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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 13/05/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n.. 1143/2023
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Claudio Cozzella Presidente relatore
Dr.ssa Micol Menconi Giudice
Dr.ssa Antonia Palombella Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 13/4/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel reclamo ex art. 630, comma 3, c.p.c., iscritto al n. 1143 del Ruolo Generale Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 tra
C.F. ), in giudizio con l'avv. RIGOLI AGOSTINO Parte_1 P.IVA_1
-reclamante-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. GHEZZO MARIO ROSARIO CP_1 P.IVA_2
-reclamato-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 2/8/2023 ha proposto reclamo ex art. 630 Parte_1
c.p.c. avverso l'ordinanza del G.E. di questo tribunale di estinzione dell'esecuzione per inattività delle parti del 7.7.2023, pubblicata e comunicata il 12.7.2023.
A sostegno del gravame ha dedotto:
1) Errato computo del termine di riassunzione ex art. 627 cpc dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, avvenuto con la sentenza di Cassazione del 4.10.2018 n. 24197 e scadenza il 04.04.2019;
1 2) Tempestivo deposito del ricorso di riassunzione dell'istanza di riassunzione in data 1.4.2019 nell'unico fascicolo telematico all'epoca esistente per le procedure RG 163/1999 e 97/2002;
Sulla scorta di ciò, ha formulato le seguenti conclusioni:
“…revochi l'ordinanza di estinzione dell'esecuzione pronunciata fuori udienza dal G.E. il
7.7.2023 e comunicata il 12.7.2023, e disponga la prosecuzione delle procedure esecutive riunite n.
163/99 e n. 97/02 R.G. per la fissazione dell'udienza per l'adozione dei provvedimenti per
l'autorizzazione della vendita dei beni staggiti”.
Si è costituita in giudizio contestando quando ex adverso sostenuto e CP_1 chiedendo il rigetto del gravame, con conferma dell'ordinanza di prime cure, e, in specie, formulando le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione e domanda respinta:
Respingere il Reclamo ex art. 630 cpc, 3° co., proposto da in quanto tardivo, Parte_1
inammissibile, improcedibile e/ o comunque infondato in fatto e diritto,
Con vittoria di più che congrue spese, diritti ed onorari del presente procedimento in favore di da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del sottoscritto procuratore antistatario che CP_1 dichiara essere sussistenti tutti i requisiti di Legge”.
All'esito dell'udienza del 10/4/2025 il Giudice designato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso la decisione al Collegio ai sensi dell'art. 630, comma 3, c.p.c..
***
In via del tutto preliminare occorre prendere posizione sulla eccezione di inammissibilità del reclamo per tardività formulata da in sede di comparsa di costituzione e di risposta. CP_1
L'eccezione è fondata.
L'espresso convincimento riposa sulle brevi considerazioni che seguono.
È pacifico e documentalmente provato che l'ordinanza reclamata - ordinanza del GE del
7/7/2023 nel procedimento recante n. 163 -1999 (riunita alla n. 89/2002) - sia stata comunicata via pec alle parti e, tra esse, in particolare, a in data 12/7/2023. Parte_1
Altrettanto pacifico è che ai sensi dell'art. 630, comma 3, c.p.c. “contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa è ammesso reclamo da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza (…)”.
Nel caso di specie, ha dedotto di aver depositato il reclamo mediante pec Parte_1
in data 31/7/2023, alle ore 16.06, aggiungendo poi che la conseguente iscrizione a ruolo era stata rigettata dalla Cancelleria in data 2/8/2023 ed era stata nuovamente eseguita in data 2/8/2023.
2 Non essendo chiari i motivi del rigetto di iscrizione da parte della Cancelleria, il Giudice relatore con ordinanza del 13/4/2025 ha chiesto a parte reclamane di provvedere tempestivamente a documentare i motivi fondanti il rigetto dell'iscrizione a ruolo da parte della indicata Cancelleria comunicato con PEC del 2/8/2023.
Con le note scritte depositate in data 16/4/2025, l'avv. Agostino Rigoli, procuratore di parte reclamante, ha relazionato l'Ufficio sul tema fatto oggetto dell'ordinanza del 13/4/2025, affermando: che il deposito del reclamo ex art. 630 c.p.c. era avvenuto in data 31/7/2023 nel fascicolo dell'esecuzione immobiliare n. 163/1999 R.G.; che la Cancelleria Esecuzioni, in persona della dr.ssa in data Controparte_2
2/8/2023 lo aveva avvisato che il detto reclamo non poteva essere accettato in quanto depositato nel fascicolo dell'esecuzione immobiliare, mentre andava correttamente iscritto nel ruolo Contenzioso
Civile; che, a detta della Dr.ssa il rifiuto di iscrizione per poter procedere ad altra CP_2
iscrizione poteva avvenire solo su istanza del procuratore medesimo;
che il detto procuratore, sempre in data 2/8/2023, aveva inviato alla Cancelleria Esecuzioni richiesta di rifiuto del deposito del reclamo ex art. 630 c.p.c. al solo fine di procedere a nuova iscrizione nel ruolo contenzioso, “ferma restando la data di deposito del reclamo ex art. 630 c.p.c. del 31.07.2023”.
Non ritenendo esaustive le considerazioni offerte dal procuratore della parte reclamante, con ordinanza del 30/4/2025 il Giudice relatore ha disposto che la dr.ssa nella sua Controparte_2
qualità, relazionasse l'Ufficio in ordine alle circostanze dedotte dall'avv. Agostino Rigoli (e dall'Avv. Mario Ghezzo) nelle rispettive note scritte e, in particolare, in ordine ai “motivi fondanti il rigetto dell'iscrizione a ruolo del reclamo proposto da da parte della Parte_1
Cancelleria comunicato con pec del 2/8/2023 e su ogni ulteriore circostanza utile all'Ufficio”.
La dr.ssa Funzionario Responsabile della Cancelleria Esecuzioni Controparte_2
Immobiliari, ha puntualmente relazionato l'Ufficio, mediante deposito in data 13/5/2025 di breve relazione informativa dalla quale emerge: che in data 31/7/2023 l'avv. Agostino Rigoli aveva depositato nel registro informativo
SIECIC, all'interno del fascicolo iscritto al n. 163/1999 RGE, busta telematica contenente il reclamo ex art. 630 c.p.c. promosso da contro avverso l'ordinanza del Parte_1 CP_1
GE di estinzione dell'esecuzione per inattività delle parti del 7/7/2023, comunicata alle parti il
12/7/2023; che la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari non poteva procedere al deposito del reclamo
3 come effettuato dall'avv. Rigoli, in quanto il reclamo ex art. 630 c.p.c. doveva essere iscritto e depositato presso il Registro Generale degli Affari Civili, applicativo ministeriale SICID, trattandosi di materia rientrante nella competenza del Giudice civile in composizione collegiale;
che, per mera cortesia, aveva contattato telefonicamente lo studio dell'avv. Agostino Rigoli segnalando l'errato deposito e la conseguente necessità, ai fini della effettiva iscrizione a ruolo, di nuovo deposito del reclamo nel registro corretto (SICID e non SIECIC), rappresentando ancora che, nel caso fossero spirati i termini di legge per il deposito, avrebbe potuto formulare al Tribunale istanza di rimessioni in termini;
che in data 2/8/2023, alle ore 12.12, l'avv. Laura Rossato, per conto dell'avv. Agostino
Rigoli, aveva inviato mail del seguente tenore: “Buongiorno, come da accordi telefonici, confermo che in data odierna ho eseguito il deposito telematico del RECLAMO ex art. 630 cpc nel contenzioso civile, utilizzando come oggetto “opposizione all'esecuzione”, non avendo reperito altro oggetto idoneo all'inserimento del ricorso in Reclamo ex art. 630 c.p.c.. Al fine di trasferire il contributo unificato di € 147,00 e della marca già versati con il deposito del RECLAMO ex art. 630
c.p.c. in data 31.7.2023, Le chiedo cortesemente di rifiutare il deposito telematico del relativo ricorso nella procedura di esecuzione immobiliare n. 163/1999, e di recepirlo nel contenzioso civile, ferma restando la data di deposito del 31.7.2023. Ringrazio e porgo cordiali saluto. Avv.
Laura Rossato”; che alle successive ore 12.17 aveva rifiutato la busta telematica contenente il reclamo, in adempimento alla richiesta del detto procuratore;
che non aveva il potere di “recepire” nel registro SICID il deposito erroneamente effettuato nel registro SIECIC come richiesto dal medesimo procuratore, in quanto: 1) trattasi di applicativa indipendenti e privi di collegamenti e/o di interazioni;
2) la dr.ssa non presta servizio nella CP_2
Cancelleria Civile Contenzioso Ordinario;
3) l'applicativo ministeriale non consentiva la modifica della data di ricezione dei depositi telematici effettuati né la retrodatazione dell'iscrizione a ruolo;
che, in caso di spiramento dei termini per il deposito del reclamo, solo il Giudice civile aveva il potere di rimettere in termini il reclamante, al più mantenendo ferma la precedente data di iscrizione.
In tal modo ricostruita la vicenda che fa da sfondo all'introduzione del presente reclamo, ritiene il Collegio che si sia in presenza di un tipico esempio di errore fatale commesso dal procuratore nel deposito di un atto, nel caso di specie di un reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso una ordinanza del giudice dell'esecuzione.
Invero, il reclamo in questione, cioè quello previsto dall'art. 630 c.p.c., ha natura spiccatamente contenziosa: esso non è un atto interno al processo esecutivo, ma apre una fase a sé
4 stante, con forma e rito propri. Ne consegue, come sottolineato anche dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che esso debba essere iscritto a ruolo autonomo nel registro del contenzioso civile, e non invece in quello delle esecuzioni.
Su questo tema specifico, ovvero sul tema dell'errore nel deposito di un reclamo nel ruolo giudiziario errato, la Corte di Cassazione è più volte intervenuta, anche di recente, ribadendo che l'errore di tale genere, soprattutto laddove sia scaduto il termine perentorio previsto per legge per la relativa impugnazione, determina l'inammissibilità del reclamo medesimo.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez.
VI, 23 luglio 2021, n. 21249), l'atto di impugnazione deve essere depositato nel ruolo competente, e solo tale deposito rileva ai fini del rispetto del termine perentorio di cui all'art. 630, comma 3,
c.p.c..
Nel caso di specie, l'erroneo deposito nel ruolo “esecuzioni” - fatto imputabile esclusivamente al procuratore della reclamante - non può considerarsi valido, né idoneo a impedire la decadenza, trattandosi di atto indirizzato ad un registro giudiziario incompetente, e non idoneo ad attivare validamente il contraddittorio.
Invero, il reclamo è stato depositato correttamente nel ruolo contenzioso civile solo in data
2/8/2023, e dunque oltre il termine perentorio di giorni 20 decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza impugnata, avvenuta in data 12/7/2023.
A fronte di ciò, inoltre, non risulta che la parte reclamante, per il tramite del proprio procuratore, abbia compiuto l'unica iniziativa altamente consigliata nella fattispecie, e informalmente suggerita anche dalla responsabile della Cancelleria Esecuzioni dr.ssa CP_2
all'avv. Rigoli telefonicamente, ovvero l'istanza di rimessione in termini ex art. 153, comma 2,
c.p.c., per il deposito del reclamo che avrebbe consentito al tribunale di valutare la sussistenza dei relativi presupposti.
In conclusione, in presenza di un mero errore nella scelta del ruolo processuale - errore materiale e non scusabile imputabile in via esclusiva al procuratore - la proposizione del reclamo da parte di avvenuta in data 2/8/2013 avverso l'ordinanza del GE del 7/7/2023 (Rg. Parte_1
163/99 Esec. Imm.), comunicata alle parti il 12/7/2023, deve ritenersi inammissibile per tardività.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (valori medi per le fasi di studio, introduzione e decisione).
Si ritengono sussistenti i presupposti indicati dall'art. 13 punto 1-quater 1 Decreto
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, per la condanna della parte reclamante al versamento del doppio del contributo unificato.
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P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA inammissibile il reclamo proposto da avverso l'ordinanza Parte_1
del GE del 7/7/2023 (R.g. 163/99 Esec. Imm.), comunicata alle parti il 12/7/2023;
CONDANNA la parte reclamante al rimborso, in favore di delle spese di lite CP_1
del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 3.503,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
DICHIARA sussistenti le condizioni di cui all'art. 13 punto 1-quater 1 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, ai fini del versamento da parte dell'impugnante del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Tempio Pausania nella camera di consiglio telematica del 13/5/2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Dr. Claudio Cozzella
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