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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/10/2025, n. 1757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1757 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5203 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Messina, Piazza Duomo n. 24, presso lo studio legale dell'avv.
FA VI che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ATTORE -
E
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
Is.483 n.84, c.f. , elettivamente domiciliato in Messina, Via Lenzi n. 5, C.F._2 presso lo studio legale dell'avv. Fabio Zanghi che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- CONVENUTO-
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
, con atto di citazione del 10/10/2029, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni morali e all'immagine,
[...]
pagina 1 di 12 quantificati in euro 25.000,00; in subordine ne chiedeva la condanna per lite temeraria, in relazione alla tentata esecuzione mobiliare avvenuta presso il proprio studio professionale.
L'attore deduceva che il convenuto aveva intrapreso ingiustamente l'azione esecutiva nei suoi confronti sulla base di un titolo esecutivo fondato su un debito per danni da infiltrazioni provenienti dall'immobile abitato dal proprio fratello, , affetto da disturbo Persona_1 bipolare, privo di lavoro e a carico economico del padre e che non era in condizioni psichiche tali da comprendere pienamente il contenuto e la portata dell'atto giudiziario a lui notificato.
Deduceva, altresì, che il convenuto aveva avviava una esecuzione mobiliare sui beni mobili facenti parte dello studio legale di cui era contitolare con il defunto padre, ritenendo che vi fosse un collegamento tra le persone (padre e figlio) oltre che dal punto di vista familiare anche professionale, assumendo erroneamente che, come il padre e il fratello, anche Per_1
esercitasse la professione di avvocato.
[...]
In ordine alla richiesta di risarcimento danni all'immagine e onorabilità professionale, prima di agire giudizialmente, - con raccomandata del 10/01/2017 - inoltrava Parte_1 un invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita a cui il convenuto, pur contestando quanto dallo stesso dedotto, aderiva con p.e.c. del 16/1/2017 senza che successivamente, però, si giungesse ad una bonaria definizione della controversia.
Successivamente, l'attore ritenendo che la procedura esecutiva, culminata in un pignoramento presso lo studio professionale di famiglia, fosse stata lesiva della propria immagine e reputazione, oltre che ingiustificata, in quanto fondata su un errore di persona e su presupposti giuridici del tutto infondati, chiedeva il risarcimento dei danni morali da illecito extracontrattuale (art. 2043 c.c.) e la condanna del convenuto per lite temeraria (art. 96 c.p.c.), per avere agito in modo incauto e gravemente negligente.
Il convenuto , costituitosi in giudizio, contestava ogni addebito e chiedeva Controparte_1 il rigetto della domanda sostenendo che l'intera famiglia era a conoscenza della situazione debitoria conseguente al danno all'immobile di sua proprietà per le infiltrazioni provenienti dall'immobile abitato da , il quale, al momento dei fatti, era capace di Persona_1 intendere e volere, a nulla rilevando, ai fini della controversia, l'invalidità riconosciutagli e la patologia di cui era affetto e che qualche anno dopo lo avrebbe portato al decesso.
pagina 2 di 12 Il convenuto evidenziava di essere stato costretto a procedere giudizialmente per ottenere la somma dovuta, sebbene con telegramma del 2/07/2010 avesse informato direttamente l'avvocato padre di che si occupava delle questioni Controparte_2 Persona_1 economiche e del mantenimento del figlio.
Nel corso del giudizio venivano ammessi ed espletati i mezzi istruttori richiesti.
All'udienza a trattazione scritta del 14/05/2025 la causa veniva assunta in decisione concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda risarcitoria per cui è causa trae le sue origini dalla lesione della reputazione professionale dell'attore, soggetto terzo rispetto al rapporto obbligatorio, scaturita da una esecuzione mobiliare avvenuta presso il proprio studio e avverso la quale – secondo l'attore - il debitore non avrebbe potuto agire e opporsi a causa della dedotta Persona_1 invalidità e incapacità di comprendere e accettare gli atti giudiziari.
Dalla documentazione versata in atti, riguardo al titolo esecutivo e alla procedura esecutiva mobiliare è bene evidenziare come sia pacifico che il titolo esecutivo fosse valido e riferito a
; è, altresì, incontestato che il pignoramento è stato eseguito presso lo studio Persona_1 legale di proprietà dell'attore e del padre, senza che vi fosse prova che il debitore avesse beni propri ivi ubicati.
Tale errore è imputabile a una indicazione inesatta fornita all'Ufficiale Giudiziario dal legale del convenuto, che ha indicato come avvocato e soggetto attivo nello Persona_1 studio pignorato.
Pertanto, risulta dagli atti che il creditore ha richiesto ed ottenuto l'esecuzione forzata su beni che non appartenevano al debitore esecutato, bensì a un terzo estraneo al giudizio, senza aver previamente svolto le verifiche necessarie a determinare la titolarità del bene oggetto di pignoramento.
Sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale tale condotta configura un'incauta esecuzione da qualificarsi come fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. qualora abbia arrecato un danno ingiusto al terzo, derivante dall'indebita esecuzione forzata su beni di sua proprietà con lesione alla propria sfera professionale e morale.
pagina 3 di 12 Al fine, quindi, di riconoscere una responsabilità in capo al convenuto e il conseguente risarcimento occorre che sussistano i c.d. presupposti dell'illecito civile, ovvero il fatto lesivo
(pignoramento illegittimo), il danno patrimoniale o non patrimoniale subito dal terzo, il nesso causale tra la condotta e il danno e la colpa grave del creditore nell'eseguire la procedura senza verifica dei presupposti.
Orbene, nonostante l'inesatta individuazione del luogo del pignoramento, ciò non implica automaticamente la configurazione di un illecito civile né una responsabilità risarcitoria e, pertanto, occorre fare delle precisazioni.
Come sopra anticipato, l'accoglimento della richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., derivante dalla dedotta incauta esecuzione è subordinato all'allegazione e prova del danno subito e, ove sussista un fatto illecito produttivo di pregiudizio, la prova di quest'ultimo.
Nel caso di specie, si ritiene non sia stata fornita alcuna prova documentale o testimoniale di un effettivo danno alla reputazione professionale dell'attore (es. perdita di clienti, incarichi, danno reputazionale concreto), il quale non ha dimostrato che il tentato pignoramento abbia generato un effettivo discredito o turbamento psichico, considerato, peraltro, che lo stesso era consapevole della situazione debitoria del fratello – per il quale, come dichiarava lo stesso padre , questi provvedeva personalmente al mantenimento del figlio Parte_1 Per_1
– ed era a conoscenza dei danni all'immobile del che hanno originato il credito CP_1 esecutivo essendo anche il padre residente con lui fino agli ultimi mesi del 2016.
Inoltre, in ordine alla eccepita non conoscibilità degli atti giudiziari da parte del defunto
, affetto da bipolarismo e depressione come provato dalla documentazione Persona_1 versata in atti, va evidenziato che non è possibile ritenere che lo stesso non fosse a conoscenza della procedura esecutiva perché incapace di intendere e volere, dal momento che l' attore non ha fornito elementi concreti e specifici che attestino che il fratello fosse incapace al momento della notifica, né che ciò abbia pregiudicato l'esercizio del diritto di difesa, tant'è che nessuna amministrazione di sostegno o altra protezione giuridica era stata richiesta per il predetto.
Sul punto, per completezza, è bene specificare che se è pacifico, in linea di principio, che
“...l'incapacità del destinatario d'un atto è, per principio generale, presa in considerazione
pagina 4 di 12 dalla legge quando, dalla notifica di quell'atto, inizi a decorrere un termine dal cui inutile spirare il destinatario riceverebbe un pregiudizio...” (cfr. Cass.VI - Ordinanza n. 12658 del
23.5.2018) e, dunque, potrebbe aver rilievo, nel caso di specie la condizione psichica del fratello dell' attore - che ha materialmente ricevuto la notifica degli atti esecutivi e che risultava affetto da disturbo bipolare e sindrome depressiva così come attestato dalla certificazione medica depositata in atti - non costituisce in sé prova della incapacità giuridica.
Al riguardo appare utile richiamare le precise indicazioni che si ricavano dalla sentenza
Cass. SS.UU. n. 9163/2005, ribadite dalla sentenza Cass. 10.04.2020, n.13959, secondo cui
“...i disturbi della personalità, come in genere quelli da nevrosi e psicopatie, quand'anche non inquadrabili nelle figure tipiche della nosografia clinica iscrivibili al più ristretto novero delle 'malattie' mentali, possono costituire anch'esse 'infermità', anche transeunte, rilevante ai fini degli articoli 88 e 89 Codice Penale, ove determinino lo stesso risultato di pregiudicare, totalmente o grandemente, le capacità intellettive e volitive...non possono avere rilievo...'anomalie caratteriali', 'disarmonie della personalità', 'alterazioni di tipo caratteriale', 'deviazioni del carattere e del sentimento' quelle legate 'alla indole' del soggetto, che, pur afferendo alla sfera del processo psichico di determinazione e di inibizione...non attingano...a quel rilievo di incisività sulla capacità di autodeterminazione del soggetto agente, nei termini e nella misura voluta dalla norma, secondo quanto sopra si è detto”.
Ne consegue, pertanto, secondo i principi della Suprema Corte richiamati, che il disturbo della personalità (tale qualificandosi il disturbo bipolare) può escludere o diminuire la capacità giuridica (e imputabilità) solo laddove risulti comprovatamente idonea a causare una situazione di assetto psichico incontrollabile o ingestibile che, nel caso che ci occupa, non è né emersa né tanto meno provata con riferimento a , fratello dell'attore. Persona_1
Inoltre, è possibile affermare che al fine del riconoscimento della risarcibilità del danno, parte attrice non ha fornito prova sia documentale che per testi del danno patrimoniale subito, inteso come diminuzione dell'affidabilità del professionista, nocumento all'onorabilità e perdita della clientela.
Soffermandosi sulla richiesta di risarcimento di danni morali ovvero le sofferenze di natura psicologica ed emotiva, incidenti sulla vita professionale dell'attore, si ritiene che, in assenza pagina 5 di 12 di elementi che dimostrino il nesso causale tra il pignoramento eseguito e i dedotti danni morali, la domanda risarcitoria vada respinta.
Con riferimento, quindi, al richiesto risarcimento dei danni non patrimoniali riconducibili ad illecito – costituito secondo l'attore dall'incauta esecuzione - occorre evidenziare che il convenuto è incorso in errore, ritenendo avvocato il debitore, in ragione della titolarità dell'immobile e della relazione familiare con l'attore.
Orbene, tale errore, per quanto grave, non appare frutto di dolo o colpa grave. La circostanza, infatti, che il debitore fosse mantenuto dal padre, contitolare dello studio legale con l' attore, giustifica la correttezza e buona fede del nell'individuare il domicilio CP_1 dell'attore, luogo in cui potevano rinvenirsi e ricercarsi cose da pignorare, e la ragionevole aspettativa del creditore di poter procedere presso quella sede.
Alla luce di quanto sopra, i danni morali dedotti non risultano né quantificati né supportati da elementi oggettivi atti a giustificare un effettivo pregiudizio subito e il riferimento alla condizione di disagio e imbarazzo personale rimane generico e privo di riscontro probatorio.
Ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria.
Per quanto concerne, invece, la richiesta in via subordinata del riconoscimento della responsabilità del convenuto per la temerarietà della procedura esecutiva, intrapresa in danno dell'attore, e la conseguente condanna al risarcimento dei patiti danni, ex artt. 96, comma 2,
c.p.c. e 2043 cod. civ., va ricordato che, in linea generale, tale richiesta deve essere fatta valere nell'ambito del processo esecutivo e segnatamente attraverso lo strumento dell'opposizione all'esecuzione (artt. 615, 616 c.p.c.), essendo dubbia l'ammissibilità della domanda ove proposta in un separato giudizio, come è avvenuto nella fattispecie in esame.
Secondo l'orientamento al quale questo Giudice ritiene di aderire, la richiesta di risarcimento del danno causato da un pignoramento illegittimo, prevista dall'art. 96 c.p.c. (e in tale ambito deve inquadrarsi la domanda spiegata dall'attore), può essere formulata dinanzi allo stesso giudice chiamato a pronunciarsi sull'illegittimità del pignoramento, in quanto munito di competenza funzionale ed inderogabile, essendo in ogni caso possibile proporla in separato giudizio solo se si tratta di un danno nuovo ed autonomo, sorto successivamente al giudizio di opposizione.
pagina 6 di 12 Benchè non si ignori che secondo un minoritario indirizzo la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., potrebbe essere proposta in via autonoma, non solo quando sia giuridicamente o materialmente impossibile proporla nel giudizio presupposto, ma anche quando la proposizione in via autonoma corrisponda ad un interesse "meritevole di tutela" del danneggiato, si ritiene di aderire all'orientamento tradizionale, con l'effetto che la domanda di risarcimento deve essere formulata necessariamente nel giudizio che si assume temerariamente iniziato o contrastato, ovvero nel giudizio volto a far dichiarare l'illegittimità della trascrizione, del pignoramento o del sequestro.
Possibili deroghe a tale principio sono ammissibili soltanto allorché ricorra una impossibilità di fatto o per impossibilità di diritto, ovvero, quanto alla prima ipotesi, quando al momento del compimento della temeraria iniziativa processuale in suo danno, il soggetto non aveva patito alcun danno, né poteva ragionevolmente prevedere di patirne, mentre la seconda ipotesi ricorre quando lo strumento processuale temerariamente utilizzato non prevede forme o tempi per la proposizione della domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. (v. Cassazione,
Terza Sezione, sentenza 8 novembre 2018, n. 28527). Deve, pertanto, concludersi, in sintonia con la tradizionale interpretazione dell'art. 96 c.p.c., che la domanda di risarcimento prevista nei primi due commi di tale norma deve essere formulata necessariamente nel giudizio che si assume temerariamente iniziato o temerariamente contrastato, ovvero nel giudizio inteso a far dichiarare l'illegittimità della trascrizione, del pignoramento o del sequestro. A questa regola può derogarsi solo in due casi: per impossibilità di fatto o per impossibilità di diritto.
Ricorrerà l'impossibilità di fatto quando la vittima, al momento del compimento della temeraria iniziativa processuale in suo danno, non aveva patito alcun danno, nè poteva ragionevolmente prevedere di patirne (così già Sez. 3, Sentenza n. 499 del 14/03/1962, Rv.
250786 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1238 del 18/04/1972, Rv. 357733 - 01).
Ricorrerà, invece, l'impossibilità di diritto quando lo strumento processuale temerariamente sfruttato non prevede forme, tempi o spazi per la proposizione della domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c.; tale ultima eventualità può avverarsi, ad esempio, proprio nel caso di esecuzioni incautamente intraprese. Il giudice dell'esecuzione, infatti, non può istituzionalmente accertare fatti controversi estranei al titolo esecutivo, nè pronunciare sentenze di condanna. Non a caso, l'art. 96 c.p.c., comma 2, attribuisce il potere di liquidare il pagina 7 di 12 danno da incauta esecuzione “al giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stata iniziata o compiuta l'esecuzione forzata e questi non potrà che essere - di norma - il giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Tuttavia, non sempre la persona danneggiata da una esecuzione incautamente intrapresa potrà proporre opposizione all'esecuzione per far valere l'illegittimità di questa: non potrà farlo, ad esempio, nel caso in cui il giudice dell'esecuzione, rilevata l'avvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale posto a fondamento dell'esecuzione, chiuda il processo esecutivo motu proprio. Solo in questo e nei casi consimili, pertanto, resta al danneggiato la possibilità di proporre in via autonoma la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. (Sez. 3, Sentenza n. 10960 del
06/05/2010, Rv. 612644 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 24538 del 20/11/2009, Rv. 610752 - 01; Sez.
3, Sentenza n. 8239 del 24/05/2003, Rv. 563527 – 01 è giunta ad affermare il seguente principio di diritto: “la domanda di risarcimento del danno derivato dall'incauta trascrizione d'un pignoramento, ai sensi dell'articolo 96, comma secondo, cpc, può essere proposta in via autonoma solo: quando non sia stata proposta opposizione all'esecuzione, né poteva esserlo;
ovvero quando, proposta opposizione all'esecuzione, il danno patito dall'esecutato sia insorto successivamente alla definizione di tale giudizio, e sempre che si tratti di un danno nuovo ed autonomo, e non d'un mero aggravamento del pregiudizio già insorto prima della definizione del giudizio di opposizione all'esecuzione”).
Stabilito, dunque, che la domanda di risarcimento andava proposta nel giudizio di opposizione all'esecuzione che lo aveva l'onere di proporre, l'attore deduce Persona_1 di aver agito in giudizio in via autonoma rappresentando non solo l'impossibilità da parte del fratello di proporre opposizione all'esecuzione per via della sua disabilità o handicap Per_1 ma in quanto il danno subito è sopravvenuto e insorto successivamente alla definizione del giudizio esecutivo.
Sulla prima argomentazione, è stato già rilevato come la specifica e dedotta inabilità di
- non intaccando la capacità di intendere e volere - non può considerarsi Persona_1 ostativa alla conoscenza e consapevolezza della ricezione degli atti giudiziari.
Sulla domanda di condanna per incauta esecuzione ai sensi dell'art. 96 c.p.c. occorre evidenziare che al fine di poter riconoscere una responsabilità aggravata, presupposto pagina 8 di 12 imprescindibile è che la parte abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, circostanza che deve emergere in modo evidente e univoco.
La responsabilità aggravata per lite temeraria ha natura extracontrattuale (cfr., ex multis,
Cass. civ., sez. lav., 15-4-2013, n. 9080). L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo, consistente nella mala fede o colpa grave, sia dell'elemento oggettivo estrinsecantesi nella entità del danno sofferto. Vero è che, nella stessa sentenza sopra citata, la Suprema Corte, dopo aver rilevato come la domanda ex art. 96 c.p.c. richieda la prova sia dell'an, sia del quantum debeatur, ha statuito come tali elementi possano essere concretamente desumibili dagli atti di causa (“...deve rilevarsi che la giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato il principio secondo cui, in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente alla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa”, Cass. civ., sez. lav., 15-4-2013, n. 9080, punto 5.1).
Occorre, tuttavia, rilevare come alcun elemento concreto possa, nel caso di specie, essere desumibile dagli atti di causa né parte attrice ha fornito alcuna prova del pregiudizio sofferto, laddove, invece, con riguardo alla condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96
c.p.c., è - come sopra detto - onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare (oltre all'elemento soggettivo, anche) la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte.
Come sopra anticipato, l'art. 96 cpc prevede che l'ammissibilità di una domanda risarcitoria resti subordinata alla illegittimità del titolo per cui sia stata iniziata una esecuzione forzata e nel caso di specie la tentata esecuzione, esitata con verbale negativo, è stata fondata su un titolo esecutivo che non risulta essere mai stato revocato, impugnato o che l'importo ivi contenuto sia stato assolto dal debitore esecutato.
Tale circostanza rende illegittima qualsiasi azione di risarcimento ma, come sopra espresso, anche qualora l'azione sia qualificabile come azione diretta di risarcimento da parte dell'attore, soggetto estraneo all'esecuzione, non è risultato provato il pregiudizio subito derivante dall'illecito di incauta esecuzione.
pagina 9 di 12 A tal riguardo, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno. Pertanto, la domanda non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass., 27.10.2015 n.
21798).
Sul punto, è bene rilevare che quanto riferito in fase istruttoria dalla segretaria dello studio legale RU Gaetana “preciso che nella sala d'aspetto dello studio vi erano altre persone che aspettavano l'Avvocato Antonina Villari, che occupava un'altra stanza, ricordo che
l'ufficiale giudiziario voleva eseguire un pignoramento contro . La Persona_1 discussione con gli avvocati è durata circa dieci minuti e si è svolta nell'ingresso” Per_1 non prova il dedotto pregiudizio arrecato a . Infatti, è emerso solo che, al Parte_1 momento del tentato pignoramento, nella sala d'attesa erano presenti clienti non direttamente riconducibili all'attività professionale svolta dall'attore e la conversazione intercorsa tra lo e l'Ufficiale Giudiziari, della durata di 10 minuti, non può avere inficiato la Per_1 onorabilità e la professionalità dell'attore, ma al limite un imbarazzo, che sicuramente non può farsi ricondurre nell'alveo del danno morale.
Alla luce di quanto sopra espresso, non può essere accolta la domanda di condanna nei confronti di ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la quale, secondo giurisprudenza Controparte_1 ampiamente consolidata, presuppone: la soccombenza dell'avversario; la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio;
la prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente.
Nel caso di specie, infatti, si è limitato a lamentare, per vero Parte_1 apoditticamente, il pregiudizio derivante dalla temerarietà della lite, senza, tuttavia, offrire elementi di prova al riguardo né che il convenuto, nell'intentare l'esecuzione presso lo studio legale dell'attore, ha agito con dolo o colpa grave né che il pignoramento – pur se fondato su erronee informazioni riferite dal convenuto – ha prodotto un danno effettivamente risarcibile.
pagina 10 di 12 Ne consegue, altresì, il rigetto della domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria per incauta esecuzione.
Ogni altra questione si ritiene assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza, dunque, va condannato a pagare, Parte_1 in favore di , le spese di lite liquidate applicando il d.m. n. 55/2014, Controparte_1 aggiornato al DM 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione da €
5.201,00 fino a 26.000,00, applicando i valori minimi) nel seguente modo: € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisoria, con un compenso di € 2.540,00 da distrarre in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5203/2019 r.g., vertente tra
(attore) e nei confronti di (convenuto), disattesa e respinta Parte_1 Controparte_1 ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da;
Parte_1
2. dichiara inammissibile la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
3. condanna a pagare le spese processuali in favore di , Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 2.540,00 oltre spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore dell'avv. Fabio
Zanghì.
Così deciso in Messina il 6 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Militello
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Manuela
Mancuso, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5203 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Messina, Piazza Duomo n. 24, presso lo studio legale dell'avv.
FA VI che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- ATTORE -
E
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
Is.483 n.84, c.f. , elettivamente domiciliato in Messina, Via Lenzi n. 5, C.F._2 presso lo studio legale dell'avv. Fabio Zanghi che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- CONVENUTO-
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
, con atto di citazione del 10/10/2029, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni morali e all'immagine,
[...]
pagina 1 di 12 quantificati in euro 25.000,00; in subordine ne chiedeva la condanna per lite temeraria, in relazione alla tentata esecuzione mobiliare avvenuta presso il proprio studio professionale.
L'attore deduceva che il convenuto aveva intrapreso ingiustamente l'azione esecutiva nei suoi confronti sulla base di un titolo esecutivo fondato su un debito per danni da infiltrazioni provenienti dall'immobile abitato dal proprio fratello, , affetto da disturbo Persona_1 bipolare, privo di lavoro e a carico economico del padre e che non era in condizioni psichiche tali da comprendere pienamente il contenuto e la portata dell'atto giudiziario a lui notificato.
Deduceva, altresì, che il convenuto aveva avviava una esecuzione mobiliare sui beni mobili facenti parte dello studio legale di cui era contitolare con il defunto padre, ritenendo che vi fosse un collegamento tra le persone (padre e figlio) oltre che dal punto di vista familiare anche professionale, assumendo erroneamente che, come il padre e il fratello, anche Per_1
esercitasse la professione di avvocato.
[...]
In ordine alla richiesta di risarcimento danni all'immagine e onorabilità professionale, prima di agire giudizialmente, - con raccomandata del 10/01/2017 - inoltrava Parte_1 un invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita a cui il convenuto, pur contestando quanto dallo stesso dedotto, aderiva con p.e.c. del 16/1/2017 senza che successivamente, però, si giungesse ad una bonaria definizione della controversia.
Successivamente, l'attore ritenendo che la procedura esecutiva, culminata in un pignoramento presso lo studio professionale di famiglia, fosse stata lesiva della propria immagine e reputazione, oltre che ingiustificata, in quanto fondata su un errore di persona e su presupposti giuridici del tutto infondati, chiedeva il risarcimento dei danni morali da illecito extracontrattuale (art. 2043 c.c.) e la condanna del convenuto per lite temeraria (art. 96 c.p.c.), per avere agito in modo incauto e gravemente negligente.
Il convenuto , costituitosi in giudizio, contestava ogni addebito e chiedeva Controparte_1 il rigetto della domanda sostenendo che l'intera famiglia era a conoscenza della situazione debitoria conseguente al danno all'immobile di sua proprietà per le infiltrazioni provenienti dall'immobile abitato da , il quale, al momento dei fatti, era capace di Persona_1 intendere e volere, a nulla rilevando, ai fini della controversia, l'invalidità riconosciutagli e la patologia di cui era affetto e che qualche anno dopo lo avrebbe portato al decesso.
pagina 2 di 12 Il convenuto evidenziava di essere stato costretto a procedere giudizialmente per ottenere la somma dovuta, sebbene con telegramma del 2/07/2010 avesse informato direttamente l'avvocato padre di che si occupava delle questioni Controparte_2 Persona_1 economiche e del mantenimento del figlio.
Nel corso del giudizio venivano ammessi ed espletati i mezzi istruttori richiesti.
All'udienza a trattazione scritta del 14/05/2025 la causa veniva assunta in decisione concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda risarcitoria per cui è causa trae le sue origini dalla lesione della reputazione professionale dell'attore, soggetto terzo rispetto al rapporto obbligatorio, scaturita da una esecuzione mobiliare avvenuta presso il proprio studio e avverso la quale – secondo l'attore - il debitore non avrebbe potuto agire e opporsi a causa della dedotta Persona_1 invalidità e incapacità di comprendere e accettare gli atti giudiziari.
Dalla documentazione versata in atti, riguardo al titolo esecutivo e alla procedura esecutiva mobiliare è bene evidenziare come sia pacifico che il titolo esecutivo fosse valido e riferito a
; è, altresì, incontestato che il pignoramento è stato eseguito presso lo studio Persona_1 legale di proprietà dell'attore e del padre, senza che vi fosse prova che il debitore avesse beni propri ivi ubicati.
Tale errore è imputabile a una indicazione inesatta fornita all'Ufficiale Giudiziario dal legale del convenuto, che ha indicato come avvocato e soggetto attivo nello Persona_1 studio pignorato.
Pertanto, risulta dagli atti che il creditore ha richiesto ed ottenuto l'esecuzione forzata su beni che non appartenevano al debitore esecutato, bensì a un terzo estraneo al giudizio, senza aver previamente svolto le verifiche necessarie a determinare la titolarità del bene oggetto di pignoramento.
Sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale tale condotta configura un'incauta esecuzione da qualificarsi come fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c. qualora abbia arrecato un danno ingiusto al terzo, derivante dall'indebita esecuzione forzata su beni di sua proprietà con lesione alla propria sfera professionale e morale.
pagina 3 di 12 Al fine, quindi, di riconoscere una responsabilità in capo al convenuto e il conseguente risarcimento occorre che sussistano i c.d. presupposti dell'illecito civile, ovvero il fatto lesivo
(pignoramento illegittimo), il danno patrimoniale o non patrimoniale subito dal terzo, il nesso causale tra la condotta e il danno e la colpa grave del creditore nell'eseguire la procedura senza verifica dei presupposti.
Orbene, nonostante l'inesatta individuazione del luogo del pignoramento, ciò non implica automaticamente la configurazione di un illecito civile né una responsabilità risarcitoria e, pertanto, occorre fare delle precisazioni.
Come sopra anticipato, l'accoglimento della richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., derivante dalla dedotta incauta esecuzione è subordinato all'allegazione e prova del danno subito e, ove sussista un fatto illecito produttivo di pregiudizio, la prova di quest'ultimo.
Nel caso di specie, si ritiene non sia stata fornita alcuna prova documentale o testimoniale di un effettivo danno alla reputazione professionale dell'attore (es. perdita di clienti, incarichi, danno reputazionale concreto), il quale non ha dimostrato che il tentato pignoramento abbia generato un effettivo discredito o turbamento psichico, considerato, peraltro, che lo stesso era consapevole della situazione debitoria del fratello – per il quale, come dichiarava lo stesso padre , questi provvedeva personalmente al mantenimento del figlio Parte_1 Per_1
– ed era a conoscenza dei danni all'immobile del che hanno originato il credito CP_1 esecutivo essendo anche il padre residente con lui fino agli ultimi mesi del 2016.
Inoltre, in ordine alla eccepita non conoscibilità degli atti giudiziari da parte del defunto
, affetto da bipolarismo e depressione come provato dalla documentazione Persona_1 versata in atti, va evidenziato che non è possibile ritenere che lo stesso non fosse a conoscenza della procedura esecutiva perché incapace di intendere e volere, dal momento che l' attore non ha fornito elementi concreti e specifici che attestino che il fratello fosse incapace al momento della notifica, né che ciò abbia pregiudicato l'esercizio del diritto di difesa, tant'è che nessuna amministrazione di sostegno o altra protezione giuridica era stata richiesta per il predetto.
Sul punto, per completezza, è bene specificare che se è pacifico, in linea di principio, che
“...l'incapacità del destinatario d'un atto è, per principio generale, presa in considerazione
pagina 4 di 12 dalla legge quando, dalla notifica di quell'atto, inizi a decorrere un termine dal cui inutile spirare il destinatario riceverebbe un pregiudizio...” (cfr. Cass.VI - Ordinanza n. 12658 del
23.5.2018) e, dunque, potrebbe aver rilievo, nel caso di specie la condizione psichica del fratello dell' attore - che ha materialmente ricevuto la notifica degli atti esecutivi e che risultava affetto da disturbo bipolare e sindrome depressiva così come attestato dalla certificazione medica depositata in atti - non costituisce in sé prova della incapacità giuridica.
Al riguardo appare utile richiamare le precise indicazioni che si ricavano dalla sentenza
Cass. SS.UU. n. 9163/2005, ribadite dalla sentenza Cass. 10.04.2020, n.13959, secondo cui
“...i disturbi della personalità, come in genere quelli da nevrosi e psicopatie, quand'anche non inquadrabili nelle figure tipiche della nosografia clinica iscrivibili al più ristretto novero delle 'malattie' mentali, possono costituire anch'esse 'infermità', anche transeunte, rilevante ai fini degli articoli 88 e 89 Codice Penale, ove determinino lo stesso risultato di pregiudicare, totalmente o grandemente, le capacità intellettive e volitive...non possono avere rilievo...'anomalie caratteriali', 'disarmonie della personalità', 'alterazioni di tipo caratteriale', 'deviazioni del carattere e del sentimento' quelle legate 'alla indole' del soggetto, che, pur afferendo alla sfera del processo psichico di determinazione e di inibizione...non attingano...a quel rilievo di incisività sulla capacità di autodeterminazione del soggetto agente, nei termini e nella misura voluta dalla norma, secondo quanto sopra si è detto”.
Ne consegue, pertanto, secondo i principi della Suprema Corte richiamati, che il disturbo della personalità (tale qualificandosi il disturbo bipolare) può escludere o diminuire la capacità giuridica (e imputabilità) solo laddove risulti comprovatamente idonea a causare una situazione di assetto psichico incontrollabile o ingestibile che, nel caso che ci occupa, non è né emersa né tanto meno provata con riferimento a , fratello dell'attore. Persona_1
Inoltre, è possibile affermare che al fine del riconoscimento della risarcibilità del danno, parte attrice non ha fornito prova sia documentale che per testi del danno patrimoniale subito, inteso come diminuzione dell'affidabilità del professionista, nocumento all'onorabilità e perdita della clientela.
Soffermandosi sulla richiesta di risarcimento di danni morali ovvero le sofferenze di natura psicologica ed emotiva, incidenti sulla vita professionale dell'attore, si ritiene che, in assenza pagina 5 di 12 di elementi che dimostrino il nesso causale tra il pignoramento eseguito e i dedotti danni morali, la domanda risarcitoria vada respinta.
Con riferimento, quindi, al richiesto risarcimento dei danni non patrimoniali riconducibili ad illecito – costituito secondo l'attore dall'incauta esecuzione - occorre evidenziare che il convenuto è incorso in errore, ritenendo avvocato il debitore, in ragione della titolarità dell'immobile e della relazione familiare con l'attore.
Orbene, tale errore, per quanto grave, non appare frutto di dolo o colpa grave. La circostanza, infatti, che il debitore fosse mantenuto dal padre, contitolare dello studio legale con l' attore, giustifica la correttezza e buona fede del nell'individuare il domicilio CP_1 dell'attore, luogo in cui potevano rinvenirsi e ricercarsi cose da pignorare, e la ragionevole aspettativa del creditore di poter procedere presso quella sede.
Alla luce di quanto sopra, i danni morali dedotti non risultano né quantificati né supportati da elementi oggettivi atti a giustificare un effettivo pregiudizio subito e il riferimento alla condizione di disagio e imbarazzo personale rimane generico e privo di riscontro probatorio.
Ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria.
Per quanto concerne, invece, la richiesta in via subordinata del riconoscimento della responsabilità del convenuto per la temerarietà della procedura esecutiva, intrapresa in danno dell'attore, e la conseguente condanna al risarcimento dei patiti danni, ex artt. 96, comma 2,
c.p.c. e 2043 cod. civ., va ricordato che, in linea generale, tale richiesta deve essere fatta valere nell'ambito del processo esecutivo e segnatamente attraverso lo strumento dell'opposizione all'esecuzione (artt. 615, 616 c.p.c.), essendo dubbia l'ammissibilità della domanda ove proposta in un separato giudizio, come è avvenuto nella fattispecie in esame.
Secondo l'orientamento al quale questo Giudice ritiene di aderire, la richiesta di risarcimento del danno causato da un pignoramento illegittimo, prevista dall'art. 96 c.p.c. (e in tale ambito deve inquadrarsi la domanda spiegata dall'attore), può essere formulata dinanzi allo stesso giudice chiamato a pronunciarsi sull'illegittimità del pignoramento, in quanto munito di competenza funzionale ed inderogabile, essendo in ogni caso possibile proporla in separato giudizio solo se si tratta di un danno nuovo ed autonomo, sorto successivamente al giudizio di opposizione.
pagina 6 di 12 Benchè non si ignori che secondo un minoritario indirizzo la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., potrebbe essere proposta in via autonoma, non solo quando sia giuridicamente o materialmente impossibile proporla nel giudizio presupposto, ma anche quando la proposizione in via autonoma corrisponda ad un interesse "meritevole di tutela" del danneggiato, si ritiene di aderire all'orientamento tradizionale, con l'effetto che la domanda di risarcimento deve essere formulata necessariamente nel giudizio che si assume temerariamente iniziato o contrastato, ovvero nel giudizio volto a far dichiarare l'illegittimità della trascrizione, del pignoramento o del sequestro.
Possibili deroghe a tale principio sono ammissibili soltanto allorché ricorra una impossibilità di fatto o per impossibilità di diritto, ovvero, quanto alla prima ipotesi, quando al momento del compimento della temeraria iniziativa processuale in suo danno, il soggetto non aveva patito alcun danno, né poteva ragionevolmente prevedere di patirne, mentre la seconda ipotesi ricorre quando lo strumento processuale temerariamente utilizzato non prevede forme o tempi per la proposizione della domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. (v. Cassazione,
Terza Sezione, sentenza 8 novembre 2018, n. 28527). Deve, pertanto, concludersi, in sintonia con la tradizionale interpretazione dell'art. 96 c.p.c., che la domanda di risarcimento prevista nei primi due commi di tale norma deve essere formulata necessariamente nel giudizio che si assume temerariamente iniziato o temerariamente contrastato, ovvero nel giudizio inteso a far dichiarare l'illegittimità della trascrizione, del pignoramento o del sequestro. A questa regola può derogarsi solo in due casi: per impossibilità di fatto o per impossibilità di diritto.
Ricorrerà l'impossibilità di fatto quando la vittima, al momento del compimento della temeraria iniziativa processuale in suo danno, non aveva patito alcun danno, nè poteva ragionevolmente prevedere di patirne (così già Sez. 3, Sentenza n. 499 del 14/03/1962, Rv.
250786 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1238 del 18/04/1972, Rv. 357733 - 01).
Ricorrerà, invece, l'impossibilità di diritto quando lo strumento processuale temerariamente sfruttato non prevede forme, tempi o spazi per la proposizione della domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c.; tale ultima eventualità può avverarsi, ad esempio, proprio nel caso di esecuzioni incautamente intraprese. Il giudice dell'esecuzione, infatti, non può istituzionalmente accertare fatti controversi estranei al titolo esecutivo, nè pronunciare sentenze di condanna. Non a caso, l'art. 96 c.p.c., comma 2, attribuisce il potere di liquidare il pagina 7 di 12 danno da incauta esecuzione “al giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stata iniziata o compiuta l'esecuzione forzata e questi non potrà che essere - di norma - il giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Tuttavia, non sempre la persona danneggiata da una esecuzione incautamente intrapresa potrà proporre opposizione all'esecuzione per far valere l'illegittimità di questa: non potrà farlo, ad esempio, nel caso in cui il giudice dell'esecuzione, rilevata l'avvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale posto a fondamento dell'esecuzione, chiuda il processo esecutivo motu proprio. Solo in questo e nei casi consimili, pertanto, resta al danneggiato la possibilità di proporre in via autonoma la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. (Sez. 3, Sentenza n. 10960 del
06/05/2010, Rv. 612644 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 24538 del 20/11/2009, Rv. 610752 - 01; Sez.
3, Sentenza n. 8239 del 24/05/2003, Rv. 563527 – 01 è giunta ad affermare il seguente principio di diritto: “la domanda di risarcimento del danno derivato dall'incauta trascrizione d'un pignoramento, ai sensi dell'articolo 96, comma secondo, cpc, può essere proposta in via autonoma solo: quando non sia stata proposta opposizione all'esecuzione, né poteva esserlo;
ovvero quando, proposta opposizione all'esecuzione, il danno patito dall'esecutato sia insorto successivamente alla definizione di tale giudizio, e sempre che si tratti di un danno nuovo ed autonomo, e non d'un mero aggravamento del pregiudizio già insorto prima della definizione del giudizio di opposizione all'esecuzione”).
Stabilito, dunque, che la domanda di risarcimento andava proposta nel giudizio di opposizione all'esecuzione che lo aveva l'onere di proporre, l'attore deduce Persona_1 di aver agito in giudizio in via autonoma rappresentando non solo l'impossibilità da parte del fratello di proporre opposizione all'esecuzione per via della sua disabilità o handicap Per_1 ma in quanto il danno subito è sopravvenuto e insorto successivamente alla definizione del giudizio esecutivo.
Sulla prima argomentazione, è stato già rilevato come la specifica e dedotta inabilità di
- non intaccando la capacità di intendere e volere - non può considerarsi Persona_1 ostativa alla conoscenza e consapevolezza della ricezione degli atti giudiziari.
Sulla domanda di condanna per incauta esecuzione ai sensi dell'art. 96 c.p.c. occorre evidenziare che al fine di poter riconoscere una responsabilità aggravata, presupposto pagina 8 di 12 imprescindibile è che la parte abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, circostanza che deve emergere in modo evidente e univoco.
La responsabilità aggravata per lite temeraria ha natura extracontrattuale (cfr., ex multis,
Cass. civ., sez. lav., 15-4-2013, n. 9080). L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo, consistente nella mala fede o colpa grave, sia dell'elemento oggettivo estrinsecantesi nella entità del danno sofferto. Vero è che, nella stessa sentenza sopra citata, la Suprema Corte, dopo aver rilevato come la domanda ex art. 96 c.p.c. richieda la prova sia dell'an, sia del quantum debeatur, ha statuito come tali elementi possano essere concretamente desumibili dagli atti di causa (“...deve rilevarsi che la giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato il principio secondo cui, in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente alla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa”, Cass. civ., sez. lav., 15-4-2013, n. 9080, punto 5.1).
Occorre, tuttavia, rilevare come alcun elemento concreto possa, nel caso di specie, essere desumibile dagli atti di causa né parte attrice ha fornito alcuna prova del pregiudizio sofferto, laddove, invece, con riguardo alla condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96
c.p.c., è - come sopra detto - onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare (oltre all'elemento soggettivo, anche) la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte.
Come sopra anticipato, l'art. 96 cpc prevede che l'ammissibilità di una domanda risarcitoria resti subordinata alla illegittimità del titolo per cui sia stata iniziata una esecuzione forzata e nel caso di specie la tentata esecuzione, esitata con verbale negativo, è stata fondata su un titolo esecutivo che non risulta essere mai stato revocato, impugnato o che l'importo ivi contenuto sia stato assolto dal debitore esecutato.
Tale circostanza rende illegittima qualsiasi azione di risarcimento ma, come sopra espresso, anche qualora l'azione sia qualificabile come azione diretta di risarcimento da parte dell'attore, soggetto estraneo all'esecuzione, non è risultato provato il pregiudizio subito derivante dall'illecito di incauta esecuzione.
pagina 9 di 12 A tal riguardo, la parte istante ha l'onere di fornire elementi probatori sufficienti per provare l'esistenza del danno. Pertanto, la domanda non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass., 27.10.2015 n.
21798).
Sul punto, è bene rilevare che quanto riferito in fase istruttoria dalla segretaria dello studio legale RU Gaetana “preciso che nella sala d'aspetto dello studio vi erano altre persone che aspettavano l'Avvocato Antonina Villari, che occupava un'altra stanza, ricordo che
l'ufficiale giudiziario voleva eseguire un pignoramento contro . La Persona_1 discussione con gli avvocati è durata circa dieci minuti e si è svolta nell'ingresso” Per_1 non prova il dedotto pregiudizio arrecato a . Infatti, è emerso solo che, al Parte_1 momento del tentato pignoramento, nella sala d'attesa erano presenti clienti non direttamente riconducibili all'attività professionale svolta dall'attore e la conversazione intercorsa tra lo e l'Ufficiale Giudiziari, della durata di 10 minuti, non può avere inficiato la Per_1 onorabilità e la professionalità dell'attore, ma al limite un imbarazzo, che sicuramente non può farsi ricondurre nell'alveo del danno morale.
Alla luce di quanto sopra espresso, non può essere accolta la domanda di condanna nei confronti di ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la quale, secondo giurisprudenza Controparte_1 ampiamente consolidata, presuppone: la soccombenza dell'avversario; la prova dell'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio;
la prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte. Pertanto, è necessario dimostrare l'esistenza sia dell'elemento soggettivo consistente nella consapevolezza o nell'ignoranza colpevole dell'infondatezza della propria tesi, sia di quello oggettivo, ovvero il pregiudizio subito a causa della condotta temeraria della parte soccombente.
Nel caso di specie, infatti, si è limitato a lamentare, per vero Parte_1 apoditticamente, il pregiudizio derivante dalla temerarietà della lite, senza, tuttavia, offrire elementi di prova al riguardo né che il convenuto, nell'intentare l'esecuzione presso lo studio legale dell'attore, ha agito con dolo o colpa grave né che il pignoramento – pur se fondato su erronee informazioni riferite dal convenuto – ha prodotto un danno effettivamente risarcibile.
pagina 10 di 12 Ne consegue, altresì, il rigetto della domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria per incauta esecuzione.
Ogni altra questione si ritiene assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza, dunque, va condannato a pagare, Parte_1 in favore di , le spese di lite liquidate applicando il d.m. n. 55/2014, Controparte_1 aggiornato al DM 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione da €
5.201,00 fino a 26.000,00, applicando i valori minimi) nel seguente modo: € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria, € 851,00 per la fase decisoria, con un compenso di € 2.540,00 da distrarre in favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5203/2019 r.g., vertente tra
(attore) e nei confronti di (convenuto), disattesa e respinta Parte_1 Controparte_1 ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da;
Parte_1
2. dichiara inammissibile la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
3. condanna a pagare le spese processuali in favore di , Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 2.540,00 oltre spese generali, iva e cpa, da distrarre in favore dell'avv. Fabio
Zanghì.
Così deciso in Messina il 6 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Militello
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Manuela
Mancuso, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
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