Articolo 33 del Codice di giustizia contabile
Articolo 32Articolo 34
Versione
7 ottobre 2016

Art. 33

(Uso della lingua italiana. Nomina dell'interprete)


1. In tutto il processo e' prescritto l'uso della lingua italiana, fatta salva la tutela delle minoranze linguistiche.


2. Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice puo' nominare un interprete. Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.

Entrata in vigore il 7 ottobre 2016
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente