TRIB
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/09/2025, n. 4459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4459 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Tribunale presso la Sezione Prima Civile del Tribunale di Catania, dottoressa Maria Mottese, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
EX ART. 281 SEXIES, TERZO COMMA, C.P.C. nella causa civile iscritta al n° 2621/2024 R. G., avente ad oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana promossa da
1. (C. F. ), nata il Parte_1 C.F._1
09.03.1964 a Santos - San Paolo (Brasile);
2. (C. F. ), nato Parte_2 C.F._2 il 31.10.1996 a San Paolo (Brasile);
3. (C. F: , nata Parte_3 C.F._3 il 10.07.1965 ad Santos - San Paolo (Brasile);
4. (C. F. ), nato il Controparte_1 C.F._4
28.07.1985 a Santos - San Paolo (Brasile), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore
5. (C. F. ), nato il [...] Parte_4 C.F._5
a Sao Sebastiao - San Paolo (Brasile);
6. (C. F. Parte_5
), nato il [...] ad [...] - Rio De Janeiro (Brasile); C.F._6
7. (C. F. Controparte_2
), nato il [...] a San Paolo (Brasile), in [...] e nella C.F._7 qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori
8. (C. F. ), nato il Parte_6 C.F._8
01.10.2016 a San Paolo (Brasile) e
9. (C. F. ), nato il Parte_7 C.F._9
07.03.2020 a Bogotà (Colombia);
10. (C. F. Controparte_2 Parte_8
), nata il [...] a [...] - San Paolo (Brasile); C.F._10 11. (C. F. , nato il [...] a [...] Parte_9 C.F._11
(Brasile);
12. (C. F. , nato il [...] a Controparte_3 C.F._12
Sao Vicente - San Paolo (Brasile);
13. (C. F. ), nata il [...] a [...] Controparte_4 C.F._13
- San Paolo (Brasile); tutti elettivamente domiciliati in Roma, Viale della Primavera, n. 27 presso lo studio dell'Avv. Maria Mazzeo (C. F. ) e dell'Avv. stabilizzato Sonia C.F._14
Rosato (C. F. ), che li rappresentano e difendono, giusta procura in C.F._15 calce al ricorso (PEC: ); Email_1
RICORRENTI
CONTRO
(CF , in persona del pro Controparte_5 P.IVA_1 CP_6 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catania, presso i cui uffici, in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149, è domiciliato;
RESISTENTE
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
******
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti diretti del cittadino italiano figlio di e entrambi Persona_1 Persona_2 Persona_3 cittadini italiani, nato il 08.06. 1894 a Riposto (CT), successivamente emigrato in Brasile, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano.
I ricorrenti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
- Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto
- Dichiarare lo status di cittadino italiano di
[...]
Parte_10 Parte_3
- e del figlio minore
[...] Controparte_1 [...]
– Parte_4 Parte_2 Parte_3 Parte_5
- e dei figli minori
[...] Parte_2 Controparte_2 [...]
e – Parte_6 Parte_7 [...] - - - Controparte_7 Parte_9 Controparte_3
. Controparte_4
- Ordinare al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, Controparte_5 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello Stato
Civile, della cittadinanza italiana dei predetti ricorrenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre IVA, CPA e S.G. come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, dichiaratisi antistatari”.
Il si è costituito in giudizio, non opponendosi all'accoglimento del Controparte_5 ricorso e formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia codesto On.le Tribunale, nel valutare se sussistono i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana, compensare le spese di lite”.
Il Pubblico Ministero nulla ha eccepito.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c, è stata fissata l'udienza del 15.07.2024, per la decisione.
Il procuratore dei ricorrenti ha depositato nei termini concessi note scritte, insistendo nelle conclusioni già formulate e chiedendo la decisione della causa.
Ciò posto, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
In ordine alla competenza del Tribunale di Catania, va premesso che la legge n. 206/2021 prevede, al comma 36, che all'articolo 4, comma 5, del decreto - legge 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
In particolare, la competenza spetta alla Sezione specializzata competente per il comune di nascita per l'antenato. Il comma 37 della citata legge prevede, inoltre, che le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Pertanto, a far data dal 22.06.2022, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza
è del Tribunale in cui è ricompreso il Comune di nascita dell'avo italiano, o più precisamente del Tribunale in cui ha sede la sezione in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie, l'avo era nato a [...], da cui deriva la competenza di questo
Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione (cfr. Tribunale di
Venezia, Sentenza n. 573/2024 del 22.02.2024).
Preliminarmente, va rilevato come il riconoscimento dello status civitatis spetti al
. Controparte_5
I richiedenti dovrebbero limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedenti non residenti in Italia, a domandare il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui questi risiedono, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.
Deve dunque affermarsi la legittimazione passiva del . Controparte_5
I ricorrenti chiedono infatti la concessione della cittadinanza iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita.
In tutte le ipotesi, tra cui quella che ci occupa, diverse da quelle menzionate dal comma 2 dell'art 16 d.P.R. n. 572/1993 (e cioè degli artt. 2 co. 2 e 3, 3 co. 4, 4 co. 1 lett. c), 4 co. 2,
11, 13 co. 1 lett. c) e d), 14 e 17 L. n. 91/92), competente in ordine all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana è il
[...]
, al quale l'Autorità Diplomatica o consolare trasmette copia dell'istanza e CP_5 della documentazione prodotta dall'interessato (art. 16 comma 4 d.P.R. cit.).
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Nel caso di procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana e il rilascio della relativa certificazione, per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa, il termine individuato dal D.P.R. 17/01/2014 n. 33 è di 730 giorni.
Nella specie, i ricorrenti hanno dato prova di avere inoltrato le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana al a San Paolo, utilizzando la nuova Parte_11 modalità del servizio “Prenot@mi” del Ministero degli Esteri (https://prenotami.esteri.it), ricevendo dal sistema il messaggio “questa lista ha già raggiunto il limite massimo di iscrizioni per il mese corrente. Vi invitiamo a riprovare nel prossimo mese” e, nonostante i diversi tentativi di prenotazione, i ricorrenti non sono riusciti ad inserirsi nemmeno nella lista di attesa che, in quest'ultimo , risulta ferma alle richieste dell'anno 2016. Pt_11 Risulta, pertanto, giustificato il ricorso alla tutela giurisdizionale, in quanto appare inverosimile che l'Amministrazione competente possa rispettare il suddetto limite di 730 giorni.
Nel momento in cui si scrive, risulta che il predetto abbia in corso di evasione Pt_11 le richieste pervenute nell'anno 2016.
Le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana presso detta rappresentanza diplomatica hanno, quindi, per l'evasione, un tempo di attesa di circa 10 anni, che difficilmente potrà essere ridotto, alla luce delle richieste pervenute negli anni 2018, 2019,
2020, 2021, 2022 e 2023.
In secondo luogo, va osservato, con riferimento all'incidenza della c. d. grande naturalizzazione del 1889, nei casi di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, che la Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza 25318/2022 ha stabilito i seguenti principi:“ (i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 2012 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di c. d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Argentina alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11 n. 2 cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che “abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'avere stabilito all'estero la residenza, o anche l'avere stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(…)”.
Nel merito, la domanda risulta fondata dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata.
È infatti stato prodotto dai ricorrenti il certificato negativo di naturalizzazione che, pur avendo efficacia dichiarativa, con valenza negativa e possibilità di prova contraria, non è stato contestato dalla parte resistente, né è stata fornita prova in senso diverso.
Risulta, quindi, dalla documentazione in atti, che l'avo italiano non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa iure sanguinis ai figli , Persona_4 Persona_5
e e ai discendenti, fino agli odierni
[...] Persona_6 Persona_7 ricorrenti.
Dalla documentazione emerge, inoltre, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempli passaggi per linea femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana.
Va, a tal proposito, precisato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983, ha dichiarato incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina, in violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, spianando la strada all'equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza.
Il principio di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza è stato affermato a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983, art. 5 (“E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina”), e successivamente dalla Legge n. 91/1992, che ha ulteriormente consolidato il detto principio, stabilendo che “è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”.
In base al principio dell'ius sanguinis, la cittadinanza italiana può essere trasmessa ai discendenti di una madre italiana, purché questi siano nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che la madre fosse cittadina italiana al momento della loro nascita.
Questa è la regola attualmente in vigore, secondo l'orientamento seguito dal
[...]
. Tuttavia, la Corte di cassazione, con una sentenza del 2009, ha riconosciuto il CP_5 diritto alla cittadinanza italiana anche per i discendenti per via materna nati prima del
1948, che possono richiederla in sede giudiziaria.
La linea di discendenza dall'avo è così documentata:
1. figlio di e entrambi Persona_1 Persona_2 Persona_3 cittadini italiani, nato il [...] a [...], era successivamente emigrato in
Brasile, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano.
Dalla relazione di con , in Santos - San Persona_1 Controparte_8
Paolo (Brasile), quattro figli: in data a 30.12.1924, in Persona_4 Persona_5 data 01.03.1926, in data 06.02.1933 e in data Persona_6 Persona_7
18.05.1935.
2. La primogenita, in data 17.05.1962, in Santos - San Paolo (Brasile), Persona_4 contraeva matrimonio con;
dalla loro unione nasceva, in Persona_8
Santos - San Paolo (Brasile), in data 09.03.1964, , odierna Parte_1 ricorrente.
Dalla relazione di con nasceva, in data Parte_1 Parte_1 Persona_9
31.10.1996, a San Paolo (Brasile), , odierno Persona_10 ricorrente.
3. La secondogenita in data 04.05.1957, a Santos - San Paolo Persona_5
(Brasile), contraeva matrimonio con dalla loro unione Persona_11 nasceva, in data 10.07.1965 in Santos – San Paolo (Brasile) Parte_3
odierna ricorrente.
[...]
Dalla relazione di con nasceva, in Parte_3 Persona_12 data 28.07.1985, a Santos – San Paolo (Brasile), Controparte_1 odierno ricorrente.
Dalla relazione di con Controparte_1 Persona_13 nasceva, in data 13.09.2012 a Sao Sebastiao – San Paolo (Brasile), Parte_4
odierno ricorrente.
[...] contraeva matrimonio, in data 08.07.1989, con Parte_3 [...]
dalla loro unione nasceva, in data 18.04.1994 ad Araruama - Rio Controparte_9
De Janeiro (Brasile), , odierno ricorrente. Parte_5
4. Il terzogenito il 03.05.1952, in Santos – San Paolo (Brasile) Persona_6 contraeva matrimonio con dalla loro unione nasceva, in data 19.05.1954, Persona_14
a Santos - San Paolo (Brasile) (Doc.16). in data Persona_15 Persona_15
13.01.1979, contraeva matrimonio con dalla loro Persona_16 unione nascevano a San Paolo (Brasile) in data 11.12.1980, Controparte_2 e, in data 06.03.1985, , entrambi
[...] Controparte_7 odierni ricorrenti.
in data 28.01.2014, in Santos – San Paolo Controparte_2
(Brasile), contraeva matrimonio con;
dalla loro unione Persona_17 nascevano, in data 01.10.2016, a San Paolo (Brasile), e, in Parte_6 data 07.03.2020 in Bogotà (Colombia), entrambi odierni Parte_7 ricorrenti.
5. Il quartogenito in data 28.04.1962, in Santos - San Paolo (Brasile), Persona_7 contraeva matrimonio con dalla loro unione nasceva, in Santos - Persona_18
San Paolo (Brasile), in data 10.07.1967, odierno ricorrente. Parte_9 [...]
in data 15.04.1994, in Santos - San Paolo (Brasile), contraeva matrimonio con Parte_9
dalla loro unione nascevano, in data 23.09.1994 a Sao Vicente – San Persona_19
Paolo (Brasile), (Doc.26) e, in data 12.02.1996 a Santos – San Controparte_3
Paolo (Brasile), (Doc.27) entrambi odierni ricorrenti. Controparte_4
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis e il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse stesso, equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_5
Il nulla ha opposto al riconoscimento della cittadinanza italiana richiesto dalle CP_5 ricorrenti e, pertanto, non essendovi soccombenza, trattandosi di un'attività, sostanzialmente, non contenziosa, vanno compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti Parte_1
nata il [...] a [...] - San Paolo (Brasile),
[...] Parte_2
nato il [...] a [...],
[...] Parte_3
nata il [...] ad [...] - San Paolo (Brasile),
[...]
nato il [...] a [...] - San Paolo Controparte_1
(Brasile), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore nato il [...] a [...] - San Paolo Parte_4 (Brasile), nato il Parte_5
18.04.1994 ad Araruama - Rio De Janeiro (Brasile), Controparte_2
nato il [...] a San Paolo (Brasile), in [...] e nella qualità
[...] di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori Parte_6
, nato il [...] a [...] e
[...] Parte_7
nato il [...] a [...],
[...] Controparte_7
nata il [...] a [...] - San Paolo (Brasile),
[...] Parte_9
, nato il [...] a [...], nato il
[...] Controparte_3
23.09.1994 a Sao Vicente - San Paolo (Brasile) e nata il Controparte_4
12.02.1996 a Santos - San Paolo (Brasile), sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano;
Persona_1
2. Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato Civile competente di Controparte_5 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Catania, 30/06/2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Maria Mottese