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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 3385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3385 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 22.10.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella causa in grado di appello iscritta al n. 3249/2023 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maria Carla Pt_1 Attanasio, come da procura in atti appellante
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Colla, come da procura in atti Controparte_1
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10542/2023 pubblicata il 23.11.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 22.9.2022 proponeva opposizione avverso Controparte_1
l'avviso di addebito n. 397 2022 0014504407000, notificato in data 6.9.2022, con il quale gli era stato richiesto il pagamento della somma di € 4.266,22, a titolo di contributi omessi alla Gestione
Commercianti per l'anno 2020.
A sostegno dell'opposizione esponeva di essere amministratore della Gruppo Prestige s.r.l.s. e di non ricevere alcun compenso per l'attività prestata;
che, pertanto, non era dovuto il versamento dei contributi richiesti. 1 Concludeva chiedendo, nel merito: “accertata la non debenza delle somme ingiunte, accogliere la presente opposizione e dichiarare non dovute le somme di cui all'avviso di addebito avente numero
39720220014504407000 emesso dall' – sede di Roma Tuscolano – notificato in data 6.9.2022 Pt_1 al ricorrente ed ogni eventuale atto presupposto e conseguente”, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' eccependo, preliminarmente, la tardività dell'opposizione; nel Pt_1 merito, deducendo che la Gruppo Prestige s.r.l.s. non risultava avere mai occupato personale dipendente e che ciò deponeva per una gestione esclusiva dell'attività da parte del socio , con CP_1 conseguente permanenza dell'obbligo contributivo alla gestione Commercianti nel periodo in oggetto. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con la sentenza in epigrafe, Il Tribunale di Roma, sul presupposto che l' non aveva provato lo Pt_1 svolgimento da parte del di attività lavorativa all'interno della società, dichiarava che il CP_1 ricorrente non era tenuto al pagamento della somma richiesta con l'avviso di addebito opposto e condannava l' alla rifusione delle spese di lite. Pt_1
Ha proposto appello l' censurando la sentenza impugnata per non avere il giudice di primo Pt_1 grado valutato accuratamente la documentazione depositata in atti, dalla quale emergerebbe che il
è amministratore e socio unico della Gruppo Prestige s.r.l.s., società che ha iniziato l'attività CP_1 di impresa il 2.1.2020 ed è stata sciolta e liquidata il 7.6.2023; che la società ha avuto 3 o 4 dipendenti con mansioni di operaio part time dal 2020 al 2022, nessuno dei quali con carica apicale ovvero dirigenziale;
che tale situazione lascerebbe presumere che a dirigere e a gestire il personale e ad avere in mano la gestione operativa e amministrativa della società fosse il , il quale CP_1 nell'anno 2020 non ha copertura contributiva e ha ricevuto la NASPI, mentre negli anni dal 2021 al
2023 ha versato la contribuzione nella Gestione Separata, per attività di collaborazione con la società.
Ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare la legittimità dell'avviso di addebito impugnato, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si è costituito in giudizio resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, con Controparte_1 vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
All'udienza del 22.10.2025, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato.
2 L'iscrizione alla Gestione Commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 1, comma 203, della legge n. 662/1996, che stabilisce:
“l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966 n. 613 e successive modificazioni e integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente col lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione...;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
La ratio della norma è quella di assoggettare all'obbligo contributivo anche quei soggetti che, oltre a essere titolari o ad amministrare l'azienda, siano direttamente impegnati nell'attività aziendale commerciale, onde evitare che l'attività imprenditoriale di natura commerciale possa essere
“sottratta” all'obbligo contributivo facendosi confluire i compensi della stessa in quelli percepiti per l'attività di amministratore (peraltro attribuiti dagli organi sociali), assoggettati al regime contributivo dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Quanto alla prestazione di attività personale con carattere di abitualità e prevalenza, la Cassazione ha puntualizzato che a tal fine non è sufficiente l'esercizio di un'attività di amministrazione e nemmeno di una attività sporadica, essendo invece necessaria una partecipazione rilevante, in termini di tempo e di reddito, alla stessa attività operativa aziendale, nel suo momento esecutivo, sia pure intesa in senso relativo e soggettivo, ossia avuto riguardo alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l. (al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore), e non in senso comparativo, con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa (Cass. n. 5690/2017;
Cass. n. 4440/2017).
Ed ancora che “In tema di contributi previdenziali, qualora il socio amministratore di una società a responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, ha l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, mentre, qualora si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani
3 giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza
(Cass. n. 10426/2018; n. 18281/2019; vedi anche Cass. n. 8613/2017).
Pertanto, ai fini dell'affermazione dell'obbligo della doppia iscrizione (nella gestione separata e nella gestione commercianti) è necessario che, nella situazione data, del socio amministratore di una società di capitali che partecipi personalmente al lavoro aziendale, la prestazione offerta abbia carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri fattori produttivi, intendendosi per partecipazione al lavoro aziendale lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa. La verifica della sussistenza di requisiti di legge per tale "coesistenza" è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo - cfr. ex multis Cass. 20 aprile 2002, n.
5763; Cass. 6 novembre 2009, n. 23600 -) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza, ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (Cass. n. 8613/2017).
Ai fini della sussistenza dell'obbligo contributivo non è, dunque, sufficiente la mera qualità di socio accomandatario o di amministratore, dovendo l' dimostrare in giudizio lo svolgimento da parte Pt_1 del contribuente di un'attività commerciale, e cioè la partecipazione personale dello stesso al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza.
2. Ciò premesso, nel caso di specie, l' si è limitato a documentare in giudizio che il è Pt_1 CP_1 amministratore e socio unico della Gruppo Prestige s.r.l.s., società che ha iniziato l'attività di impresa il 2.1.2020 ed è stata sciolta e liquidata il 7.6.2023; che la società ha avuto 3 o 4 dipendenti con mansioni di operaio part time dal 2020 al 2022, nessuno dei quali con carica apicale o dirigenziale;
che il nell'anno 2020 non ha copertura contributiva e ha ricevuto la Naspi, CP_1 mentre negli anni dal 2021 al 2023 ha versato la contribuzione nella Gestione Separata, per attività di collaborazione con la società.
Non ha, invece, fornito la prova - necessaria per far sorgere l'obbligo contributivo relativo alla
Gestione commercianti - che il , nell'anno 2020, ha svolto compiti che esulavano quelli propri CP_1 dell'amministratore, essendo inerenti ad attività di tipo operativo ed esecutivo all'interno della società, e che l'attività espletata nell'ambito della società costituiva l'unica attività di lavoro svolta
4 dal , non essendo sufficiente, a tale fine, la circostanza, evidenziata dall'Ente, che nel 2020 CP_1
l'appellante non ha copertura contributiva e ha ricevuto la Naspi.
L' che ne era onerato quale attore sostanziale, non ha, quindi, dimostrato la ricorrenza dei Pt_1 presupposti legali previsti per l'iscrizione del nella Gestione commercianti e per la nascita CP_1 del relativo obbligo contributivo, ossia la partecipazione all'attività sociale in modo abituale e prevalente.
3. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'appello va respinto, essendo illegittima l'iscrizione del nella Gestione commercianti, quantomeno nel periodo cui afferiscono gli CP_1 obblighi contributivi fatti valere dall' con l'avviso di addebito oggetto del giudizio. Pt_1
4. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. Giovanni Colla, che si è dichiarato antistatario.
Si deve, infine, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l' al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese di lite del grado, che liquida in Pt_1
€ 1.350,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, da distrarsi;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 22.10.2025
Il Consigliere relatore La Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Maria Antonia Garzia
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