Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/05/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 881/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 881/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. REATTI CESARE Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. CALENZO BARBARA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente,
Sentenza di separazione personale n. 579/2024 pubblicata in data 14/03/2024 dal Tribunale di Modena nell'ambito del procedimento R.G. n. 6505/2023
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
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- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. I coniugi continueranno a vivere separati, come già tuttora vivono, liberi di fissare la propria residenza dove riterranno opportuno, dichiarandosi edotti dell'obbligo previsto dall'art. 337 sexies c.c. di comunicarsi tempestivamente e, in ogni caso, nel termine perentorio di trenta giorni, l'eventuale variazione di residenza o di domicilio.
Per_ 2. La figlia minore viene affidata a entrambi i genitori i quali, pertanto, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla stessa, assumendo di comune accordo tutte le scelte e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla formazione, alla residenza ed alla salute della minore, nel rispetto delle esigenze, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della medesima. Entrambi i genitori, quando avranno presso di sé la figlia, eserciteranno separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
3. La minore sarà collocata prevalentemente e manterrà la residenza anche ai fini anagrafici presso la madre.
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia: un week-end ogni sei settimane dal venerdì dall'uscita dalla scuola sino alla domenica sera. In occasione dei suindicati weekend, sarà obbligo della madre una volta accompagnare la figlia a Modena dal padre e quella successiva venire a riprendere la figlia presso la casa paterna. In considerazione dell'avvenuto trasferimento della minore a Taranto, la madre si impegna a garantire la massima flessibilità negli incontri con il padre. Restano salvi diversi accordi tra le parti in ordine alle frequentazioni. Durante le vacanze natalizie il padre trascorrerà con
Per_
i seguenti periodi: un anno dal 23/12 al 02/01 e l'anno successivo dal 28/12 al 6/1 e così di seguito ad anni alterni. I quattro giorni delle vacanze pasquali verranno trascorsi dalla figlia con il
Per_ padre. Durante il periodo feriale estivo trascorrerà con il padre quattro settimane, anche non consecutive, da comunicare alla sig.ra entro il 30 giugno di ogni anno. La sig.ra CP_1 CP_1
potrà a sua volta trascorrere con la figlia due settimane anche non consecutive nel corso delle quali la frequentazione paterna sarà sospesa. In caso di disaccordo sui periodi di vacanza, la scelta spetterà al padre negli anni pari e negli anni dispari alla madre. Ciascuno dei genitori è onerato di comunicare all'altro l'eventuale luogo di villeggiatura in cui si recherà con la figlia, fornendo i relativi recapiti.
Esclusi i suddetti periodi estivi di permanenza continuata della minore con ciascuno dei genitori, nel pagina 2 di 4 rimanente periodo opererà il calendario ordinario. Il calendario natalizio e pasquale, come quello estivo continuativo costituiranno deroga a quello ordinario. Le altre festività ed i ponti verranno trascorsi dalla figlia con l'uno e con l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza. (Ad esempio il giorno 1/11 con un genitore;
il giorno 8/12 con l'altro genitore e così a seguire tenuto conto degli impegni lavorativi del sig. . Pt_1
5) sarà tenuto e obbligato a versare a titolo di contributo per il mantenimento della Parte_1
Per_ figlia la somma mensile di € 400,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, con prima rivalutazione a febbraio 2026.
6) Il sig. verserà a titolo di contributo per le spese straordinarie della minore Parte_1
l'ulteriore somma mensile, forfettariamente determinata, di € 100,00. Detto importo verrà versato dal sig. a copertura di tutte le spese straordinarie da sostenersi per la minore, ricomprese nel Pt_1
protocollo del Tribunale di Modena, eccettuate le spese dentistiche e ortodontiche, che dovranno essere concordate tra le parti.
7) Il contributo al mantenimento, nonché l'importo pattuito per le spese straordinarie dovranno essere corrisposti dal sig. alla sig.ra , entro il giorno 20 di ogni mese. Pt_1 CP_1
8) I coniugi rinunciano a ogni richiesta di mantenimento, godendo entrambi di entrate e di mezzi adeguati al soddisfacimento delle proprie esigenze di vita.
9) Le parti danno atto di avere già provveduto alla definizione dei rapporti economici all'atto della separazione e di null'altro avere a pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo.
10) Le parti si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio per sé e per la figlia minore per espatrio a scopi turistici e/o culturali.
11) Ciascuna delle parti corrisponderà in via esclusiva al proprio legale le competenze professionali richieste per l'assistenza prestata nella presente procedura”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
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P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in BOMPORTO il 20/06/2019 fra
, nato a [...] il [...] e nata a [...]_1 CP_1
LAYOUN (TUNISIA) il 12/11/1993, alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di BOMPORTO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2019 Atto n. 8 Parte I
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 14/5/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
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