Ordinanza cautelare 13 gennaio 2022
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00155/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00443/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 443 del 2021, proposto da
NN PA, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto De Cesare e Manuela Paris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pescina, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della ordinanza di demolizione di opere edilizie eseguite in assenza del permesso di costruire” n° 24 prot. 9648 emessa dal Comune di Pescina in data 21.09.2021 e notificata in data 22.09.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la dott.ssa AN Lo SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorso ha ad oggetto l’ordinanza di demolizione ex art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 di un immobile realizzato, secondo quanto riportato nel provvedimento impugnato e non contestato da parte ricorrente, senza permesso di costruire ex art. 10 del medesimo d.P.R. 380/2001.
Il fabbricato in questione consiste in una struttura portante in ferro, tamponato con blocchi “ siporex ”, coperto con pannelli in lamiera gregata, con il lato posteriore di 14,80 mt, la larghezza di 5,70, un’altezza media di 2,70 e un muro di sostegno in cemento armato di circa 3,60 mt.
La descrizione dell’immobile è analiticamente riportata nell’atto impugnato e da essa si desume la configurazione dell’opera come di “nuova costruzione”, sottoposta pertanto, anche secondo la disciplina applicabile ratione temporis, al regime del permesso di costruire.
2. Parte ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento, deducendo che l’immobile esiste da epoca antecedente 1 settembre 1967, ossia da epoca antecedente all’entrata in vigore della legge 6 agosto 1967 n. 765 così da escludere la necessità del titolo edilizio per la sua realizzazione e quindi l’attuale abusività.
A supporto della predetta allegazione, l’interessato ha prodotto, una “ cartografia comunale della base aerofotogrammetrica ” della fine del XIX secolo del Comune di Pescina; la copia della “ scrittura privata ” del 20 agosto 1963 avente ad oggetto la porzione di suolo e “ l’annesso fienile ”; una foto aerea del Comune del 1965. Ha poi riferito di aver effettuato lavori di ristrutturazione, oggetto di una SCIA in sanatoria, producendo documentazione anche fotografica recente dalla quale si evince la funzione residenziale attuale dell’edificio.
3. Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato, confermandosi, anche all’esito della fase a cognizione piena, la delibazione sommaria già effettuata in sede cautelare con l’ordinanza n. 9 del 12 gennaio 2022.
4. Come affermato dalla consolidata giurisprudenza, l'onere di fornire la prova che l'opera ubicata su area esterna al centro abitato esista da epoca antecedente al 1 settembre 1967, così da escludere la necessità del titolo edilizio, grava in capo al privato, in applicazione del criterio della vicinanza della fonte e dei mezzi di prova ex art. 64 comma 1 c.p.a. (cfr. tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 5 dicembre 2023, n. 10501 anche per i precedenti ivi richiamati) e dell’art. 2697 c.c., poiché “ la data di realizzazione dell'immobile, integra, in particolare, un fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio ” (Cons. Stato, Sez. V, 3 novembre 2025, n. 8535). Tale prova dev'essere rigorosa, deve fondarsi su documentazione certa e univoca e, comunque, su elementi oggettivi (Cons. Stato, Sez. VII, 29 novembre 2023, n. 8595); pertanto, i documenti e/o ulteriori elementi probatori devono essere al tempo stesso concreti e inconfutabili (da ultimo, Cons. Stato, Sez. II, 8 luglio 2025, n. 5949).
5. Nel caso specifico, gli elementi probatori prodotti dal ricorrente, alla luce del prudente apprezzamento secondo cui debbono valutarsi le prove ex art. 64 ultimo comma c.p.a. non integrano i predetti requisiti.
Si osserva al riguardo che: a) la documentazione fotografica, anche di difficile lettura (come già sottolineato in sede cautelare), non fornisce prova della preesistenza della struttura nella sua attuale conformazione (alcune fotografie ritraggono persone solo in spazi aperti); b) analogamente, nessuna indicazione univoca in tal senso è evincibile dalla scrittura privata del 1963 che si limita a disporre il trasferimento del diritto di proprietà di una porzione di suolo con “annesso fienile” – che, nella prospettazione del ricorrente, consisterebbe nell’attuale edificio residenziale – ma di tale fienile non viene fornito alcun elemento descrittivo.
6. In conclusione il ricorso va pertanto rigettato, non doversi disporre sulle spese, per mancata costituzione del Comune resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN ON, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
AN Lo SA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN Lo SA | AN ON |
IL SEGRETARIO