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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1637/2022 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 9.1.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 1637/2022 R.G., vertente tra:
[...]
Controparte_1 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellata, l'Avvocato Maurizio Rossi che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato Di Fiore e si riporta ai propri atti e verbali di causa.
La Corte d'Appello da atto che sono state presentate note di trattazione scritta da parte ap- pellante, benché la causa sia stata chiamata in presenza.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.. e invita altresì a dedurre sulla circostanza che, nel presente giudizio, non vi
è stata chiamata anche dei terzi pignorati, sulla posizione di questi ultimi di litisconsorti ne- cessari, nonché sugli effetti consequenziali.
L'Avv.to Rossi chiede decidersi la causa riportandosi ai propri atti e verbali di causa e si ri- mette alla Corte per ciò che riguarda la questione rilevata.
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
n. 1637/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magi- strati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1637/2022 - avente ad oggetto appello avverso sentenza n. 1613/2022 del 15.2.2022, emessa dal Tribunale di Napoli nel procedimento n. RG n. 16607/2017 - vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._1
Avvocati Stefano Marzatico e Pietro Ferraro, elettivamente domiciliato presso lo stu- dio dei propri difensori in Napoli (NA), Viale Margherita, n. 49;
appellante
e
(CF ), in persona del suo procura- Controparte_2 P.IVA_1 tore, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Di Fiore, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli, Via Vanella Gaetani, n.27; appellata
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
, con ricorso notificato in data 13.1.2017, proponeva opposizione Controparte_1 all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, cpc, esponendo che: a) in data 28.1.2015 erano stati notificati al ricorrente atti di pignoramento presso terzi n. 71-2015-787, n.
71-2015-730, n. 71-2015-792, n. 71-2015-722, n. 71-2015-794, per un importo com- plessivo di euro 461.842,85; b) l'esecuzione era stata intrapresa sulla base di n. 26 cartelle esattoriali indicate nel ricorso;
c) l'istante, in data 23.1.2015, si era recato presso gli uffici di , al fine di richiedere l'estratto di ruolo e dal quale Controparte_3
2
era emerso un debito di euro 459.000,00, di cui euro 455.125,59 riferito a cartelle di pagamento insolute per sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 110, comma 9 RD
n. 733/1931; d) il ricorrente, dal 2004 al 2008, aveva ricoperto la carica di Procurato- re Generale del RTI “Atlantis World Group of Companies”, composto dalle imprese mandanti “Bit Media srl”, “PLP Products srl” e Consorzio Sapar Network”, al fine di sottoscrivere convenzione di concessione con AMMS, per l'attivazione e la condu- zione operativa della rete di gestione della trasmissione dei dati del gioco lecito, at- traverso apparecchi da divertimento e intrattenimento;
e) quando ormai il ricorrente aveva dismesso ogni carica sociale, si era costituita altra società - Controparte_4
” - che aveva rilevato l'intera proprietà del R.T.I.; f) il ricorrente si era
[...] rivolto alla società per ottenere chiarimenti;
g) quest'ultima società, all'epoca sotto- posta ad amministrazione straordinaria, in data 16.2.2015, aveva comunicato al ricor- rente il pagamento di quattro cartelle esattoriali aventi ad oggetto sanzioni ammini- strative pecuniarie ex art. 110, comma 9, R.D. n. 733/1931 e cioè n.
07120140056958645000, di euro 26.377,68; n. 07120140076927765001, di euro
40.086,83; n. 07120140048869261001, di euro 6.294,04; n.
071201300866325638001, di euro 181.730,61; h) nel mese di marzo 2015, CP_3
aveva cominciato a trattenere le somme oggetto del pignoramento.
[...]
Il Sig. , quindi, conveniva in giudizio il concessionario, oggi CP_1 [...]
, innanzi al Tribunale di Napoli, per sentire accogliere le se- Controparte_2 guenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare totalmente nullo il procedimento ese- cutivo azionato dall' ex art. 72 bis Dpr. 602/733 per sopravvenu- Controparte_3 ta caducazione del titolo esecutivo;
2) Accertare e dichiarare nullo il procedimento esecutivo azionato dall' art 72 bis Dpr 602/73 per difetto di le- Controparte_5 gittimazione passiva; 2) Accertare la responsabilità ex art. 2043 c.c. della convenuta
e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento del danno in favore del ricorren- te;
in via subordinata 1) Accertare e dichiarare parzialmente nullo il procedimento esecutivo azionato dall' ex art. 72 bis Dpr. 602/733 e comunque Controparte_3 ridurre ex art. 496 c.p.c. il pignoramento alle somme ad oggi dovute…”.
A sostegno di quanto richiesto, l'istante deduceva: 1) l'improponibilità della domanda ex art. 57 dpr 602/73 e 615, secondo comma, cpc;
2) la nullità del procedimento ese- cutivo ex art. 72 bis dpr 602/73, per sopravvenuta caducazione del titolo;
3) la nullità del procedimento esecutivo ex art. 72 bis dpr 602/73, per contestazione dell'importo;
4) il difetto di legittimazione passiva, essendo l'istante procuratore di una RTI e come tale non destinatario di sanzione amministrativa;
5) ancora, il difetto di legittimazione passiva di , in ragione del fatto che le contestazioni attenevano a Controparte_1 periodi successivi a quello in cui l'istante aveva ricoperto l'incarico di procuratore generale del RTI;
6) ancora, l'improponibilità della domanda ex art. 57 dpr 602/73 e
615, secondo comma, cpc.
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L'istante chiedeva altresì il risarcimento dei danni e la sospensione del processo ese- cutivo.
L'istanza di sospensione veniva dichiarata inammissibile e - introdotto il procedimen- to di merito - si costituiva il Concessionario, contestando l'avverso dedotto.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, in relazione al primo motivo, ha dichiarato la carenza di giurisdizione relativamente alle cartelle n. 07120110236863863000 e n.
07120140056958544000 (relative a tasse automobilistiche), nonché alla cartella n.
07120130086325436000 per la parte relativa a tributi, in favore della giurisdizione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli (ora Corte di Giustizia Tributa- ria).
Il Giudice di primo grado ha poi ritenuto inammissibile la proposizione delle doglian- ze attinenti alla carenza di legittimazione passiva, poiché queste avrebbero dovuto
“trovare spazio in seno all'impugnazione delle relative sanzioni amministrative, la cui mancata conoscenza non viene in alcun modo dedotta.
In pratica, ove l'atto impositivo presupposto non sia stato tempestivamente impugna- to, la pretesa creditoria è irretrattabile, poiché l'opposizione può essere proposta so- lo per far valere (nei termini di cui all'art. 617 cpc) i vizi formali della cartella o del pignoramento, oppure per far valere cause sopravvenute estintive del credito.
Ove comunque (comunque escluso nel caso di specie) le cartelle fossero state il pri- mo atto conosciuto da debitore, l'opposizione (per i motivi dedotti) avrebbe dovuto essere proposta (attraverso una tutela cd. recuperatoria) nel termine di cui all'art. 7 del d.lgs 150/2011, ossia entro trenta giorni dalla notifica della cartella (cfr., tra le altre Cass. 4 agosto 2016, n. 16282).
Nel nostro caso le cartelle risultano notificate (pacificamente) negli anni dal 2011 al
2013, mentre l'opposizione è stata spiegata nel 2016, in modo palesemente tardivo”.
Infine, il Giudice di primo grado, ha evidenziato il pagamento del credito portato dal titolo, successivamente alla notifica delle cartelle: “tale doglianza è valutabile in re- lazione a tutte le tipologie di credito dovendosi fare applicazione dell'art. 57 del
DPR. 603 del 1972, come modulato alla stregua della pronuncia di parziale incosti- tuzionalità emessa dalla Corte Costituzionale n. 114 del 2018.
Orbene in questa ipotesi però, la causa di estinzione del credito risulta (in base agli atti) non solo parziale, ma anche successiva alla instaurazione delle procedure ese- cutive esattoriale.
Invero l'unica documentazione recante elementi di prova del pagamento parziale del- le somme portate dalle cartelle alla base dei pignoramenti, viene depositata proprio
a cura dell' che dichiara l'esistenza (a fronte dei pagamenti parziali) di un de- CP_6 bito residuo di € 190.000,00.
Circostanza non smentita nello specifico dalla parte opponente.
Inoltre, dalla medesima documentazione, si evince che il pagamento sia iniziato dal
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marzo del 2015, dunque in data successiva alla notifica dei pignoramenti esattoriali
(23.01.2015), con conseguente legittimità della procedura esecutiva intrapresa.
Inoltre il pacifico modico importo delle somme accantonate dai terzi, rende superfluo analizzare qualsiasi istanza restitutoria di somme introitate dall' in misura CP_6 maggiore del dovuto”.
Infine, per ciò che concerne la quantificazione del credito indicata nei pignoramenti, il Tribunale ha ritenuto la doglianza del tutto generica e “priva non solo di un calcolo alternativo ma anche della contestazione dei eventuali voci aggiuntive presenti nei singoli pignoramenti notificati”.
Il Tribunale ha così statuito: “dichiara l'esistenza di un credito residuo di €
190.000,00, rigettando per il resto l'opposizione; b) Condanna Controparte_1 alla refusione delle spese del presente grado di giudizio nei confronti dell che CP_6 liquida in € 6715,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA”.
Avverso l'indicata pronuncia, , con atto del 5.4.2022, ha promos- Controparte_1 so appello, costituendosi in data 14.4.2022.
L'appellante ha articolato i seguenti motivi: 1) la mancata notifica delle cartelle esat- toriali a fondamento della procedura espropriativa;
2) la carenza di legittimazione passiva dell'appellante e sua estraneità al debito contestato;
3) la nullità del procedi- mento esecutivo per sopravvenuta caducazione del titolo;
4) l'ingiusta condanna alle spese.
Si è costituito il Concessionario, chiedendo il rigetto dell'appello e prospettando al- tresì l'inammissibilità del gravame.
La Corte ha poi invitato a dedurre in ordine alla questione relativa alla mancata parte- cipazione, nel presente giudizio, dei terzi pignorati ed a quella relativa agli effetti consequenziali.
In via preliminare va detto che l'appellante ha indicato che la sentenza impugnata è stata notificata ai procuratori in data 5.4.2022 a fronte della proposizione dell'appello il 7.4.2022.
Nondimeno, non occorre approfondimento tematico, stante l'atteggiamento della par- te appellata (che non ha univocamente dedotto circa la tempestività dell'impugnazione in relazione alla notifica della sentenza) e il principio a tenore del quale la prova dell'avvenuta notificazione della sentenza, ai fini del decorso del ter- mine breve per l'impugnazione, richiede la produzione della relata di notifica e dell'e- ventuale avviso di ricevimento (in caso di notifica a mezzo posta), trovando applica- zione, in mancanza, il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., a meno che non sia lo stesso destinatario ad ammettere, con un'esplicita dichiarazione o "per facta conclu- dentia", che la suddetta notificazione sia avvenuta nella data indicata dalla contropar- te (Cass. civ. 3.11.2020, n. 24415).
Occorre inoltre evidenziare, in ragione di quanto prospettato dall' Controparte_7
[...
[...] [...]
, che il Giudice di primo grado, con la sentenza impugnata, ha qualificato
[...] il rimedio dell'opposizione: “siffatto giudizio costituisce la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione spiegata da avverso 5 pignora- Controparte_1 menti esattoriali dei crediti verso terzi ex art. 72bis DPR 602/'73, notificati ei data
28.01.2015, per un totale di € 461.842,85… …l'opposizione è stata qualificata, dallo stesso (vi è evidentemente mero errore materiale), come opposizio- Controparte_8 ne all'esecuzione ex artt. 615 c.p.c., c. 2 non venendo in alcun modo in contestazione la regolarità della notifica di atti esecutivi e/o pre-esecutivi.
Si ricorda, in primis, che è da considerarsi procedura esecutiva anche quella di cui al pignoramento dell'art. 72bis DPR 602/'73, la quale inizia inizi con la notificazione dell'ordine al terzo di pagare direttamente al concessionario, oggi agente della ri- scossione (sul punto Cass. 20294/11, n. 2857/15)… siffatto giudizio costituisce la fa- se di merito dell'opposizione all'esecuzione spiegata da avverso Controparte_1
5 pignoramenti esattoriali dei crediti verso terzi ex art. 72bis DPR 602/'73, notificati ei data 28.01.2015, per un totale di € 461.842,85.”.
Questa motivazione, peraltro condivisibile, non è stata oggetto di impugnazione inci- dentale (cfr., tra le tante, Cass. civ., III, 13.5.2024, n. 16535)
Fatte queste premesse – sempre in rito – si pone dunque in problema della corretta partecipazione, nel giudizio di primo grado, dei terzi pignorati e cioè dell' , di CP_9 due istituti di credito, della Camera dei Deputati e della e ciò in ragione della Pt_1 nuova impostazione assunta della Suprema corte.
Secondo l'insegnamento della Cassazione infatti “la più recente giurisprudenza di le- gittimità, invocando "ragioni di sistema, di semplicità e di coerenza" - e superando il precedente, contrario orientamento espresso, da ultimo, da Cass. n. 10813 del 2020 - ha sancito che "In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione ese- cutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diret- to ed il terzo pignorato" (cfr. Cass. n. 13533 del 2021; e Cass. n. 39973 del 2021. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche la più recente Cass. n. 16236 del
2022) (Cass. civ. Sez. I, Ord.,14-04-2023, n. 10034; cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 3
Ord., 08/03/2022, n. 7577, secondo cui “nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. c.p.c., il ter- zo pignorato è sempre litisconsorte necessario e deve esserlo sempre, senza distinzio- ni di sorta. Ciò per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza”).
Ancora: “sul piano sistematico, il pignoramento impone al terzo pignorato una serie di obblighi: di astenersi da certe attività, o di compierne altre (artt. 545 e 546 c.p.c.).
Tali obblighi staranno o cadranno in base all'esito dell'opposizione eventualmente proposta: e dunque l'esito di questa non può mai dirsi "indifferente" per il terzo pi- gnorato.
Se il terzo infatti, dopo il pignoramento, adempisse la propria obbligazione nelle ma-
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ni dell'originario creditore (che ha la veste di debitore esecutato) pagherebbe male, ma avrebbe per ciò solo interesse all'esito dell'accertamento dell'insussistenza del credito per cui si procede o dell'irregolarità della procedura.
Se il terzo invece, dopo il pignoramento, adempisse la propria obbligazione nelle mani del creditore procedente in esecuzione di una ordinanza di assegnazione, nel caso di caducazione del pignoramento o di vizio procedurale avrebbe diritto alla ri- petizione dell'indebito soggettivo, diritto attribuitogli dall'art. 2033 c.c..
Se poi il terzo pignorato decidesse di adempiere la propria obbligazione nelle mani del creditore procedente prima ancora della pronuncia dell'ordinanza di assegnazio- ne, avrebbe interesse all'esito dell'opposizione: il rigetto di questa, infatti salvaguar- derebbe l'efficacia liberatoria del suddetto pagamento.
Lo stesso dicasi nelle ipotesi in cui il terzo, dopo il pignoramento e dopo la pronun- cia dell'ordinanza di assegnazione, venisse meno all'obbligo di pagamento nelle mani del creditore procedente: in tal caso, infatti, dall'esito dell'opposizione dipenderebbe la legittimità o l'illegittimità di tale condotta, e la conseguente esposizione del terzo all'esecuzione forzata, sulla base dell'ordinanza di assegnazione.
In conclusione, se pure in punto di fatto possa accadere che il terzo non abbia inte- resse all'esito dell'opposizione, in punto di diritto un interesse del terzo ad interloqui- re sulla fondatezza dell'opposizione esecutiva sussiste sempre, quale che dovesse l'at- teggiamento da questi assunto dopo il pignoramento…” (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent.,
18-05-2021, n. 13533, cit., in motivazione).
Questa impostazione è stata successivamente confermata: “…riveste carattere pre- giudiziale il rilievo officioso della nullità processuale invalidante l'intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza la sentenza gravata), siccome svolto a con- traddittorio non integro;
dissipando precedenti dubbi euristici, questa Corte ha enunciato il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (così Cass. 18/05/2021, n. 13533);
«molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (illustrati nel citato pre- cedente, cui si fa rinvio) inducono alla riportata conclusione, funditus giustificata dal rilievo che l'esito delle opposizioni esecutive «senza distinzioni di sorta» non è mai
«indifferente» per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (quale ausiliario di giustizia) nell'espropriazione presso terzi;
a tale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n.
26114; Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021,
n. 41932; Cass. 08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348) va data continuità;
è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio - avente ad oggetto opposizione avverso un'espropriazione presso terzi intrapresa nelle forme speciali di cui all'art. 72-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - non ha ab initio partecipato
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(ed in ambedue i gradi di merito) il terzo pignorato, (Cass. civ., Controparte_10
III, 30.12.2023, n. 36568).
Dunque, in applicazione dei suindicati principi, andavano coinvolti anche i terzi pi- gnorati.
Alla luce di quanto rilevato non occorre affrontare le ulteriori questioni prospettate o eventualmente prospettabili.
Ed infatti, in ordine alle previsioni dell'art. 354 cpc ratione temporis vigente, le nulli- tà conseguenti al principio della violazione del contraddittorio ed alla invalida costi- tuzione del rapporto processuale sono rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, per cui la pronuncia su di esse non è censurabile sotto il profilo del vizio di ultrapetizione (Cass. civ., I, 21/05/1998, n. 5067).
Ancora, ad esempio, si è sostenuto che, quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1,
c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione,
l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c (Cass. civ. Sez.
III Ord., 22/02/2021, n. 4665; cfr. anche Cass. civ. Sez. II Ord., 23/10/2020, n. 23315; cfr. anche Cass. civ. Sez. III Sent., 28/04/2011, n. 9452, secondo cui la sentenza pro- nunciata in contraddittorio non integro è nulla e tale vizio può esse- re rilevato d'ufficio).
Pertanto, va dichiarato nullo il giudizio di primo grado e la sentenza impugnata.
In forza del combinato disposto degli artt. 353, comma secondo e 354, comma terzo,
c.p.c., le parti dovranno provvedere a riassumere il giudizio nei termini ivi previsti.
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia
(Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
E tuttavia, quanto alle spese processuali sia del primo che del secondo grado del giudizio, ritiene la Corte, alla luce della particolare natura della controversia esaminata, nonché del tenore della pronuncia preliminare, che, nella specie, sussistano i presupposti per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
E' infatti giustificata la compensazione, anche in ragione del mutamento giurispru- denziale sulla necessità di coinvolgere il terzo pignorato.
La giurisprudenza di legittimità, se è ferma nel ritenere che il giudice di appello, nel rimettere la causa al giudice di primo grado ex artt. 353 e 354 c.p.c., ha l'obbligo di
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provvedere sulle spese del giudizio di secondo grado (con il solo precedente contrario di Cass. 2273/85), è, invece, divisa in ordine alla decisione sulle spese del primo gra- do. Secondo alcune pronunce il giudice che dichiari la nullità della sentenza di primo grado deve provvedere sulle spese del solo grado di appello (cfr. Cass. 13550/06 che richiama Cass. 1711/80). Più spesso si è invece affermato (cfr. Cass. S.U. 2431/83,
Cass. 11441/98, Cass. 11668/00, Cass. 6762/03, Cass. 16765/10) che il giudice di ap- pello possa provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado (in parte) di- chiarato nullo.
Peraltro, questo secondo orientamento configura il potere del giudice di appello sulle spese del primo grado come una facoltà piuttosto che un obbligo, da esercitare quan- do tale giudice ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quali delle parti debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello proposto av- verso la sentenza n. 1613/2022 del 15.2.2022, emessa dal Tribunale di Napoli nel procedimento n. RG n. 16607/2017, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara nullo il giudizio di primo grado e la sentenza impugnata;
• rimette la causa al primo Giudice, con onere di riassunzione a norma del combinato disposto degli artt. 353, secondo comma e 354, terzo comma,
c.p.c.;
• dichiara integralmente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudi- zio.
Così deciso, in Napoli, in data 9.1.2025.
Il Consigliere estensore
dott. Fabio Magistro
Il Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 9.1.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 1637/2022 R.G., vertente tra:
[...]
Controparte_1 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellata, l'Avvocato Maurizio Rossi che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato Di Fiore e si riporta ai propri atti e verbali di causa.
La Corte d'Appello da atto che sono state presentate note di trattazione scritta da parte ap- pellante, benché la causa sia stata chiamata in presenza.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c.. e invita altresì a dedurre sulla circostanza che, nel presente giudizio, non vi
è stata chiamata anche dei terzi pignorati, sulla posizione di questi ultimi di litisconsorti ne- cessari, nonché sugli effetti consequenziali.
L'Avv.to Rossi chiede decidersi la causa riportandosi ai propri atti e verbali di causa e si ri- mette alla Corte per ciò che riguarda la questione rilevata.
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
n. 1637/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magi- strati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1637/2022 - avente ad oggetto appello avverso sentenza n. 1613/2022 del 15.2.2022, emessa dal Tribunale di Napoli nel procedimento n. RG n. 16607/2017 - vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._1
Avvocati Stefano Marzatico e Pietro Ferraro, elettivamente domiciliato presso lo stu- dio dei propri difensori in Napoli (NA), Viale Margherita, n. 49;
appellante
e
(CF ), in persona del suo procura- Controparte_2 P.IVA_1 tore, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Di Fiore, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli, Via Vanella Gaetani, n.27; appellata
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
, con ricorso notificato in data 13.1.2017, proponeva opposizione Controparte_1 all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, cpc, esponendo che: a) in data 28.1.2015 erano stati notificati al ricorrente atti di pignoramento presso terzi n. 71-2015-787, n.
71-2015-730, n. 71-2015-792, n. 71-2015-722, n. 71-2015-794, per un importo com- plessivo di euro 461.842,85; b) l'esecuzione era stata intrapresa sulla base di n. 26 cartelle esattoriali indicate nel ricorso;
c) l'istante, in data 23.1.2015, si era recato presso gli uffici di , al fine di richiedere l'estratto di ruolo e dal quale Controparte_3
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era emerso un debito di euro 459.000,00, di cui euro 455.125,59 riferito a cartelle di pagamento insolute per sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 110, comma 9 RD
n. 733/1931; d) il ricorrente, dal 2004 al 2008, aveva ricoperto la carica di Procurato- re Generale del RTI “Atlantis World Group of Companies”, composto dalle imprese mandanti “Bit Media srl”, “PLP Products srl” e Consorzio Sapar Network”, al fine di sottoscrivere convenzione di concessione con AMMS, per l'attivazione e la condu- zione operativa della rete di gestione della trasmissione dei dati del gioco lecito, at- traverso apparecchi da divertimento e intrattenimento;
e) quando ormai il ricorrente aveva dismesso ogni carica sociale, si era costituita altra società - Controparte_4
” - che aveva rilevato l'intera proprietà del R.T.I.; f) il ricorrente si era
[...] rivolto alla società per ottenere chiarimenti;
g) quest'ultima società, all'epoca sotto- posta ad amministrazione straordinaria, in data 16.2.2015, aveva comunicato al ricor- rente il pagamento di quattro cartelle esattoriali aventi ad oggetto sanzioni ammini- strative pecuniarie ex art. 110, comma 9, R.D. n. 733/1931 e cioè n.
07120140056958645000, di euro 26.377,68; n. 07120140076927765001, di euro
40.086,83; n. 07120140048869261001, di euro 6.294,04; n.
071201300866325638001, di euro 181.730,61; h) nel mese di marzo 2015, CP_3
aveva cominciato a trattenere le somme oggetto del pignoramento.
[...]
Il Sig. , quindi, conveniva in giudizio il concessionario, oggi CP_1 [...]
, innanzi al Tribunale di Napoli, per sentire accogliere le se- Controparte_2 guenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare totalmente nullo il procedimento ese- cutivo azionato dall' ex art. 72 bis Dpr. 602/733 per sopravvenu- Controparte_3 ta caducazione del titolo esecutivo;
2) Accertare e dichiarare nullo il procedimento esecutivo azionato dall' art 72 bis Dpr 602/73 per difetto di le- Controparte_5 gittimazione passiva; 2) Accertare la responsabilità ex art. 2043 c.c. della convenuta
e per l'effetto condannare la stessa al risarcimento del danno in favore del ricorren- te;
in via subordinata 1) Accertare e dichiarare parzialmente nullo il procedimento esecutivo azionato dall' ex art. 72 bis Dpr. 602/733 e comunque Controparte_3 ridurre ex art. 496 c.p.c. il pignoramento alle somme ad oggi dovute…”.
A sostegno di quanto richiesto, l'istante deduceva: 1) l'improponibilità della domanda ex art. 57 dpr 602/73 e 615, secondo comma, cpc;
2) la nullità del procedimento ese- cutivo ex art. 72 bis dpr 602/73, per sopravvenuta caducazione del titolo;
3) la nullità del procedimento esecutivo ex art. 72 bis dpr 602/73, per contestazione dell'importo;
4) il difetto di legittimazione passiva, essendo l'istante procuratore di una RTI e come tale non destinatario di sanzione amministrativa;
5) ancora, il difetto di legittimazione passiva di , in ragione del fatto che le contestazioni attenevano a Controparte_1 periodi successivi a quello in cui l'istante aveva ricoperto l'incarico di procuratore generale del RTI;
6) ancora, l'improponibilità della domanda ex art. 57 dpr 602/73 e
615, secondo comma, cpc.
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L'istante chiedeva altresì il risarcimento dei danni e la sospensione del processo ese- cutivo.
L'istanza di sospensione veniva dichiarata inammissibile e - introdotto il procedimen- to di merito - si costituiva il Concessionario, contestando l'avverso dedotto.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, in relazione al primo motivo, ha dichiarato la carenza di giurisdizione relativamente alle cartelle n. 07120110236863863000 e n.
07120140056958544000 (relative a tasse automobilistiche), nonché alla cartella n.
07120130086325436000 per la parte relativa a tributi, in favore della giurisdizione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli (ora Corte di Giustizia Tributa- ria).
Il Giudice di primo grado ha poi ritenuto inammissibile la proposizione delle doglian- ze attinenti alla carenza di legittimazione passiva, poiché queste avrebbero dovuto
“trovare spazio in seno all'impugnazione delle relative sanzioni amministrative, la cui mancata conoscenza non viene in alcun modo dedotta.
In pratica, ove l'atto impositivo presupposto non sia stato tempestivamente impugna- to, la pretesa creditoria è irretrattabile, poiché l'opposizione può essere proposta so- lo per far valere (nei termini di cui all'art. 617 cpc) i vizi formali della cartella o del pignoramento, oppure per far valere cause sopravvenute estintive del credito.
Ove comunque (comunque escluso nel caso di specie) le cartelle fossero state il pri- mo atto conosciuto da debitore, l'opposizione (per i motivi dedotti) avrebbe dovuto essere proposta (attraverso una tutela cd. recuperatoria) nel termine di cui all'art. 7 del d.lgs 150/2011, ossia entro trenta giorni dalla notifica della cartella (cfr., tra le altre Cass. 4 agosto 2016, n. 16282).
Nel nostro caso le cartelle risultano notificate (pacificamente) negli anni dal 2011 al
2013, mentre l'opposizione è stata spiegata nel 2016, in modo palesemente tardivo”.
Infine, il Giudice di primo grado, ha evidenziato il pagamento del credito portato dal titolo, successivamente alla notifica delle cartelle: “tale doglianza è valutabile in re- lazione a tutte le tipologie di credito dovendosi fare applicazione dell'art. 57 del
DPR. 603 del 1972, come modulato alla stregua della pronuncia di parziale incosti- tuzionalità emessa dalla Corte Costituzionale n. 114 del 2018.
Orbene in questa ipotesi però, la causa di estinzione del credito risulta (in base agli atti) non solo parziale, ma anche successiva alla instaurazione delle procedure ese- cutive esattoriale.
Invero l'unica documentazione recante elementi di prova del pagamento parziale del- le somme portate dalle cartelle alla base dei pignoramenti, viene depositata proprio
a cura dell' che dichiara l'esistenza (a fronte dei pagamenti parziali) di un de- CP_6 bito residuo di € 190.000,00.
Circostanza non smentita nello specifico dalla parte opponente.
Inoltre, dalla medesima documentazione, si evince che il pagamento sia iniziato dal
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marzo del 2015, dunque in data successiva alla notifica dei pignoramenti esattoriali
(23.01.2015), con conseguente legittimità della procedura esecutiva intrapresa.
Inoltre il pacifico modico importo delle somme accantonate dai terzi, rende superfluo analizzare qualsiasi istanza restitutoria di somme introitate dall' in misura CP_6 maggiore del dovuto”.
Infine, per ciò che concerne la quantificazione del credito indicata nei pignoramenti, il Tribunale ha ritenuto la doglianza del tutto generica e “priva non solo di un calcolo alternativo ma anche della contestazione dei eventuali voci aggiuntive presenti nei singoli pignoramenti notificati”.
Il Tribunale ha così statuito: “dichiara l'esistenza di un credito residuo di €
190.000,00, rigettando per il resto l'opposizione; b) Condanna Controparte_1 alla refusione delle spese del presente grado di giudizio nei confronti dell che CP_6 liquida in € 6715,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA”.
Avverso l'indicata pronuncia, , con atto del 5.4.2022, ha promos- Controparte_1 so appello, costituendosi in data 14.4.2022.
L'appellante ha articolato i seguenti motivi: 1) la mancata notifica delle cartelle esat- toriali a fondamento della procedura espropriativa;
2) la carenza di legittimazione passiva dell'appellante e sua estraneità al debito contestato;
3) la nullità del procedi- mento esecutivo per sopravvenuta caducazione del titolo;
4) l'ingiusta condanna alle spese.
Si è costituito il Concessionario, chiedendo il rigetto dell'appello e prospettando al- tresì l'inammissibilità del gravame.
La Corte ha poi invitato a dedurre in ordine alla questione relativa alla mancata parte- cipazione, nel presente giudizio, dei terzi pignorati ed a quella relativa agli effetti consequenziali.
In via preliminare va detto che l'appellante ha indicato che la sentenza impugnata è stata notificata ai procuratori in data 5.4.2022 a fronte della proposizione dell'appello il 7.4.2022.
Nondimeno, non occorre approfondimento tematico, stante l'atteggiamento della par- te appellata (che non ha univocamente dedotto circa la tempestività dell'impugnazione in relazione alla notifica della sentenza) e il principio a tenore del quale la prova dell'avvenuta notificazione della sentenza, ai fini del decorso del ter- mine breve per l'impugnazione, richiede la produzione della relata di notifica e dell'e- ventuale avviso di ricevimento (in caso di notifica a mezzo posta), trovando applica- zione, in mancanza, il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., a meno che non sia lo stesso destinatario ad ammettere, con un'esplicita dichiarazione o "per facta conclu- dentia", che la suddetta notificazione sia avvenuta nella data indicata dalla contropar- te (Cass. civ. 3.11.2020, n. 24415).
Occorre inoltre evidenziare, in ragione di quanto prospettato dall' Controparte_7
[...
[...] [...]
, che il Giudice di primo grado, con la sentenza impugnata, ha qualificato
[...] il rimedio dell'opposizione: “siffatto giudizio costituisce la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione spiegata da avverso 5 pignora- Controparte_1 menti esattoriali dei crediti verso terzi ex art. 72bis DPR 602/'73, notificati ei data
28.01.2015, per un totale di € 461.842,85… …l'opposizione è stata qualificata, dallo stesso (vi è evidentemente mero errore materiale), come opposizio- Controparte_8 ne all'esecuzione ex artt. 615 c.p.c., c. 2 non venendo in alcun modo in contestazione la regolarità della notifica di atti esecutivi e/o pre-esecutivi.
Si ricorda, in primis, che è da considerarsi procedura esecutiva anche quella di cui al pignoramento dell'art. 72bis DPR 602/'73, la quale inizia inizi con la notificazione dell'ordine al terzo di pagare direttamente al concessionario, oggi agente della ri- scossione (sul punto Cass. 20294/11, n. 2857/15)… siffatto giudizio costituisce la fa- se di merito dell'opposizione all'esecuzione spiegata da avverso Controparte_1
5 pignoramenti esattoriali dei crediti verso terzi ex art. 72bis DPR 602/'73, notificati ei data 28.01.2015, per un totale di € 461.842,85.”.
Questa motivazione, peraltro condivisibile, non è stata oggetto di impugnazione inci- dentale (cfr., tra le tante, Cass. civ., III, 13.5.2024, n. 16535)
Fatte queste premesse – sempre in rito – si pone dunque in problema della corretta partecipazione, nel giudizio di primo grado, dei terzi pignorati e cioè dell' , di CP_9 due istituti di credito, della Camera dei Deputati e della e ciò in ragione della Pt_1 nuova impostazione assunta della Suprema corte.
Secondo l'insegnamento della Cassazione infatti “la più recente giurisprudenza di le- gittimità, invocando "ragioni di sistema, di semplicità e di coerenza" - e superando il precedente, contrario orientamento espresso, da ultimo, da Cass. n. 10813 del 2020 - ha sancito che "In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione ese- cutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diret- to ed il terzo pignorato" (cfr. Cass. n. 13533 del 2021; e Cass. n. 39973 del 2021. In senso sostanzialmente conforme, si veda anche la più recente Cass. n. 16236 del
2022) (Cass. civ. Sez. I, Ord.,14-04-2023, n. 10034; cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 3
Ord., 08/03/2022, n. 7577, secondo cui “nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. c.p.c., il ter- zo pignorato è sempre litisconsorte necessario e deve esserlo sempre, senza distinzio- ni di sorta. Ciò per molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza”).
Ancora: “sul piano sistematico, il pignoramento impone al terzo pignorato una serie di obblighi: di astenersi da certe attività, o di compierne altre (artt. 545 e 546 c.p.c.).
Tali obblighi staranno o cadranno in base all'esito dell'opposizione eventualmente proposta: e dunque l'esito di questa non può mai dirsi "indifferente" per il terzo pi- gnorato.
Se il terzo infatti, dopo il pignoramento, adempisse la propria obbligazione nelle ma-
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ni dell'originario creditore (che ha la veste di debitore esecutato) pagherebbe male, ma avrebbe per ciò solo interesse all'esito dell'accertamento dell'insussistenza del credito per cui si procede o dell'irregolarità della procedura.
Se il terzo invece, dopo il pignoramento, adempisse la propria obbligazione nelle mani del creditore procedente in esecuzione di una ordinanza di assegnazione, nel caso di caducazione del pignoramento o di vizio procedurale avrebbe diritto alla ri- petizione dell'indebito soggettivo, diritto attribuitogli dall'art. 2033 c.c..
Se poi il terzo pignorato decidesse di adempiere la propria obbligazione nelle mani del creditore procedente prima ancora della pronuncia dell'ordinanza di assegnazio- ne, avrebbe interesse all'esito dell'opposizione: il rigetto di questa, infatti salvaguar- derebbe l'efficacia liberatoria del suddetto pagamento.
Lo stesso dicasi nelle ipotesi in cui il terzo, dopo il pignoramento e dopo la pronun- cia dell'ordinanza di assegnazione, venisse meno all'obbligo di pagamento nelle mani del creditore procedente: in tal caso, infatti, dall'esito dell'opposizione dipenderebbe la legittimità o l'illegittimità di tale condotta, e la conseguente esposizione del terzo all'esecuzione forzata, sulla base dell'ordinanza di assegnazione.
In conclusione, se pure in punto di fatto possa accadere che il terzo non abbia inte- resse all'esito dell'opposizione, in punto di diritto un interesse del terzo ad interloqui- re sulla fondatezza dell'opposizione esecutiva sussiste sempre, quale che dovesse l'at- teggiamento da questi assunto dopo il pignoramento…” (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent.,
18-05-2021, n. 13533, cit., in motivazione).
Questa impostazione è stata successivamente confermata: “…riveste carattere pre- giudiziale il rilievo officioso della nullità processuale invalidante l'intero corso del giudizio di merito (e, per conseguenza la sentenza gravata), siccome svolto a con- traddittorio non integro;
dissipando precedenti dubbi euristici, questa Corte ha enunciato il principio di diritto per cui «nei giudizi di opposizione esecutiva relativi ad una espropriazione presso terzi ai sensi degli artt. 543 e ss. cod. proc. civ. il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario» (così Cass. 18/05/2021, n. 13533);
«molteplici ragioni: di sistema, di semplicità e di coerenza» (illustrati nel citato pre- cedente, cui si fa rinvio) inducono alla riportata conclusione, funditus giustificata dal rilievo che l'esito delle opposizioni esecutive «senza distinzioni di sorta» non è mai
«indifferente» per il terzo pignorato, in ragione degli obblighi che egli è tenuto ad assolvere (quale ausiliario di giustizia) nell'espropriazione presso terzi;
a tale regula iuris (espressamente ribadita in plurime occasioni: tra le tante, Cass. 27/09/2021, n.
26114; Cass. 02/12/2021, n. 37929; Cass. 14/12/2021, n. 39973; Cass. 29/12/2021,
n. 41932; Cass. 08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348) va data continuità;
è pacifico (ed emerge dagli atti di causa) che al presente giudizio - avente ad oggetto opposizione avverso un'espropriazione presso terzi intrapresa nelle forme speciali di cui all'art. 72-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - non ha ab initio partecipato
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(ed in ambedue i gradi di merito) il terzo pignorato, (Cass. civ., Controparte_10
III, 30.12.2023, n. 36568).
Dunque, in applicazione dei suindicati principi, andavano coinvolti anche i terzi pi- gnorati.
Alla luce di quanto rilevato non occorre affrontare le ulteriori questioni prospettate o eventualmente prospettabili.
Ed infatti, in ordine alle previsioni dell'art. 354 cpc ratione temporis vigente, le nulli- tà conseguenti al principio della violazione del contraddittorio ed alla invalida costi- tuzione del rapporto processuale sono rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, per cui la pronuncia su di esse non è censurabile sotto il profilo del vizio di ultrapetizione (Cass. civ., I, 21/05/1998, n. 5067).
Ancora, ad esempio, si è sostenuto che, quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1,
c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione,
l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c (Cass. civ. Sez.
III Ord., 22/02/2021, n. 4665; cfr. anche Cass. civ. Sez. II Ord., 23/10/2020, n. 23315; cfr. anche Cass. civ. Sez. III Sent., 28/04/2011, n. 9452, secondo cui la sentenza pro- nunciata in contraddittorio non integro è nulla e tale vizio può esse- re rilevato d'ufficio).
Pertanto, va dichiarato nullo il giudizio di primo grado e la sentenza impugnata.
In forza del combinato disposto degli artt. 353, comma secondo e 354, comma terzo,
c.p.c., le parti dovranno provvedere a riassumere il giudizio nei termini ivi previsti.
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia
(Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
E tuttavia, quanto alle spese processuali sia del primo che del secondo grado del giudizio, ritiene la Corte, alla luce della particolare natura della controversia esaminata, nonché del tenore della pronuncia preliminare, che, nella specie, sussistano i presupposti per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
E' infatti giustificata la compensazione, anche in ragione del mutamento giurispru- denziale sulla necessità di coinvolgere il terzo pignorato.
La giurisprudenza di legittimità, se è ferma nel ritenere che il giudice di appello, nel rimettere la causa al giudice di primo grado ex artt. 353 e 354 c.p.c., ha l'obbligo di
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provvedere sulle spese del giudizio di secondo grado (con il solo precedente contrario di Cass. 2273/85), è, invece, divisa in ordine alla decisione sulle spese del primo gra- do. Secondo alcune pronunce il giudice che dichiari la nullità della sentenza di primo grado deve provvedere sulle spese del solo grado di appello (cfr. Cass. 13550/06 che richiama Cass. 1711/80). Più spesso si è invece affermato (cfr. Cass. S.U. 2431/83,
Cass. 11441/98, Cass. 11668/00, Cass. 6762/03, Cass. 16765/10) che il giudice di ap- pello possa provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado (in parte) di- chiarato nullo.
Peraltro, questo secondo orientamento configura il potere del giudice di appello sulle spese del primo grado come una facoltà piuttosto che un obbligo, da esercitare quan- do tale giudice ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quali delle parti debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello proposto av- verso la sentenza n. 1613/2022 del 15.2.2022, emessa dal Tribunale di Napoli nel procedimento n. RG n. 16607/2017, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara nullo il giudizio di primo grado e la sentenza impugnata;
• rimette la causa al primo Giudice, con onere di riassunzione a norma del combinato disposto degli artt. 353, secondo comma e 354, terzo comma,
c.p.c.;
• dichiara integralmente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudi- zio.
Così deciso, in Napoli, in data 9.1.2025.
Il Consigliere estensore
dott. Fabio Magistro
Il Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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