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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XV, sentenza 06/02/2026, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 291/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 15, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
IT BIANCA, Presidente
DE DOMENICO CO, Relatore
CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 168/2025 depositato il 19/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 167/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COMO sez. 2 e pubblicata il 23/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K03BR00894/2022 SANZIONI TOTALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K03BR00894/2022 IRES-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K03BR00894/2022 IVA-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K03BR00894/2022 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 100/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano all'accordo conciliativi in atti.
La Corte riserva la decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente appello la società contribuente chiede l'integrale riforma della sentenza nr. 167/2024 (R.
G.R. nr. 373/2023), della Sezione 2, della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Como, depositata in data 23 maggio 2024 in quanto il giudice monocratico di primo grado non ha recepito l'accordo di
Conciliazione giudiziale ex art. 48 del D.Lvo nr. 546 del 31.12.1992, respingendo, invece, il ricorso del contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che tutti gli atti e i fatti portati alla cognizione di questa Corte sono stati attentamente analizzati e che per quanto l'art. 132 c.p.c. -applicabile al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs 546/1992- consenta al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e pertanto, nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni rilevanti concretamente esaminate, si rappresenta che le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Premesso ciò, questa Corte è chiamata a valutare la fondatezza dell'appello della società contribuente.
Orbene, come emerge dagli atti, le parti avevano tempestivamente prodotto in giudizio l'accordo di conciliazione raggiunto fuori udienza, tuttavia, probabilmente per non aver esaminato tutti gli atti prodotti in giudizio, il Giudice non ha preso atto della suddetta conciliazione e ha respinto il ricorso.
Questa Corte, valutata la volontà delle parti, peraltro confermata espressamente in udienza dai rispettivi rappresentanti, e valutata la proposta di conciliazione, ritiene di accoglierlo.
Infatti, come emerge dagli atti, la società contribuente ha sottoscritto in data 6 marzo 2024, con la Direzione
Provinciale di Como, la proposta di “Conciliazione Giudiziale fuori udienza” ex art. 48 del D.Lgs nr. 546/1992, formulata dalla Direzione Provinciale di Como - Ufficio Legale -, in data 15 febbraio 2024 (nr. 500003/2024) di cui al codice atto nr. 18711506008 – come trasmessa dalla stessa in data 5 marzo 2024. Tale accordo risulta essere stato perfezionato a seguito del pagamento di quanto complessivamente dovuto e richiesto, come attestato dalle 2 quietanze di modelli F24 del 5 marzo 2024.
Ritenuto, pertanto, condivisibile quanto dedotto dalle parti, questa Corte, in riforma della sentenza appellata, accoglie l'appello della società contribuente e, in riforma della sentenza appellata, conferma l'accordo di conciliazione e la relativa intervenuta definizione della lite.
Conseguentemente, dichiarata cessata materia del contendere¸ annulla, altresì, la decisa condanna al pagamento delle spese di giudizio, compensando, come da espressa richiesta delle parti anche in udienza, le spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata. Spese del giudizio compensate tra le parti
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 15, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
IT BIANCA, Presidente
DE DOMENICO CO, Relatore
CRESPI MONICA GIOVANNA MICA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 168/2025 depositato il 19/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 167/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COMO sez. 2 e pubblicata il 23/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K03BR00894/2022 SANZIONI TOTALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K03BR00894/2022 IRES-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K03BR00894/2022 IVA-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K03BR00894/2022 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 100/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano all'accordo conciliativi in atti.
La Corte riserva la decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente appello la società contribuente chiede l'integrale riforma della sentenza nr. 167/2024 (R.
G.R. nr. 373/2023), della Sezione 2, della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Como, depositata in data 23 maggio 2024 in quanto il giudice monocratico di primo grado non ha recepito l'accordo di
Conciliazione giudiziale ex art. 48 del D.Lvo nr. 546 del 31.12.1992, respingendo, invece, il ricorso del contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che tutti gli atti e i fatti portati alla cognizione di questa Corte sono stati attentamente analizzati e che per quanto l'art. 132 c.p.c. -applicabile al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs 546/1992- consenta al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e pertanto, nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni rilevanti concretamente esaminate, si rappresenta che le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Premesso ciò, questa Corte è chiamata a valutare la fondatezza dell'appello della società contribuente.
Orbene, come emerge dagli atti, le parti avevano tempestivamente prodotto in giudizio l'accordo di conciliazione raggiunto fuori udienza, tuttavia, probabilmente per non aver esaminato tutti gli atti prodotti in giudizio, il Giudice non ha preso atto della suddetta conciliazione e ha respinto il ricorso.
Questa Corte, valutata la volontà delle parti, peraltro confermata espressamente in udienza dai rispettivi rappresentanti, e valutata la proposta di conciliazione, ritiene di accoglierlo.
Infatti, come emerge dagli atti, la società contribuente ha sottoscritto in data 6 marzo 2024, con la Direzione
Provinciale di Como, la proposta di “Conciliazione Giudiziale fuori udienza” ex art. 48 del D.Lgs nr. 546/1992, formulata dalla Direzione Provinciale di Como - Ufficio Legale -, in data 15 febbraio 2024 (nr. 500003/2024) di cui al codice atto nr. 18711506008 – come trasmessa dalla stessa in data 5 marzo 2024. Tale accordo risulta essere stato perfezionato a seguito del pagamento di quanto complessivamente dovuto e richiesto, come attestato dalle 2 quietanze di modelli F24 del 5 marzo 2024.
Ritenuto, pertanto, condivisibile quanto dedotto dalle parti, questa Corte, in riforma della sentenza appellata, accoglie l'appello della società contribuente e, in riforma della sentenza appellata, conferma l'accordo di conciliazione e la relativa intervenuta definizione della lite.
Conseguentemente, dichiarata cessata materia del contendere¸ annulla, altresì, la decisa condanna al pagamento delle spese di giudizio, compensando, come da espressa richiesta delle parti anche in udienza, le spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata. Spese del giudizio compensate tra le parti