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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/09/2025, n. 13233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13233 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 71184 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione con provvedimento del 14.04.2025 vertente
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via Carlo Mirabello n. 23, presso lo studio dell'avv. Sandra
Giusti e dell'avv. Salvatore Carrisi, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, CP_1
elettivamente domiciliata in Roma, alla via Tempio di Giove n.21 presso gli uffici dell'avvocatura comunale, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Graglia giusta procura in atti;
- appellata–
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 9248/2021 – opposizione a verbale di accertamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'11.04.2025
pagina 1 di 5
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 9248/2021 Parte_1 con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso il verbale di accertamento n. 13200942680, relativo alla contestazione della violazione dell'art. 7 d.lgs. n. 285/1992, perché il motociclo Honda targato
CM28049, in data 21.10.2020 accedeva alla zona a traffico limitato denominata ZTL A1, a Roma, in difetto della prescritta autorizzazione.
A fondamento dell'opposizione la ricorrente rilevava che a bordo del motoveicolo, al momento dell'infrazione, era trasportato il figlio, frequentante l'istituto comprensivo Ennio Persona_1
Quirino Visconti, circostanza dalla quale sarebbe derivato il diritto al rilascio gratuito del permesso e, in ogni caso, il diritto ad accedere alla ZTL.
La ricorrente aveva altresì evidenziato la carenza di prova in ordine alla sottoposizione a taratura e omologazione del dispositivo di rilevamento elettronico dell'infrazione e l'inadeguatezza della segnaletica stradale di preavviso della sussistenza di un dispositivo di rilevazione dell'accesso alla
ZTL, in quanto posta a meno di 80 metri dal varco. chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
Il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione ritenendo provata l'omologazione del dispositivo di rilevamento delle infrazioni, il quale non necessiterebbe di taratura non essendo utilizzato per misurazioni di tempo, distanza e massa, e ritenendo documentata la corretta apposizione della necessaria segnaletica da parte di CP_1
Il Giudice di Pace ha altresì evidenziato la carenza di prova in ordine alla presenza a bordo del veicolo del minore e, in ogni caso, in ordine all'effettivo rilascio del permesso necessario per Persona_1 accedere alla ZTL.
Avverso tali statuizioni ha proposto appello , disconoscendo tutti i documenti depositati Parte_1 da ed evidenziando che, dalla documentazione fotografica asseritamente attestante CP_1
l'infrazione, non sarebbe visibile la targa del motoveicolo.
L'appellante ha contestato la sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto documentata l'adeguatezza della segnaletica stradale predisposta dall'amministrazione e ha evidenziato la carenza di prova in ordine alla data di inizio di operatività del controllo automatizzato dell'accesso alla alla ZTL
A1.
L'appellante ha altresì evidenziato la configurabilità, nella specie, dell'esimente della buona fede e, in ogni caso, la sussistenza del diritto di accedere alla ZTL A1, anche in assenza di preventiva pagina 2 di 5 comunicazione dei dati del motoveicolo, risultando trasportato sul mezzo frequentante CP_2 un istituto scolastico ubicato all'interno della ZTL A1. ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato, rilevando l'assenza di un valido CP_1 titolo autorizzativo che consentisse all'appellante, al momento dell'accertamento dell'infrazione, di accedere alla ZTL A1. ha altresì evidenziato l'adeguatezza e la conformità alla legge CP_1 della segnaletica apposta per la segnalazione della ZTL A1.
2. L'appello non può trovare accoglimento.
2.1. Con il primo motivo di appello, contesta l'erroneità della sentenza di prime cure per Parte_1 aver ritenuto non sorretta da adeguato corredo probatorio la circostanza che , al momento Persona_1 dell'accertamento dell'infrazione, fosse trasportato a bordo del motoveicolo, nonostante l'assenza di contestazione dell'amministrazione e, pertanto, in violazione del disposto dell'art. 112 c.p.c.
La censura dell'appellante è infondata.
Va premesso che nessun elemento istruttorio ha confermato che a bordo del veicolo era trasportato, al momento della violazione, non potendosi evincere l'identità del passeggero dalla foto Persona_1 scattata dal dispositivo di rilevamento dell'infrazione.
Né può trovare applicazione nella specie il principio di non contestazione, come ritenuto dall'appellante.
L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste infatti soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. n. 12064/2023; Cass.
n. 87/2019).
Costituendo l'identità del passeggero fatto non noto all'amministrazione, non sussiste in capo a
[...]
alcun onere di specifica contestazione in ordine alla a tale circostanza, che necessita quindi di CP_1 essere specificamente provata dal deducente.
2.2. L'appellante ha poi evidenziato che, nella documentazione fotografica in atti, non sarebbe visibile la targa del motoveicolo, sicché l'amministrazione non avrebbe fornito prova della imputabilità della violazione al motociclo Honda targato CM28049.
Anche tale doglianza è infondata.
Nel primo fotogramma prodotto da è infatti distintamente raffigurata la targa del CP_1 veicolo (CM28049).
E' poi appena il caso di osservare che l'opponente non ha mai contestato di aver fatto accesso alla ZTL
A1 al momento della rilevazione dell'infrazione. Di contro, sia nel primo grado di giudizio che in sede di appello, l'opponente ha specificamente dedotto che al momento della violazione era trasportato sul pagina 3 di 5 veicolo il figlio, , documentando altresì - a sostegno dei propri assunti difensivi - la sua Persona_1 iscrizione presso l'istituto Ennio Quirino Visconti, ubicato all'interno della ZTL A1.
2.3. L'appellante ha contesto l'omessa produzione, da parte di della documentazione CP_1 attestante la data di inizio della operatività delle telecamere nella ZTL A1.
Si tratta di doglianza sollevata per la prima volta in sede di appello e deve, pertanto, ai sensi dell'art. 345 c.p.c. essere dichiarata inammissibile.
2.4. L'appellante ha poi evidenziato la configurabilità nella specie dell'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, avendo sempre accompagnato il proprio figlio a scuola, senza ricevere alcuna contravvenzione per circa tre anni.
Anche tale doglianza risulta prospettata per la prima volta in sede di appello e deve pertanto ritenersi tardiva
2.5. L'appellante ha altresì contestato l'inadeguatezza della segnaletica predisposta dall'amministrazione.
La giurisprudenza di legittimità ha al riguardo chiarito che: “In materia di accertamento di violazioni delle norme del codice della strada, quando il ricorrente contesti l'inesistenza della segnaletica, orizzontale o verticale, prescrittiva di un determinato comportamento o impositiva di un divieto, la prova contraria spetta all'Amministrazione, posto che l'esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata;
mentre quando l'opponente deduca la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe a lui” (Cass. n. 7715/2022).
Nella specie non è controversa in causa la presenza della segnaletica (raffigurata peraltro nella stessa documentazione fotografica prodotta dalla ricorrente); incombeva pertanto sulla ricorrente fornire la prova della inadeguatezza dei cartelloni predisposti dall'amministrazione.
Tale onere non risulta assolto, non avendo fornito l'appellante elementi istruttori dai quali desumere l'inadeguatezza della segnaletica stradale predisposta dall'amministrazione
Dalla documentazione fotografica prodotta da risulta peraltro l'apposizione di due CP_1 diversi cartelli, uno dei quali attestante la presenza del controllo elettronico dell'accesso alla ZTL A1 e l'altro relativo al divieto di accesso per tutti i veicoli a motore (compresi pertanto i motocicli), fatta eccezione per quelli autorizzati. I cartelli risultano perfettamente visibili e percepibili dagli utenti della strada.
2.6. L'appellante ha poi evidenziato che nella specie, non essendo in contestazione la sussistenza dei requisiti per accedere alla ZTL, sarebbe irrilevante l'omessa comunicazione dei dati relativi al motociclo, godendo l'interessato del diritto di accedere alla ZTL A1.
L'assunto difensivo dell'appellate è infondato. pagina 4 di 5 La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che “In tema di circolazione stradale, il fatto che il conducente sia residente o domiciliato nell'ambito di una ZTL non lo legittima a circolare senza il prescritto titolo autorizzativo, essendo necessario che il veicolo di cui egli sia intestatario abbia la targa corrispondente a quella per la quale siano stati autorizzati il transito e la sosta nella ZTL” (Cass. n.
4006/2024).
Dai principi che precedono discende che al conducente, in difetto della necessaria autorizzazione, è precluso l'accesso alla ZTL, essendo irrilevante che egli sia in possesso dei requisiti per ottenere il titolo abilitativo.
2.5. Nella comparsa conclusionale l'appellante ha contestato la carenza di prova della sottoposizione del dispositivo di rilevamento elettronico dell'infrazione ad omologazione e/o taratura.
Si tratta di doglianza che, sebbene già proposta nel primo grado di giudizio, non è stata prospettata nell'atto di citazione in appello, risultando riproposta nell'ambito del giudizio di gravame tardivamente, nelle sole difese conclusive.
Ne discende che la statuizione del primo giudice – che ha rigettato la doglianza, ritenendo condivisibilmente il dispositivo di rilevamento dell'infrazione non sottoposto a taratura, non essendo destinato ad effettuare alcuna misurazione - deve ritenersi passata in giudicato.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
3. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, detratta la fase istruttoria in quanto non svolta, segue la soccombenza dell'appellante
Sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del T.U.
30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia
PQM
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 9248/2021: Parte_1 rigetta l'appello; condanna al rimborso delle spese di lite in favore di liquidate in euro Parte_1 CP_1
250,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma
1 quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma, 27.09.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 71184 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione con provvedimento del 14.04.2025 vertente
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via Carlo Mirabello n. 23, presso lo studio dell'avv. Sandra
Giusti e dell'avv. Salvatore Carrisi, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, CP_1
elettivamente domiciliata in Roma, alla via Tempio di Giove n.21 presso gli uffici dell'avvocatura comunale, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Graglia giusta procura in atti;
- appellata–
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 9248/2021 – opposizione a verbale di accertamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada;
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'11.04.2025
pagina 1 di 5
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 9248/2021 Parte_1 con la quale è stata rigettata l'opposizione avverso il verbale di accertamento n. 13200942680, relativo alla contestazione della violazione dell'art. 7 d.lgs. n. 285/1992, perché il motociclo Honda targato
CM28049, in data 21.10.2020 accedeva alla zona a traffico limitato denominata ZTL A1, a Roma, in difetto della prescritta autorizzazione.
A fondamento dell'opposizione la ricorrente rilevava che a bordo del motoveicolo, al momento dell'infrazione, era trasportato il figlio, frequentante l'istituto comprensivo Ennio Persona_1
Quirino Visconti, circostanza dalla quale sarebbe derivato il diritto al rilascio gratuito del permesso e, in ogni caso, il diritto ad accedere alla ZTL.
La ricorrente aveva altresì evidenziato la carenza di prova in ordine alla sottoposizione a taratura e omologazione del dispositivo di rilevamento elettronico dell'infrazione e l'inadeguatezza della segnaletica stradale di preavviso della sussistenza di un dispositivo di rilevazione dell'accesso alla
ZTL, in quanto posta a meno di 80 metri dal varco. chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
Il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione ritenendo provata l'omologazione del dispositivo di rilevamento delle infrazioni, il quale non necessiterebbe di taratura non essendo utilizzato per misurazioni di tempo, distanza e massa, e ritenendo documentata la corretta apposizione della necessaria segnaletica da parte di CP_1
Il Giudice di Pace ha altresì evidenziato la carenza di prova in ordine alla presenza a bordo del veicolo del minore e, in ogni caso, in ordine all'effettivo rilascio del permesso necessario per Persona_1 accedere alla ZTL.
Avverso tali statuizioni ha proposto appello , disconoscendo tutti i documenti depositati Parte_1 da ed evidenziando che, dalla documentazione fotografica asseritamente attestante CP_1
l'infrazione, non sarebbe visibile la targa del motoveicolo.
L'appellante ha contestato la sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto documentata l'adeguatezza della segnaletica stradale predisposta dall'amministrazione e ha evidenziato la carenza di prova in ordine alla data di inizio di operatività del controllo automatizzato dell'accesso alla alla ZTL
A1.
L'appellante ha altresì evidenziato la configurabilità, nella specie, dell'esimente della buona fede e, in ogni caso, la sussistenza del diritto di accedere alla ZTL A1, anche in assenza di preventiva pagina 2 di 5 comunicazione dei dati del motoveicolo, risultando trasportato sul mezzo frequentante CP_2 un istituto scolastico ubicato all'interno della ZTL A1. ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato, rilevando l'assenza di un valido CP_1 titolo autorizzativo che consentisse all'appellante, al momento dell'accertamento dell'infrazione, di accedere alla ZTL A1. ha altresì evidenziato l'adeguatezza e la conformità alla legge CP_1 della segnaletica apposta per la segnalazione della ZTL A1.
2. L'appello non può trovare accoglimento.
2.1. Con il primo motivo di appello, contesta l'erroneità della sentenza di prime cure per Parte_1 aver ritenuto non sorretta da adeguato corredo probatorio la circostanza che , al momento Persona_1 dell'accertamento dell'infrazione, fosse trasportato a bordo del motoveicolo, nonostante l'assenza di contestazione dell'amministrazione e, pertanto, in violazione del disposto dell'art. 112 c.p.c.
La censura dell'appellante è infondata.
Va premesso che nessun elemento istruttorio ha confermato che a bordo del veicolo era trasportato, al momento della violazione, non potendosi evincere l'identità del passeggero dalla foto Persona_1 scattata dal dispositivo di rilevamento dell'infrazione.
Né può trovare applicazione nella specie il principio di non contestazione, come ritenuto dall'appellante.
L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste infatti soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. n. 12064/2023; Cass.
n. 87/2019).
Costituendo l'identità del passeggero fatto non noto all'amministrazione, non sussiste in capo a
[...]
alcun onere di specifica contestazione in ordine alla a tale circostanza, che necessita quindi di CP_1 essere specificamente provata dal deducente.
2.2. L'appellante ha poi evidenziato che, nella documentazione fotografica in atti, non sarebbe visibile la targa del motoveicolo, sicché l'amministrazione non avrebbe fornito prova della imputabilità della violazione al motociclo Honda targato CM28049.
Anche tale doglianza è infondata.
Nel primo fotogramma prodotto da è infatti distintamente raffigurata la targa del CP_1 veicolo (CM28049).
E' poi appena il caso di osservare che l'opponente non ha mai contestato di aver fatto accesso alla ZTL
A1 al momento della rilevazione dell'infrazione. Di contro, sia nel primo grado di giudizio che in sede di appello, l'opponente ha specificamente dedotto che al momento della violazione era trasportato sul pagina 3 di 5 veicolo il figlio, , documentando altresì - a sostegno dei propri assunti difensivi - la sua Persona_1 iscrizione presso l'istituto Ennio Quirino Visconti, ubicato all'interno della ZTL A1.
2.3. L'appellante ha contesto l'omessa produzione, da parte di della documentazione CP_1 attestante la data di inizio della operatività delle telecamere nella ZTL A1.
Si tratta di doglianza sollevata per la prima volta in sede di appello e deve, pertanto, ai sensi dell'art. 345 c.p.c. essere dichiarata inammissibile.
2.4. L'appellante ha poi evidenziato la configurabilità nella specie dell'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto, avendo sempre accompagnato il proprio figlio a scuola, senza ricevere alcuna contravvenzione per circa tre anni.
Anche tale doglianza risulta prospettata per la prima volta in sede di appello e deve pertanto ritenersi tardiva
2.5. L'appellante ha altresì contestato l'inadeguatezza della segnaletica predisposta dall'amministrazione.
La giurisprudenza di legittimità ha al riguardo chiarito che: “In materia di accertamento di violazioni delle norme del codice della strada, quando il ricorrente contesti l'inesistenza della segnaletica, orizzontale o verticale, prescrittiva di un determinato comportamento o impositiva di un divieto, la prova contraria spetta all'Amministrazione, posto che l'esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata;
mentre quando l'opponente deduca la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe a lui” (Cass. n. 7715/2022).
Nella specie non è controversa in causa la presenza della segnaletica (raffigurata peraltro nella stessa documentazione fotografica prodotta dalla ricorrente); incombeva pertanto sulla ricorrente fornire la prova della inadeguatezza dei cartelloni predisposti dall'amministrazione.
Tale onere non risulta assolto, non avendo fornito l'appellante elementi istruttori dai quali desumere l'inadeguatezza della segnaletica stradale predisposta dall'amministrazione
Dalla documentazione fotografica prodotta da risulta peraltro l'apposizione di due CP_1 diversi cartelli, uno dei quali attestante la presenza del controllo elettronico dell'accesso alla ZTL A1 e l'altro relativo al divieto di accesso per tutti i veicoli a motore (compresi pertanto i motocicli), fatta eccezione per quelli autorizzati. I cartelli risultano perfettamente visibili e percepibili dagli utenti della strada.
2.6. L'appellante ha poi evidenziato che nella specie, non essendo in contestazione la sussistenza dei requisiti per accedere alla ZTL, sarebbe irrilevante l'omessa comunicazione dei dati relativi al motociclo, godendo l'interessato del diritto di accedere alla ZTL A1.
L'assunto difensivo dell'appellate è infondato. pagina 4 di 5 La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che “In tema di circolazione stradale, il fatto che il conducente sia residente o domiciliato nell'ambito di una ZTL non lo legittima a circolare senza il prescritto titolo autorizzativo, essendo necessario che il veicolo di cui egli sia intestatario abbia la targa corrispondente a quella per la quale siano stati autorizzati il transito e la sosta nella ZTL” (Cass. n.
4006/2024).
Dai principi che precedono discende che al conducente, in difetto della necessaria autorizzazione, è precluso l'accesso alla ZTL, essendo irrilevante che egli sia in possesso dei requisiti per ottenere il titolo abilitativo.
2.5. Nella comparsa conclusionale l'appellante ha contestato la carenza di prova della sottoposizione del dispositivo di rilevamento elettronico dell'infrazione ad omologazione e/o taratura.
Si tratta di doglianza che, sebbene già proposta nel primo grado di giudizio, non è stata prospettata nell'atto di citazione in appello, risultando riproposta nell'ambito del giudizio di gravame tardivamente, nelle sole difese conclusive.
Ne discende che la statuizione del primo giudice – che ha rigettato la doglianza, ritenendo condivisibilmente il dispositivo di rilevamento dell'infrazione non sottoposto a taratura, non essendo destinato ad effettuare alcuna misurazione - deve ritenersi passata in giudicato.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
3. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, detratta la fase istruttoria in quanto non svolta, segue la soccombenza dell'appellante
Sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del T.U.
30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia
PQM
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 9248/2021: Parte_1 rigetta l'appello; condanna al rimborso delle spese di lite in favore di liquidate in euro Parte_1 CP_1
250,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'articolo 13, comma
1 quater, del T.U. 30 maggio 2002 n. 115 in materia di spese di giustizia.
Così deciso in Roma, 27.09.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini pagina 5 di 5