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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/12/2025, n. 2724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2724 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile - Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta in primo grado nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 21 dell'anno 2021, avente per oggetto: opposizione all'esecuzione, TRA (c.f. ), in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 C.F._1
, (c.f. e p.i. , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1 Giuseppe Claudio Lasala e Caterina Quero, opponenti E (c.f. , quale procuratrice di CP_2 P.IVA_2 Controparte_3 (c.f. ),
[...] P.IVA_3 opposta – non costituita NONCHE' (c.f. e p.i. ), in nome e per conto di Controparte_4 P.IVA_4 [...] in persona del legale rappresentante p.t., dr. Controparte_5 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Cosimo Quarato, CP_6 intervenuto E (c.f. e p.i. ), in persona del legale rappresentante Controparte_7 P.IVA_5
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Lembo, Controparte_8 intervenuto All'udienza del 18.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c, sulle conclusioni rassegnate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che e la introducevano il giudizio di merito Parte_1 Controparte_1 relativo ad opposizione al procedimento esecutivo immobiliare iscritto al n. 475/2019 r.g.e. di questo Tribunale, facendo valere sette motivi, meglio specificati in citazione (cui si rinvia); rilevato che si costituiva, quale successore nel diritto di credito oggetto di causa, la
[...]
rappresentata nel giudizio da la quale Controparte_5 Controparte_4 contestava l'accoglibilità dell'avversa opposizione;
rilevato che, a seguito di ordine di integrazione del contraddittorio, si costituiva anche la mutuataria, la quale supportava sostanzialmente le ragioni degli Controparte_7 opponenti;
rilevato che non si costituiva la quale procuratrice di CP_2 Controparte_3
che aveva promosso l'esecuzione immobiliare;
[...] ritenuta la fondatezza esclusivamente dell'ultimo motivo di opposizione (relativo alla sostenuta inefficacia del contratto di mutuo come titolo esecutivo), mentre appaiono infondati gli altri motivi, in quanto, seguendo l'ordine delle ragioni di opposizione riportate in citazione, deve osservarsi quanto segue: a) con riferimento al primo motivo afferente all'usurarietà del mutuo fondiario in forza del quale è stata promossa l'esecuzione immobiliare, in seguito all'espletamento della c.t.u. disposta in corso di causa è emerso il mancato superamento del tasso soglia vigente al momento della stipulazione, posto che il TEG del contratto di mutuo era pari a 7,704% ed il tasso soglia vigente al momento della stipula era pari all'8,94%; in proposito deve precisarsi che il Tribunale condivide, ai fini della determinazione del TEG contrattuale, la considerazione secondo cui, seguendo quanto sostenuto anche nelle istruzioni della Banca d'Italia allegate alla relazione di c.t.u., con riguardo alle spese di assicurazione, deve considerarsi l'importo rapportato alla somma data a mutuo (€ 250.000,00) e non l'esborso per la copertura assicurativa effettuato in relazione ad un valore assicurato del bene notevolmente superiore (€ 1.300.00,00), posto che nel caso il bene concesso in garanzia (ed assicurato) subisse danni in misura superiore al debito contratto con il mutuo, l'indennità corrisposta dall'assicuratore non potrebbe evidentemente essere rimessa per intero al mutuante, ma, nella misura in cui fosse superiore al debito rinveniente dal mutuo e per la parte che sopravanza il debito non eventualmente non pagato, andrebbe evidentemente corrisposta al proprietario del bene;
pertanto, il beneficio rinveniente dal contratto di assicurazione andrebbe in tal caso anche a favorire anche debitore che ha concesso la garanzia ipotecaria;
dalla espletata c.t.u. è emerso anche il mancato superamento del tasso soglia ex lege n. 108/1996 in relazione al tasso degli interessi di mora, posto che quest'ultimo era pari, al momento della stipulazione del contratto, all'8,94%, mentre il tasso soglia in relazione agli interessi moratori per il medesimo periodo era pari ad € 12,090 (5,96+2,1=8,06+4,03=12,09), tenendo conto di quanto in proposito affermato dalle Sezioni Unite della Corte Suprema con pronunzia n. 19597/2020 (“la disciplina antiusura trova applicazione anche agli interessi moratori intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché 'fuori mercato', donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quel ulteriore tolleranza dal predetto decreto". Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione prevista. Si applica l'art. 1815, comma 2, c.c., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misure dei corrispettivi lecitamente convenuti”) e, pertanto, della maggiorazione media rilevata per i casi di ritardato pagamento, che, secondo quanto riportato nel d.m. 23.06.2008 Ministero dell'Economia e delle Finanze, era pari al 2,1; deve, inoltre, aggiungersi che la Corte Suprema ha anche affermato che la commissione di estinzione anticipata non è computabile ai fini della verifica di usurarietà del finanziamento (cfr. Cass. n. 8109/2022), in quanto non è una voce collegata, se non indirettamente, all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso;
aggiunge in proposito la Corte che non si è di fronte a “una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente” (arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008 come convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi al finanziamento;
e gli stessi argomenti possono valere anche con riguardo a penali comunque previste in contratto per la risoluzione anticipata;
b) sia la mancata indicazione dell'ISC (indicatore sintetico di costo), anche denominato tasso annuo effettivo globale (TAEG), che la differenza fra l'ISC dichiarato in contratto e l'ISC effettivo non danno luogo a nullità con applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 d.lgs. n. 385/1993, in quanto lo stesso è un indicatore e non già un tasso, un prezzo o una condizione, ai quali espressamente si riferiscono, invece, i commi 6 e 7 dell'art. 117 citato (cfr. Trib. Torino 14.11.2018 n. 5233; Trib. Salerno 31.01.2017), dovendo condividersi quanto osservato nel citato precedente campano in ordine alla mancata espressa previsione della nullità, risultando detta indicazione prescritta dall'art. 9 della sezione II, Titolo X, Capitolo 1 delle Istruzioni della Banca d'Italia del 25.07.2003, non richiamato dal successivo art.
3. Sezione III, Titolo X, Capitolo 1 delle medesime istruzioni (cfr. anche Trib. Catania 28.02.2018 n. 957); si è anche aggiunto in proposito che “l'omessa specificazione nel contatto di mutuo dell'indicatore sintetico di costo non inficia la validità del contratto, costituendo tale indicatore, al pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo, ma non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale. Ciò poiché l'ISC è un mero indicatore, previsto dalla normativa vigente ai fini della trasparenza bancaria, e non già un tasso, un prezzo o una condizione (l'art. 117 comma 6 seconda parte del T.U.B. si riferisce invece esclusivamente a "tassi, prezzi e condizioni. Non è esso stesso la pattuizione (e quindi il tasso, il prezzo o una condizione contrattuale) ma un mero indice del costo effettivo del finanziamento o della sovvenzione, imposto e previsto ai soli fini informativi. Non essendo un tasso, un prezzo o una condizione deve pertanto escludersi l'applicabilità dell'evocato articolo 117 comma 6 del T.U.B.” (cfr. Trib. Chieti 26.08.2019 n. 559; cfr. anche Trib. Milano 26.02.2019 n. 1897; Trib. Parma 22.03.2019 n. 483; Trib. Roma 23.09.2019 n. 17990; Trib. Bergamo 29.10.2019 n. 2244); recentemente anche la Corte Suprema ha affermato analoghi principi, osservando che “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” (Cass. n. 4597/2023); c) quanto all'ammortamento c.d. alla francese, si osserva che in tema di mutuo, per la determinazione della rata periodica nell'ammortamento con metodo alla francese, viene utilizzata la formula di capitalizzazione composta, ma ciò non ha alcun effetto nella determinazione della quota interessi, calcolata sul debito residuo, quindi sul solo capitale e, pertanto, senza anatocismo (cfr. ex pluribus Trib Padova 05.10.2016 e 29.05.2016; Trib. Lucca 08.01.2015 n. 30); peraltro, seppure il mutuo oggetto di causa preveda l'applicazione di un tasso variabile, risulta allo stesso allegato un piano di ammortamento, pure sottoscritto dalle parti, sviluppato sulla base del tasso di interesse vigente al momento della stipulazione del contratto (cfr. art. 2 del contratto di mutuo), cosicché la parte mutuataria era in grado di valutare la modalità applicazione del metodo pattuito;
di recente, peraltro, le Sezioni Unite della Corte Suprema (cfr. pronunzia n. 15130/2024) sia pure con riguardo al mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento 'alla francese' di tipo standardizzato tradizionale, ha escluso la violazione del divieto di anatocismo e delle disposizioni dettate in materia di trasparenza bancaria;
d) l'assenza delle violazioni di norme imperative innanzi denunziate comporta l'infondatezza delle eccezioni sollevate in relazione al contratto di fideiussione;
e) con riferimento alla contestazione della ravvisabilità di un titolo esecutivo nel contratto di mutuo stipulato in data 02.07.2008, deve osservarsi che l'art. 474 c.p.c., al comma 1, dispone che “L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile”; lo stesso articolo, al comma 2 n. 3, specifica che “Sono titoli esecutivi: […] 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.”; è pacifica l'interpretazione di detta disposizione nel senso che per costituire titolo esecutivo l'atto pubblico deve attestare l'esistenza di un'obbligazione certa, liquida ed esigibile (se del caso alla relativa scadenza), secondo quanto disposto dal primo comma del medesimo articolo;
orbene, con specifico riferimento al contratto di mutuo concluso per atto pubblico nel quale la somma data in prestito viene contestualmente costituita in deposito cauzionale presso la stessa banca mutuante e destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali (generalmente connesse alla dimostrazione della libertà del bene concesso in ipoteca e della valida iscrizione ipotecaria in favore dell'istituto mutuante), si sono pronunziate di recente anche le Sezioni Unite della Corte Suprema, le quali hanno affermato che “il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla” (Cass. sez.un. n. 5968/2025); ed ai punti 20 e 21 della motivazione di detta pronunzia si legge, inoltre, che
“[…] 20. I patti accessori appena visti (e puntualmente descritti anche nelle conclusioni dell'ordinanza con cui è stato disposto il rinvio pregiudiziale in esame) attengono all'estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata e regolano le modalità di concreta libera disponibilità della medesima, ma non possono reputarsi in grado di incidere immediatamente e direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile (semmai, alla relativa scadenza) e, così, di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cod. proc. civ.; il mutuo si arricchisce, quindi, di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell'autonomia negoziale delle parti e integrante, come prospetta il Pubblico Ministero, un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede. 21. Fa eccezione alla configurabilità di un valido titolo esecutivo l'ipotesi in cui, nel contesto dell'unitario atto di mutuo e contestuale pattuizione accessoria (di costituzione della somma mutuata in deposito - o altro equipollente negozio - presso il mutuante, con obbligazione di questi di svincolo della somma al verificarsi di quanto espressamente convenuto), risulti esclusa una univoca, espressa ed incondizionata obbligazione di restituzione della medesima somma mutuata da parte del mutuatario. […]”; orbene, ritiene il Tribunale che il mutuo in forza del quale è stata promossa l'esecuzione opposta in questa sede integri l'eccezione cui hanno fatto cenno le Sezioni Unite al punto 21 della motivazione innanzi riportato;
infatti, dall'atto pubblico di mutuo del 02.07.2008 non emerge un incondizionato obbligo restitutorio esigibile del mutuatario, in quanto dalla lettura del contratto non risulta certa la data in cui quest'ultimo avrebbe dovuto cominciare a pagare le rate di ammortamento;
in particolare, all'art. 1 del contratto di mutuo si pattuisce, tra l'altro, che “[…] La parte mutuataria si obbliga a rimborsare la somma mutuata entro anni 10 (dieci) mediante il pagamento di n. 40 (quaranta) rate trimestrali comprensive di capitale ed interessi, da pagarsi alle scadenze del 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre e 31 marzo di ogni anno. […]” e si specifica che “[…] L'inizio dell'ammortamento avrà luogo dal 1° gennaio o 1° aprile o 1° luglio o 1° ottobre immediatamente successivo alla data in cui la somma mutuata sarà resa disponibile a favore della parte mutuataria. Dalla data nella quale sarà resa disponibile la somma mutuata, secondo le pattuizioni contrattuali di cui al successivo articolo 3, decorreranno sulla somma stessa interessi di preammortamento, nella misura prevista al primo comma dell'articolo 2, fino al al 31 dicembre o 31 marzo o 30 giugno o 30 settembre immediatamente successivo o fino al al 31 dicembre o 31 marzo o 30 giugno o 30 settembre immediatamente successivo alla data del 90° giorno dalla stipula del contratto di finanziamento. […]”; orbene, l'art. 3 del medesimo contratto, nel prevedere la consegna della somma mutuata al mutuatario ed il contestuale incarico conferito alla mutuante di custodire la stessa somma in un deposito cauzionale infruttifero presso la banca stessa, fino a quando a giudizio della banca, la mutuataria non avesse fornito la prova di alcune circostanze relative riguardanti sostanzialmente la garanzia ipotecaria concessa (come meglio specificato in contratto), disciplina lo svincolo delle somme dal deposito cauzionale cui fa rinvio il citato articolo 1 ai fini della determinazione del dies a quo dell'obbligo di rimborso delle rate del mutuo, che sarebbe divenuto, pertanto, esigibile solo una volta che la somma mutuata costituita in deposito cauzionale fosse stata svincolata;
una pattuizione di tal fatta, però, non consente di evincere dalla lettura dell'atto pubblico di mutuo la data certa a decorrere dalla quale sarebbe iniziato l'ammortamento del mutuo e, quindi, da cui il mutuatario avrebbe dovuto pagare la prima rata di tale ammortamento, tanto vero che il piano di ammortamento, allegato al contratto pubblico sub. A, riporta solo il numero delle rate, la quota capitale di ciascuna rata (non la quota interessi in ragione della variabilità del tasso concordato) ed il capitale residuo, mentre non reca le date di scadenza di ciascuna rata a conferma del fatto che al momento della stipula del contratto di mutuo risultava incerta la data in cui sarebbe iniziato l'ammortamento del prestito;
ritenuto, pertanto, che, in accoglimento dell'ultimo motivo di opposizione, rigettati gli altri motivi, deve dichiararsi l'assenza della qualità di titolo esecutivo nel contratto di mutuo stipulato in data 02.07.2008 per Notaio rep. n. 36698, racc. n. 15245; le spese Persona_1 del presente giudizio di opposizione possono essere compensate fra tutte le parti, in considerazione della parziale fondatezza dei motivi di opposizione fatti valere e della complessità delle questioni affrontate anche con riguardo al motivo accolto, che ha visto pronunziarsi le Sezioni Unite della Corte Suprema nel corso del giudizio;
P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'ultimo motivo di opposizione, rigettati gli altri motivi, così provvede: a) dichiara che il contratto di mutuo stipulato in data 02.07.2008 per Notaio Persona_1 rep. n. 36698, racc. n. 15245, in forza del quale è stata promossa la procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 475/2019 r.g.e. di questo Tribunale, non è titolo esecutivo;
b) compensa le spese di lite fra tutte le parti. Taranto, 18.12.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco
- Seconda Sezione Civile - Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta in primo grado nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 21 dell'anno 2021, avente per oggetto: opposizione all'esecuzione, TRA (c.f. ), in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 C.F._1
, (c.f. e p.i. , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_1 Giuseppe Claudio Lasala e Caterina Quero, opponenti E (c.f. , quale procuratrice di CP_2 P.IVA_2 Controparte_3 (c.f. ),
[...] P.IVA_3 opposta – non costituita NONCHE' (c.f. e p.i. ), in nome e per conto di Controparte_4 P.IVA_4 [...] in persona del legale rappresentante p.t., dr. Controparte_5 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Cosimo Quarato, CP_6 intervenuto E (c.f. e p.i. ), in persona del legale rappresentante Controparte_7 P.IVA_5
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Lembo, Controparte_8 intervenuto All'udienza del 18.11.2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c, sulle conclusioni rassegnate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che e la introducevano il giudizio di merito Parte_1 Controparte_1 relativo ad opposizione al procedimento esecutivo immobiliare iscritto al n. 475/2019 r.g.e. di questo Tribunale, facendo valere sette motivi, meglio specificati in citazione (cui si rinvia); rilevato che si costituiva, quale successore nel diritto di credito oggetto di causa, la
[...]
rappresentata nel giudizio da la quale Controparte_5 Controparte_4 contestava l'accoglibilità dell'avversa opposizione;
rilevato che, a seguito di ordine di integrazione del contraddittorio, si costituiva anche la mutuataria, la quale supportava sostanzialmente le ragioni degli Controparte_7 opponenti;
rilevato che non si costituiva la quale procuratrice di CP_2 Controparte_3
che aveva promosso l'esecuzione immobiliare;
[...] ritenuta la fondatezza esclusivamente dell'ultimo motivo di opposizione (relativo alla sostenuta inefficacia del contratto di mutuo come titolo esecutivo), mentre appaiono infondati gli altri motivi, in quanto, seguendo l'ordine delle ragioni di opposizione riportate in citazione, deve osservarsi quanto segue: a) con riferimento al primo motivo afferente all'usurarietà del mutuo fondiario in forza del quale è stata promossa l'esecuzione immobiliare, in seguito all'espletamento della c.t.u. disposta in corso di causa è emerso il mancato superamento del tasso soglia vigente al momento della stipulazione, posto che il TEG del contratto di mutuo era pari a 7,704% ed il tasso soglia vigente al momento della stipula era pari all'8,94%; in proposito deve precisarsi che il Tribunale condivide, ai fini della determinazione del TEG contrattuale, la considerazione secondo cui, seguendo quanto sostenuto anche nelle istruzioni della Banca d'Italia allegate alla relazione di c.t.u., con riguardo alle spese di assicurazione, deve considerarsi l'importo rapportato alla somma data a mutuo (€ 250.000,00) e non l'esborso per la copertura assicurativa effettuato in relazione ad un valore assicurato del bene notevolmente superiore (€ 1.300.00,00), posto che nel caso il bene concesso in garanzia (ed assicurato) subisse danni in misura superiore al debito contratto con il mutuo, l'indennità corrisposta dall'assicuratore non potrebbe evidentemente essere rimessa per intero al mutuante, ma, nella misura in cui fosse superiore al debito rinveniente dal mutuo e per la parte che sopravanza il debito non eventualmente non pagato, andrebbe evidentemente corrisposta al proprietario del bene;
pertanto, il beneficio rinveniente dal contratto di assicurazione andrebbe in tal caso anche a favorire anche debitore che ha concesso la garanzia ipotecaria;
dalla espletata c.t.u. è emerso anche il mancato superamento del tasso soglia ex lege n. 108/1996 in relazione al tasso degli interessi di mora, posto che quest'ultimo era pari, al momento della stipulazione del contratto, all'8,94%, mentre il tasso soglia in relazione agli interessi moratori per il medesimo periodo era pari ad € 12,090 (5,96+2,1=8,06+4,03=12,09), tenendo conto di quanto in proposito affermato dalle Sezioni Unite della Corte Suprema con pronunzia n. 19597/2020 (“la disciplina antiusura trova applicazione anche agli interessi moratori intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché 'fuori mercato', donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quel ulteriore tolleranza dal predetto decreto". Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione prevista. Si applica l'art. 1815, comma 2, c.c., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misure dei corrispettivi lecitamente convenuti”) e, pertanto, della maggiorazione media rilevata per i casi di ritardato pagamento, che, secondo quanto riportato nel d.m. 23.06.2008 Ministero dell'Economia e delle Finanze, era pari al 2,1; deve, inoltre, aggiungersi che la Corte Suprema ha anche affermato che la commissione di estinzione anticipata non è computabile ai fini della verifica di usurarietà del finanziamento (cfr. Cass. n. 8109/2022), in quanto non è una voce collegata, se non indirettamente, all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso;
aggiunge in proposito la Corte che non si è di fronte a “una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente” (arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008 come convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi al finanziamento;
e gli stessi argomenti possono valere anche con riguardo a penali comunque previste in contratto per la risoluzione anticipata;
b) sia la mancata indicazione dell'ISC (indicatore sintetico di costo), anche denominato tasso annuo effettivo globale (TAEG), che la differenza fra l'ISC dichiarato in contratto e l'ISC effettivo non danno luogo a nullità con applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 d.lgs. n. 385/1993, in quanto lo stesso è un indicatore e non già un tasso, un prezzo o una condizione, ai quali espressamente si riferiscono, invece, i commi 6 e 7 dell'art. 117 citato (cfr. Trib. Torino 14.11.2018 n. 5233; Trib. Salerno 31.01.2017), dovendo condividersi quanto osservato nel citato precedente campano in ordine alla mancata espressa previsione della nullità, risultando detta indicazione prescritta dall'art. 9 della sezione II, Titolo X, Capitolo 1 delle Istruzioni della Banca d'Italia del 25.07.2003, non richiamato dal successivo art.
3. Sezione III, Titolo X, Capitolo 1 delle medesime istruzioni (cfr. anche Trib. Catania 28.02.2018 n. 957); si è anche aggiunto in proposito che “l'omessa specificazione nel contatto di mutuo dell'indicatore sintetico di costo non inficia la validità del contratto, costituendo tale indicatore, al pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo, ma non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale. Ciò poiché l'ISC è un mero indicatore, previsto dalla normativa vigente ai fini della trasparenza bancaria, e non già un tasso, un prezzo o una condizione (l'art. 117 comma 6 seconda parte del T.U.B. si riferisce invece esclusivamente a "tassi, prezzi e condizioni. Non è esso stesso la pattuizione (e quindi il tasso, il prezzo o una condizione contrattuale) ma un mero indice del costo effettivo del finanziamento o della sovvenzione, imposto e previsto ai soli fini informativi. Non essendo un tasso, un prezzo o una condizione deve pertanto escludersi l'applicabilità dell'evocato articolo 117 comma 6 del T.U.B.” (cfr. Trib. Chieti 26.08.2019 n. 559; cfr. anche Trib. Milano 26.02.2019 n. 1897; Trib. Parma 22.03.2019 n. 483; Trib. Roma 23.09.2019 n. 17990; Trib. Bergamo 29.10.2019 n. 2244); recentemente anche la Corte Suprema ha affermato analoghi principi, osservando che “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” (Cass. n. 4597/2023); c) quanto all'ammortamento c.d. alla francese, si osserva che in tema di mutuo, per la determinazione della rata periodica nell'ammortamento con metodo alla francese, viene utilizzata la formula di capitalizzazione composta, ma ciò non ha alcun effetto nella determinazione della quota interessi, calcolata sul debito residuo, quindi sul solo capitale e, pertanto, senza anatocismo (cfr. ex pluribus Trib Padova 05.10.2016 e 29.05.2016; Trib. Lucca 08.01.2015 n. 30); peraltro, seppure il mutuo oggetto di causa preveda l'applicazione di un tasso variabile, risulta allo stesso allegato un piano di ammortamento, pure sottoscritto dalle parti, sviluppato sulla base del tasso di interesse vigente al momento della stipulazione del contratto (cfr. art. 2 del contratto di mutuo), cosicché la parte mutuataria era in grado di valutare la modalità applicazione del metodo pattuito;
di recente, peraltro, le Sezioni Unite della Corte Suprema (cfr. pronunzia n. 15130/2024) sia pure con riguardo al mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento 'alla francese' di tipo standardizzato tradizionale, ha escluso la violazione del divieto di anatocismo e delle disposizioni dettate in materia di trasparenza bancaria;
d) l'assenza delle violazioni di norme imperative innanzi denunziate comporta l'infondatezza delle eccezioni sollevate in relazione al contratto di fideiussione;
e) con riferimento alla contestazione della ravvisabilità di un titolo esecutivo nel contratto di mutuo stipulato in data 02.07.2008, deve osservarsi che l'art. 474 c.p.c., al comma 1, dispone che “L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile”; lo stesso articolo, al comma 2 n. 3, specifica che “Sono titoli esecutivi: […] 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.”; è pacifica l'interpretazione di detta disposizione nel senso che per costituire titolo esecutivo l'atto pubblico deve attestare l'esistenza di un'obbligazione certa, liquida ed esigibile (se del caso alla relativa scadenza), secondo quanto disposto dal primo comma del medesimo articolo;
orbene, con specifico riferimento al contratto di mutuo concluso per atto pubblico nel quale la somma data in prestito viene contestualmente costituita in deposito cauzionale presso la stessa banca mutuante e destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali (generalmente connesse alla dimostrazione della libertà del bene concesso in ipoteca e della valida iscrizione ipotecaria in favore dell'istituto mutuante), si sono pronunziate di recente anche le Sezioni Unite della Corte Suprema, le quali hanno affermato che “il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla” (Cass. sez.un. n. 5968/2025); ed ai punti 20 e 21 della motivazione di detta pronunzia si legge, inoltre, che
“[…] 20. I patti accessori appena visti (e puntualmente descritti anche nelle conclusioni dell'ordinanza con cui è stato disposto il rinvio pregiudiziale in esame) attengono all'estrinsecazione della facoltà, tipica e propria del mutuatario, di disporre della somma mutuata e regolano le modalità di concreta libera disponibilità della medesima, ma non possono reputarsi in grado di incidere immediatamente e direttamente su tale obbligazione e, quindi, sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile (semmai, alla relativa scadenza) e, così, di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cod. proc. civ.; il mutuo si arricchisce, quindi, di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell'autonomia negoziale delle parti e integrante, come prospetta il Pubblico Ministero, un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede. 21. Fa eccezione alla configurabilità di un valido titolo esecutivo l'ipotesi in cui, nel contesto dell'unitario atto di mutuo e contestuale pattuizione accessoria (di costituzione della somma mutuata in deposito - o altro equipollente negozio - presso il mutuante, con obbligazione di questi di svincolo della somma al verificarsi di quanto espressamente convenuto), risulti esclusa una univoca, espressa ed incondizionata obbligazione di restituzione della medesima somma mutuata da parte del mutuatario. […]”; orbene, ritiene il Tribunale che il mutuo in forza del quale è stata promossa l'esecuzione opposta in questa sede integri l'eccezione cui hanno fatto cenno le Sezioni Unite al punto 21 della motivazione innanzi riportato;
infatti, dall'atto pubblico di mutuo del 02.07.2008 non emerge un incondizionato obbligo restitutorio esigibile del mutuatario, in quanto dalla lettura del contratto non risulta certa la data in cui quest'ultimo avrebbe dovuto cominciare a pagare le rate di ammortamento;
in particolare, all'art. 1 del contratto di mutuo si pattuisce, tra l'altro, che “[…] La parte mutuataria si obbliga a rimborsare la somma mutuata entro anni 10 (dieci) mediante il pagamento di n. 40 (quaranta) rate trimestrali comprensive di capitale ed interessi, da pagarsi alle scadenze del 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre e 31 marzo di ogni anno. […]” e si specifica che “[…] L'inizio dell'ammortamento avrà luogo dal 1° gennaio o 1° aprile o 1° luglio o 1° ottobre immediatamente successivo alla data in cui la somma mutuata sarà resa disponibile a favore della parte mutuataria. Dalla data nella quale sarà resa disponibile la somma mutuata, secondo le pattuizioni contrattuali di cui al successivo articolo 3, decorreranno sulla somma stessa interessi di preammortamento, nella misura prevista al primo comma dell'articolo 2, fino al al 31 dicembre o 31 marzo o 30 giugno o 30 settembre immediatamente successivo o fino al al 31 dicembre o 31 marzo o 30 giugno o 30 settembre immediatamente successivo alla data del 90° giorno dalla stipula del contratto di finanziamento. […]”; orbene, l'art. 3 del medesimo contratto, nel prevedere la consegna della somma mutuata al mutuatario ed il contestuale incarico conferito alla mutuante di custodire la stessa somma in un deposito cauzionale infruttifero presso la banca stessa, fino a quando a giudizio della banca, la mutuataria non avesse fornito la prova di alcune circostanze relative riguardanti sostanzialmente la garanzia ipotecaria concessa (come meglio specificato in contratto), disciplina lo svincolo delle somme dal deposito cauzionale cui fa rinvio il citato articolo 1 ai fini della determinazione del dies a quo dell'obbligo di rimborso delle rate del mutuo, che sarebbe divenuto, pertanto, esigibile solo una volta che la somma mutuata costituita in deposito cauzionale fosse stata svincolata;
una pattuizione di tal fatta, però, non consente di evincere dalla lettura dell'atto pubblico di mutuo la data certa a decorrere dalla quale sarebbe iniziato l'ammortamento del mutuo e, quindi, da cui il mutuatario avrebbe dovuto pagare la prima rata di tale ammortamento, tanto vero che il piano di ammortamento, allegato al contratto pubblico sub. A, riporta solo il numero delle rate, la quota capitale di ciascuna rata (non la quota interessi in ragione della variabilità del tasso concordato) ed il capitale residuo, mentre non reca le date di scadenza di ciascuna rata a conferma del fatto che al momento della stipula del contratto di mutuo risultava incerta la data in cui sarebbe iniziato l'ammortamento del prestito;
ritenuto, pertanto, che, in accoglimento dell'ultimo motivo di opposizione, rigettati gli altri motivi, deve dichiararsi l'assenza della qualità di titolo esecutivo nel contratto di mutuo stipulato in data 02.07.2008 per Notaio rep. n. 36698, racc. n. 15245; le spese Persona_1 del presente giudizio di opposizione possono essere compensate fra tutte le parti, in considerazione della parziale fondatezza dei motivi di opposizione fatti valere e della complessità delle questioni affrontate anche con riguardo al motivo accolto, che ha visto pronunziarsi le Sezioni Unite della Corte Suprema nel corso del giudizio;
P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'ultimo motivo di opposizione, rigettati gli altri motivi, così provvede: a) dichiara che il contratto di mutuo stipulato in data 02.07.2008 per Notaio Persona_1 rep. n. 36698, racc. n. 15245, in forza del quale è stata promossa la procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 475/2019 r.g.e. di questo Tribunale, non è titolo esecutivo;
b) compensa le spese di lite fra tutte le parti. Taranto, 18.12.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco