08.2016;
3) cartella n. 097 2016 0182024113/000 anno d'imposta 2013, ente creditore: Dir. Prov.le III Roma U . Terr.
Roma 4 Collatino: IRPEF, Irpef oltre a sanzioni e interessi + addizionale comunale e regionale Irpef oltre a interessi e sanzioni asseritamente notificata il 14.03.2017;
4) cartella n. 097 2017 0092399988/000 anno d'imposta: 2014, ente creditore: Regione Lazio: tassa automobilistica oltre a interessi e sanzioni asseritamente notificata il 20.11.2017;
5) cartella n. 097 2017 0106789217/000 anno d'imposta: 2009, ente creditore: Regione Lazio: tassa concessioni regionali, oltre a oneri, sanzioni e interessi asseritamente notificata il 20.11.2017;
6) cartella n. 097 2017 0235312785/000 anno d'imposta: 2015, ente creditore: Regione Lazio: tassa automobilistica oltre a interessi e sanzioni asseritamente notificata il 30.06.2018. Parte ricorrente si dogliava della mancata notifica degli atti prodromici delle suddette cartelle con conseguente intervenuta decadenza/prescrizione. Lamentava altresì “Illegittima applicazione delle sanzioni, delle maggiorazioni per ritardato pagamento e degli interessi e scostamento del conteggio rispetto ai criteri fissati nell'avviso stesso e successivamente confluiti nella cartella di pagamento”.
Concludeva chiedendo a questa Corte di accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o l'annullabilità delle cartelle sottese all'intimazione di pagamento n° 097 2023 90799033 06/000 notificata in data 19.07.2023.
Con vittoria di spese di lite a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in data 18.01.2024 l'Agenzia delle Entrate Riscossione, con sede in Indirizzo_3
, (13756881002), in persona del Legale Rappresentante p.t. Nominativo_1 (CF_1), giusta procura speciale per atto notarile repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2 (CF_Difensore_2) presso il cui studio elettivamente domiciliata in Napoli al Indirizzo_4, giusta procura in calce al presente atto, ed al quale potranno essere effettuate le comunicazioni al seguente indirizzo p.e.c.: marianomaterazzo@avvocatinapoli.legalmail. it.
L'Agenzia delle Entrate- Riscossione ritenendo corretto e valido il proprio operato respingeva con proprie controdeduzioni ogni avversa eccezione. In particolare dichiarava infondata la doglianza della mancata notifica degli atti prodromici rendendo inammissibile il ricorso perché tardivo in quanto il ricorrente avrebbe dovuto impugnare le cartelle i cui termini di impugnazione sono tutti scaduti. Notiziava e documentava le notifiche delle cartelle e respingeva la doglianza di decadenza/prescrizione in virtù della notifica di altra intimazione di pagamento e di preavviso di fermo amministrativo interruttivi del termine decennale di prescrizione. Ricordava tra l'altro anche la proroga a causa dell'emergenza sanitaria che ha sospeso i termini dal 9.3.2020 fino al 31 agosto 2021, termine “finale” del periodo di sospensione delle attività di riscossione
(Decreto Sostegni come modificato dalla Legge n. 106/2021, di conversione del “Decreto Sostegni-bis DL
n. 73/2021). Riportava la notifica dei seguenti atti interruttivi:
- Preavviso di Fermo amministrativo n. 09780201600022699000 notificata il 17.2.2016.
- Intimazione di pagamento n. 09720209033245156000 notificata il 13.2.2020.
Anche la doglianza sulla mancata indicazione del calcolo degli interessi che rendeva l'atto impugnato privo di motivazione è da respingere in quanto la stessa andava eccepita con l'impugnazione delle cartelle mai avvenuta.
Concludeva chiedendo a questa Corte di rigettare l'istanza di sospensione e tutte le domande proposte dall'opponente nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione per difetto di legittimazione passiva di quest'ultima e, in ogni caso, perché inammissibili, improcedibili ed infondate in fatto e diritto. Condannare
l'opponente al pagamento delle spese e compensi del giudizio, oltre spese generali ed accessori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, sez. 16, in seduta monocratica, letti gli atti di giudizio ritiene il ricorso non meritevole di essere accolto per le motivazioni di seguito riportate.
In via preliminare l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccepiva l'inammissibilità del ricorso perché sono scaduti i termini per impugnare le cartelle. Pertanto, ogni doglianza inerente quest'ultime rende il ricorso per inammissibile. L'atto impugnato è l'intimazione di pagamento n. 097 2023 90799033 06/000 notificata tramite pec alla ricorrente il 19/07/2023. Avverso questo atto si poteva presentare ricorso per eccepire vizi di notifica, difetti di motivazione e/o mancato riporto dei dati esatti delle cartelle sottese (importi imposte, sanzioni, interessi, aggio, numero delle cartelle, data di notifica). Elementi tutti che in mancanza avrebbero reso l'atto nullo. Non è il caso sottoposto a questa Corte all'odierna discussione.
La ricorrente contesta la mancata notifica delle cartelle sottese all'intimazione. Tale doglianza è infondata.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha documentato l'avvenuta e corretta notifica delle cartelle producendo in atti le relate di notifica delle cartelle.
Secondo consolidata giurisprudenza:
“La produzione in giudizio delle relate di notifica costituisce prova piena dell'avvenuta conoscenza dell'atto da parte del destinatario” (Cass. n. 6395/2014; Cass. n. 19854/2004).
“Il contribuente che contesti la notifica deve fornire prova contraria specifica e rigorosa” (Cass. n. 5077/2019).
Non solo, la ricorrente non ha fornito alcuna prova contraria, limitandosi a mere contestazioni generiche che fanno ritenere tutte le cartelle regolarmente notificate.
Le cartelle sottese all'atto impugnato e contestate solo in data odierna da parte ricorrente risultano notificate tra il 2014 e il 2018. Ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 546/1992, il ricorso proposto solo nel 2024 risulta essere tardivo, ben oltre il termine di 60 giorni previsto dal suddetto articolo.
A tal fine si citano:
“Le cartelle non impugnate nei termini divengono definitive e non più contestabili, neppure mediante impugnazione dell'atto successivo” (Cass. n. 4283/2010; Cass. n. 11794/2016).
“L'intimazione di pagamento non riapre i termini per contestare vizi propri delle cartelle” (Cass. n.
23031/2019).
Conseguentemente anche questa doglianza relativa alle cartelle, inammissibile per tardività, risulta essere infondata e da respingere.
Da respingere anche la doglianza sulla prescrizione perché infondata.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha documentato la notifica di atti interruttivi attraverso la notifica di un preavviso di fermo amministrativo e la notifica di un'intimazione di pagamento in data 13/02/2020. A questi atti si aggiunge la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dal 09/03/2020 al 31/08/2021, ai sensi dell'art. 68 D.L. 18/2020 e successive modifiche. Anche in questo caso ci viene in supporto la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4283/2010 con la quale ha sancito che “Gli atti interruttivi della prescrizione producono effetti anche se non impugnati” e la sentenza n. 34447/2022 con la quale ha asserito che “La sospensione Covid-19 si applica anche ai termini di prescrizione dei crediti tributari” .
Pertanto, i crediti risultanti dalle cartelle sottese all'atto impugnato sono pienamente esigibili e nessuna prescrizione-interruzione può essere dichiarata.
Da ultimo inammissibile la contestata illegittima applicazione di sanzioni e interessi poiché le cartelle sono divenute definitive, ogni contestazione sui conteggi è preclusa.
Secondo Cassazione:
“Le contestazioni relative alla motivazione o al calcolo delle somme devono essere sollevate con l'impugnazione della cartella, non dell'intimazione successiva” (Cass. n. 4516/2016; Cass. n. 23031/2019). La Corte in conclusione quindi, dichiara il ricorso inammissibile nella parte in cui contesta le cartelle presupposte divenute definitive e impugnabili stante la piena conoscenza di esse di parte ricorrente per l'avvenuta notifica nei termini delle stesse, infondato nel resto.
Per queste ragioni lo rigetta condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso . Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che liquida in € . 500,00, oltre accessori come per legge se dovuti.
Così deciso in Roma li, 05.12.2025
Il Giudice Monocratico
Dr. Vincenzo Sarcina