TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 20/02/2026, n. 3216
TAR
Sentenza 20 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione di legge: art 38, art 16 ed art 60 D.Lgs.206/2007. Violazione dei principi correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa. Arbitrarietà. Eccesso di potere per erronea presupposizione e carenza d’istruttoria, travisamento dei fatti. Illegittimità manifesta.

    Il Collegio rileva che la formazione scolastica generale di dieci anni non è stata dimostrata dalla ricorrente e non può essere integrata dalla formazione professionale. La normativa richiamata ricollega espressamente tale requisito al percorso scolastico. Non si condivide la tesi della disparità di trattamento con altri connazionali, poiché le posizioni a suo dire difformemente valutate riguardavano domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 206/2007.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione dell’art.97 della Costituzione; Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 D.lgs 206/2007; Eccesso di potere per erronea presupposizione e carenza d’istruttoria. Ingiustizia manifesta.

    La difesa di parte ricorrente incorre in una errata interpretazione della norma di cui all’art. 38 co.1 del d.lgs. n. 206 del 2007, considerando il periodo di formazione presso il Collegio di Medicina di Novoselytsia della durata di tre anni sia ai fini del computo degli anni di formazione scolastica generale, sia quale percorso di formazione per il conseguimento della qualifica professionale di infermiere. La tesi non trova alcun riscontro nella normativa richiamata, né per l’ipotesi di cui alla lett.a), né per quella di cui alla lett. b) del comma 1 dell’art. 38. La disposizione è difatti chiara nell’affermare che “L'ammissione alla formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale è subordinata” al completamento di una formazione scolastica generale, la quale può avere la durata minima di dodici anni (lett.a) nel caso di accesso all'università o istituti equivalenti) ovvero di dieci anni (lett.b) nel caso di accesso alle scuole professionali o ai programmi di formazione professionale per infermieri). La formazione scolastica minima generale pertanto costituisce un presupposto per poter poi accedere alla formazione (universitaria o comunque professionalizzante) per il conseguimento del titolo di infermiere. È indubbio che la ricorrente, come riportato nell’atto gravato, “vanta solo 9 anni di formazione scolastica generale precedenti all’avvio degli studi in infermieristica a fronte dei 10 richiesti dalla norma di cui alla lett. b) dell’art. 38 co. 1 D.Lgs. 206/2007”.

  • Rigettato
    Motivi ostativi al riconoscimento del titolo professionale ai sensi dell'art. 10-bis legge n. 241/90

    La nota contenente i motivi ostativi è un atto endoprocedimentale che anticipa la decisione finale. Poiché il ricorso è stato rigettato nel merito, anche questa censura viene respinta.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 20/02/2026, n. 3216
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3216
    Data del deposito : 20 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo