TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/12/2025, n. 5375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5375 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
Addì _____________ REPUBBLICA ITALIANA
Rilasciata spedizione in forma IN NOME DEL POPOLO ITALIANO esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI RM ______________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in Per ___________________ persona del Giudice Dr. FA IV, nella causa civile iscritta al n.
3025 R.G.L. 2025, promossa
DA
Il Cancelliere
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
NO LL, giusta procura in atti, ed elettivamente
domiciliato presso lo studio di questi, in RM, Via Maggiore
TOSELLI n° 87;
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. DELIA CERNIGLIARO, CP_1 giusta procura generale richiamata in memoria ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto, in Palermo,
Via Laurana 59;
Resistente
OGGETTO : RIPETIZIONE DI INDEBITO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi
All'udienza del 10/12/2025, ha pronunciato SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta il ricorso.
Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese di lite.
1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/02/25, premesso che Parte_1
l' in data 23 Dicembre 2024, aveva emesso nei suoi confronti un provvedimento, CP_1
regolarmente notificatogli il 27/01/2025, con il quale era stata accertata l'indebita corresponsione della somma di Euro 647,89 a titolo di indennità di disoccupazione NASpI,
per il periodo dall'1/07/2023 al 31/08/2023, adì questo Tribunale, in funzione di Giudice del
Lavoro e della Previdenza deducendo l'illegittimità di tale provvedimento, atteso che egli aveva percepito le somme in perfetta buona fede ed in assenza di dolo, cosìcchè doveva farsi applicazione dei principi in materia di indebito assistenziale, affermati dalla giurisprudenza di legittimità, nonché dell'art. 52 L. n° 88/89 e dell'art. 13 L. n° 412/91.
Chiedeva, quindi, che previa declaratoria di illegittimità della nota del 23/12/2024,
venisse dichiarata l'irripetibilità delle somme richieste dall' a titolo di indebito in CP_1
quanto non dovute, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_1
L' con memoria di costituzione del 10/11/2025, eccepiva la carenza di prova dei CP_1
requisiti previsti per la fruizione dell'indennità di disoccupazione, nonché la legittimità
dell'azione di recupero, avendo il ricorrente fruito della prestazione, in un periodo in cui aveva ripreso l'occupazione e chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 10/12/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi,
la causa è stata decisa come da suindicato dispositivo.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Va ribadito, in primo luogo, il principio affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza Sez.Lav. 30/04/2024 n° 11659 secondo cui la NASpI è una prestazione previdenziale non
pensionistica, cosicchè la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle
regole dettate per l'indebito previdenziale, né a quelle dettate per l'indebito assistenziale, ma alla
disciplina generale di cui all'art. 2033 Cod.Civ., la quale deve applicarsi tenendo conto delle
indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n° 8/2023 in modo tale
che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e proporzione, senza al
contempo vanificare il diritto alla ripetizione, nel suo nucleo essenziale.
Pertanto sono inconferenti i richiami all'art. 52 L. n° 88/89, all'art. 13 L. 412/91 ( non si tratta di prestazione previdenziale ancorata a limiti reddituali e quindi il termine annuale,
2 invocato da parte ricorrente, non trova applicazione), nonché ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di indebito assistenziale.
Ciò posto, dalla documentazione depositata dall è emerso l'avvenuto CP_1
pagamento, per il periodo 1/07/2023 - 30/08/2023 dell'importo di Euro 653,88 (v. estratto dal cassetto previdenziale), effettuato in data 11/09/2023, tramite Controparte_2
La circostanza che tale pagamento non trovi riscontro nell'estratto conto del c/c. del lavoratore relativo ai mesi di Luglio e Agosto, prodotto da parte ricorrente, è perfettamente coerente con la data dell'accredito, risalente a Settembre 2023.
E poiché tale importo non era dovuto, essendo cessato in tale periodo lo stato di disoccupazione, legittimamente l ne ha chiesto la restituzione, tra l'altro in misura CP_1
leggermente inferiore rispetto a quanto erogato.
Alla luce di ciò, il ricorso deve essere respinto.
La natura della questione trattata ed il complessivo atteggiarsi della vicenda integrano gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc.civ., per compensare, interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'esito dell'udienza di trattazione scritta del 10/12/2025.
IL GIUDICE
FA IV
3
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
Addì _____________ REPUBBLICA ITALIANA
Rilasciata spedizione in forma IN NOME DEL POPOLO ITALIANO esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI RM ______________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in Per ___________________ persona del Giudice Dr. FA IV, nella causa civile iscritta al n.
3025 R.G.L. 2025, promossa
DA
Il Cancelliere
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
NO LL, giusta procura in atti, ed elettivamente
domiciliato presso lo studio di questi, in RM, Via Maggiore
TOSELLI n° 87;
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. DELIA CERNIGLIARO, CP_1 giusta procura generale richiamata in memoria ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto, in Palermo,
Via Laurana 59;
Resistente
OGGETTO : RIPETIZIONE DI INDEBITO.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi
All'udienza del 10/12/2025, ha pronunciato SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta il ricorso.
Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese di lite.
1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/02/25, premesso che Parte_1
l' in data 23 Dicembre 2024, aveva emesso nei suoi confronti un provvedimento, CP_1
regolarmente notificatogli il 27/01/2025, con il quale era stata accertata l'indebita corresponsione della somma di Euro 647,89 a titolo di indennità di disoccupazione NASpI,
per il periodo dall'1/07/2023 al 31/08/2023, adì questo Tribunale, in funzione di Giudice del
Lavoro e della Previdenza deducendo l'illegittimità di tale provvedimento, atteso che egli aveva percepito le somme in perfetta buona fede ed in assenza di dolo, cosìcchè doveva farsi applicazione dei principi in materia di indebito assistenziale, affermati dalla giurisprudenza di legittimità, nonché dell'art. 52 L. n° 88/89 e dell'art. 13 L. n° 412/91.
Chiedeva, quindi, che previa declaratoria di illegittimità della nota del 23/12/2024,
venisse dichiarata l'irripetibilità delle somme richieste dall' a titolo di indebito in CP_1
quanto non dovute, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite. CP_1
L' con memoria di costituzione del 10/11/2025, eccepiva la carenza di prova dei CP_1
requisiti previsti per la fruizione dell'indennità di disoccupazione, nonché la legittimità
dell'azione di recupero, avendo il ricorrente fruito della prestazione, in un periodo in cui aveva ripreso l'occupazione e chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 10/12/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi,
la causa è stata decisa come da suindicato dispositivo.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Va ribadito, in primo luogo, il principio affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza Sez.Lav. 30/04/2024 n° 11659 secondo cui la NASpI è una prestazione previdenziale non
pensionistica, cosicchè la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle
regole dettate per l'indebito previdenziale, né a quelle dettate per l'indebito assistenziale, ma alla
disciplina generale di cui all'art. 2033 Cod.Civ., la quale deve applicarsi tenendo conto delle
indicazioni ermeneutiche delineate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n° 8/2023 in modo tale
che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e proporzione, senza al
contempo vanificare il diritto alla ripetizione, nel suo nucleo essenziale.
Pertanto sono inconferenti i richiami all'art. 52 L. n° 88/89, all'art. 13 L. 412/91 ( non si tratta di prestazione previdenziale ancorata a limiti reddituali e quindi il termine annuale,
2 invocato da parte ricorrente, non trova applicazione), nonché ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di indebito assistenziale.
Ciò posto, dalla documentazione depositata dall è emerso l'avvenuto CP_1
pagamento, per il periodo 1/07/2023 - 30/08/2023 dell'importo di Euro 653,88 (v. estratto dal cassetto previdenziale), effettuato in data 11/09/2023, tramite Controparte_2
La circostanza che tale pagamento non trovi riscontro nell'estratto conto del c/c. del lavoratore relativo ai mesi di Luglio e Agosto, prodotto da parte ricorrente, è perfettamente coerente con la data dell'accredito, risalente a Settembre 2023.
E poiché tale importo non era dovuto, essendo cessato in tale periodo lo stato di disoccupazione, legittimamente l ne ha chiesto la restituzione, tra l'altro in misura CP_1
leggermente inferiore rispetto a quanto erogato.
Alla luce di ciò, il ricorso deve essere respinto.
La natura della questione trattata ed il complessivo atteggiarsi della vicenda integrano gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc.civ., per compensare, interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'esito dell'udienza di trattazione scritta del 10/12/2025.
IL GIUDICE
FA IV
3