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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/11/2025, n. 5166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5166 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 20910/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Orlando giusta delega in Parte_1 atti
ATTORE OPPONENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Leonardo Blandino giusta delega in atti
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: contratto di finanziamento
CONCLUSIONI
Per l'attore
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in via preliminare
1) revocare il D.I. n. 4521/2022 emesso dal Tribunale di Torino, per intervenuta prescrizione decennale del credito vantato dalla società ; CP_1
2) in subordine dichiarare la nullità del D.I. n. 1524/2014 per carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c.;
3) ancora in subordine annullare l'opposto Decreto perchè inficiato da errati calcoli sugli interessi dovuti e sulla somma effettiva da corrispondere a titolo di capitale concesso dal parte del sig. . Pt_1
pagina 1 di 5 Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Per la convenuta
“Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere:
- Nel merito, per tutte le motivazioni in fatto e in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo n. 4521/2022;
- In via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare che il sig. Parte_1 codice fiscale , è debitore, nei confronti di in forza del C.F._1 Controparte_1 contratto n. 1853105 della somma di € 16.143,61, oltre agli interessi e spese indicate in decreto ingiuntivo e per l'effetto condannarlo al pagamento, in favore di della Controparte_1 predetta somma o di quella ritenuta di giustizia all'esito del giudizio;
- in ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale determinato ai sensi del D.M.
8571/2022, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. al 4%, I.V.A. al
22% e spese successive occorrende”
IN FATTO E IN DIRITTO
1. La presente controversia ha per oggetto l'opposizione proposta dal sig. Parte_1 al decreto ingiuntivo n. 4521/2022, emesso dal Tribunale di Torino in data 18.6.2022, con cui gli è stato ingiunto di pagare a la somma di € 16.143,61, oltre interessi e spese, CP_1 relativa al contratto di finanziamento n.1853105 stipulato in data 7.8.2009 con Plusvalore
S.p.A. (cedente di , da rimborsarsi mediante corresponsione di 48 rate mensili. CP_1
Nel sostenere come nel decennio successivo alla data di sottoscrizione del contratto non fosse stato compiuto alcun atto interruttivo della prescrizione, l'attore ha eccepito l'estinzione del credito per prescrizione.
Ha inoltre lamentato come non avesse dato prova dell'avvenuta cessione del CP_1 credito in suo favore e non avesse chiarito i calcoli effettuati per giungere alla determinazione della somma richiesta.
Con comparsa depositata in data 21.12.2022 si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando le argomentazioni avversarie e chiedendo la conferma integrale del decreto ingiuntivo.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
2.1. Con riguardo alla prova della legittimazione attiva di , va rilevato come la CP_1
Suprema Corte abbia ripetutamente affermato che “in tema di cessione in blocco dei crediti pagina 2 di 5 bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr. ex multis Cass. n. 13289/2024; Cass. n. 4277/2023).
Nella fattispecie, dall'avviso di cessione prodotto dalla convenuta sin dal ricorso monitorio emerge la specifica indicazione dei rapporti oggetto di cessione da Plusvalore a CP_1 tra cui è ricompreso il “prestito personale” (doc. 1 monitorio, pag. 36 estratto GU).
A ciò si aggiunga come, nonostante con lettera raccomandata del 5.6.2019 il sig. Pt_1 fosse stato espressamente avvisato dell'avvenuta cessione del credito e diffidato al pagamento in favore di , non vi è prova che l'opponente abbia mai sollevato alcun CP_1 rilievo circa la titolarità del credito (docc. 2,3 fasc. monitorio).
Non può infine trascurarsi come non solo parte attrice, con il proprio atto di opposizione, si sia limitata ad una contestazione del tutto generica ma, a fronte delle difese svolte dalla convenuta, nulla ha più replicato, omettendo anche di depositare le memorie istruttorie e gli scritti finali.
2.2. L'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente è infondata.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica e il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, momento da cui inizia a decorrere la prescrizione
(Cass. n. 4232/2023; Cass. n. 2301/2004)
Nel caso in esame, sebbene il contratto sia stato stipulato in data 7.8.2009, con previsione dell'ultima rata al 15.8.2013 (cfr. piano di ammortamento sub doc.4), la prescrizione ha cominciato a decorrere dal 6.7.2011, data della lettera raccomandata - che il sig. non Pt_1 ha contestato di aver ricevuto - con cui veniva dichiarata la decadenza del debitore dal beneficio del termine.
Poiché con raccomandata del 5.6.2019 ha inviato al sig. una diffida di CP_1 Pt_1 pagamento, la prescrizione è stata interrotta ex art. 2943, u.c., c.c.
2.3. Il sig. ha infine lamentato un errato calcolo degli interessi, sostenendo come la Pt_1 somma da versare a titolo di interessi non sia stata calcolata “seguendo i parametri previsti in materia dalla legge” (pag. 3 citaz.).
La doglianza è priva di pregio.
pagina 3 di 5 L'opponente si è infatti limitato ad una contestazione del tutto generica e priva del requisito di specificità richiesto dall'art. 115, I comma, c.p.c.
Sul punto la Suprema Corte ha chiarito che “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte deve allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. n. 26525/2024); inoltre
“l'ammontare del c.d. tasso soglia, rilevante ai fini della disciplina antiusura, non rappresenta un fatto notorio (che è circostanza di conoscenza pubblica e non già risultante da fonti amministrative o regolamentari specifiche), né può considerarsi soggetto al principio iura novit curia, dal momento che i decreti ministeriali richiamati dall'art. 2 della l. n. 108 del 1996 (sulla base dei quali il suddetto tasso viene concretamente determinato) non costituiscono atti normativi che il giudice è tenuto a conoscere” (Cass. n. 26525/2024 cit.).
Nella fattispecie, il sig. non ha in alcun modo assolto né all'onere di allegazione, né Pt_1 tanto meno all'onere probatorio a suo carico.
In conclusione, l'opposizione deve essere respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della parte opponente;
esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra €
5.200,01 ed € 26.000,00, ridotte ai minimi le fasi di trattazione e decisionale in considerazione della limitata attività svolta;
si liquida altresì in € 441,00 il compenso per l'attivazione del procedimento di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 4521/2022, emesso dal Tribunale di Torino in data 18.6.2022; condanna a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano, Parte_1 compresa la mediazione, in € 3.828,00 per compenso, oltre anticipazioni di mediazione, 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge. pagina 4 di 5 Così deciso in Torino, in data 24.11.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
pagina 5 di 5