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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 22/12/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2277/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PE, nelle persone di:
Dott.ssa LO SS - Presidente rel.
Dott.ssa Flavia Mazzini - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, ai sensi dell'articolo 473 bis 51 c.p.c., da e i quali hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio civile in data 21/09/2006 in Albania;
FATTO
Premesso che i coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio in BULQIZE -
ALBANIA in data 21/09/2006; dalla loro unione sono nate due figlie: nata a Per_1
PE il 10/11/2008 e nata a [...] il [...]. Per_2
Le parti, con ricorso ex articolo 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate. L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Il PM non ha mosso rilievi.
DIRITTO
Entrambi i coniugi sono cittadini albanesi, la giurisdizione di questa A.G. sussiste ai sensi dell'art. 3 lettera A) Reg. CE 2201/2003 che individua la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro per le questioni inerenti al divorzio ed alla separazione personale dei coniugi utilizzando come criterio, tra gli altri, la residenza abituale dei coniugi.
Nel caso in esame i coniugi sono entrambi residenti stabilmente in Italia ed entrambe le figlie minori sono nate nel territorio nazionale.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151, 1° comma c.c., tale per cui gli stessi sono addivenuti alla decisione congiunta di separarsi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ritenuto che le clausole relative alle figlie minori non siano in contrasto con i loro interessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto delle minori deve ritenersi non necessario (articolo 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale, Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi:
nata il [...] in [...] Parte_1
E
nato il [...] in [...] Parte_2
Alle condizioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo.
Visti gli artt. 191 e 453 c.c. e 172, 173 e 178 del R.D.
9.7.1939 n. 1238,
ORDINA che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
Manda, pertanto, alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di legge.
Spese di lite compensate.
Deciso in data 22/12/2025
Il Presidente
LO SS
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PE, nelle persone di:
Dott.ssa LO SS - Presidente rel.
Dott.ssa Flavia Mazzini - Giudice
Dott.ssa Manuela Mari - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, ai sensi dell'articolo 473 bis 51 c.p.c., da e i quali hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio civile in data 21/09/2006 in Albania;
FATTO
Premesso che i coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio in BULQIZE -
ALBANIA in data 21/09/2006; dalla loro unione sono nate due figlie: nata a Per_1
PE il 10/11/2008 e nata a [...] il [...]. Per_2
Le parti, con ricorso ex articolo 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate. L'udienza di comparizione delle parti è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Il PM non ha mosso rilievi.
DIRITTO
Entrambi i coniugi sono cittadini albanesi, la giurisdizione di questa A.G. sussiste ai sensi dell'art. 3 lettera A) Reg. CE 2201/2003 che individua la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro per le questioni inerenti al divorzio ed alla separazione personale dei coniugi utilizzando come criterio, tra gli altri, la residenza abituale dei coniugi.
Nel caso in esame i coniugi sono entrambi residenti stabilmente in Italia ed entrambe le figlie minori sono nate nel territorio nazionale.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex articolo 151, 1° comma c.c., tale per cui gli stessi sono addivenuti alla decisione congiunta di separarsi.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ritenuto che le clausole relative alle figlie minori non siano in contrasto con i loro interessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto delle minori deve ritenersi non necessario (articolo 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale, Omologa a tutti gli effetti di legge la separazione personale dei coniugi:
nata il [...] in [...] Parte_1
E
nato il [...] in [...] Parte_2
Alle condizioni tutte, da intendersi qui integralmente trascritte, di cui al ricorso introduttivo.
Visti gli artt. 191 e 453 c.c. e 172, 173 e 178 del R.D.
9.7.1939 n. 1238,
ORDINA che questo provvedimento di omologazione sia annotato a margine dell'atto di matrimonio dei predetti coniugi a cura del competente Ufficiale di Stato Civile;
detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
Manda, pertanto, alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e gli ulteriori incombenti di legge.
Spese di lite compensate.
Deciso in data 22/12/2025
Il Presidente
LO SS