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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/12/2025, n. 1665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1665 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Sara Marino Giudice
dott.ssa Donata D'Agostino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4560 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in IC, Via Della Perseveranza n.38, presso lo studio dell'Avv. Arcoleo
Benedetta, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato Parte_2
in San EP AT, Via PA n.72, presso lo studio dell'Avv. Costanza Liborio Maurizio,
che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto
Tribunale di PA sez. I civile Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso iscritto in data 02/10/2025, le parti hanno chiesto sia la pronuncia della separazione personale che quella della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 16
dicembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La signora stabilirà la propria nuova dimora nel Comune di San Parte_1
EP AT in via Vicolo Orlando n.5 dove vivrà stabilmente con il figlio minore Persona_1
rinunciando all'assegnazione della casa coniugale sita a San Cipirello in via Polizzi n.20 che continuerà ad essere abitata dal sig. . Parte_2
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
3. Il figlio resterà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio resterà collocato prevalentemente presso la dimora materna sita in Persona_1
- 2 -
Tribunale di PA sez. I civile San EP AT in via Vicolo Orlando n.5; il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) nel fine settimana, a settimane alterne, avrà diritto di tenere con sé il figlio dal venerdì
pomeriggio dopo il doposcuola fino alla domenica sera dopo l'orario di cena quando lo riporterà
presso la dimora materna e comunque fino alle ore 21.00, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie;
durante i giorni infrasettimanali almeno due pomeriggi alla settimana, più
precisamente ogni martedì e giovedì, dall'uscita da doposcuola fino alle ore 21:00; nei restanti giorni scolastici, sarà il padre a prelevare il figlio dal doposcuola alle ore 18.00 e a riaccompagnarlo nella dimora materna.
4/b) per 15 giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernottamento,
da concordare tra le parti, ovvero dal 1 al 15 agosto o dal 16 al 31 agosto, ad anni alterni, con onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora del minore e di fare comunicare il figlio con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
per 5 giorni consecutivi, con facoltà
di pernottamento, ad anni alterni, dal 23 di dicembre o dal 30 di dicembre;
durante le restanti festività civili e religiose a turno con l'altro genitore ad anni alterni.
In ogni caso, i coniugi di comune accordo potranno derogare alle condizioni sopra previste in relazione alle loro mutate esigenze personali e/o di altro genere;
resta inteso che ogni eventuale variazione dovrà essere effettuata compatibilmente con le esigenze scolastiche del minore e,
comunque, dovrà essere comunicata all'altro coniuge almeno 15 gg. prima.
5. Il sig. verserà alla signora tramite accredito in c/c, Parte_2 Parte_3
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad €
250,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, come previsto dal Protocollo di Intesa del 02/07/2019 in atto in vigore presso
- 3 -
Tribunale di PA sez. I civile il Tribunale di PA, secondo il seguente criterio, a titolo esemplificativo:
6/a) le spese per la retta scolastica, per il dopo-scuola, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N.,
quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore, con rimborsi alla parte che li ha sostenuti, previa esibizione di scontrini,
fatture e ricevute fiscali.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.”
P. Q. M
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti:
1)dichiara la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...]
PA (PA), in data 26/06/1986, e , nato a IC (PA), in [...]_2
24/05/1983;
2)Omologa le condizioni di separazione indicate in ricorso depositato in data 02/10/2025
riportate in parte motiva;
3)Dispone la remissione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
4)dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 (matrimonio celebrato in data 12/07/2014 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di San EP AT al n. 8 parte II serie A dell'anno 2014 );
- 4 -
Tribunale di PA sez. I civile Così deciso nella Camera di Consiglio del 19/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Piergiorgio Morosini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 5 -
Tribunale di PA sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Sara Marino Giudice
dott.ssa Donata D'Agostino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4560 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in IC, Via Della Perseveranza n.38, presso lo studio dell'Avv. Arcoleo
Benedetta, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], elettivamente domiciliato Parte_2
in San EP AT, Via PA n.72, presso lo studio dell'Avv. Costanza Liborio Maurizio,
che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto
Tribunale di PA sez. I civile Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso iscritto in data 02/10/2025, le parti hanno chiesto sia la pronuncia della separazione personale che quella della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 16
dicembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La signora stabilirà la propria nuova dimora nel Comune di San Parte_1
EP AT in via Vicolo Orlando n.5 dove vivrà stabilmente con il figlio minore Persona_1
rinunciando all'assegnazione della casa coniugale sita a San Cipirello in via Polizzi n.20 che continuerà ad essere abitata dal sig. . Parte_2
PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
3. Il figlio resterà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio resterà collocato prevalentemente presso la dimora materna sita in Persona_1
- 2 -
Tribunale di PA sez. I civile San EP AT in via Vicolo Orlando n.5; il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) nel fine settimana, a settimane alterne, avrà diritto di tenere con sé il figlio dal venerdì
pomeriggio dopo il doposcuola fino alla domenica sera dopo l'orario di cena quando lo riporterà
presso la dimora materna e comunque fino alle ore 21.00, con facoltà di pernottamento nelle notti intermedie;
durante i giorni infrasettimanali almeno due pomeriggi alla settimana, più
precisamente ogni martedì e giovedì, dall'uscita da doposcuola fino alle ore 21:00; nei restanti giorni scolastici, sarà il padre a prelevare il figlio dal doposcuola alle ore 18.00 e a riaccompagnarlo nella dimora materna.
4/b) per 15 giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernottamento,
da concordare tra le parti, ovvero dal 1 al 15 agosto o dal 16 al 31 agosto, ad anni alterni, con onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora del minore e di fare comunicare il figlio con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
per 5 giorni consecutivi, con facoltà
di pernottamento, ad anni alterni, dal 23 di dicembre o dal 30 di dicembre;
durante le restanti festività civili e religiose a turno con l'altro genitore ad anni alterni.
In ogni caso, i coniugi di comune accordo potranno derogare alle condizioni sopra previste in relazione alle loro mutate esigenze personali e/o di altro genere;
resta inteso che ogni eventuale variazione dovrà essere effettuata compatibilmente con le esigenze scolastiche del minore e,
comunque, dovrà essere comunicata all'altro coniuge almeno 15 gg. prima.
5. Il sig. verserà alla signora tramite accredito in c/c, Parte_2 Parte_3
entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari ad €
250,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, come previsto dal Protocollo di Intesa del 02/07/2019 in atto in vigore presso
- 3 -
Tribunale di PA sez. I civile il Tribunale di PA, secondo il seguente criterio, a titolo esemplificativo:
6/a) le spese per la retta scolastica, per il dopo-scuola, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N.,
quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore, con rimborsi alla parte che li ha sostenuti, previa esibizione di scontrini,
fatture e ricevute fiscali.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
7. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.”
P. Q. M
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti:
1)dichiara la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...]
PA (PA), in data 26/06/1986, e , nato a IC (PA), in [...]_2
24/05/1983;
2)Omologa le condizioni di separazione indicate in ricorso depositato in data 02/10/2025
riportate in parte motiva;
3)Dispone la remissione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
4)dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 (matrimonio celebrato in data 12/07/2014 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di San EP AT al n. 8 parte II serie A dell'anno 2014 );
- 4 -
Tribunale di PA sez. I civile Così deciso nella Camera di Consiglio del 19/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Piergiorgio Morosini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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Tribunale di PA sez. I civile