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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/11/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 242/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa AR Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 242/2025 V.G., avente ad oggetto: “modifica condizioni divorzio” promossa congiuntamente da:
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Sebastiana Parte_1 C.F._1
Di AR
e
NT US, C.F. , col patrocinio dell'avv. Paolo C.F._2
GO
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede posta in decisione all'esito dell'udienza del 08/10/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con sentenza di omologazione n. 1514/2022 del 27/07/2022, emessa all'esito del procedimento iscritto al n. 26/2022 R.G., il Tribunale di Siracusa, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti alle condizioni concordate dalle parti.
In seno al presente ricorso, le parti chiedevano congiuntamente di modificare le suddette condizioni nel seguente modo:
1 “1. i figli minori e rimarranno affidati congiuntamente ad Per_1 Persona_2 entrambi i genitori, che continueranno a collaborare nel loro interesse, con collocamento presso il domicilio materno, sito in Avola (SR), Via Antonello Da Messina
n. 7;
2. quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il sig. SE LE potrà vedere e tenere con sé i figli, compatibilmente in ogni caso con gli impegni scolastici dello stesso, nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 21:00; nel corso di ciascuna settimana potranno tenerli con se ogni pomeriggio dalle h. 18:00 alle ore 22:00 (salvo impedimenti): durante le vacanze natalizie entrambi i genitori potranno tenere con sè i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio: nelle vacanze
Pasquali, ad anni alterni, i minore trascorreranno con il padre il giorno di Pasquale e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa, nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con il genitore non collocatario 2 (due) settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
nel caso in cui i genitori volessero portare i figli in vacanza, si obbligano fin da adesso a comunicarlo per iscritto reciprocamente con debito avviso e attenderanno il reciproco consenso in forma scritta anche per le vie brevi, consenso che, se non sarà comunicato nella forma suddetta entro giorni dieci prima della partenza, si intenderà concesso: per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
il tutto salvo diversi accordi tra i coniugi.
3. Il signor LE sarà tenuta a corrispondere, con decorrenza dal mese di gennaio
2025 (non prima del 27 di ogni mese in quanto tale data corrisponde a quella dell'erogazione dello stipendio), alla signora la somma mensile di € Parte_1
550,00 (cinquecentocinquanta/00), a titolo di concorso per il mantenimento del figlio minore e Per_1 Per_2
4. L'assegno unico per i figli minori continuerà ad essere percepito dai genitori nella misura del 50% come per legge;
5. Porre a carico del Sig. SE LE l'obbligo di versare alla Sig.ra
[...]
la somma di € 50,00 (cinquanta/00), a titolo di assegno divorzile;
Pt_1
6. Entrambi i genitori concorreranno, nella misura della metà ciascuno, alle spese straordinarie, mediche specialistiche, scolastiche (per acquisto dei liberi ed altro materiale didattico), ludiche e/o ricreative, sostenute per i figli minori, purché previamente concordate e debitamente documentate dalle parti;
2 7. I coniugi continueranno a concedersi il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio e si impegnano, fin d'ora, a comunicare all'altro coniuge l'eventuale nuovo domicilio;
8. Entrambi i coniugi si obbligano a favorire il mantenimento da parte dei minori di rapporti significativi con i nonni paterni e materni
9. I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
10. Le parti dichiarano che l'udienza di comparizione venga svolta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
11. Ordini all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avola (SR) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza”.
Con provvedimento del 11/10/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Passando al merito, la richiesta di modifica nei termini sopra indicati va integralmente condivisa e recepita da questo Collegio, in quanto il superiore accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia e, anzi, rappresenta manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono altresì conformi all'interesse morale e materiale della prole, in quanto risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla propria crescita ed evoluzione.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 242/2025 V.G., a parziale modifica delle condizioni di divorzio statuite con sentenza n. 1514/2022 del
Tribunale di Siracusa: provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e indicati in parte motiva;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 6.11.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa AR Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 242/2025 V.G., avente ad oggetto: “modifica condizioni divorzio” promossa congiuntamente da:
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Sebastiana Parte_1 C.F._1
Di AR
e
NT US, C.F. , col patrocinio dell'avv. Paolo C.F._2
GO
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede posta in decisione all'esito dell'udienza del 08/10/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con sentenza di omologazione n. 1514/2022 del 27/07/2022, emessa all'esito del procedimento iscritto al n. 26/2022 R.G., il Tribunale di Siracusa, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti alle condizioni concordate dalle parti.
In seno al presente ricorso, le parti chiedevano congiuntamente di modificare le suddette condizioni nel seguente modo:
1 “1. i figli minori e rimarranno affidati congiuntamente ad Per_1 Persona_2 entrambi i genitori, che continueranno a collaborare nel loro interesse, con collocamento presso il domicilio materno, sito in Avola (SR), Via Antonello Da Messina
n. 7;
2. quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il sig. SE LE potrà vedere e tenere con sé i figli, compatibilmente in ogni caso con gli impegni scolastici dello stesso, nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 21:00; nel corso di ciascuna settimana potranno tenerli con se ogni pomeriggio dalle h. 18:00 alle ore 22:00 (salvo impedimenti): durante le vacanze natalizie entrambi i genitori potranno tenere con sè i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio: nelle vacanze
Pasquali, ad anni alterni, i minore trascorreranno con il padre il giorno di Pasquale e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa, nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con il genitore non collocatario 2 (due) settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
nel caso in cui i genitori volessero portare i figli in vacanza, si obbligano fin da adesso a comunicarlo per iscritto reciprocamente con debito avviso e attenderanno il reciproco consenso in forma scritta anche per le vie brevi, consenso che, se non sarà comunicato nella forma suddetta entro giorni dieci prima della partenza, si intenderà concesso: per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
il tutto salvo diversi accordi tra i coniugi.
3. Il signor LE sarà tenuta a corrispondere, con decorrenza dal mese di gennaio
2025 (non prima del 27 di ogni mese in quanto tale data corrisponde a quella dell'erogazione dello stipendio), alla signora la somma mensile di € Parte_1
550,00 (cinquecentocinquanta/00), a titolo di concorso per il mantenimento del figlio minore e Per_1 Per_2
4. L'assegno unico per i figli minori continuerà ad essere percepito dai genitori nella misura del 50% come per legge;
5. Porre a carico del Sig. SE LE l'obbligo di versare alla Sig.ra
[...]
la somma di € 50,00 (cinquanta/00), a titolo di assegno divorzile;
Pt_1
6. Entrambi i genitori concorreranno, nella misura della metà ciascuno, alle spese straordinarie, mediche specialistiche, scolastiche (per acquisto dei liberi ed altro materiale didattico), ludiche e/o ricreative, sostenute per i figli minori, purché previamente concordate e debitamente documentate dalle parti;
2 7. I coniugi continueranno a concedersi il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio e si impegnano, fin d'ora, a comunicare all'altro coniuge l'eventuale nuovo domicilio;
8. Entrambi i coniugi si obbligano a favorire il mantenimento da parte dei minori di rapporti significativi con i nonni paterni e materni
9. I coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
10. Le parti dichiarano che l'udienza di comparizione venga svolta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
11. Ordini all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avola (SR) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza”.
Con provvedimento del 11/10/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Passando al merito, la richiesta di modifica nei termini sopra indicati va integralmente condivisa e recepita da questo Collegio, in quanto il superiore accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia e, anzi, rappresenta manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono altresì conformi all'interesse morale e materiale della prole, in quanto risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla propria crescita ed evoluzione.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 242/2025 V.G., a parziale modifica delle condizioni di divorzio statuite con sentenza n. 1514/2022 del
Tribunale di Siracusa: provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e indicati in parte motiva;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 6.11.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
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