Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 22/12/2025, n. 10191
TAR
Decreto presidenziale 13 maggio 2022
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TAR
Ordinanza cautelare 26 maggio 2022
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TAR
Sentenza 6 giugno 2023
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CS
Rigetto
Sentenza 22 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità costituzionale della legge regionale n. 1/2021

    Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso limitatamente alla censura inerente l'illegittimità costituzionale della legge regionale che prevedeva il bonus volumetrico.

  • Rigettato
    Irricevibilità del ricorso di primo grado per tardività

    Il motivo è infondato. Il termine di impugnazione per contestare il 'quomodo' dell'edificazione decorre dalla data di completamento dei lavori o da quando si rende palese l'effettiva consistenza del manufatto. Gli elementi allegati dall'appellante non consentono di ritenere acquisita la piena conoscenza dell'intervento prima dell'accesso documentale o del completamento dei lavori.

  • Rigettato
    Errore di diritto in relazione all'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale

    Il motivo è infondato. Le pronunce della Corte Costituzionale dichiarative di illegittimità costituzionale hanno effetto retroattivo (ex tunc) e si estendono ai rapporti pendenti, fatta eccezione per i 'rapporti esauriti' (consolidati per giudicato, preclusioni, decadenze o prescrizioni). Il rapporto giuridico dedotto in giudizio non può essere considerato esaurito né il diritto al mantenimento della costruzione basata su norma regionale incostituzionale può considerarsi acquisito. La base normativa dei provvedimenti impugnati è venuta meno, pertanto il giudice di primo grado ha correttamente annullato i titoli edilizi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 22/12/2025, n. 10191
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 10191
    Data del deposito : 22 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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