Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00858/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00457/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 457 del 2026, proposto dalla società Srl Servizi per l’Energia e L’Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ermanno Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Cuc Comunità Montana del Vallo di Diano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato NI Senatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del Progress Impianti Group S.r.l., Genea Consorzio Stabile, non costituiti in giudizio;
per la corretta ottemperanza:
della sentenza n. 1717 del 24.10.2025 del TAR Campania - Salerno, ed, in via gradata, per l’annullamento e/o per l’accertamento della nullità a) della Determinazione CUC n. 10 del 22 gennaio 2026 (Reg. gen. 10/2026 – Reg. 4/2026), notificata in data 26 gennaio 2026, con la quale il Responsabile della CUC “Vallo di Diano” ha preso atto della rinnovazione istruttoria, svolta dalla Commissione giudicatrice, in asserita ottemperanza alla sentenza n. 1717 del 24.10.2025 di codesto TAR, passata in giudicato il 27.11.2025; b) dei verbali del 21.11.2025 e del 20.1.2026 (allegati alla determinazione sub lett. a), recanti la rinnovata istruttoria effettuata dalla Commissione Giudicatrice; c) di ogni successivo atto di aggiudicazione adottato dal Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro o altro provvedimento consequenziale che dovesse intervenire in esecuzione della predetta determina CUC n. 10/2026, all’esito della procedura aperta avente ad oggetto la: “Realizzazione Impianti fotovoltaici - PIANO ENERGETICO COMPRENSORIO DI BONIFICA TANAGRO IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI - Tipologia 4.3.2 - azione B: Sostegno alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili per incrementare la copertura del fabbisogno energetico per l’esercizio degli impianti irrigui ” CUP: B13D24000070006 - CIG B363E942BF; d) ove e per quanto occorra, del Bando; del Disciplinare (e segnatamente dell’art. 17), nonché del Capitolato Speciale d’Appalto e dei documenti di gara; del chiarimento reso in data 23.4.2024 e pubblicato sul sito internet della CUC, nonché della deliberazione della Deputazione Amministrativa n° 156 del 17/09/2024 di approvazione dei criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, nella parte in cui dovessero legittimare il punteggio attribuito alla ricorrente dalla Commissione di gara; e) di ogni atto anteriore, successivo, preordinato, connesso e consequenziale che comunque possa ledere gli interessi della ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 il dott. TO RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
Premesso che:
- con l’atto introduttivo del giudizio odierno la Società ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza passata in giudicato n. 1717/2025, nella quale questo Tribunale ha : a) annullato parte delle operazioni svolte della commissione di gara e segnatamente l’attribuzione alla ricorrente di sei punti, rispetto al massimo di dieci, quanto al criterio tabellare previsto al punto 4.3, “ Qualità e Certificazioni Impresa ” dell’art. 17.4 del Disciplinare; b) annullato il provvedimento di aggiudicazione emesso dal Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro in favore della Progress Impianti s.r.l; c) ordinato alla commissione di gara di “ riformulare il punteggio da attribuire alla ricorrente a proposito del requisito di cui al punto 4.3 dell’art. 17.4 del Disciplinare, seguendo le coordinate interpretative fornite in motivazione ; d) precisato che “ Ove, all’esito della rinnovata istruttoria, la SA dovesse ritenere l’equivalenza tra la certificazione ISO:45001 [posseduta dalla ricorrente, n.d.A.] e la norma ISO:45004 [richiesta dalla lex specialis, N.d.A] o, comunque, rilevare la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti riconducibili alle Linee Guida indicate dalla ISO 14004 dovrà, di conseguenza, attribuire gli ulteriori quattro punti “tabellari” previsti dal Disciplinare. In caso contrario confermerà la valutazione già attribuita motivandola adeguatamente ” (cfr. capo 11 della sentenza n. 1717/2025); d) compensato le spese di lite;
- rispetto al citato dictum della sentenza la Società, oltre a lamentare il mancato pagamento del contributo unificato dovuto ex lege per la soccombenza, ha contestato, affermandone la nullità per violazione e in subordine elusione del giudicato, gli atti con i quali la commissione di gara ha rivalutato in parte qua l’offerta presentata confermando, tuttavia, il medesimo punteggio di “ 6 ” (sei) già attribuitole in sede di gara e nel contempo lamentato la mancata corresponsione, ad oggi, del contributo unificato discendente, indipendentemente dalla compensazoine delle spese di causa, dall’esito stesso del giudizio;
-in particolare nel ricorso in ottemperanza è stata dedotta la nullità dei verbali del 21.11.2025 e del 20.1.2026 e del 21.11.2025 e della pedissequa determinazione n. 10 del 23.1.2026, resa in sede di rivalutazione dell’offerta e con la quale la commissione di gara, pur “ riconoscendo una correlazione funzionale” ha valutato che la certificazione ISO:45001 (posseduta dalla ricorrente) e la norma ISO:45004 (richiesta dalla lex specialis ) non avessero “piena equivalenza tecnica e temporale, tenuto conto della diversa natura (certificabile vs non certificabile) e della vigenza delle rispettive versioni” (cfr. verbale del 21.11.2025); inoltre la ricorrente ha impugnato la delibera n. 10 del 2026b contenente la conferma dei verbali e una nuova e conseguente “ proposta di aggiudicazione ”;
- Preso atto che all’odierna camera di consiglio parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda subordinata di annullamento, tenuto conto della natura non definitiva dell’atto di rivalutazione del punteggio impugnato, insistendo, tuttavia, per la declaratoria di nullità per elusione/violazione del giudicato degli atti gravati;
-Chiarito, di conseguenza, che il thema decidendum dell’odierno giudizio risulta perimetrato dalla parziale rinuncia di parte ricorrente, risultando indi limitato alla sussistenza o meno dei presupposti per l’affermazione della nullità degli atti gravati, per violazione/elusione del giudicato;
Considerato che:
- in atti di causa non è stato dimostrato da parte dell’Amministrazione intimata l’avvenuta corresponsione del contributo unificato;
- la sentenza n. 1717/2025 per la cui ottemperanza agisce la ricorrente è caratterizzata da un limitato effetto conformativo, avendo annullato le operazioni di gara e segnatamente la valutazione del suindicato e specifico punteggio attribuito alla ricorrente, nonchè il conseguente provvedimento di aggiudicazione e disponendo sostanzialmente il riesame delle stesse valutazioni;
nella decisione non risulta assunta alcuna statuizione in ordine a un eventuale diritto della ricorrente all’aggiudicazione ed alla indefettibile attribuzione del punteggio dalla stessa preteso;
- il sunteggiato dictum giudiziale risulta dunque tempestivamente ottemperato mediante i suindicati atti di riesame dell’offerta della ricorrente con la conseguenza che, allo stato, le censure mosse nel ricorso in ottemperanza siano piuttosto da qualificare quali doglianze avverso atti amministrativi (verbali, relazione della commissione al RUP) - peraltro endoprocedimentali - espressione di un riesercizio - fisiologico sotto il profilo procedimentale - dell’attività amministrativa imposta con la ottemperanda sentenza n. 1717/2025;
Precisato che :
il merito delle stesse censure - in disparte in questa sede ogni valutazione circa la loro ammissibilità e fondatezza - andrebbe dunque scrutinato nell’ambito di un ordinario giudizio impugnatorio (al quale, al momento, la ricorrente ha tuttavia rinunciato) e non nella presente sede di ottemperanza, residuando in capo all’Amministrazione spazi di discrezionalità valutativa, pur nel perimetro delle coordinate ermeneutiche già fornite nella sentenza passata in giudicato e alle quali resta ovviamente tenuta ad attenersi;
Rilevato che:
- in conseguenza di quanto appena evidenziato, diversamente da quanto sostenuto in via principale nell’introdotto giudizio di ottemperanza, il gravame odierno attiene a profili concernenti presunti vizi di legittimità dell’attività amministrativa che si è dispiegata su profili non toccati dalla pronuncia giurisdizionale e che potranno quindi essere valutati nell’ambito dell’ordinaria sede propria di un giudizio impugnatorio;
al contrario, merita accoglimento la domanda di ottemperanza afferente il pagamento del contributo unificato. Come più volte affermato dalla costante giurisprudenza espressasi proprio in sede di ottemperanza e per affermare la sussistenza dell’obbligo in executivis difatti: “L'obbligazione di pagamento del contributo unificato è tale ex lege per l'importo predeterminato e grava in ogni caso sulla parte soccombente, essendo sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare, tanto da non richiedere alcuna pronuncia in merito da parte del giudice stesso. Ne consegue che, da un lato, l'obbligazione del rimborso a carico del soccombente non necessita, ai fini della sua ottemperanza, dell'inserimento di una specifica statuizione nella sentenza e, dall'altro, che tale obbligazione grava sulla parte soccombente anche quando sia stata esonerata dal corrispondere le spese di lite alla controparte vittoriosa, avendo il giudice disposto la compensazione delle spese di giudizio tra le parti ” (T.A.R. Calabria Catanzaro sez. I, 21/01/2026, n. 111 che richiama (Consiglio di Stato Sez..n. 9604/2024);
Desunto, quindi, che:
- non sussiste la censurata nullità degli atti (endoprocedimentali) gravati, per violazione o elusione della sentenza ottemperanda, con la conseguenza che il giudizio, quanto alla residua parte da decidere va respinto;
- nel contempo l’avvenuta rinuncia della ricorrente alla pars impugnatoria/annullatoria ordinaria esime il Collegio dal disporre il mutamento del rito e quindi dalla sua conversione da camerale a ordinario ai sensi dell’art. 32 cod. proc. amm; ciò che, in mancanza dell’espressa rinuncia sarebbe stato necessario disporre, posto che in sede di ottemperanza, quando siano contestate la elusione o violazione del giudicato : “… in caso di rigetto della domanda di nullità, il giudice dispone la conversione dell'azione per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente per la cognizione, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010. Di conseguenza, alla emersione di differenti situazioni in sede di attività di esecuzione del giudicato e perciò di rinnovo della funzione amministrativa, in esito al giudicato di annullamento, corrisponde la linea di demarcazione tra azione di esecuzione ed azione impugnatoria: in caso di atti emanati nell'esercizio di una funzione connotata da discrezionalità, si ha violazione od elusione del giudicato solo qualora l'atto ulteriore contenga una valutazione contrastante con le statuizioni in esso contenute; ove invece i vizi ineriscano unicamente all'eventuale ulteriore spazio valutativo rimesso dalla pronuncia di annullamento all'autorità amministrativa nel riesercizio dei suoi poteri, si configurano vizi di legittimità denunziabili in via cognitoria-impugnatoria ” (TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 7104/2024);
Ritenuto, in definitiva, che :
alla luce di quanto esposto l’azione di esecuzione del giudicato debba essere respinta quanto alla domanda di nullità per elusione/violazione del giudicato, avendo la ricorrente impugnato atti estranei alle doglianze esaminate e accolte nel precedente giudizio (e dunque al perimetro del giudicato), così che i vizi dedotti potranno essere se del caso, dedotti in una eventuale e appropriata sede di cognizione ordinaria;
per converso la domanda d’ottemperanza va accolta limitatamente all’obbligo di corresponsione del contributo unificato, di cui va ordinato all’intimata il pagamento, da corrispondersi entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o se precedente dalla notifica della presente sentenza e con precisazione che in disattesa, a richiesta della parte ricorrente, il Tribunale provvederà alla nomina di un commissario ad acta ;
Reputato, infine, che stante il peculiare andamento della vicenda, la reciproca soccombenza sulla domanda di ottemperanza e la definizione parzialmente formale a seguito della parziale rinuncia, le relative spese di causa possano essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), così provvede :
- respinge la domanda di ottemperanza quanto all’accertamento e declaratoria della nullità degli atti impugnati per elusione /violazione del giudicato, mentre l’accoglie quanto all’obbligo di pagamento del contributo unificato da corrispondersi nei termini di cui in motivazione;
- prende atto della rinuncia della ricorrente alla domanda subordinata di annullamento e per l’effetto non dispone la conversione del rito per la sua relativa ed residua cognizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI TE, Presidente
Laura Zoppo, Primo Referendario
TO RI, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| TO RI | NI TE |
IL SEGRETARIO