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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/10/2025, n. 1905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1905 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, previo avviso di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e scambio di note ,all'udienza del 14\10\25 , la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3359\22 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza, cui è stata riunita la causa n. R.G. 3361\22, vertenti
TRA
, rappr.to e difeso dall'avv. A. Todisco, presso il cui studio elett.nte domicilia. Parte_1
E
, in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso Controparte_1
dagli avv.ti A. Esposito e G. Petito.
Nonché
, in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'avv. E. Nannucci. CP_2
in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'avv. C.M. Liguori. CP_3
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con un primo ricorso depositato in data 24\6\22 il ha impugnato l' intimazione di Pt_1
pagamento n. 07120229006075157000, notificata il 24\5\22, relativamente alla cartella di CP_ pagamento n. 07120080218296064000, afferente il mancato pagamento di contributi per gli anni 2003-2004 e 2005 e sanzioni maturate nel 2008. ( RG 3359\22 )
Con successivo ricorso depositato in pari data è stata impugnata la stessa intimazione di pagamento relativamente però all'avviso di addebito n. 37120120010759106000 riguardante CP_ contributi per IVS per l'anno 2005 e non “2019-2015” come erroneamente indicato in ricorso. Premessi cenni sulla natura dell'azione intrapresa e sul proprio interesse ad agire, parte ricorrente ha identicamente concluso per la declaratoria d'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Si è costituita l' in entrambi i giudizi, che nei propri atti Controparte_1 difensivi ha contrastato le avverse pretese, concludendo per il rigetto delle istanze del ricorrente non ritenendo sussistente l'eccepita prescrizione.
CP_ Anche l' ha spiegato le proprie difese, obiettando l'inammissibilità e\o improponibilità della spiegata opposizione, il difetto dell'interesse ad agire in capo al ricorrente e l'insussistenza dell'eccepita prescrizione.
CP_ Eguale posizione processuale ha assunto l' che con una scarna memoria difensiva ha concluso per il rigetto dell'istanza avanzata dal ricorrente e per la propria estromissione dal giudizio.
Con rituale comunicazione le parti sono state invitate alla “trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c. per l'odierna udienza.
Vanno preliminarmente qualificate le azioni intraprese dal ricorrente, che, contestando la pretesa creditoria ed eccependone l'intervenuta prescrizione, ha inteso proporre opposizioni all'esecuzione ex art. 615 1 comma c.p.c. e le stesse risultano come tali esperibili sino all'inizio dell'esecuzione.
Passando al merito della controversia va dichiarata l'intervenuta prescrizione del credito portato dagli atti impugnati.
Sul punto è pacifico che l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, in tema di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria, ha previsto la riduzione del termine prescrizionale da dieci a cinque anni.
Infatti (cfr. tra le tante: Cass. SS. UU. 6173\2008) in materia di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria la disciplina posta dall'art. 3, commi 9 e
10, della legge 335 del 1995 comporta che, per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore di detta legge - salvi i casi in cui il precedente termine decennale di prescrizione venga conservato per effetto di denuncia del lavoratore, o dei suoi superstiti, di atti interruttivi già compiuti o di procedure di recupero iniziate dall nel Controparte_4
rispetto della normativa preesistente - il termine di prescrizione è quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 1996, potendo, però, detto termine, in applicazione della regola generale di cui all'art. 252 disp. att. cod. civ., essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente. Ancora, le stesse SS.UU. con la decisione n. 23397\16, hanno stabilito che la mancata opposizione, pur comportando la cristallizzazione del credito rappresentato dalla cartella esattoriale, non produce gli effetti di cui all'art. 2953 c.c. e non comporta, quindi, la conversione del termine breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale.
Con la riferita statuizione è stato stabilito che : “ La scadenza del termine- pacificamente perentorio- per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24 c. 5 del d.lvo
46\99, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell' “irretrattabilità “ del credito contributivo, senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve ( nella specie quinquennale, secondo l'art. 3 commi 9 e 10 della l. 335\95) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art.
2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica solo alle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per CP_ l'avviso di addebito dell' che, a partire dall' 1\1\11, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto ( art. 30 d.l. 78\10 convertito con modifiche dalla l. 122\10) .”
Da ciò consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non opposto, ai sensi dell'art. 24 c. 5 del d.lvo 46\99, è soggetta non al termine decennale di prescrizione proprio dell'actio iudicati previsto dall'art. 2953 c.c., bensì al termine proprio della riscossione dei contributi e, quindi, al termine quinquennale introdotto dalla l. 335\95, non ravvisandosi nemmeno un'ipotesi di novazione del credito in seguito all'emissione della cartella esattoriale. ( cfr. altresì Cass. 11111\17 – 1652\20 - 7409\20).
Le suesposte considerazioni restano valide anche a voler considerare i ccdd. “ periodi neutri” ai fini del decorso del termine prescrizionale pari a complessivi 311 gg. ( cfr art. 37 c. 2 d.l.
18\20 convertito in l. 27\20 – sospensione stabilita in 129 gg.- ed art. 11 c. 9 d.l. 183\20 convertito in l. 21\21 – sospensione stabilita in 182 gg -) riferibili ai casi in esame, in cui si controverte su debiti affidati all'agente di riscossione prima del 2020.
Per entrambi i giudizi la notifica dell'atto impugnato è stata preceduta da una notifica risalente al 26\5\16 ( e non 21\5\16 come dedotto dall' nel giudizio 3361\22) dell'intimazione di CP_5
pagamento n. 07120169020698915000, avvenuta a mani della sorella dell'odierno ricorrente, inclusiva anche delle cartelle di cui si discute.
La difesa di parte ricorrente ha eccepito l'irregolarità di tale notifica per mancato rispetto della normativa in materia e, più in particolare, della mancata prova dell'invio della successiva e necessaria Raccomandata informativa. In ogni caso, tralasciando siffatta osservazione, va considerato che , anche a voler considerare rituale detta ultima notifica, il termine prescrizionale alla data di ricezione dell'atto impugnato era trascorso.
Infatti a tener conto delle riferite sospensioni detto termine si sarebbe spostato tuttalpiù dal
26\5\21 ( 5 anni dalla notifica dell'intimazione avvenuta il 26\5\16) al 5\4\22 ( + 311 gg. previsti dalla citata normativa emergenziale) mentre la notifica dell'intimazione impugnata è avvenuta incontestatamente il 24\5\22.
CP_ E' pur vero che l' nel giudizio in cui risulta costituito ( RG 3361\22) fa espresso riferimento ad atto interruttivo della prescrizione rappresentato da un avviso di accertamento tributario notificato al ricorrente in data 10\2\17.
Di tale atto, certamente idoneo all'interruzione, però non s'è rinvenuta traccia in nessuna delle due produzioni di parte dell' CP_5
Né a tale mancanza può sostituirsi il giudicante ex artt. 210 e 421 c.p.c. in quanto ciò rappresenterebbe una surrogazione dello stesso alla parte processuale, su cui grava in modo esclusivo l'onere probatorio.
Sul punto la giurisprudenza è concorde sin dalla sentenza SS.UU. n. 11353\04 , nel senso di ritenere che i poteri istruttori officiosi costituiscono un potere – dovere che compete al giudice esercitare con equilibrio, evitando di svolgere funzioni “supplenti” rispetto a lacune incolmabili delle allegazioni di fatto e delle richieste istruttorie articolate dai difensori delle parti incorsi in decadenze.( più di recente cfr. ex plurimis Cass. civ. sent. n. 14923/2024 : “ Nel rito del lavoro,
i poteri istruttori officiosi di cui all'art. 421 c.p.c. - il cui esercizio è del tutto discrezionale e come tale sottratto al sindacato di legittimità - non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime e da tradurre i poteri officiosi anzidetti in poteri d'indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale.” )
In merito alla legittimazione passiva va chiarito che (cfr. Cass. 18522\2011) in tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al d.lgs. 26 febbraio 1999
n. 46, l'opposizione per motivi inerenti al merito va proposta nei confronti del soggetto impositore e il cessionario del credito in quanto titolari del credito e a conoscenza degli atti su cui si fonda la pretesa, mentre ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice,
a cui compete la riscossione dei ruoli.
Alcun rilievo, infine, può attribuirsi al presunto disconoscimento da parte del ricorrente della documentazione prodotta dai resistenti, attesa la pura e semplice formulazione dell'eccezione, che appare quale semplice “clausola di stile”.
In ultimo va affrontata la questione del frazionamento delle azioni giudiziarie.
Nel caso di specie il ricorrente ha impugnato, a mezzo di identico difensore, lo stesso atto instaurando due distinti procedimenti, depositati contestualmente e con uguali motivazioni.
Or'è che l'inutile duplicazione ( od addirittura moltiplicazione) delle azioni si configura come abuso del processo, idoneo a gravare lo Stato dell'aumento degli oneri processuali, avuto riguardo all'allungamento dei tempi processuali derivante dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti e l'eventuale lievitazione dei costi a carico della parte soccombente contrasta con l'inderogabile dovere di solidarietà, che responsabilizza il giudice e le parti alla luce dei principi del giusto processo ispirato al canone della ragionevole durata (art. 111 Cost., comma
2) ed a quello generale della buona fede processuale. ( cfr. Cass. sent. 9488\14 )
Sul punto, con la recentissima sentenza n. 7299 del 19\3\25 le SS.UU. hanno statuito : “ . . . il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale”
Tenuto conto del suesposto principio, della natura documentale della controversia, del suo valore e dell'assenza di attività istruttoria, si ritiene opportuno compensare per due terzi le spese di lite e porre le stesse, come liquidate in dispositivo, a carico della resistente cui CP_5
competeva l'onere di recupero della somme.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola,Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione monocratica nella persona del dott. Maurizio Ricigliano, così definitivamente provvede :
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'intervenuta prescrizione del credito portato dagli atti impugnati;
- compensa per due terzi le competenze di lite e condanna l' al pagamento del restante CP_5
terzo, che liquida in complessivi € 410,00 , oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore costituito per dichiarazione di fattone anticipo.
- compensa per l'intero le competenze di lite tra le altre parti in causa. Così deciso in Nola, 14\10\25
Il GOP
dott. Maurizio Ricigliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, previo avviso di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e scambio di note ,all'udienza del 14\10\25 , la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3359\22 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza, cui è stata riunita la causa n. R.G. 3361\22, vertenti
TRA
, rappr.to e difeso dall'avv. A. Todisco, presso il cui studio elett.nte domicilia. Parte_1
E
, in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso Controparte_1
dagli avv.ti A. Esposito e G. Petito.
Nonché
, in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'avv. E. Nannucci. CP_2
in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'avv. C.M. Liguori. CP_3
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con un primo ricorso depositato in data 24\6\22 il ha impugnato l' intimazione di Pt_1
pagamento n. 07120229006075157000, notificata il 24\5\22, relativamente alla cartella di CP_ pagamento n. 07120080218296064000, afferente il mancato pagamento di contributi per gli anni 2003-2004 e 2005 e sanzioni maturate nel 2008. ( RG 3359\22 )
Con successivo ricorso depositato in pari data è stata impugnata la stessa intimazione di pagamento relativamente però all'avviso di addebito n. 37120120010759106000 riguardante CP_ contributi per IVS per l'anno 2005 e non “2019-2015” come erroneamente indicato in ricorso. Premessi cenni sulla natura dell'azione intrapresa e sul proprio interesse ad agire, parte ricorrente ha identicamente concluso per la declaratoria d'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Si è costituita l' in entrambi i giudizi, che nei propri atti Controparte_1 difensivi ha contrastato le avverse pretese, concludendo per il rigetto delle istanze del ricorrente non ritenendo sussistente l'eccepita prescrizione.
CP_ Anche l' ha spiegato le proprie difese, obiettando l'inammissibilità e\o improponibilità della spiegata opposizione, il difetto dell'interesse ad agire in capo al ricorrente e l'insussistenza dell'eccepita prescrizione.
CP_ Eguale posizione processuale ha assunto l' che con una scarna memoria difensiva ha concluso per il rigetto dell'istanza avanzata dal ricorrente e per la propria estromissione dal giudizio.
Con rituale comunicazione le parti sono state invitate alla “trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c. per l'odierna udienza.
Vanno preliminarmente qualificate le azioni intraprese dal ricorrente, che, contestando la pretesa creditoria ed eccependone l'intervenuta prescrizione, ha inteso proporre opposizioni all'esecuzione ex art. 615 1 comma c.p.c. e le stesse risultano come tali esperibili sino all'inizio dell'esecuzione.
Passando al merito della controversia va dichiarata l'intervenuta prescrizione del credito portato dagli atti impugnati.
Sul punto è pacifico che l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, in tema di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria, ha previsto la riduzione del termine prescrizionale da dieci a cinque anni.
Infatti (cfr. tra le tante: Cass. SS. UU. 6173\2008) in materia di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria la disciplina posta dall'art. 3, commi 9 e
10, della legge 335 del 1995 comporta che, per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore di detta legge - salvi i casi in cui il precedente termine decennale di prescrizione venga conservato per effetto di denuncia del lavoratore, o dei suoi superstiti, di atti interruttivi già compiuti o di procedure di recupero iniziate dall nel Controparte_4
rispetto della normativa preesistente - il termine di prescrizione è quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 1996, potendo, però, detto termine, in applicazione della regola generale di cui all'art. 252 disp. att. cod. civ., essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente. Ancora, le stesse SS.UU. con la decisione n. 23397\16, hanno stabilito che la mancata opposizione, pur comportando la cristallizzazione del credito rappresentato dalla cartella esattoriale, non produce gli effetti di cui all'art. 2953 c.c. e non comporta, quindi, la conversione del termine breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale.
Con la riferita statuizione è stato stabilito che : “ La scadenza del termine- pacificamente perentorio- per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24 c. 5 del d.lvo
46\99, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell' “irretrattabilità “ del credito contributivo, senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve ( nella specie quinquennale, secondo l'art. 3 commi 9 e 10 della l. 335\95) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art.
2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica solo alle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per CP_ l'avviso di addebito dell' che, a partire dall' 1\1\11, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto ( art. 30 d.l. 78\10 convertito con modifiche dalla l. 122\10) .”
Da ciò consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non opposto, ai sensi dell'art. 24 c. 5 del d.lvo 46\99, è soggetta non al termine decennale di prescrizione proprio dell'actio iudicati previsto dall'art. 2953 c.c., bensì al termine proprio della riscossione dei contributi e, quindi, al termine quinquennale introdotto dalla l. 335\95, non ravvisandosi nemmeno un'ipotesi di novazione del credito in seguito all'emissione della cartella esattoriale. ( cfr. altresì Cass. 11111\17 – 1652\20 - 7409\20).
Le suesposte considerazioni restano valide anche a voler considerare i ccdd. “ periodi neutri” ai fini del decorso del termine prescrizionale pari a complessivi 311 gg. ( cfr art. 37 c. 2 d.l.
18\20 convertito in l. 27\20 – sospensione stabilita in 129 gg.- ed art. 11 c. 9 d.l. 183\20 convertito in l. 21\21 – sospensione stabilita in 182 gg -) riferibili ai casi in esame, in cui si controverte su debiti affidati all'agente di riscossione prima del 2020.
Per entrambi i giudizi la notifica dell'atto impugnato è stata preceduta da una notifica risalente al 26\5\16 ( e non 21\5\16 come dedotto dall' nel giudizio 3361\22) dell'intimazione di CP_5
pagamento n. 07120169020698915000, avvenuta a mani della sorella dell'odierno ricorrente, inclusiva anche delle cartelle di cui si discute.
La difesa di parte ricorrente ha eccepito l'irregolarità di tale notifica per mancato rispetto della normativa in materia e, più in particolare, della mancata prova dell'invio della successiva e necessaria Raccomandata informativa. In ogni caso, tralasciando siffatta osservazione, va considerato che , anche a voler considerare rituale detta ultima notifica, il termine prescrizionale alla data di ricezione dell'atto impugnato era trascorso.
Infatti a tener conto delle riferite sospensioni detto termine si sarebbe spostato tuttalpiù dal
26\5\21 ( 5 anni dalla notifica dell'intimazione avvenuta il 26\5\16) al 5\4\22 ( + 311 gg. previsti dalla citata normativa emergenziale) mentre la notifica dell'intimazione impugnata è avvenuta incontestatamente il 24\5\22.
CP_ E' pur vero che l' nel giudizio in cui risulta costituito ( RG 3361\22) fa espresso riferimento ad atto interruttivo della prescrizione rappresentato da un avviso di accertamento tributario notificato al ricorrente in data 10\2\17.
Di tale atto, certamente idoneo all'interruzione, però non s'è rinvenuta traccia in nessuna delle due produzioni di parte dell' CP_5
Né a tale mancanza può sostituirsi il giudicante ex artt. 210 e 421 c.p.c. in quanto ciò rappresenterebbe una surrogazione dello stesso alla parte processuale, su cui grava in modo esclusivo l'onere probatorio.
Sul punto la giurisprudenza è concorde sin dalla sentenza SS.UU. n. 11353\04 , nel senso di ritenere che i poteri istruttori officiosi costituiscono un potere – dovere che compete al giudice esercitare con equilibrio, evitando di svolgere funzioni “supplenti” rispetto a lacune incolmabili delle allegazioni di fatto e delle richieste istruttorie articolate dai difensori delle parti incorsi in decadenze.( più di recente cfr. ex plurimis Cass. civ. sent. n. 14923/2024 : “ Nel rito del lavoro,
i poteri istruttori officiosi di cui all'art. 421 c.p.c. - il cui esercizio è del tutto discrezionale e come tale sottratto al sindacato di legittimità - non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime e da tradurre i poteri officiosi anzidetti in poteri d'indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale.” )
In merito alla legittimazione passiva va chiarito che (cfr. Cass. 18522\2011) in tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al d.lgs. 26 febbraio 1999
n. 46, l'opposizione per motivi inerenti al merito va proposta nei confronti del soggetto impositore e il cessionario del credito in quanto titolari del credito e a conoscenza degli atti su cui si fonda la pretesa, mentre ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice,
a cui compete la riscossione dei ruoli.
Alcun rilievo, infine, può attribuirsi al presunto disconoscimento da parte del ricorrente della documentazione prodotta dai resistenti, attesa la pura e semplice formulazione dell'eccezione, che appare quale semplice “clausola di stile”.
In ultimo va affrontata la questione del frazionamento delle azioni giudiziarie.
Nel caso di specie il ricorrente ha impugnato, a mezzo di identico difensore, lo stesso atto instaurando due distinti procedimenti, depositati contestualmente e con uguali motivazioni.
Or'è che l'inutile duplicazione ( od addirittura moltiplicazione) delle azioni si configura come abuso del processo, idoneo a gravare lo Stato dell'aumento degli oneri processuali, avuto riguardo all'allungamento dei tempi processuali derivante dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti e l'eventuale lievitazione dei costi a carico della parte soccombente contrasta con l'inderogabile dovere di solidarietà, che responsabilizza il giudice e le parti alla luce dei principi del giusto processo ispirato al canone della ragionevole durata (art. 111 Cost., comma
2) ed a quello generale della buona fede processuale. ( cfr. Cass. sent. 9488\14 )
Sul punto, con la recentissima sentenza n. 7299 del 19\3\25 le SS.UU. hanno statuito : “ . . . il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale”
Tenuto conto del suesposto principio, della natura documentale della controversia, del suo valore e dell'assenza di attività istruttoria, si ritiene opportuno compensare per due terzi le spese di lite e porre le stesse, come liquidate in dispositivo, a carico della resistente cui CP_5
competeva l'onere di recupero della somme.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola,Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione monocratica nella persona del dott. Maurizio Ricigliano, così definitivamente provvede :
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'intervenuta prescrizione del credito portato dagli atti impugnati;
- compensa per due terzi le competenze di lite e condanna l' al pagamento del restante CP_5
terzo, che liquida in complessivi € 410,00 , oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore costituito per dichiarazione di fattone anticipo.
- compensa per l'intero le competenze di lite tra le altre parti in causa. Così deciso in Nola, 14\10\25
Il GOP
dott. Maurizio Ricigliano