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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/12/2025, n. 2087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2087 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5430/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 9.12.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di II grado iscritto al n. 5430/2024 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
AVV. (c.f. , in proprio, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in San VA OT alla Via Trieste n.8
- PARTE APPELLANTE -
CONTRO
(c.f. , elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 in San Marco in Lamis alla via Custoza n. 27 presso lo studio dell'avv.
UC LO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- PARTE APPELLATA -
Avverso: la sentenza n. 81/2024, emessa dal Giudice di Pace di San
VA OT in data 19.10.2024 e pubblicata in pari data.
LE RAGIONI DI FATTO E D DIRITTO DELLA DECISIONE TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di
San VA OT n. 81/2024, con la quale è stata accolta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 59/2022 e Controparte_1 condannato l'opposto al pagamento delle spese di lite.
, ritualmente costituitosi, ha chiesto di rigettare l'appello Controparte_1 proposto, in quanto infondato in fatto e diritto, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado in ogni sua parte, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art 281 sexies c.p.c., con assegnazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
In primo grado, ha proposto opposizione avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 59/2022, emesso dal Giudice di Pace di San VA OT,
a mezzo del quale egli è stato intimato al pagamento della somma pari ad
€ 4.801,94 oltre interessi e spese di procedura nei confronti dell'avv.
, a titolo di onorari professionali per l'assistenza legale Parte_1 ricevuta nell'ambito del giudizio n. 908/2020 N.R.G., dinanzi al Tribunale
Ordinario di Foggia, conclusosi con la sentenza n. 2508/2021 del
28.10.2021.
L'opponente, in particolare, ha eccepito l'illegittimità del decreto ingiuntivo, sostenendo che nel giudizio civile da cui è derivata la liquidazione delle spese di lite egli era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che, pertanto, l'avv. avrebbe dovuto richiedere il proprio compenso Parte_1 nell'ambito di quel procedimento, secondo la disciplina prevista dal D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115.
Il Giudice di primo grado ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 59/22, condannando altresì l'opposto al pagamento delle spese di lite.
Con il primo motivo di appello, appellante censura la pronuncia del primo giudice, ove quest'ultimo ha ritenuto applicabile l'art. 133 T.U.S.G., e non
Proc. n. 5430/2024 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 6 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
invece la disciplina relativa alla soccombenza ordinaria di cui all'art. 91
c.p.c.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta la mancata valutazione in primo grado della documentazione allegata in atti, dalla quale risulta l'attività svolta quale difensore dell'appellato, la presentazione dell'istanza di liquidazione a titolo di gratuito patrocinio nel giudizio in cui è stata prestata l'opera professionale, nonché la decisione finale del giudice, che richiama la disciplina ordinaria in materia di soccombenza.
Entrambi i motivi, in quanto strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e meritano accoglimento.
Il credito oggetto del ricorso monitorio trae origine dall'attività difensiva svolta dall'avv. in favore dell'odierno appellato nel Parte_1 procedimento n. 908/2020 R.G., svoltosi dinanzi al Tribunale Ordinario di
Foggia.
Dagli atti di causa risulta sia l'effettivo svolgimento del mandato professionale sia la presentazione, nell'ambito del medesimo procedimento, dell'istanza di liquidazione del compenso a titolo di gratuito patrocinio.
Il giudice del procedimento principale, che ha emesso il provvedimento da cui è derivato il decreto monitorio, tuttavia, in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, ai fini della liquidazione delle spese di lite ha applicato i criteri ordinari della soccombenza previsti dall'art. 91 c.p.c., espressamente escludendo l'applicazione della disciplina di cui all'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002 (ritenuta operativa solo in presenza di “una parte ammessa e una parte soccombente non ammessa” al patrocinio a spese dello Stato).
Ne è derivato un implicito rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso a titolo di gratuito patrocinio presentata dall'avv. , con Parte_1 conseguente revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, e attribuzione delle spese di lite in capo alla parte soccombente da versarsi direttamente alla parte vittoriosa.
Proc. n. 5430/2024 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 3 a 6 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
In tal modo, è stato escluso il meccanismo proprio del gratuito patrocinio, che prevede il pagamento del compenso da parte dello Stato, con eventuale rivalsa verso il soccombente.
Non può dunque condividersi la prospettazione contenuta nel provvedimento impugnato, nella parte in cui esclude il diritto del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio di richiedere direttamente al proprio assistito la liquidazione del compenso, in quanto l'esclusione di tale possibilità determinerebbe una situazione iniqua: da una parte, la parte vittoriosa, pur essendo ammessa al gratuito patrocinio, non corrisponderebbe alcun compenso al proprio avvocato che ha effettivamente prestato la propria attività professionale;
dall'altra, quest'ultimo non vedrebbe neppure il proprio compenso liquidato dallo
Stato.
Ne consegue che nessuna rilevanza può assumere, nel caso in esame, la giurisprudenza richiamata dall'appellato, secondo cui “qualora una parte sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'avvocato non possa richiedere i propri compensi professionali in assenza di un provvedimento di revoca da parte del giudice del procedimento principale”; ciò in quanto, nella fattispecie, il giudice del procedimento principale ha fatto applicazione della disciplina ordinaria in materia di soccombenza. ll Tribunale adito ritiene, pertanto, sussistente il diritto dell'appellante di richiedere legittimamente al proprio assistito — ancorché ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento n. 908/2020 — il pagamento del compenso relativo alla prestazione effettivamente resa
Né tale conclusione contrasta con l'art. 85 T.U.S.G., contrariamente a quanto sostenuto da parte appellata, che vieta al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio di richiedere la liquidazione del compenso al proprio assistito, atteso che nel caso di specie, come detto, il giudice del procedimento principale ha applicato la disciplina ordinaria in materia di soccombenza prevista dall'art. 91 c.p.c., espressamente escludendo il meccanismo di operatività dell'art. 133 T.U.S.G.
Proc. n. 5430/2024 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 4 a 6 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
Da tanto discende, in definitiva, che, in accoglimento dell'appello
[...]
deve essere condannato al pagamento, in favore dell'avv. CP_1
, al pagamento della somma pari a € 4.801,94 a titolo Parte_1 di onorari professionali per l'assistenza legale ricevuta nell'ambito del giudizio n. 908/2020 N.R.G., dinanzi al Tribunale Ordinario di Foggia, conclusosi con la sentenza n. 2508/2021 del 28.10.2021, oltre interessi legali dalla costituzione in mora al soddisfo e spese di procedura.
Le spese di lite seguono i principi di soccombenza e causalità (Cfr. Cass.
Sez. Un. N. 32061/2022), per cui l'odierno appellante siccome soccombente, va condannato, in favore dell'odierna appellata al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. Civ. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. Civ. N. 14198/2022), secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, oltre agli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 c. 2 D.M. 55 del 2014, con riferimento alle fasi del giudizio svolte (esclusa la fase istruttoria non espletata in grado di appello), ai valori minimi per l'esiguità delle questioni trattate (art. 4 D.M. citato), e in relazione al valore della controversia non superiore ad € 5.200,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'avv. , avverso la sentenza del Giudice di Pace di San Parte_1
VA OT n. 81/2024, nei confronti di , disattesa o Controparte_1 assorbita ogni diversa eccezione, istanza o deduzione, così provvede:
- accoglie l'appello e in riforma della sentenza di primo grado, condanna al pagamento in favore dell'avv. al Controparte_1 Parte_1 pagamento della somma pari a € 4.801,94 oltre interessi legali dalla costituzione in mora al soddisfo.
- condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite del presente giudizio pari all'importo di € 147,00 a titolo di esborsi ed € 852,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per
Proc. n. 5430/2024 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 5 a 6 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15% sull'importo dei soli compensi;
- condanna l'appallato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite del giudizio di primo grado, ivi comprese le spese della fase monitoria, pari all'importo di € 76,00 a titolo di esborsi ed € 943,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15% sull'importo del solo compenso.
Proc. n. 5430/2024 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 9.12.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di II grado iscritto al n. 5430/2024 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
AVV. (c.f. , in proprio, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in San VA OT alla Via Trieste n.8
- PARTE APPELLANTE -
CONTRO
(c.f. , elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 in San Marco in Lamis alla via Custoza n. 27 presso lo studio dell'avv.
UC LO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- PARTE APPELLATA -
Avverso: la sentenza n. 81/2024, emessa dal Giudice di Pace di San
VA OT in data 19.10.2024 e pubblicata in pari data.
LE RAGIONI DI FATTO E D DIRITTO DELLA DECISIONE TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'avv. ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza di primo grado del Giudice di Pace di
San VA OT n. 81/2024, con la quale è stata accolta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 59/2022 e Controparte_1 condannato l'opposto al pagamento delle spese di lite.
, ritualmente costituitosi, ha chiesto di rigettare l'appello Controparte_1 proposto, in quanto infondato in fatto e diritto, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado in ogni sua parte, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art 281 sexies c.p.c., con assegnazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
In primo grado, ha proposto opposizione avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 59/2022, emesso dal Giudice di Pace di San VA OT,
a mezzo del quale egli è stato intimato al pagamento della somma pari ad
€ 4.801,94 oltre interessi e spese di procedura nei confronti dell'avv.
, a titolo di onorari professionali per l'assistenza legale Parte_1 ricevuta nell'ambito del giudizio n. 908/2020 N.R.G., dinanzi al Tribunale
Ordinario di Foggia, conclusosi con la sentenza n. 2508/2021 del
28.10.2021.
L'opponente, in particolare, ha eccepito l'illegittimità del decreto ingiuntivo, sostenendo che nel giudizio civile da cui è derivata la liquidazione delle spese di lite egli era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che, pertanto, l'avv. avrebbe dovuto richiedere il proprio compenso Parte_1 nell'ambito di quel procedimento, secondo la disciplina prevista dal D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115.
Il Giudice di primo grado ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 59/22, condannando altresì l'opposto al pagamento delle spese di lite.
Con il primo motivo di appello, appellante censura la pronuncia del primo giudice, ove quest'ultimo ha ritenuto applicabile l'art. 133 T.U.S.G., e non
Proc. n. 5430/2024 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 6 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
invece la disciplina relativa alla soccombenza ordinaria di cui all'art. 91
c.p.c.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta la mancata valutazione in primo grado della documentazione allegata in atti, dalla quale risulta l'attività svolta quale difensore dell'appellato, la presentazione dell'istanza di liquidazione a titolo di gratuito patrocinio nel giudizio in cui è stata prestata l'opera professionale, nonché la decisione finale del giudice, che richiama la disciplina ordinaria in materia di soccombenza.
Entrambi i motivi, in quanto strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e meritano accoglimento.
Il credito oggetto del ricorso monitorio trae origine dall'attività difensiva svolta dall'avv. in favore dell'odierno appellato nel Parte_1 procedimento n. 908/2020 R.G., svoltosi dinanzi al Tribunale Ordinario di
Foggia.
Dagli atti di causa risulta sia l'effettivo svolgimento del mandato professionale sia la presentazione, nell'ambito del medesimo procedimento, dell'istanza di liquidazione del compenso a titolo di gratuito patrocinio.
Il giudice del procedimento principale, che ha emesso il provvedimento da cui è derivato il decreto monitorio, tuttavia, in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, ai fini della liquidazione delle spese di lite ha applicato i criteri ordinari della soccombenza previsti dall'art. 91 c.p.c., espressamente escludendo l'applicazione della disciplina di cui all'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002 (ritenuta operativa solo in presenza di “una parte ammessa e una parte soccombente non ammessa” al patrocinio a spese dello Stato).
Ne è derivato un implicito rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso a titolo di gratuito patrocinio presentata dall'avv. , con Parte_1 conseguente revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, e attribuzione delle spese di lite in capo alla parte soccombente da versarsi direttamente alla parte vittoriosa.
Proc. n. 5430/2024 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 3 a 6 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
In tal modo, è stato escluso il meccanismo proprio del gratuito patrocinio, che prevede il pagamento del compenso da parte dello Stato, con eventuale rivalsa verso il soccombente.
Non può dunque condividersi la prospettazione contenuta nel provvedimento impugnato, nella parte in cui esclude il diritto del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio di richiedere direttamente al proprio assistito la liquidazione del compenso, in quanto l'esclusione di tale possibilità determinerebbe una situazione iniqua: da una parte, la parte vittoriosa, pur essendo ammessa al gratuito patrocinio, non corrisponderebbe alcun compenso al proprio avvocato che ha effettivamente prestato la propria attività professionale;
dall'altra, quest'ultimo non vedrebbe neppure il proprio compenso liquidato dallo
Stato.
Ne consegue che nessuna rilevanza può assumere, nel caso in esame, la giurisprudenza richiamata dall'appellato, secondo cui “qualora una parte sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'avvocato non possa richiedere i propri compensi professionali in assenza di un provvedimento di revoca da parte del giudice del procedimento principale”; ciò in quanto, nella fattispecie, il giudice del procedimento principale ha fatto applicazione della disciplina ordinaria in materia di soccombenza. ll Tribunale adito ritiene, pertanto, sussistente il diritto dell'appellante di richiedere legittimamente al proprio assistito — ancorché ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento n. 908/2020 — il pagamento del compenso relativo alla prestazione effettivamente resa
Né tale conclusione contrasta con l'art. 85 T.U.S.G., contrariamente a quanto sostenuto da parte appellata, che vieta al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio di richiedere la liquidazione del compenso al proprio assistito, atteso che nel caso di specie, come detto, il giudice del procedimento principale ha applicato la disciplina ordinaria in materia di soccombenza prevista dall'art. 91 c.p.c., espressamente escludendo il meccanismo di operatività dell'art. 133 T.U.S.G.
Proc. n. 5430/2024 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 4 a 6 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
Da tanto discende, in definitiva, che, in accoglimento dell'appello
[...]
deve essere condannato al pagamento, in favore dell'avv. CP_1
, al pagamento della somma pari a € 4.801,94 a titolo Parte_1 di onorari professionali per l'assistenza legale ricevuta nell'ambito del giudizio n. 908/2020 N.R.G., dinanzi al Tribunale Ordinario di Foggia, conclusosi con la sentenza n. 2508/2021 del 28.10.2021, oltre interessi legali dalla costituzione in mora al soddisfo e spese di procedura.
Le spese di lite seguono i principi di soccombenza e causalità (Cfr. Cass.
Sez. Un. N. 32061/2022), per cui l'odierno appellante siccome soccombente, va condannato, in favore dell'odierna appellata al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. Civ. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. Civ. N. 14198/2022), secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, oltre agli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 c. 2 D.M. 55 del 2014, con riferimento alle fasi del giudizio svolte (esclusa la fase istruttoria non espletata in grado di appello), ai valori minimi per l'esiguità delle questioni trattate (art. 4 D.M. citato), e in relazione al valore della controversia non superiore ad € 5.200,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'avv. , avverso la sentenza del Giudice di Pace di San Parte_1
VA OT n. 81/2024, nei confronti di , disattesa o Controparte_1 assorbita ogni diversa eccezione, istanza o deduzione, così provvede:
- accoglie l'appello e in riforma della sentenza di primo grado, condanna al pagamento in favore dell'avv. al Controparte_1 Parte_1 pagamento della somma pari a € 4.801,94 oltre interessi legali dalla costituzione in mora al soddisfo.
- condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite del presente giudizio pari all'importo di € 147,00 a titolo di esborsi ed € 852,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per
Proc. n. 5430/2024 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 5 a 6 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15% sull'importo dei soli compensi;
- condanna l'appallato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite del giudizio di primo grado, ivi comprese le spese della fase monitoria, pari all'importo di € 76,00 a titolo di esborsi ed € 943,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15% sull'importo del solo compenso.
Proc. n. 5430/2024 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 6 a 6