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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/06/2025, n. 2083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2083 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5001/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale in composizione monocratica costituito dal Giudice dott.ssa MO ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5001/2020 di RG in opposizione a decreto ingiuntivo n. 465/2020 emesso in data 14.01.2020 (R.G. n. 16266/2019) promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Rotolo Vincenzo presso il cui studio Parte_1 sito in Noci alla via Salvo D'Acquisto n. 7 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte attrice opponente -
CONTRO
in persona del suo Curatore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall' avv. Adele Margherita Renna presso il cui studio in Bari, alla via P.
Amedeo n.50 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta opposta -
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo;
vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 28.11.2024 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c. mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MO ER MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 20.03.2020 , proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 465/2020 emesso in data 14.01.2020 da questo Tribunale nel procedimento avente R.G. n. 16266/2019 con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore della Curatela del della somma di €. 16.063,87, oltre il pagamento CP_1 Parte_2
di competenze e onorari del procedimento monitorio, quale corrispettivo di una fornitura di merci
(calcestruzzo), come descritte nelle fatture azionate in via monitoria.
Parte attrice con l'atto introduttivo del presente giudizio contestava la pretesa creditoria sia nell'an che nel quantum debeatur negando di aver intrattenuto con la parte opposta qualsiasi rapporto obbligatorio o contratto per la fornitura delle succitate merci.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria e diversa eccezione, deduzione ed istanza, accogliere la presente opposizione per le ragioni esposte in premessa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Bari n. 465/2020 pubblicato in data 30 gennaio 2020. Con vittoria delle spese di lite.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.06.2020 si costituiva in giudizio la che chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto Controparte_2
infondata in fatto e in diritto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di controparte alle spese del giudizio.
Parte opposta precisava la natura delle merci – asserendo trattarsi di calcestruzzo come risultante dalle fatture – e depositava i documenti di trasporto a comprova della consegna delle merci de quibus.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e interrogatorio formale dell'opponente e, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.2024 trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***** Tanto premesso in punto di fatto, l'opposizione è fondata e merita accoglimento con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di seguito esplicitate.
Giova premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a seguito del quale si instaura un giudizio ordinario di cognizione, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, con la conseguenza che il creditore opposto, avendo chiesto l'ingiunzione, ha l'onere di provare l'esistenza del suo credito, ossia i fatti
MO ER costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, mentre il debitore opponente deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi di quel diritto.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c. si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito
(cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
La recente giurisprudenza di merito ha ribadito tali principi, affermando che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale (cfr.
Tribunale Roma, sez. X, 22/01/2015, n. 1434) e che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: parte opposta, quindi, deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr. Tribunale Arezzo, 11/01/2017, n. 34; Trib. Roma 19.12.2018 n.
24361).
Inoltre, va richiamato l'insegnamento costante della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio” (Cass. 9685/2000).
Ebbene, tanto chiarito in via di inquadramento generale, occorre precisare che nel presente giudizio l'opposta-attrice in senso sostanziale ha dedotto di essere creditrice nei confronti dell'opponente-convenuto in senso sostanziale della somma di €. €. 16.063,87 quale corrispettivo per la fornitura di calcestruzzo consegnato presso un cantiere sito in Noci alla Contrada Vecchio come emergente dai DDT.
Parte attrice opponente, dal canto proprio, ha negato l'esistenza di qualsivoglia rapporto con la controparte ed ha prodotto il contratto d'appalto sottoscritto in data 31.03.2014 tra i coniugi
[...] e l'impresa edile Laera S.r.l. in cui è espressamente precisato che “Sono a carico Persona_1
della ditta la mano d'opera, specializzata e non, la materia e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte”.
Nel corso dell'interrogatorio formale, poi, l'opponente ha confermato di non aver mai concluso alcun contratto con parte opposta, né di aver mai ricevuto alcuna fattura o sollecito di pagamento.
Viceversa l'opposta ha omesso di citare il proprio teste ed è stata dichiarata decaduta dalla prova precedentemente richiesta.
Sotto ulteriore profilo, con riferimento alla produzione documentale versata in atti dalla
Curatela e, segnatamente, ai DDT giova rimarcare che il Notarnicola ha disconosciuto le firme apposte sugli stessi che ictu oculi non appaiono poter essere riferite all'odierno attore, laddove confrontate sia con la procura alle liti rilasciata al procuratore per l'odierno giudizio, sia con la firma apposta in calce al contratto d'appalto.
Ne consegue, pertanto, che la Curatela non ha assolto all'onere probatorio su di ella incombente volto a comprovare l'esistenza di un contratto con il Notarnicola.
Le considerazioni che precedono giustificano l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese del giudizio seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento (da €. 5.201,00 a €. 26.000,00), secondo i valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione notificato in data Parte_1
20.03.2020 nella causa iscritta al n. R.G. 5001/2020, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n.
465/2020 emesso in data 14.01.2020 nel giudizio R.G. n. 16266/2019;
2) CONDANNA parte convenuta opposta al Controparte_2 pagamento in favore dell'opponente delle spese del presente giudizio che Parte_1 liquida in €. 5.077,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso spese generali del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Bari, 03.06.2025.
Il Giudice
dott.ssa MO ER
MO ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale in composizione monocratica costituito dal Giudice dott.ssa MO ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5001/2020 di RG in opposizione a decreto ingiuntivo n. 465/2020 emesso in data 14.01.2020 (R.G. n. 16266/2019) promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Rotolo Vincenzo presso il cui studio Parte_1 sito in Noci alla via Salvo D'Acquisto n. 7 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte attrice opponente -
CONTRO
in persona del suo Curatore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall' avv. Adele Margherita Renna presso il cui studio in Bari, alla via P.
Amedeo n.50 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta opposta -
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo;
vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 28.11.2024 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente la decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c. mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MO ER MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione notificato in data 20.03.2020 , proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 465/2020 emesso in data 14.01.2020 da questo Tribunale nel procedimento avente R.G. n. 16266/2019 con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore della Curatela del della somma di €. 16.063,87, oltre il pagamento CP_1 Parte_2
di competenze e onorari del procedimento monitorio, quale corrispettivo di una fornitura di merci
(calcestruzzo), come descritte nelle fatture azionate in via monitoria.
Parte attrice con l'atto introduttivo del presente giudizio contestava la pretesa creditoria sia nell'an che nel quantum debeatur negando di aver intrattenuto con la parte opposta qualsiasi rapporto obbligatorio o contratto per la fornitura delle succitate merci.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria e diversa eccezione, deduzione ed istanza, accogliere la presente opposizione per le ragioni esposte in premessa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Bari n. 465/2020 pubblicato in data 30 gennaio 2020. Con vittoria delle spese di lite.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.06.2020 si costituiva in giudizio la che chiedeva il rigetto dell'opposizione in quanto Controparte_2
infondata in fatto e in diritto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di controparte alle spese del giudizio.
Parte opposta precisava la natura delle merci – asserendo trattarsi di calcestruzzo come risultante dalle fatture – e depositava i documenti di trasporto a comprova della consegna delle merci de quibus.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e interrogatorio formale dell'opponente e, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.2024 trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***** Tanto premesso in punto di fatto, l'opposizione è fondata e merita accoglimento con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di seguito esplicitate.
Giova premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a seguito del quale si instaura un giudizio ordinario di cognizione, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, con la conseguenza che il creditore opposto, avendo chiesto l'ingiunzione, ha l'onere di provare l'esistenza del suo credito, ossia i fatti
MO ER costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, mentre il debitore opponente deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi di quel diritto.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c. si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito
(cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
La recente giurisprudenza di merito ha ribadito tali principi, affermando che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale (cfr.
Tribunale Roma, sez. X, 22/01/2015, n. 1434) e che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: parte opposta, quindi, deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionato in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr. Tribunale Arezzo, 11/01/2017, n. 34; Trib. Roma 19.12.2018 n.
24361).
Inoltre, va richiamato l'insegnamento costante della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio” (Cass. 9685/2000).
Ebbene, tanto chiarito in via di inquadramento generale, occorre precisare che nel presente giudizio l'opposta-attrice in senso sostanziale ha dedotto di essere creditrice nei confronti dell'opponente-convenuto in senso sostanziale della somma di €. €. 16.063,87 quale corrispettivo per la fornitura di calcestruzzo consegnato presso un cantiere sito in Noci alla Contrada Vecchio come emergente dai DDT.
Parte attrice opponente, dal canto proprio, ha negato l'esistenza di qualsivoglia rapporto con la controparte ed ha prodotto il contratto d'appalto sottoscritto in data 31.03.2014 tra i coniugi
[...] e l'impresa edile Laera S.r.l. in cui è espressamente precisato che “Sono a carico Persona_1
della ditta la mano d'opera, specializzata e non, la materia e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte”.
Nel corso dell'interrogatorio formale, poi, l'opponente ha confermato di non aver mai concluso alcun contratto con parte opposta, né di aver mai ricevuto alcuna fattura o sollecito di pagamento.
Viceversa l'opposta ha omesso di citare il proprio teste ed è stata dichiarata decaduta dalla prova precedentemente richiesta.
Sotto ulteriore profilo, con riferimento alla produzione documentale versata in atti dalla
Curatela e, segnatamente, ai DDT giova rimarcare che il Notarnicola ha disconosciuto le firme apposte sugli stessi che ictu oculi non appaiono poter essere riferite all'odierno attore, laddove confrontate sia con la procura alle liti rilasciata al procuratore per l'odierno giudizio, sia con la firma apposta in calce al contratto d'appalto.
Ne consegue, pertanto, che la Curatela non ha assolto all'onere probatorio su di ella incombente volto a comprovare l'esistenza di un contratto con il Notarnicola.
Le considerazioni che precedono giustificano l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese del giudizio seguono il principio di soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento (da €. 5.201,00 a €. 26.000,00), secondo i valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione notificato in data Parte_1
20.03.2020 nella causa iscritta al n. R.G. 5001/2020, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n.
465/2020 emesso in data 14.01.2020 nel giudizio R.G. n. 16266/2019;
2) CONDANNA parte convenuta opposta al Controparte_2 pagamento in favore dell'opponente delle spese del presente giudizio che Parte_1 liquida in €. 5.077,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso spese generali del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Bari, 03.06.2025.
Il Giudice
dott.ssa MO ER
MO ER