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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/07/2025, n. 2495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2495 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Caterina Condò nel procedimento iscritto al n. 4880/2024 R.G. promosso da
, nata a [...] – Brasile) il 14.01.1999, Parte_1 residente in [...] – Itapeva – Votorantim (SP – Brasile), Cod. Fisc.:
; coniugata , nata a [...] – C.F._1 CP_1 Parte_2 Pt_3
Brasile) il 22.11.1980, residente in [...](Cod. Fisc.: , in proprio e quale C.F._2 esercente la responsabilità genitoriale, unitamente al Sig. , sul CP_2 Parte_4 figlio minore nato a [...] – Brasile) il Persona_1 Parte_5
31.08.2006, con lei residente (Cod. Fisc.: ; , C.F._3 Parte_6 nato a [...] – Brasile) il 16.11.1982, residente in [...](Cod. Fisc.:
), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Rocco Luigi GIROLAMO del Foro di C.F._4
Roma ( , ed elettivamente domiciliati presso e nel suo studio legale sito in CodiceFiscale_5
Roma, Viale delle Milizie n. 22 come da procure in atti;
RICORRENTI
Contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro tempore Controparte_3 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo ed integrate con note del 8/07/2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Firenze, contrariis rejectis, per le motivazioni di fatto e di diritto di cui in narrativa, ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 281decies e ss. c.p.c., dichiarare che i ricorrenti GG.ri , nata a [...]_1
(SP – Brasile) il 14.01.1999; coniugata , nata a [...]_4 Pt_3
– Brasile) il 22.11.1980, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
nato a [...] – Brasile) il 31.08.2006; e Persona_1 CP_5 Pt_6
Pag. 1 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
, nato a [...] – Brasile) il 16.11.1982; e i loro discendenti, sono tutti Parte_6 cittadini italiani e, per l'effetto, disporre ed ordinare che il , in persona del Controparte_3
Ministro legale rappresentante p.t., e per esso l'Ufficiale dello Stato Civile competente, proceda senza ritardo alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge dello stato di cittadinanza dei ricorrenti sopra indicati e generalizzati nei registri dello stato civile, provvedendo inoltre alle eventuali comunicazioni consolari competenti. Con vittoria di spese ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” - VOGLIA in via principale, assumere immediatamente in decisione la presente controversia, e quindi emettere immediata sentenza ex art. 281sexies c.p.c., di integrale accoglimento delle domande ed istanze avanzate dai ricorrenti generalizzati in epigrafe in via subordinata, disporre rinvio del presente procedimento ad udienza successiva alla pubblicazione della decisione della Corte Costituzionale, in luogo della sospensione del giudizio;
o comunque disporre rinvio con salvezza di diritti e senza mutamento di rito per depositare eventuale documentazione integrativa ritenuta necessaria;
in via ulteriormente subordinata, ove ritenuto opportuno, disporre ex art. 281duodecies, comma 1, c.p.c., la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario, fissando l'udienza ex art. 183 c.p.c., ed assegnando i termini previsti dall'art. 171ter c.p.c., ed all'esito accogliere interamente le domande ed istanze avanzate dai ricorrenti generalizzati in epigrafe;
in via di estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di influenza sulla fattispecie per cui è causa del D.L. 36/2025 entrato in vigore il 29.03.2025, provvedimento palesemente incostituzionale per le ragioni già allegate in narrativa, disporre rinvio con salvezza di diritti e senza mutamento di rito per consentire di sollevare questione di legittimità costituzionale in ordine ai vari aspetti di illegittimità che tale provvedimento presenta, come già fatto dal Tribunale di Torino con provvedimento del 16-25.06.2025; in ogni caso, con vittoria di compensi professionali (secondo tariffe vigenti), e rimborso di spese di lite (€ 545,00 per contributo unificato e bollo), da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
o in via subordinata, con condanna del soccombente a corrispondere tutte le spese successive al CP_3 deposito della sentenza, ivi comprese quelle di registrazione.”
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto depositato il 24/04/2024 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti di (che Persona_2 nella documentazione di provenienza estera, peraltro successivamente fatta oggetto di correzione, veniva talora denominato come TE o o od anche Per_3 Persona_4 Persona_5
, nato a [...] il [...] dai genitori e Persona_2 Persona_6
in seguito emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai rinunciare alla cittadinanza di Persona_7 nascita né naturalizzarsi brasiliano, (docc.1-2-3).
Con decreto del 3/09/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 11/07/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Pag. 2 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto , non Controparte_3 costituito in giudizio, essendovi in atti prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza effettuata il 03/09/2024 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege.
La difesa ha depositato note di trattazione l'8/07/2025 nelle quali ha affrontato il tema della possibile incidenza della recente riforma della Legge 91/1992 operata con il D.L. 36/2025 entrato in vigore il
28/03/2025.
Ritiene il Tribunale che la controversia debba essere decisa in base alla normativa applicabile al
27/03/2025, (art.1 lett. b) D.L. 14 marzo 2025 n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n.74).
La decisione potrà riguardare i soli ricorrenti, non potendo l'accertamento estendersi, come invece parrebbe essere stato chiesto nelle conclusioni dove si legge:”.. e i loro discendenti, sono tutti cittadini italiani…”, a dichiarare la cittadinanza di soggetti rimasti estranei al presente giudizio.
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_3 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la
Pag. 3 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto i ricorrenti, deducendo una discendenza diretta per linea maschile, hanno prodotto le catture di schermo dei tentativi di presentare le loro richieste di appuntamento presso il Consolato d'Italia di
San Paolo, tramite la piattaforma “prenot@mi”, tentativi non andati a buon fine per esaurimento dei posti messi a disposizione, (docc.30-31). La ricorrente sig.ra Parte_1 risulta aver inviato per posta elettronica il modulo di riconoscimento della cittadinanza sin dal mese di luglio del 2020, (doc.29). I ricorrenti inoltre, in data 19/12 /2023, hanno inviato tramite il loro legale una diffida alla predetta Autorità consolare che ha risposto precisando che la difficoltà di inserimento nel portale è dovuta all'abnorme mole delle domande pervenute ed alla difficoltà dell'istruttoria e che, nel periodo 2021-2023, erano stati convocati quanti avevano presentato richiesta negli anni dal 2009 al 2015, (docc.32-33-34).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che la ricorrente, tenuto conto che l'art. 2
Legge n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i d'Italia in Brasile, in particolare quello di San Paolo, si Parte_7 trovi in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
Pag. 4 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio i ricorrenti hanno ricostruito la loro discendenza come segue: il capostipite emigrava in Brasile in epoca Persona_2 imprecisata dove, in data 13.05.1899 contraeva matrimonio con (doc.4 dove Persona_8 viene indicato come , poi corretto in nel maggio 2022 sulla Persona_5 Persona_2 base dell'esame del certificato di nascita prodotto). Dalla loro unione nasceva in Brasile, il 25.08.1905 il figlio (docc.5-6, dove il padre viene appellato “ , Persona_9 Persona_4 rettificato in calce in “ ). Persona_2
in data 02.05.1931 contraeva matrimonio con (doc. Persona_9 Persona_10
7, dove l'avo viene appellato “ , e in calce si dà atto della rettifica giudiziale Controparte_6 in “ ); la coppia generava la figlia nata in [...] il Persona_2 Persona_11
18.02.1932 (docc. 8-9). Quest'ultima, in data 20.09.1952, contraeva matrimonio con Persona_12
(doc. 10), con il quale generava la figlia , nata il [...] in Persona_13
OR/SP, Brasile (docc.11-12).
Dalle nozze di con , contratte il 05.06.1979, Persona_13 Parte_6
(doc.13), sono nati gli odierni ricorrenti, coniugata , nata a Controparte_4 Pt_3
OR (SP – Brasile) il 22.11.1980 (doc. 14) e nato a [...] Pt_6 Parte_6
(SP – Brasile) il 16.11.1982 (doc. 23), i quali avrebbero dato vita a due distinti rami familiari ai quali gli altri ricorrenti hanno dedotto di appartenere.
- Ramo familiare di coniugata Controparte_4 Pt_3
la suddetta, in data 12.04.2006, contraeva un primo matrimonio con CP_2 Parte_4 [...]
dal quale ha divorziato giudizialmente il 10.06.2015, (doc.16). Prima di contrarre il Pt_1 matrimonio la ricorrente Sig.ra aveva avuto una relazione con Controparte_4
dal quale era nata una figlia, Persona_14 Persona_15
che non veniva riconosciuta dal padre. Questa veniva adottata in data 10.02.2011, ancora
[...] minorenne, dal primo marito della madre, sig. . Per effetto Parte_8 della sentenza di adozione la minore assumeva il nome di Parte_1
, nata a [...] – Brasile) il 14.01.1999 odierna ricorrente, (docc.17-18).
[...]
In costanza del matrimonio fra la ricorrente con Controparte_4 Persona_1
è nato a [...] /SP, Brasile, il 31.08.2006 il ricorrente Parte_1 [...]
(doc.19), al tempo del deposito del ricorso ancora minorenne e, in quanto Parte_9 tale, rappresentato dai genitori come da procura in atti.
Pag. 5 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Ottenuto il divorzio la ricorrente contraeva un secondo matrimonio il Controparte_4
09.09.2017 con , trascritto civilmente il data 19.10.2007, a seguito del quale Controparte_7 la sposa passava ad adottare il nome di , (doc. 21). Da questa Parte_10 unione coniugale è nato il [...] a [...]/SP, Brasile, il figlio , (doc. Persona_16
22).
- Ramo familiare di Parte_6
il suddetto in data 02.03.2007 contraeva matrimonio con , dalla quale ha Persona_17 divorziato il 10.07.2014 (doc.25); da questa unione coniugale è nata il [...] a [...]/SP,
Brasile, la figlia ,(doc.26). Persona_18
si sposava in seconde nozze con , Pt_6 Parte_6 Persona_19
(doc.27), con la quale generava la figlia , nata il Controparte_8 Parte_2
29.08.2015, (doc.28).
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in quanto diretti discendenti del capostipite il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano come risulta dal Persona_2 certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.3), ai sensi delle disposizioni del Codice civile del 1865 al tempo in vigore, ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio che, in mancanza di emergenze di segno contrario, è stato in Persona_9 grado di trasmetterla ai sensi dell'art.1 Legge 555 del 1912 alla figlia la quale, a Persona_11 sua volta, sempre ai sensi della disposizione da ultimo citata, l'ha trasmessa alla figlia
[...]
, madre e nonna degli odierni ricorrenti. Persona_13
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato
Pag. 6 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei richiedenti dal capostipite italiano
[...]
Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca Per_2 precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale
n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre Parte_7 crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• in accoglimento della domanda dichiara che coniugata Controparte_4
, nata a [...] – Brasile) il 22.11.1980, Pt_3 Parte_1
, nata a [...] – Brasile) il 14.01.1999,
[...] Parte_9
nato a [...] – Brasile) il 31.08.2006 e
[...] Parte_6
, nato a [...] – Brasile) il 16.11.1982 sono cittadini italiani jure sanguinis;
[...]
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della
Pag. 7 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese.
Si comunichi,
Firenze, 14.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
Pag. 8 di 8
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Caterina Condò nel procedimento iscritto al n. 4880/2024 R.G. promosso da
, nata a [...] – Brasile) il 14.01.1999, Parte_1 residente in [...] – Itapeva – Votorantim (SP – Brasile), Cod. Fisc.:
; coniugata , nata a [...] – C.F._1 CP_1 Parte_2 Pt_3
Brasile) il 22.11.1980, residente in [...](Cod. Fisc.: , in proprio e quale C.F._2 esercente la responsabilità genitoriale, unitamente al Sig. , sul CP_2 Parte_4 figlio minore nato a [...] – Brasile) il Persona_1 Parte_5
31.08.2006, con lei residente (Cod. Fisc.: ; , C.F._3 Parte_6 nato a [...] – Brasile) il 16.11.1982, residente in [...](Cod. Fisc.:
), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Rocco Luigi GIROLAMO del Foro di C.F._4
Roma ( , ed elettivamente domiciliati presso e nel suo studio legale sito in CodiceFiscale_5
Roma, Viale delle Milizie n. 22 come da procure in atti;
RICORRENTI
Contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro tempore Controparte_3 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo ed integrate con note del 8/07/2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Firenze, contrariis rejectis, per le motivazioni di fatto e di diritto di cui in narrativa, ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 281decies e ss. c.p.c., dichiarare che i ricorrenti GG.ri , nata a [...]_1
(SP – Brasile) il 14.01.1999; coniugata , nata a [...]_4 Pt_3
– Brasile) il 22.11.1980, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
nato a [...] – Brasile) il 31.08.2006; e Persona_1 CP_5 Pt_6
Pag. 1 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
, nato a [...] – Brasile) il 16.11.1982; e i loro discendenti, sono tutti Parte_6 cittadini italiani e, per l'effetto, disporre ed ordinare che il , in persona del Controparte_3
Ministro legale rappresentante p.t., e per esso l'Ufficiale dello Stato Civile competente, proceda senza ritardo alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge dello stato di cittadinanza dei ricorrenti sopra indicati e generalizzati nei registri dello stato civile, provvedendo inoltre alle eventuali comunicazioni consolari competenti. Con vittoria di spese ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” - VOGLIA in via principale, assumere immediatamente in decisione la presente controversia, e quindi emettere immediata sentenza ex art. 281sexies c.p.c., di integrale accoglimento delle domande ed istanze avanzate dai ricorrenti generalizzati in epigrafe in via subordinata, disporre rinvio del presente procedimento ad udienza successiva alla pubblicazione della decisione della Corte Costituzionale, in luogo della sospensione del giudizio;
o comunque disporre rinvio con salvezza di diritti e senza mutamento di rito per depositare eventuale documentazione integrativa ritenuta necessaria;
in via ulteriormente subordinata, ove ritenuto opportuno, disporre ex art. 281duodecies, comma 1, c.p.c., la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario, fissando l'udienza ex art. 183 c.p.c., ed assegnando i termini previsti dall'art. 171ter c.p.c., ed all'esito accogliere interamente le domande ed istanze avanzate dai ricorrenti generalizzati in epigrafe;
in via di estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di influenza sulla fattispecie per cui è causa del D.L. 36/2025 entrato in vigore il 29.03.2025, provvedimento palesemente incostituzionale per le ragioni già allegate in narrativa, disporre rinvio con salvezza di diritti e senza mutamento di rito per consentire di sollevare questione di legittimità costituzionale in ordine ai vari aspetti di illegittimità che tale provvedimento presenta, come già fatto dal Tribunale di Torino con provvedimento del 16-25.06.2025; in ogni caso, con vittoria di compensi professionali (secondo tariffe vigenti), e rimborso di spese di lite (€ 545,00 per contributo unificato e bollo), da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
o in via subordinata, con condanna del soccombente a corrispondere tutte le spese successive al CP_3 deposito della sentenza, ivi comprese quelle di registrazione.”
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto depositato il 24/04/2024 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti di (che Persona_2 nella documentazione di provenienza estera, peraltro successivamente fatta oggetto di correzione, veniva talora denominato come TE o o od anche Per_3 Persona_4 Persona_5
, nato a [...] il [...] dai genitori e Persona_2 Persona_6
in seguito emigrato in Brasile dove ha vissuto senza mai rinunciare alla cittadinanza di Persona_7 nascita né naturalizzarsi brasiliano, (docc.1-2-3).
Con decreto del 3/09/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 11/07/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Pag. 2 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto , non Controparte_3 costituito in giudizio, essendovi in atti prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza effettuata il 03/09/2024 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege.
La difesa ha depositato note di trattazione l'8/07/2025 nelle quali ha affrontato il tema della possibile incidenza della recente riforma della Legge 91/1992 operata con il D.L. 36/2025 entrato in vigore il
28/03/2025.
Ritiene il Tribunale che la controversia debba essere decisa in base alla normativa applicabile al
27/03/2025, (art.1 lett. b) D.L. 14 marzo 2025 n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n.74).
La decisione potrà riguardare i soli ricorrenti, non potendo l'accertamento estendersi, come invece parrebbe essere stato chiesto nelle conclusioni dove si legge:”.. e i loro discendenti, sono tutti cittadini italiani…”, a dichiarare la cittadinanza di soggetti rimasti estranei al presente giudizio.
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_3 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la
Pag. 3 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto i ricorrenti, deducendo una discendenza diretta per linea maschile, hanno prodotto le catture di schermo dei tentativi di presentare le loro richieste di appuntamento presso il Consolato d'Italia di
San Paolo, tramite la piattaforma “prenot@mi”, tentativi non andati a buon fine per esaurimento dei posti messi a disposizione, (docc.30-31). La ricorrente sig.ra Parte_1 risulta aver inviato per posta elettronica il modulo di riconoscimento della cittadinanza sin dal mese di luglio del 2020, (doc.29). I ricorrenti inoltre, in data 19/12 /2023, hanno inviato tramite il loro legale una diffida alla predetta Autorità consolare che ha risposto precisando che la difficoltà di inserimento nel portale è dovuta all'abnorme mole delle domande pervenute ed alla difficoltà dell'istruttoria e che, nel periodo 2021-2023, erano stati convocati quanti avevano presentato richiesta negli anni dal 2009 al 2015, (docc.32-33-34).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che la ricorrente, tenuto conto che l'art. 2
Legge n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i d'Italia in Brasile, in particolare quello di San Paolo, si Parte_7 trovi in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
Pag. 4 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio i ricorrenti hanno ricostruito la loro discendenza come segue: il capostipite emigrava in Brasile in epoca Persona_2 imprecisata dove, in data 13.05.1899 contraeva matrimonio con (doc.4 dove Persona_8 viene indicato come , poi corretto in nel maggio 2022 sulla Persona_5 Persona_2 base dell'esame del certificato di nascita prodotto). Dalla loro unione nasceva in Brasile, il 25.08.1905 il figlio (docc.5-6, dove il padre viene appellato “ , Persona_9 Persona_4 rettificato in calce in “ ). Persona_2
in data 02.05.1931 contraeva matrimonio con (doc. Persona_9 Persona_10
7, dove l'avo viene appellato “ , e in calce si dà atto della rettifica giudiziale Controparte_6 in “ ); la coppia generava la figlia nata in [...] il Persona_2 Persona_11
18.02.1932 (docc. 8-9). Quest'ultima, in data 20.09.1952, contraeva matrimonio con Persona_12
(doc. 10), con il quale generava la figlia , nata il [...] in Persona_13
OR/SP, Brasile (docc.11-12).
Dalle nozze di con , contratte il 05.06.1979, Persona_13 Parte_6
(doc.13), sono nati gli odierni ricorrenti, coniugata , nata a Controparte_4 Pt_3
OR (SP – Brasile) il 22.11.1980 (doc. 14) e nato a [...] Pt_6 Parte_6
(SP – Brasile) il 16.11.1982 (doc. 23), i quali avrebbero dato vita a due distinti rami familiari ai quali gli altri ricorrenti hanno dedotto di appartenere.
- Ramo familiare di coniugata Controparte_4 Pt_3
la suddetta, in data 12.04.2006, contraeva un primo matrimonio con CP_2 Parte_4 [...]
dal quale ha divorziato giudizialmente il 10.06.2015, (doc.16). Prima di contrarre il Pt_1 matrimonio la ricorrente Sig.ra aveva avuto una relazione con Controparte_4
dal quale era nata una figlia, Persona_14 Persona_15
che non veniva riconosciuta dal padre. Questa veniva adottata in data 10.02.2011, ancora
[...] minorenne, dal primo marito della madre, sig. . Per effetto Parte_8 della sentenza di adozione la minore assumeva il nome di Parte_1
, nata a [...] – Brasile) il 14.01.1999 odierna ricorrente, (docc.17-18).
[...]
In costanza del matrimonio fra la ricorrente con Controparte_4 Persona_1
è nato a [...] /SP, Brasile, il 31.08.2006 il ricorrente Parte_1 [...]
(doc.19), al tempo del deposito del ricorso ancora minorenne e, in quanto Parte_9 tale, rappresentato dai genitori come da procura in atti.
Pag. 5 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Ottenuto il divorzio la ricorrente contraeva un secondo matrimonio il Controparte_4
09.09.2017 con , trascritto civilmente il data 19.10.2007, a seguito del quale Controparte_7 la sposa passava ad adottare il nome di , (doc. 21). Da questa Parte_10 unione coniugale è nato il [...] a [...]/SP, Brasile, il figlio , (doc. Persona_16
22).
- Ramo familiare di Parte_6
il suddetto in data 02.03.2007 contraeva matrimonio con , dalla quale ha Persona_17 divorziato il 10.07.2014 (doc.25); da questa unione coniugale è nata il [...] a [...]/SP,
Brasile, la figlia ,(doc.26). Persona_18
si sposava in seconde nozze con , Pt_6 Parte_6 Persona_19
(doc.27), con la quale generava la figlia , nata il Controparte_8 Parte_2
29.08.2015, (doc.28).
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in quanto diretti discendenti del capostipite il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano come risulta dal Persona_2 certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.3), ai sensi delle disposizioni del Codice civile del 1865 al tempo in vigore, ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio che, in mancanza di emergenze di segno contrario, è stato in Persona_9 grado di trasmetterla ai sensi dell'art.1 Legge 555 del 1912 alla figlia la quale, a Persona_11 sua volta, sempre ai sensi della disposizione da ultimo citata, l'ha trasmessa alla figlia
[...]
, madre e nonna degli odierni ricorrenti. Persona_13
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato
Pag. 6 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei richiedenti dal capostipite italiano
[...]
Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca Per_2 precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale
n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre Parte_7 crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• in accoglimento della domanda dichiara che coniugata Controparte_4
, nata a [...] – Brasile) il 22.11.1980, Pt_3 Parte_1
, nata a [...] – Brasile) il 14.01.1999,
[...] Parte_9
nato a [...] – Brasile) il 31.08.2006 e
[...] Parte_6
, nato a [...] – Brasile) il 16.11.1982 sono cittadini italiani jure sanguinis;
[...]
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della
Pag. 7 di 8 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese.
Si comunichi,
Firenze, 14.7.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
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