Art. 10. Pensione di anzianita ')
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto alla pensione gli iscritti che possano far valere almeno 35 anni di iscrizione al Fondo, coperta da contribuzione e che non prestino attivita' lavorativa subordinata.
La pensione di anzianita' e' calcolata in base alle norme vigenti per la pensione di vecchiaia, salvo quanto previsto al comma seguente, e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o della cessazione dal servizio, se posteriore.
L'importo della pensione e' diminuito in misura pari ad uno 0,50 per cento della retribuzione pensionabile per ogni anno di anticipo del pensionamento rispetto all'eta' pensionabile ed e' invece aumentato nella misura stessa ma non oltre l'importo dell'intera pensione spettante per ogni anno di contribuzione oltre i 36.
Agli iscritti che possano far valere almeno 40 anni di contribuzione al Fondo, e' comunque assicurata la intera pensione spettante indipendentemente dall'eta' raggiunta.
Ai fini di cui sopra le frazioni di anno, sia di eta' che di contribuzione, superiori a sei mesi si computano come anno intero, mentre non si computano se uguali o inferiori ai mesi sei.
La pensione di anzianita' e' equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia.
Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, e' abrogato l' articolo 17 della legge 4 dicembre 1956, numero 1450 .
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto alla pensione gli iscritti che possano far valere almeno 35 anni di iscrizione al Fondo, coperta da contribuzione e che non prestino attivita' lavorativa subordinata.
La pensione di anzianita' e' calcolata in base alle norme vigenti per la pensione di vecchiaia, salvo quanto previsto al comma seguente, e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o della cessazione dal servizio, se posteriore.
L'importo della pensione e' diminuito in misura pari ad uno 0,50 per cento della retribuzione pensionabile per ogni anno di anticipo del pensionamento rispetto all'eta' pensionabile ed e' invece aumentato nella misura stessa ma non oltre l'importo dell'intera pensione spettante per ogni anno di contribuzione oltre i 36.
Agli iscritti che possano far valere almeno 40 anni di contribuzione al Fondo, e' comunque assicurata la intera pensione spettante indipendentemente dall'eta' raggiunta.
Ai fini di cui sopra le frazioni di anno, sia di eta' che di contribuzione, superiori a sei mesi si computano come anno intero, mentre non si computano se uguali o inferiori ai mesi sei.
La pensione di anzianita' e' equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia.
Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, e' abrogato l' articolo 17 della legge 4 dicembre 1956, numero 1450 .