TAR Salerno, sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 858
TAR
Sentenza 7 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione/elusione del giudicato

    Il Tribunale ha ritenuto che la sentenza precedente avesse un limitato effetto conformativo e che il riesame dell'offerta da parte della commissione fosse un atto endoprocedimentale fisiologico. Le censure mosse dalla ricorrente sono state qualificate come doglianze avverso atti amministrativi che andrebbero valutate in un ordinario giudizio impugnatorio, non in sede di ottemperanza, dato che l'amministrazione ha mantenuto spazi di discrezionalità valutativa.

  • Altro
    Annullamento per vizi di legittimità

    La ricorrente ha rinunciato a questa domanda subordinata, pertanto il Tribunale non ha disposto la conversione del rito.

  • Accolto
    Obbligo di pagamento del contributo unificato

    Il Tribunale ha accolto la domanda, richiamando la giurisprudenza secondo cui l'obbligazione di pagamento del contributo unificato grava sulla parte soccombente indipendentemente dalla compensazione delle spese di lite e non necessita di una specifica statuizione nella sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 858
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 858
    Data del deposito : 7 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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